Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 679 del 5 luglio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 679/IX - DISEGNO DI LEGGE: "NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Avant tout je voudrais souligner que, du point de la procédure, il y a eu la signature, de la part des forces syndicales, des trois projets de loi concernant les contrats collectifs, le contrat des dépendants régionaux des différents niveau et la mi-temps. Par conséquent, je crois que, après un débat qui s'est prolongé pour des mois, on a trouvé une solution pour les trois projets.

Pour ce qui est des contrats collectifs, il me semble que dans la relation on a dit qu'on va prévoir la possibilité d'individuer les rapports qui peuvent exister entre l'Administration régionale et les représentants des forces syndicales plus importantes au niveau régional et national.

Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter: il y a un amendement qui a déjà été distribué et qui peut être lu maintenant; il s'agit d'une modification de l'article 4. Pour le reste, il n'y a pas des interventions particulières; je veux seulement souligner que pour la première fois on établira des règles pour les contrats collectifs.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Affrontiamo un argomento importante, che avrebbe meritato un esame più approfondito in sede di Commissione, perché è pressoché impossibile discuterlo in modo approfondito in Consiglio, dopo aver ricevuto soltanto ieri il testo del disegno di legge. Per questa ragione mi limiterò a fare delle considerazioni di carattere generale.

Io credo che ci sia qualcosa da verificare nelle procedure con cui si stipulano i contratti, perché tutta la trattativa viene condotta dal Presidente della Giunta direttamente con le organizzazioni sindacali. Il Consiglio non è informato delle fasi di questa trattativa, per cui poi si trova di fronte un testo già concordato tra il Presidente della Giunta e le organizzazioni sindacali.

Ora, se il Consiglio, che è l'organo preposto all'approvazione di tali provvedimenti, interviene per modificare, rischia in qualche modo di far saltare delicati accordi raggiunti dopo giornate e mesi di incontri e di lavori; se invece non interviene, il Consiglio corre il rischio di rinunciare in qualche modo ad una parte delle sue competenze. Tutto ciò tralasciando, ovviamente, la questione del tempo necessario per l'esame di provvedimenti di tale natura.

Ritengo opportuno che per il futuro si studi almeno qualche procedura diversa: il Presidente della Giunta tenga informate le Commissioni sull'andamento delle trattative, in modo che il Consiglio, prima che l'accordo sia raggiunto, abbia la possibilità di esprimere il proprio parere, altrimenti si viene a trovare nella condizione, come nel caso odierno, di far saltare un accordo raggiunto o di votare a scatola chiusa.

Siccome questo accordo è già stato raggiunto con le principali organizzazioni sindacali presenti nella nostra Regione e siccome è stato sottoposto a referendum ricevendo l'assenso del personale, noi voteremo a favore. Manteniamo tuttavia le riserve che ho espresso sui tempi e sui modi con cui si procede all'esame di materie di questo genere.

Faccio un'ultima osservazione, signor Presidente. Lei ha fatto iscrivere d'urgenza questi testi, sostenendo che sono urgenti. Noi siamo d'accordo sul fatto che, essendo stata chiusa la fase contrattuale, i dipendenti si attendono di verificare al più presto gli effetti di questa normativa. In nessuna di queste tre leggi, però, è scritto quel banale articolo sulla dichiarazione d'urgenza: si ha urgenza, ma ci si è dimenticati di inserire quell'articolo che dichiara l'urgenza di queste leggi. Propongo, pertanto, che in tutti e tre questi prossimi disegni di legge venga inserito l'articolo che ne dichiara l'urgenza e che permette, perlomeno, di evitare l'attesa di 15 giorni, dopo la sua pubblicazione, per entrare in vigore.

Si dà atto che alle ore 19,22 assume la Presidenza il Vicepresidente Beneforti.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Je voudrais répondre à M. Mafrica et le remercier pour la collaboration; j'enverrai le plus tôt possible les textes afin qu'on puisse les améliorer et les corriger.

Pour ce qui est des contrats, je dois dire qu'il n'est pas amusant ni gratifiant de passer des journées entières à modifier des contrats qui, à la dernière minute, au sein de l'assemblée sont modifiés. Je crois que le fait qu'on est arrivé à un référendum est un signe d'un accord très difficile; en effet, pour arriver à définir un texte, on a prié les forces syndicales de donner au texte des amendements et des propositions. Ce texte là est arrivé, finalement, au début de cette année: cela est vraiment trop! On a obligé le Bureau du personnel a travailler pendant un mois en faisant des heures d'extraordinaire pour aboutir à un texte définitif; je dois dire que les responsables du Bureau du personnel et les responsables du Bureau du Conseil ont fait vraiment un travail exceptionnel.

J'avoue que je n'avais pas remarqué le fait qu'on n'avait ajouté l'urgence sur ce texte, qui reprend celui de l'accord signé par les forces syndicales. Par conséquent, étant donné qu'il arrivait à la dernière minute, on n'a pas considérer ce fait. Je remercie M. Mafrica pour l'avoir souligné et je ne peux qu'accepter que cet amendement soit ajouté à la loi.

Je voudrais dire encore que en effet la difficulté des contrats n'est pas de ne pas renseigner les Commissions ou le Conseil sur ce qui se passe, mais plutôt de savoir sur quoi renseigner, savoir quelle réponse donner: jusqu'au moment où j'ai eu la réponse du référendum, je ne savais quoi dire car le résultat des pourparlers, des propositions et des contre-propositions a toujours été ambigu. J'ai essayé de reprendre le discours en suivant les lignes déjà établies et qui tiennent compte des problèmes qu'on a eus.

Je veux faire remarquer la nouveauté, le pas en avant représenté par cette loi qui va fixer les règles pour les contrats collectifs; ainsi, il n'y aura plus des difficultés sur qui doit participer à cette délégation.

PRESIDENTE:Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo l

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto e con i principi di riforma economico-sociale contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 "Legge quadro sul pubblico impiego", l'organizzazione del lavoro e il rapporto d'impiego del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, compreso il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano e il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione nonché il personale dipendente degli enti pubblici regionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

Disciplina di legge

1. Sono regolate, in ogni caso, con legge regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in sede locale, le seguenti materie:

a) gli organi, gli uffici, le modalità di preposizione ai medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estensione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione per qualifiche funzionali e per profili professionali;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti e le condizioni e modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al primo comma dell'articolo 2, proposto dalla la Commissione consiliare permanente

EMENDAMENTO

Al primo comma, dopo le parole "del personale" sono soppresse le seguenti: in sede locale".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 emendato.

Articolo 2

Disciplina di legge

1. Sono regolate, in ogni caso, con legge regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

a) gli organi, gli uffici, le modalità di preposizione ai medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estensione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione per qualifiche funzionali e per profili professionali;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti e le condizioni e modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

Disciplina in base ad accordi

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati, in ogni caso, con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

a) il regime retributivo ed i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento nonché eventuali acconti;

b) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lett. a);

c) l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

d) i criteri per la discipline dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

e) l'orario di lavoro, la sua durata ed articolazione nonché i relativi procedimenti di rispetto;

f) il lavoro straordinario;

g) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;

h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale anche in ordine a quanto previsto dagli artt. 23, primo comma, e 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 3, proposto dalla la Commissione consiliare permanente.

EMENDAMENTO

Dopo la lettera i) del primo comma è aggiunta la seguente lettera j:

"j) discipline del diritto allo studio".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3 emendato.

Articolo 3

Disciplina in base ad accordi

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati, in ogni caso, con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

a) il regime retributivo ed i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento nonché eventuali acconti;

b) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lett. a);

c) l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

d) 1 criteri per la discipline dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

e) l'orario di lavoro, la sua durata ed articolazione nonché i relativi procedimenti di rispetto;

f) il lavoro straordinario;

g) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento;

h) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale anche in ordine a quanto previsto dagli artt. 23, primo comma, e 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

j) disciplina del diritto allo studio.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 23

Votanti: 22

Favorevoli: 22

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale o da o da un Assessore da lui delegato, che la presiede, e da altri due Assessori designati dalla Giunta regionale.

2. La delegazione di parte pubblica può avvalersi, su richiesta del Presidente della Giunta, della collaborazione dei competenti dirigenti regionali.

3. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, non più di uno per ogni sigla, maggiormente rappresentative, in sede locale, del personale interessato all'accordo, più un rappresentante dell'organizzazione di categoria per ciascuna sigla sindacale.

4. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dalla ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale le loro osservazioni.

6. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo, la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 8, esaminate anche le osservazioni di cui al precedente quinto comma, ne autorizza la sottoscrizione ed entro i successivi sessanta giorni presenta il relativo disegno di legge recettivo dell'accordo medesimo al Consiglio regionale.

7. In caso di determinazione negativa, le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

8. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione provvedono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, all'applicazione della legge regionale recettiva dell'accordo entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 4, presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.

EMENDAMENTO

II terzo comma è sostituito dal seguente:

"La delegazione sindacale è composta da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o regionale del personale interessato all'accordo e da un rappresentante dell'organizzazione di categoria per ciascuna sigla sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale e/o regionale".

PRESIDENTE:Do altresì lettura di un altro emendamento sempre sostitutivo del terzo comma dell'articolo 4, presentato dal Presidente della Giunta, Rollandin.

EMENDAMENTO

Nell'articolo 4 il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. La delegazione sindacale è composta da un rappresentante per ogni organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale e da un rappresentante per ogni Confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale"

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Je voudrais donner un renseignement à ce propos: au moment où on avait discuté du problème en Commission, j'avais souligné que le texte pouvait être amélioré, et en effet, je pense que le texte définitif va dans ce sens. Donc je dirais de retirer le texte de la Commission étant donné que le texte définitif est celui que j'ai présenté en accord avec les forces syndicales. Voilà les raisons de la différence entre les deux textes.

PRESIDENTE:Chiederei al Presidente della 1a Commissione consiliare permanente di esprimersi in merito alla richiesta del Presidente della Giunta.

Ha chiesto la parola il Consigliere Stévenin: ne ha facoltà.

STEVENIN (UV):D'accord!

PRESIDENTE:Il Consiglio prende atto del ritiro dell'emendamento presentato dalla 1a Commissione consiliare permanente.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 4, presentato dal Presidente della Giunta, Rollandin.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo emendato 4.

Articolo 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell'Amministrazione regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che la presiede, e da altri due Assessori designati dalla Giunta regionale.

2. La delegazione di parte pubblica può avvalersi, su richiesta del Presidente della Giunta, della collaborazione dei competenti dirigenti regionali.

3. La delegazione sindacale è composta da un rappresentante per ogni organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale e da un rappresentante per ogni Confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.

4. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dalla ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale le loro osservazioni.

6. Raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo, la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 8, esaminate anche le osservazioni di cui al precedente quinto comma, ne autorizza la sottoscrizione ed entro i successivi sessanta giorni presenta il relativo disegno di legge recettivo dell'accordo medesimo al Consiglio regionale.

7. In caso di determinazione negativa, le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

8. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione provvedono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, all'applicazione della legge regionale recettiva dell'accordo entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5

Contenuto degli accordi

1. Negli accordi di cui al precedente articolo 4, deve essere individuato il personale cui si riferisce il trattamento e quantificate le relative spese compresi gli oneri riflessi.

2. Possono essere previste, con i procedimenti e gli accordi di cui al precedente articolo 4, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

3. E' fatto divieto agli enti dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 1, di concedere trattamenti integrativi non previsti dalla legge regionale recettiva dell'accordo e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

4. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 4, devono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l'obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

5. I codici di autoregolamentazione devono essere allegati agli accordi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 7

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Astenuti: (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6

Efficacia temporale degli accordi

1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.

2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, ferme restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7

Accordi sindacali articolati

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l'aggiornamento e il perfezionamento, di cui all'articolo 3, sono consentiti accordi articolati. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 5.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8

Copertura finanziaria

1. La spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio deve essere indicata nel bilancio pluriennale, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

2. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del precedente primo comma.

3. In sede di contrattazione non possono essere assunti impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato a norma del precedente secondo comma, se non previa modifica della legge finanziaria.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento aggiuntivo, presentato dal Consigliere Mafrica, concernente la dichiarazione di urgenza.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo 9

Articolo 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva