Oggetto del Consiglio n. 677 del 5 luglio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 677/IX - DISEGNO DI LEGGE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISALITA E DI STRUTTURE AD ESSI FUNZIONALMENTE CONNESSE".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):L'activité du ski, en Vallée d'Aoste, représente sûrement une des activités les plus importantes à l'intérieur du secteur touristique. Il semble donc nécessaire que les stations de ski valdôtaines puissent s'équiper au mieux et améliorer leurs offres pour soutenir la concurrence non seulement avec les stations italiennes, mais aussi avec celles étrangères. Nous pensons que la politique à suivre dans ce domaine est celle de permettre à notre Région d'améliorer la qualité de son offre.
Ce projet de loi se pose exactement dans cette direction. Nous proposons, par cette intervention, de contribuer à la construction et à l'amélioration des remontées mécaniques en Vallée d'Aoste. A notre avis, il y a deux moyens de faire cela.
Le premier prévoit la location de contributions à fond perdu pour toutes les sociétés existent sur le territoire en proposant des barèmes se rapportant aux dimensions des sociétés mêmes. On a pensé d'instituer 4 différents degrés: les petites sociétés, celles qui ont de 101 à 600 skieurs, celles qui ont de 600 à 4.000 skieurs et ainsi de suite. Par rapport à chaque barème auquel une société appartient, il y a une différenciation dans l'intervention régionale.
Le deuxième plan concerne une situation particulière et demande que l'on puisse allouer des contributions, toujours à fond perdu, aux différentes sociétés, indépendamment de la catégorie à laquelle elles appartiennent d'après le classement prévu à l'article 2, quand il s'agit de remontées mécaniques dites "d'arroccamento" (c'est-à-dire les remontées qui portent les skieurs du fond de la vallée vers le domaine skiable, en haut) et de remontées qui permettent de relier entre eux des différents domaines skiables, même s'ils appartiennent à des différentes sociétés.
Donc il s'agit d'aller vers un discours d'amélioration de l'offre dans le domaine du ski; en effet aujourd'hui le skieur ne se contente plus de répéter les mêmes pistes mais demande de pouvoir parcourir deux ou trois vallées. Nous croyons donc que ce projet de loi peut satisfaire cette exigence.
Il faut encore souligner que pour les remontées mécaniques de Champorcher on a demandé au Conseil régional une contribution du 80% et nous devrions faire la même chose pour ce qui est des remontées mécaniques entre Orsia et Gabiet; donc il nous a paru plus utile de concevoir une loi générale sur ce problème, plutôt que d'intervenir toutes les fois avec une loi spéciale.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):In sede di Commissione ho già espresso una valutazione fortemente negativa su questo disegno di legge, per numerosi e credo anche estremamente validi argomenti. Ho sottolineato infatti qual è il contesto di grave carenza della nostra legislazione in cui si colloca questa legge, che è una delle tante leggi di finanziamento che l'Amministrazione regionale approva, per quanto riguarda gli impianti di risalita, le piste di discesa..., mentre siamo completamente privi di una normativa generale che riguardi i criteri attraverso cui autorizzare la realizzazione di determinati impianti a fune e piste per lo sci da discesa.
In tutte le altre Regioni dell'arco alpino si è governato il fenomeno della realizzazione degli impianti da sci e delle piste da discesa, e si sono individuati dei criteri per definire dove è opportuno realizzarli e dove non lo è, a quali condizioni vanno realizzati, quali caratteristiche e requisiti devono avere. Ciò è ormai oggetto di una normativa ben precisa in tutte le altre regioni dell'arco alpino, che hanno legiferato in materia fin dalla metà degli anni '70. La prima legge della Regione Trentino Alto Adige risale infatti al 13 luglio 1970 ("Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci"), quella della Regione Veneto è la n. 11 del 25 gennaio 1975 ("Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci"), quella della Regione Lombardia è del 12 giugno 1975 ("Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci"), quella della Regione Abruzzo è la n. 61 del 9 settembre 1983 ("Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture"), mentre quella della Provincia Autonoma di Trento è la n. 7 del 21 aprile 1987 ("Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").
Ovviamente non ho fatto un esame completo, posso dire tuttavia che in tutte queste realtà, ma anche in altre, esistono delle procedure molto precise e ben definite, attraverso le quali è facile identificare chi può presentare la domanda per realizzare un impianto a fune, quale documentazione deve allegare, quale commissione è competente ad esaminare la procedura e la documentazione, quali requisiti sono richiesti, a quali condizioni può essere rilasciata l'autorizzazione e quali caratteristiche devono avere gli impianti e le piste da discesa utilizzabili dal pubblico.
Contrariamente a quanto ho appena detto, noi, pur essendo una Regione alpina per eccellenza, che per prima avrebbe dovuto tracciare la strada e disciplinare sotto l'aspetto legislativo tutta questa attività, siamo completamente privi di una legge di questo genere.
Non abbiamo una legge fondamentale per governare il fenomeno degli impianti di risalita e delle piste da discesa, ed evitare tutti i guai e le conseguenze negative che abbiamo potuto registrare ed il cui caso più clamoroso è quello che concerne il comprensorio del Col Chécrouit, devastato dagli interventi della società Val Veny; però abbiamo una ricchissima normativa per finanziare gli impianti a fune, tant'è che ci siamo esercitati, ma ancora continuiamo a farlo, nell'approvazione di una serie di leggi di finanziamento a pioggia per gli impianti a fune.
Abbiamo già in vigore una legge regionale, che è stata più volte modificata per essere resa sempre più interessante agli occhi delle società degli impianti a fune, che dà incentivazioni e mutui agevolati per realizzare impianti di risalita. Abbiamo fatto una legge regionale per finanziare l'innevamento artificiale e per contribuire alla manutenzione delle piste. Proprio ieri il Consiglio ha approvato una legge organica per la regimazione idraulica dei comprensori devastati dalle piste da sci fatte in modo scriteriato. Interveniamo per rifinanziare e ripianare i deficit. Probabilmente domani discuteremo un disegno di legge per il quale, quando non basta l'innevamento artificiale e quindi si hanno minori introiti, si interviene addirittura con ulteriori finanziamenti...
In questo contesto legislativo, che è soltanto di erogazione finanziaria, e non di governo della realizzazione degli impianti a fune e dell'offerta qualitativa, sia come localizzazione in determinati posti sia come caratteristiche richieste a queste infrastrutture, si inserisce questo disegno di legge, portato naturalmente anche questo con grande velocità e con grande urgenza dalla Giunta regionale, con il quale si finanzia la realizzazione degli impianti funiviari con un contributo a fondo perduto che può arrivare sino al 90% della spesa prevista. In pratica la Regione paga tutte le spese per realizzare determinati impianti a fune.
Ma quali sono questi impianti a fune? Sono proprio quelli più grossi, quelli fatti dalle società più potenti, che evidentemente hanno anche dei costi estremamente elevati. Io so che quando la Giunta ha predisposto questo disegno di legge, aveva chiaramente presenti due situazioni (anche se l'Assessore Faval ci ha detto che ce n'è una terza, che però non conosco sufficientemente bene):
- il progetto Arp della società Val Veny, del quale hanno parlato in termini estremamente negativi tutte le riviste ambientaliste, nonché tutti gli organi che si occupano di montagna e che sono attenti alla tutela della montagna;
- quello molto discutibile della nuova funivia di Gressoney-La-Trinité, che dovrebbe andare da Stafal al Gabiet.
Questi due interventi sono sicuramente il motore della presentazione di questo disegno di legge. Certamente le società Val Veny e Gressoney-Servizi non potevano e non volevano accontentarsi di ricorrere ai mutui agevolati che già ora sono previsti nella legislazione regionale, ed hanno chiesto di più; hanno chiesto cioè che i 10, 20, 30 o i 40 miliardi del costo di quei progetti vengano sostanzialmente finanziati a fondo perduto dall'Amministrazione regionale.
Ecco allora questa proposta che, se apparentemente può anche andare a vantaggio delle società più piccole, in realtà all'articolo 4 indica molto esplicitamente quali sono i suoi principali beneficiari.
Noi non riteniamo che con un disegno di legge di questo genere si pongano le condizioni per migliorare l'offerta qualitativa degli impianti a fune valdostani, né che in questo modo si pongano le basi per una accurata selezione delle località in cui realizzare o meno gli impianti a fune. Ci sembra invece che l'ispirazione di fondo di questo intervento sia quella di garantire ancora una crescita solo quantitativa, badando ai vantaggi per il turismo invernale, ma non agli svantaggi per il turismo estivo, che può comportare la realizzazione di un determinato impianto.
Gli aspetti più negativi del disegno di legge sono i seguenti:
- il finanziamento a fondo perduto, fino al 90% della spesa prevista, sembra essere fuori da qualsiasi parametro di raccordo fra finanziamento pubblico ed iniziative di enti locali, società o gruppi che abbiano particolari interessi, perché in questo caso paghiamo tutto noi:
- la cumulabilità, cioè la possibilità di cumulare questi cospicui finanziamenti con altri già previsti da leggi regionali. E' da notare che nel disegno di legge appena discusso, concernente finanziamenti agli autotrasportatori, questa cumulabilità era tassativamente esclusa, mentre qui è consentita;
- un terzo elemento estremamente negativo è l'efficacia retroattiva della legge, per cui anche chi ha realizzato a partire dal 1985, usufruendo magari di mutui regionali, adesso può ricorrere a questi finanziamenti a fondo perduto.
Nel disegno di legge sono estremamente carenti, infine, la procedura da seguire, la documentazione richiesta, la fase dell'esame della domanda ed il momento decisionale.
Noi presenteremo una serie di emendamenti che riguardano un po' tutti gli articoli del disegno di legge, non perché riteniamo che lo stesso possa essere radicalmente migliorato, ma perché riteniamo che debbano e possano esservi introdotti almeno alcuni correttivi che lo rendano un pochino più accettabile, visto che nel suo complesso è totalmente negativo.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Approfitto della discussione generale per porre all'Assessore competente alcune questioni di carattere generale che non ho potuto dibattere in sede di Commissione per il caotico modo di funzionare del Consiglio regionale in questo periodo. Ricordò che alla riunione della Commissione incaricata di esaminare il merito di questo provvedimento io non ho partecipato per protesta, avendo ricevuto il telegramma dopo l'orario di convocazione della Commissione.
Faccio una premessa di carattere generale. E' da anni che noi, tenuto conto di quello che avviene in altre parti non solo del nostro Paese ma di tutto l'arco alpino, sosteniamo la necessità di intervenire per favorire l'innovazione tecnologica degli impianti di risalita della nostra Regione. E' indubbio infatti che oggi, per quanto riguarda la qualità dell'offerta turistica, la velocità ed il comfort degli impianti sono elementi che hanno notevole rilievo. Per usare una battuta che abbiamo già fatto in altre occasioni, si può dire che sono ormai finiti i tempi eroici in cui si potevano sopportare ore ed ore di coda a La Thuile, dove si era riforniti anche di coperte di tipo militare, per non giungere congelati alla stazione di arrivo.
E' finita quell'epoca ed ora siamo in una stagione in cui la qualità, la sicurezza ed il comfort degli impianti sono un fatto importante. Anche se di questo si discute troppo poco nella nostra Regione, basta pensare, ad esempio, all'uso che alcune realtà alpine d'Oltralpe fanno dei mezzi su rotaia, intesi come veri e propri "métro-alpins", come a Saas-Fé. Ho comunque una ricca documentazione su altre stazioni austriache in cui sono state fatte altre esperienze di grandissimo rilievo.
Siccome in Valle d'Aosta si è insediata una società che costruisce un determinato tipo di impianto di risalita, approfitto della discussione di carattere generale per augurarmi che l'attenzione delle società e della Regione non si concentri unicamente verso quel tipo di impianto. Dico questo solo a scopo di avvertimento, perché recentemente si è discusso delle possibili alternative all'impianto di arroccamento tra Stafal ed il Gabiet, ma, per quanto ho potuto constatare, l'orientamento generale era teso appunto verso quel tipo di impianto, che era sembrato essere l'unica soluzione possibile. Le soluzioni alternative, come ad esempio quella di un possibile collegamento tra Stafal e Orsia per mezzo di un trenino veloce, non sono state neanche prese in considerazione sul piano della fattibilità, dei costi, ecc.
Eppure io credo che questi impianti siano già di per sé un grande richiamo turistico, per cui non dovremmo assolutamente avere timidezze nel valutarli, visto tra l'altro che questi nuovi mezzi di trasporto rispondono a due esigenze fondamentali: una grande portata ed un comfort che non è paragonabile a quello degli altri impianti.
Fatte queste valutazioni di carattere generale, anche noi abbiamo una serie di perplessità nel merito del provvedimento, nel senso che ancora una volta, anziché scegliere la strada che io per comodità continuo a chiamare della programmazione e del progetto, si stabiliscono dei criteri, come quelli indicati all'articolo 3, in base ai quali le imprese piccole hanno contributi fino al 70%, quelle medie fino al 60%, quelle grandi fino al 10% e quelle super fino al 2%. Confesso la mia incapacità a stabilire se questi rapporti rispondano davvero ad un criterio di validità.
Il tutto infatti sembra essere una specie di scommessa, intanto perché il passaggio da "piccole" a "medie" è affidato al metodo "Illing", che io non conosco. Non sarebbe stato opportuno allegare un...
(... Interruzione ...)
... Ah, ho capito, ho capito.
Comunque, riprendendo il filo del ragionamento, voglio dire che manifesto il mio disagio nel valutare l'entità del contributo, tra l'altro con passaggi dal 70% al 2%, sulla base di un criterio inerente alla capacità del bacino.
Io insisto nel chiedere che sia consentito al Consiglio regionale di valutare i progetti e non di valutare le richieste che arrivano in modo del tutto casuale e rispetto alle quali noi ci comportiamo come uno sportello pronta-cassa. Per meglio intenderci io ritengo che ci sia una certa differenza tra dare dei contributi al cittadino che acquista la prima casa e darli invece per la costruzione di impianti di risalita o di arroccamento. Mentre là mi sta bene fissare qualche criterio uguale per tutti, nel caso degli impianti di risalita preferisco valutare la congruità e la validità del progetto. E' questo ragionamento che ci fa opporre le più grandi perplessità nei confronti della legge.
Vi sono poi altre due questioni di tipo generale. La prima è quella che riguarda la documentazione. All'articolo 5 si parla della documentazione da allegare alla domanda per accedere ai contributi e si fa riferimento al progetto, al preventivo di spesa, alla relazione tecnica, al piano finanziario ed alla copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Anche in questo caso individuo un limite nell'assenza di una valutazione sull'impatto dell'opera sul territorio. E' uno dei criteri che dovrebbe essere regolamentato da una legislazione di carattere regionale; ma siccome non c'è, io chiedo che la valutazione dell'impatto ambientale sia inserita come elemento fondamentale anche per la valutazione dei progetti e che quindi sia inserita nell'articolo 5.
Un'ultima questione, rispetto alla quale non so se siano stati presentati degli emendamenti, riguarda la procedura. Siccome non ho seguito l'iter e la "soi-disant" discussione in Commissione di questo provvedimento, non so se è stato modificato l'articolo 6, che prevede un'istruttoria per la concessione dei contributi. Mi spiego meglio: se l'articolo 6 rimane così com'è, io lo ritengo del tutto insufficiente, perché una scelta di questa portata e di questo tipo non può essere affidata ad una Commissione composta come è detto, appunto, all'articolo 6.
Chiedo poi all'Assessore di fornirmi delle spiegazioni in merito all'articolo 9, dove si dice che, in fase di prima applicazione, i benefici di questa legge si applicano anche "a impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1985". Voglio capire esattamente quanti sono, quali sono e poi, se quelle società avevano iniziato un'operazione utilizzando gli strumenti legislativi di allora, perché, nel caso siano in difficoltà, non si interviene in altro modo, evitando questa norma che a mio avviso potrebbe addirittura rendere illegittimo il provvedimento e farlo bocciare, visto che è perlomeno anomalo che i benefici di una legge che noi approviamo oggi, nel 1989, valgano anche per scelte fatte nel 1985. Su questo punto io sollevo serie perplessità.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Je prends acte avec satisfaction du fait que le Conseiller Tonino partage mon idée concernant la nécessité d'un projet d'amélioration de l'offre touristique de la Vallée d'Aoste. En effet, celui-ci est notre premier souci et je crois que dans cette affirmation il y a aussi la réponse à une partie des critiques faites par M. Riccarand quand il soutien qu'au moyen de cette loi on va améliorer seulement la quantité et non pas la qualité de cette offre.
Je voudrais faire un exemple pour qu'on comprenne bien de quoi on est en train de parler: la remontée mécanique construite récemment au Breuil, reliant Plan Maison et le col supérieur des Cimes Blanches, démontre exactement ce que je soutenais tout à l'heure, quand je disais que, parmis les remontées mécaniques que nous allons considérer d'après l'article 4, il y a la possibilité de financer des projets qui relient entre eux des domaines skiables différents. Dans ce cas, par exemple, nous avons d'un côté le domaine skiable de la société du Mont Cervin et de l'autre le domaine skiable de la société Cime Bianche. En plus, grâce à cette téléférique, nous avons la possibilité de répéter en partie la piste qui descend directement du Plateau au Breuil. Voilà, donc, la démonstration concrète de l'application de l'article 4.
Aux questions soulevées sur certaines façons de transporter les gens sur les pistes de ski, nous pouvons répondre anticipant au Conseil le fait que dernièrement il y a eu une rencontre avec les représentants des Communes de Pré-Saint-Didier, Courmayeur et La Thuile, au cours de laquelle on a examiné une proposition concernant la construction d'un métro alpin pour relier ces trois Communes, dans la perspective de mieux utiliser les moyens à disposition et de mieux exploiter cet immense domaine skiable que nous avons entre le Mont Blanc et la tête du Ruithor.
Nous ne nous sommes pas bornés à l'examen des différentes façon de transporter les skieurs, mais nous avons aussi cherché à être disponibles à d'autres initiatives. Cela est démontré par le fait que bientôt, j'espère, on réalisera le train qui mettra en communication la station de Cogne à celle de Pila et, par la suite, grâce à la téléférique montant de Pont Suaz à Pila, avec le chef-lieu aussi.
M. Tonino nous dit que l'article 3 est un pari, mais, en effet, avec l'article 3 nous avons proposé des barèmes. Je suis conscient du fait qu'on peut proposer d'autres barèmes, mais ceux que nous avons indiqués sont les résultats d'études faites par les bureaux compétents et de confrontations avec les situations législatives non seulement italiennes, mais aussi étrangères. Donc nous préférons suggérer ce schéma.
La requête d'avoir un projet d'ordre général est tout à fait légitime et nous la partageons; nous pensons que cela pourra être fait (et en réalité est en train d'être fait) à travers des études sur le plan urbanistique et sur celui du territoire. En effet à l'intérieur de ces plans on pourra souligner les vocations des différentes localités de la Vallée d'Aoste et sur cette base on pourra organiser le travail non seulement dans le domaine du tourisme, mais aussi de toutes les autres activités sur le territoire.
Donc il ne s'agit pas d'un renvoi à quelque chose de différent, mais d'un plan d'organisation du travail qui comprend différents secteurs. Tout le monde, même l'opposition, a plusieurs fois souligné la nécessité de considérer le plan régional d'urbanisme et le plan du territoire comme la base et l'instrument de notre travail. Je partage entièrement cette opinion et je peux assurer au Conseil régional que, avec l'ouverture des travaux de l'Assemblée régionale en septembre, on pourra déjà discuter les résultats des études faites jusqu'ici et les propositions d'utilisation que le Gouvernement régional a préparées.
L'article 6, comme je viens de dire, a été modifié en Commission; on propose que la Commission prévue par la loi du 1985 soit intégrée par la présence du Président du Gouvernement régional et de l'Assesseur au Tourisme, Urbanisme et Biens Culturels.
Pour ce qui est de l'article 9 et des sociétés intéressées à la location des contributions, je ne peux pas anticiper l'examen que fera la Commission, après avoir fait une sélection avec les barèmes; donc je ne peux pas dire quelles seront les sociétés qui pourront obtenir les contributions. Par exemple, le fait de demander aux sociétés les budgets des 3 dernières années est finalisé au fait de savoir quelle possibilité a le requérant d'employer cet argent, donc d'établir le montant de l'éventuelle contribution.
Pour terminer, à propos de la requête faite par le Conseiller Tonino, je propose de substituer le deuxième alinéa de l'article 2 ("2. La ricettività giornaliera dei comprensori è calcolata con il metodo "Illing" allegato alla presente legge") par le suivant:
"2. La ricettività giornaliera di un comprensorio è calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri".
PRESIDENTE:Nel passare all'esame dell'articolato, ricordo che prenderemo in considerazione il testo predisposto dalla 2a Commissione consiliare permanente.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti, concede a Società funiviarie contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fune, nonché di strutture ad essi funzionalmente connesse.
2. Sono strutture funzionalmente connesse quelle di cui all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente "Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio", nonché gli impianti necessari a favorire il distacco controllato di valanghe.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo all'articolo 1, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 1, comma 2°
Sopprimere le seguenti parole:
"nonché gli impianti necessari a favorire il distacco controllato di valanghe".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):L'articolo 1 dice che la Regione può dare dei contributi per la realizzazione di impianti a fune e delle strutture ad essi funzionalmente connesse. Che cosa si intenda con la dizione strutture ad essi funzionalmente connesse, era già stabilito dalla legge n. 46 del 1985, che al comma 4 dell'articolo 1 diceva:
"Sono considerate strutture funzionalmente connesse gli impianti, le stazioni di partenza e di arrivo, biglietterie, fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di macchine operatrici, officina, deposito e consimili, linee di alimentazione elettrica, le cabine di trasformazione ed i generatori di corrente".
A tutto questo, tra gli interventi finanziabili si vogliono aggiungere anche le teleferiche sparavalanghe. Credo che si abbia in mente soprattutto il progetto "Arp", nel quale è prevista la realizzazione di un mastodontico apparato di teleferiche sparavalanghe, che dovrebbe consentire l'utilizzo di un comprensorio molto esposto a valanghe, altrimenti non utilizzabile.
C'è da notare però che questi marchingegni, messi in alta montagna, oltre ad avere un impatto ambientale sicuramente pesante e negativo, hanno poi delle controindicazioni proprio nella creazione delle valanghe. Infatti, con una teleferica sparavalanghe in funzione nel vallone di Youla, si è sperimentato negli anni scorsi che, quando venivano attivati gli esplosivi per far scendere le valanghe, non si creavano effetti solo in una zona circoscritta, ma in un comprensorio molto più vasto, con la conseguenza che si creavano nuove valanghe anche laddove non c'erano mai state negli anni precedenti. Alcune guide del Monte Bianco mi hanno fornito una dettagliata relazione, nella quale sono elencate le nuove valanghe precipitate proprio in seguito all'utilizzo delle teleferiche sparavalanghe.
Ora, io credo che accordare un finanziamento anche per queste strutture sia completamente sbagliato, perché si va ad incentivare fino al 90% la realizzazione di strutture che possono essere molto pericolose e che comunque hanno sempre un grave e negativo impatto sull'ambiente.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV): J'insiste pour que l'on garde dans le premier article la possibilité de financer aussi les instruments pour détacher artificiellement les avalanches, même parce que cela rentre exactement dans le projet "qualité". En effet la sûreté sur les pistes rentre dans ce barème.
Le Conseiller Riccarand nous attribue un unique souci: celui de Courmayeur et de la Val Veny. Je peux lui signaler que dans la zone de Pila ces instruments on déjà été installés et marchent très bien. D'ailleurs j'ajoute que ces instruments sont installés depuis longtemps dans toutes les Alpes, au nord et au sud (nous rappelons, par exemple, le système français qui s'appelle "Catexe", celui allemand et celui autrichien), et qu'ils n'ont jamais provoqué d'inconvénients, jusqu'à ce moment.
Donc je crois que nous devons garder la possibilité de donner des contributions aussi pour ce genre d'installations.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 1 proposto dal Consigliere Riccarand.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 6
Contrari: 23
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Gremmo, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(Classificazione delle aziende)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, le aziende sono così classificate:
a) piccole: ricettività giornaliera da 101 a 600 sciatori;
b) medie: ricettività giornaliera da 601 a 4.000 sciatori;
c) grandi: ricettività giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori;
d) super: ricettività giornaliera oltre 10.000 sciatori.
2. La ricettività giornaliera dei comprensori è calcolata con il metodo "Illing" allegato alla presente legge.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 2, presentato dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval.
EMENDAMENTO
Il 2° comma dell'art. 2 del disegno di legge regionale concernente "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse" è sostituito dal seguente:
"2. La ricettività giornaliera di un comprensorio è calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Gremmo, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2
(Classificazione delle aziende)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, le aziende sono così classificate:
a) piccole: ricettività giornaliera da 101 a 600 sciatori;
b) medie: ricettività giornaliera da 601 a 4.000 sciatori;
c) grandi: ricettività giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori;
d) super: ricettività giornaliera oltre 10.000 sciatori.
2. La ricettività giornaliera di un comprensorio è calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3
Articolo 3
(Modalità di intervento)
1. Società ed enti proprietari di impianti di risalita possono ottenere contributi a fondo perduto a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art. 1, entro i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa per le aziende classificate "piccole";
b) fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa per le aziende classificate "medie";
c) fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa per le aziende classificate "grandi";
d) fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le aziende classificate "super".
2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto, la cui realizzazione sia stata concordata ai sensi dell'art. 6 della presente legge
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 3, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 3
Sopprimere il secondo comma.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):L'emendamento propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3, laddove si prevede che nella spesa ammessa a contributo siano compresi anche i costi relativi alla progettazione ed all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto. Visto che già diamo cospicui finanziamenti a fondo perduto, che almeno le spese di progettazione rimangano a carico della società e tanto più l'acquisto di aree, che poi sono di proprietà di una società privata. Non mi sembra giustificato, quindi, andare a finanziare al 90% o al 70%, sempre a fondo perduto, anche la progettazione, che ha dei costi difficilmente quantificabili, e l'acquisto di aree.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Je demande que l'on garde l'alinéa n° 2, parce que, contrairement à ce que le Conseiller Riccarand cherche à nous faire penser, il est vrai qu'il s'agit de sociétés privées, mais il est vrai aussi que le Conseil régional s'est donné une loi au moyen de laquelle la Région est présente pratiquement dans toutes les sociétés avec le maximum du 35%. Nous savons, entre autres, que même les Communautés de montagnes ont la propriété des actions; donc il ne s'agit pas de financer des sociétés privées, mais plutôt de financer des activités économiques que l'Administration régionale contrôle normalement et régulièrement.
Il faut aussi considérer les résultats d'une expérience faite jusqu'à ce moment: les sociétés, malheureusement, parfois n'ont pas l'argent pour faire certaines dépenses, donc elles ont besoin d'un aide de notre part. Mais ici il ne s'agit pas du 80%, car ici nous sommes dans la partie qui concerne les barèmes d'après l'article 2; donc on a la possibilité d'allouer des contributions avec un maximum de pourcentage, comme prévu dans les quatre situations dont à l'article 2, de façon différenciée d'après les catégories d'appartenance des sociétés.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 3 presentato dal Consigliere Riccarand, del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 2
Favorevoli: 1
Contrari: 1
Astenuti: 28 (Agnesod, Beneforti, Bich, Bondaz, Chenuil, Dolchi, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Limonet, Louvin, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Mostacchi, Pascale, Perrin, Rollandin, Rusci, Tonino, Trione, Vallet, Vesan, Viérin e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 30
Favorevoli: 25
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(Interventi per impianti di particolare importanza sciistica)
1. Nel caso di impianti di particolare importanza sciistica i contributi di cui alla presente legge possono essere concessi sino ad un ammontare massimo del 90% della spesa ammessa qualunque sia la ricettività giornaliera di cui all'art. 2.
2. Sono considerati di particolare importanza sciistica, per le finalità di cui alla presente legge:
a) gli impianti, anche posti in successione, che costituiscono la principale linea di accesso e di alimentazione di un comprensorio sciistico;
b) gli impianti, anche posti in successione, che realizzano il collegamento sciistico tra due o più comprensori.
3. Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di impianti di risalita e piste di sci gestito in forma unitaria.
4. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti.
5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concedibili solo per la costruzione di impianti i cui veicoli siano, almeno parzialmente, chiusi.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 4 presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 4
E' soppresso.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Io credo che questo articolo qualifichi nel modo più negativo il disegno di legge. Infatti, se potrebbe ancora avere un certo significato, sia pure discutibile, un maggiore finanziamento a fondo perduto per le società più piccole ed uno minore, che poi discende sino a ridursi a cifre insignificanti, per le società grandi (10%) e super (2%), con l'articolo 4 si rovescia completamente questa impostazione, perché proprio alle società più grandi, che hanno gli impianti più grandi e costosi, alla portata delle società più potenti, non diamo solo il 70%, ma addirittura il 90% della spesa a fondo perduto.
Io credo, quindi, che questo articolo sia uno di quelli più negativi del disegno di legge e quindi ne chiedo la soppressione.
PRESIDENTE:Poiché siamo in presenza di un unico emendamento soppressivo dell'articolo 4, avvalendomi della facoltà concessami dal Regolamento interno e sempreché nessuno chieda la parola, pongo direttamente in votazione il mantenimento dell'articolo 4, del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:In base all'esito della votazione sul mantenimento dell'articolo 4, dichiaro decaduto l'emendamento soppressivo dello stesso articolo presentato dal Consigliere Riccarand.
Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e contestualmente ai Comuni interessati, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario e copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
2. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.
PRESIDENTE:Do lettura di un primo emendamento sostitutivo del 1° comma dell'articolo 5, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 5, comma 1°
E' sostituito dal seguente:
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate dalle Società funiviarie all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, contestualmente, ai Comuni territorialmente interessati. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) progetto esecutivo o di massima dell'impianto da realizzare;
b) documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri di mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica e simili);
c) una relazione illustrativa delle finalità dell'impianto, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intende promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo, delle larghezze e delle pendenze;
d) una relazione sulla situazione ricettiva della zona;
e) preventivi di spesa per l'impianto, le strutture funzionalmente connesse, le piste da sci e gli eventuali parcheggi o altre opere;
f) piano finanziario;
g) copia dei bilanci relativi agli ulti mi tre esercizi;
h) documentazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto o dalle infrastrutture accessorie con eventuali indicazioni delle servitù che si intendono imporre.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Si tratta di definire la documentazione che deve essere presentata ed io credo che la formulazione del 1° comma dell'articolo 5 sia del tutto inadeguata; vi si dice infatti:
"1. Le domande per l'ottenimento dei contributi (e non si specifica, anche se questo è secondario, da chi devono essere presentate) sono presentate all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e contestualmente ai Comuni interessati, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario e copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ".
Io credo che questa documentazione sia del tutto generica ed estremamente carente, per cui propongo che diventi molto più precisa e dettagliata. Intanto bisognerebbe specificare che per "progetto" si intende il progetto esecutivo o di massima dell'impianto da realizzare.
Bisognerebbe inoltre produrre:
"b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri di mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica e simili);
c) una relazione illustrativa delle finalità dell'impianto, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intende promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo, delle larghezze e delle pendenze;
d) una relazione sulla situazione ricettiva della zona;
e) preventivi di spesa per l'impianto, le strutture funzionalmente connesse, le piste da sci e gli eventuali parcheggi o altre opere;
f) piano finanziario;
g) copia dei bilanci relativi agli ulti mi tre esercizi".
Ritengo infine importante produrre anche:
"h) una documentazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto o dalle infrastrutture accessorie con eventuali indicazioni delle servitù che si intendono imporre".
Quest'ultima precisazione è dovuta al fatto che le società hanno l'abitudine di avviare i lavori senza consultare i proprietari dei terreni e senza neppure avvisarli di quello che intendono fare, in modo che siano tutelati nei loro diritti.
Credo pertanto che questa documentazione molto più dettagliata costituisca una garanzia per chi la deve esaminare per esprimerne un parere di merito, anche perché le indicazioni generiche contenute nel 1° comma dell'articolo 5 del disegno di legge predisposto dalla 2a Commissione non sembrano offrire elementi sufficienti ed adeguati per una valutazione di tipo tecnico.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Voglio esprimere il nostro sostegno all'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, che va nel la direzione da me sollecitata nell'intervento di carattere generale. Un impianto, infatti, non può essere valutato solo sulla base del progetto e della sua validità economica per il bilancio della società, ma deve essere valutato per i riflessi che ha sulle attrezzature di tutto l'ambito comprensoriale. Mi richiamo in proposito anche alla recente esperienza della discussione sull'impianto di Gressoney: avendo un giorno incontrato i rappresentanti di quel Consiglio comunale, sono rimasto stupito dall'assenza di un programma generale e di una visione più complessiva.
Allora, sia l'emendamento del Consigliere Riccarand, che chiede un arricchimento della documentazione per valutare l'inserimento dell'impianto, sia il modesto emendamento che mi sono permesso di presentare e che, tra gli elaborati, richiede anche una valutazione di impatto ambientale, a mio avviso devono essere accettati, perché (così rispondo anche ad un'obiezione avanzata poco fa dall'Assessore Faval) un conto è valutare il piano paesistico che guarda alle grandi questioni di compatibilità ambientale su vasta scala, altro conto invece è valutare il singolo impianto, l'effetto che ha su quel particolare ambiente e l'effetto che ha sui servizi e sulle attività umane circostanti. Questo è il punto della questione.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Je propose de repousser les deux amendements pour les raisons suivantes.
L'amendement de M. Riccarand nous demande une énorme liste de documents qui pas toujours sont nécessaires si l'on pense que nous avons à examiner des remontées mécaniques différentes entre elles et donc nous pouvons, par exemple, demander quels sont les parkings si on pense à une remontée mécanique comme celle que j'ai présenté tout à l'heure qui relie Plan Maison au col supérieur des Cimes Blanches. Nous ne pouvons pas penser de faire une liste de remontées mécaniques détaillée et nous ne pouvons même pas imaginer de demander, pour chacune, une documentation différente, car une loi ne peut que prendre en question un problème d'ordre général.
Pour ce qui concerne l'amendement de M. Tonino, je crois que nous aussi partageons le souci concernant "l'impatto ambientale", mais on ne peut pas faire ce raisonnement. S'il s'agit d'une petite téléphérique, il est impossible demander cette étude, tandis qu'au contraire cette étude peut se rendre nécessaire dans d'autres occasions. D'ailleurs, je crois qu'à ce propos le Gouvernement régional a démontré une sensibilité remarquable: dans des situations difficiles et délicates il a, en effet, demandé la présentation de cette documentation, de cette étude.
Mais là on faisait l'hypothèse des choses qu'il n'est pas possible, selon moi, penser auparavant. D'ailleurs, prétendre que toutes les fois qu'on demande une contribution pour n'importe quelle remontée mécanique on demande aussi une documentation de ce genre me semble une exagération dans le souci de conserver le territoire.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Ho chiesto la parola per fare una brevissima replica e per insistere sull'approvazione del mio emendamento.
E' chiaro che gli impianti non sono tutti uguali e che per un piccolo impianto saranno sufficienti poche note illustrative, però la documentazione deve essere uguale per tutti, anche se per alcuni interventi non sarà necessaria un'ampia relazione, ma ne basterà una piccola.
Del resto, se andiamo ad esaminare le leggi delle altre Regioni, vediamo che è sempre richiesto questo tipo di documentazione. Faccio solo l'esempio dell'articolo 10 della legge n. 7 del 21 aprile 1987 della Provincia Autonoma di Trento, dove si dice testualmente:
"Domanda e documentazione. La domanda di concessione di linee funiviarie (è da notare che si parla semplicemente della autorizzazione a fare un impianto a fune e non addirittura del finanziamento, che richiederebbe una cautela ancora maggiore) deve essere presentata al Servizio competente in materia di impianti a fune, corredata della seguente documentazione:
- il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linee;
- la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (è quello che dicevo prima: parcheggi, ricoveri...);
- una relazione illustrativa delle finalità della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze;
- una relazione sui lavori programmati per l'apprestamento delle piste;
- una relazione sulla situazione ricettiva della zona ..."
Questa documentazione, quindi, è richiesta da tutte le leggi regionali, mentre con la nostra legge noi chiediamo un elenco di documenti del tutto insufficiente.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del 1° comma dell'articolo 5, presentato dal Consigliere Riccarand e del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 6
Contrari: 24
Astenuti: 1 (Gremmo)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento, proposto dal Consigliere Tonino al 1° comma dell'articolo 5.
EMENDAMENTO
Aggiungere dopo le parole "... di progetto" le seguenti parole: "..., valutazione di impatto ambientale,...).
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Ho chiesto la parola per fare una battuta. La valutazione dell'impatto ambientale non è solo lo studio fatto dal prof. Karrer, perché esistono anche delle valutazioni semplificate, che sono adatte ad interventi di modesta entità. Ovviamente, dico questo solo a livello di battuta, perché non si cada nell'errore per cui, ogni volta che si parla di valutazione dell'impatto ambientale, si debbano scrivere tre volumi da pubblicare su carta patinata.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento al 1° comma dell'articolo 5, proposto dal Consigliere Tonino.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 32
Favorevoli: 7
Contrari: 25
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo di alcune parole del 2° comma dell'articolo 5, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 5, comma 2°
Sopprimere le seguenti parole: "superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Mi rivolgo al Consiglio, perché nei rapporti fra Amministrazione regionale, Consiglio regionale e Consigli comunali, non possiamo avere atteggiamenti che tendono a svalutare il ruolo dei Comuni.
In Commissione siamo riusciti ad ottenere che la domanda venga presentata contestualmente all'Assessorato regionale competente ed ai Comuni, cosa che non era prevista nel disegno di legge iniziale, così i Comuni vengono almeno avvertiti tempestivamente.
Nel 2° comma si dice che i Consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni e credo che sia giusto porre questo termine. Non ha nessun senso, però, aggiungere:
"...superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole". Questo, a mio avviso, è lesivo del ruolo dei Comuni. Noi possiamo benissimo porre un termine, trascorso il quale, se il Comune non si è espresso, sarà peggio per lui e la Commissione farà le proprie valutazioni. Non possiamo però dire che, se il Comune non si è espresso, è favorevole: può essere favorevole, può essere contrario, può avere avuto tanti motivi di dissenso per cui non ha potuto esprimere il parere; però non possiamo considerare quel parere favorevole.
Credo, quindi, che dovremmo togliere quella dizione interessata. Ricordo che abbiamo fatto la stessa discussione per la legge sulle cave: anche lì in un primo testo della Giunta era scritto che, superata una certa data, si dava per acquisito il parere favorevole del Comune. Quella formula, però, è stata poi giustamente tolta, perché si trattava di un parere consultivo e non vincolante: se il Comune ritiene di darlo, lo dà; se non lo dà, si prende atto del mancato parere, ma non si dà per acquisito un parere favorevole. Anzi, visto che si interviene nel territorio di un ente locale, di cui noi dovremmo riconoscere l'autonomia e sempreché si voglia mantenere una certa correttezza di rapporti, la Commissione dovrebbe semmai preoccuparsi di accertare il perché del mancato parere.
Ritengo, quindi, che non ci sia niente di negativo e di stravolgente nel sopprimere le parole: "superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole"
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Pour ce qui concerne la substance de cet alinéa il ne s'agit que d'expliciter, de mettre en clair l'institut du "silenzio-assenso"; on ne parle pas de forcer la volonté des Conseils communaux, mais seulement de rendre explicite un institut qui est déjà connu.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand: ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Se l'Assessore permette, vorrei precisare che il principio del "silenzio-assenso" è completamente diverso, perché è stato introdotto solo per i casi in cui un ente deve rilasciare un'autorizzazione. In questo caso, invece, non si tratta di un parere che condiziona l'iter successivo, nel senso che, se non si dice niente, tutto si blocca. Pertanto, anche se il Comune non dice niente, la Commissione può procedere tranquillamente nei suoi lavori.
Diciamo allora che un conto è vincolare il parere con determinate scadenze, ben altro conto è il voler considerare come favorevole questo parere. Se non c'è il parere dei Comuni dopo 60 giorni, la Commissione farà ugualmente le sue valutazioni; però non possiamo dire che quel parere è favorevole.
Sarebbe preferibile dire, anche se questo è già chiaro perché si tratta di un parere consultivo, che tale parere non vincola la prosecuzione dei lavori della Commissione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand e del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 32
Favorevoli: 7
Contrari: 25
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, nel testo originale del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 25
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Gremmo)
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
Il Consiglio approva
Articolo 6
(Istruttoria e concessione dei contributi)
1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande, per il tramite della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, così integrata:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
b) dall'Assessore regionale del turismo, Urbanistica e Beni Culturali o da un suo delegato.
2. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari.
3. qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.
4. Il parere della Commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.
5. Le domande esaminate dalla Commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere dalla stessa espresso, all'esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo.
6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissibilità ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all'inserimento degli impianti stessi nell'ambito di un programma di interventi predisposto dalla Giunta regionale e sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al 1° comma dell'articolo 6, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 6, comma 1°
I punti a) e b) sono così modificati:
"a) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;
b) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministero dell'Ambiente, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. In caso di più designazioni, il rappresentante è scelto dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali fra i nominativi proposti dalle citate associazioni".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Questo emendamento concerne la composizione della Commissione consultiva che deve esaminare le domande. Poiché si tratta di una questione rilevante, vorrei ripercorrere la storia di questa Commissione.
Il disegno di legge della Giunta in un primo tempo prevedeva una Commissione di tipo completamente diverso da quella prevista dalle attuali leggi regionali; di essa facevano parte il Presidente della Giunta, l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, nonché altri funzionari nominati dalla Giunta. In un secondo tempo tale composizione è stata modificata e si è ricorsi alla Commissione tecnico-consultiva di cui alla legge n. 46 del 1985, che esamina le domande di mutui agevolati e che è composta:
- dal dirigente del Servizio turismo, con funzioni di coordinatore;
- dal dirigente del Servizio urbanistica;
- dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente;
- da un rappresentante della Finaosta;
- da un esperto designato dalle associazioni valdostane esercenti impianti a fune;
- da un esperto nel settore degli impianti di risalita, designato dalla Giunta.
Poiché questa Commissione ha funzioni puramente tecnico-consultive, nel senso che non deve decidere, ma deve solo esaminare la documentazione ed esprimere un parere, perché poi spetta alla Giunta decidere se dare o meno il contributo, io mi chiedo che senso ha inserire in questa Commissione tecnico-consultiva il Presidente della Giunta e l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, i quali, invece, dovrebbero poi recepire all'interno della Giunta le osservazioni della Commissione tecnico-consultiva e dire: "Va bene, siamo d'accordo con queste osservazioni e pertanto possiamo dare il contributo"; oppure, potrebbero dire: "Siamo in disaccordo con quello che propone la Commissione e decidiamo così".
Non possiamo tuttavia confondere il livello tecnico con quello della responsabilità politica: un conto è la Commissione tecnico-consultiva, altro conto invece è il potere decisionale di scelta politica della Giunta, che deve poi basarsi su una serie di valutazioni di carattere tecnico. Credo pertanto che inserendo il Presidente della Giunta e l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali in questo organismo, si faccia una terribile confusione di ruoli e si determini una situazione assolutamente ingiustificata.
Dico anche molto chiaramente che, se sotto certi versi si poteva giustificare la partecipazione dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, magari nella veste di Presidente della Commissione, non vedo assolutamente che significato possa avere la figura del Presidente della Giunta in questo organismo, anzi credo proprio che non abbia alcuna giustificazione.
Nella sostanza, quindi, io propongo di non inserire nella Commissione queste due figure politiche, che dovrebbero essere sostituite da un geologo, figura questa che manca nell'attuale Commissione, e da un rappresentante designato dalle associazioni ambientalistiche. Nella legge della Regione Abruzzo, per esempio, è prevista addirittura la presenza di un rappresentante del CAI e di uno del WWF. Tuttavia, anche senza voler esagerare sino a questo punto, vedo molto positivamente all'interno di questa Commissione qualcuno che esamini tutta la problematica sotto l'aspetto dell'interesse ambientale. Ritengo in ogni caso negativo ipotizzare, all'interno della Commissione, questo miscuglio tra competenze tecniche e politiche. Lasciamo invece maggiore discrezionalità tecnica a questo organismo, in modo che la Giunta possa poi trarre le sue decisioni, ma non confondiamo i due livelli.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Moi aussi je suis obligé de repousser cet amendement en relation aussi aux expériences que nous avions eues à propos de la Commission prévue par la loi du 1985. Nous croyons qu'il est important que la Commission soit intégrée par la présence du Président du Gouvernement et par l'Assesseur au Tourisme, Urbanisme e Biens Culturels, qui vont aider à faire ces choix. Nous ne pensons pas de déléguer ces fonctions à un représentant des associations qui s'occupent du milieu et qui opèrent en Vallée d'Aoste, ce n'est pas le cas.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Signor Presidente, siccome ritengo che questo emendamento sia importante, perché concerne scelte che incidono sugli assetti successivi, chiedo, anche a nome dei Consiglieri Mafrica, Tonino, Chenuil, Bajocco, Dolchi e Gremmo, che sia votato a scrutinio segreto.
PRESIDENTE:Allora, ai sensi del 1° comma dell'articolo n. 71 del Regolamento interno, che recita: "I consiglieri votano, normalmente, per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno sette Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto", questo emendamento sarà votato a scrutinio segreto.
Ha chiesto la parola per dichiarazioni di voto il Vicepresidente Consigliere Dolchi; ne ha facoltà.
DOLCHI (PCI):Io voterò a favore di questo emendamento, perché mi sembra che ne vada del prestigio del Presidente della Giunta e dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali. Forse è esagerata la parola "prestigio", ma certamente ne va della loro funzione. Sono proprio loro, il capo dell'Esecutivo e l'Assessore competente, a dover decidere; ma prima fanno parte, con dei tecnici, di una Commissione che deve consigliare loro, che devono decidere, come dovranno decidere.
Pertanto, o cessa la dizione "Commissione consultiva", perché è una Commissione che decide, in quanto ha nel suo seno il massimo esponente politico-amministrativo della Giunta, altrimenti è assolutamente anacronistico che il Presidente della Giunta si consigli, in sede di Commissione consultiva, su quello che dovrà fare in Giunta, assieme all'Assessore competente, sul provvedimento.
Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione a scrutinio segreto l'emendamento al 1° comma dell'articolo 1, presentato dal Consigliere Riccarand.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Ia VOTAZIONE - NULLA
IIa VOTAZIONE
Presenti: 31
Votanti: 31
Favorevoli: 12
Contrari 19
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al 5° comma dell'articolo 6, presentato dal Consigliere Tonino.
EMENDAMENTO
Art. 6 comma 5°
Aggiungere alla fine le seguenti parole:
"..., sentito il parere della Commissione consiliare per l'assetto del territorio e l'ambiente".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Sarò molto breve. Dico solo che in genere io sono molto scettico sul fatto che per tutto si debba prevedere il parere delle Commissioni, tant'è che ho già avuto occasione di dire che, da questo punto di vista, si sta addirittura esagerando.
Ma perché si esagera? Perché abbiamo una legislazione regionale che non prevede alcuno strumento generale di discussione e di controllo, come invece capita nella legislazione di altre Regioni. Noi siamo molto scarsi di leggi-quadro o di leggi di principio e di indirizzo. Facendo l'esempio concreto della legge oggi in discussione, posso dire che, se esistesse una procedura per la quale si dovesse discutere di piani comprensoriali e turistici, io non chiederei di esaminare anche i singoli progetti in sede di Commissione; siccome però manca questo momento, ecco che io ritengo del tutto sbagliato che un grande impianto di risalita, che ha notevole rilevanza turistica ed economica, sia approvato soltanto dalla Giunta regionale, senza il parere del Consiglio regionale. In questa fase è un errore, è una cosa che non ha senso e che crea un'evidente sperequazione rispetto al fatto che in Consiglio si decidono spese o contributi di 4 milioni, mentre, paradossalmente, lo stesso Consiglio non viene interessato di un investimento di svariate decine di miliardi. Mi pare che sia una questione abnorme.
Ecco la ragione per la quale, in carenza di una legislazione che dia sufficienti garanzie, io chiedo che su queste scelte sia sentita la Commissione consiliare competente, come del resto era stabilito nella vecchia legge sugli impianti di risalita.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Je ne sais pas si on a le même texte; je parle du texte établi en Commission: article 6, comma 6; n'est-ce-pas?...
(...Interruzione...)
... Ah, pardon!
Là aussi je crois que c'est un discours à affronter successivement. Il s'agit d'une question de rôles qu'on doit établir entre le Conseil, les Commissions, etc. Successivement, on prévoit qu'il y ait l'avis exprimé par la Commission.
A ce point, à l'égard de ce qui est prévu à l'intérieur du 5ème alinéa, nous ne croyons pas qu'il est nécessaire d'arriver à un avis, parce que c'est la partie suivante qui comprend le projet. Nous partageons entièrement l'idée que la Commissions soit concernée et qu'elle puisse s'exprimer, mais de la façon qui a déjà été prévue et sur les arguments contenus à l'article 6.
Donc je crois que on ne peut pas accepter cet amendement de M. Tonino.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento al 5° comma dell'articolo 6 presentato dal Consigliere Tonino e del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Contrari: 22
Astenuti: 1 (Rusci)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento al 6° comma dell'articolo 6, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 6, comma 6°
La parte conclusiva del comma è così modificata:
"predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Si tratta di impianti che sono situati al di fuori dei comprensori già esistenti e quindi di impianti che vanno a realizzare nuovi comprensori. In questo caso l'inserimento degli impianti nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge è subordinato ad una procedura diversa: la Giunta predispone un programma d'interventi che viene poi sottoposto all'esame della Commissione competente.
Ora, siccome si tratta di un programma di interventi in un comprensorio nuovo che si va a realizzare e che quindi richiede una particolare accuratezza, io credo che andrebbe specificato anche chi l'approva, perché qui si parla solo di predisposizione del programma di interventi da parte della Giunta e del suo esame da parte della Commissione competente.
Credo però che l'organo preposto all'approvazione di questo programma, predisposto dalla Giunta ed esaminato dalla Commissione, non possa essere che il Consiglio. Proporrei, pertanto, di aggiungere queste parole "...predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale", proprio perché mi sembra di fondamentale importanza l'atto o il momento dell'approvazione consiliare.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Ici il s'agit de nouveaux domaines skiables et en effet le problème est très délicat: je crois qu'il faudrait aller dans la direction que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire d'améliorer ce que nous avons, en tenant compte aussi de la "vocation" de certaines stations déjà existantes.
C'est un choix très important qui engage toutes les forces politiques; nous pouvons accepter l'amendement présenté par le Conseiller Riccarand dans le sens de faire participer toutes les forces politiques face à un problème qui concerne l'élargissement de la possibilité de faire du tourisme d'une certaine façon.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Voglio esprimere il mio apprezzamento per la scelta dell'Assessore Faval, perché in effetti, quando si tratta di aprire impianti in nuove zone, la procedura deve garantire la massima discussione ed il massimo confronto tra le forze politiche.
Approfitto dell'occasione per dire che, anche per quanto riguarda i comprensori sciistici già esistenti, andrebbe realizzato e discusso questo schema, piano-quadro o programma d'interventi, di completamento, di qualificazione o di riqualificazione, perché questa legge andrà applicata soprattutto lì. E' in questo senso che sarebbe buona norma discutere del programma.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento al 6° comma dell'articolo 6, che è stato presentato dal Consigliere Riccarand e del quale abbiamo già dato lettura.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6 emendato.
Articolo 6
(Istruttoria e concessione dei contributi)
1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande, per il tramite della Commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, così integrata:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
b) dall'Assessore regionale del turismo, Urbanistica e Beni Culturali o da un suo delegato.
2. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari.
3. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.
4. Il parere della Commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.
5. Le domande esaminate dalla Commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere dalla stessa espresso, all'esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo.
6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissibilità ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all'inserimento degli impianti stessi nell'ambito di un programma di interventi predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 5 (Bajocco, Dolchi, Mafrica, Riccarand e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
(Cumulabilità dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri interventi di tipo creditizio concessi per lo stesso fine dalla Regione e con altri interventi di qualsiasi tipo concessi da soggetti diversi dalla Regione, fino alla concorrenza della spesa totale riconosciuta.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo dell'articolo 7, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 7
E' soppresso.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):L'articolo 7 prevede la cumulabilità dei benefici della presente legge con altri benefici.
Ora, siccome gli interventi previsti dalla presente legge sono già piuttosto significativi, io credo che, analogamente a quanto già avviene nelle leggi di altre regioni, non debba essere prevista questa possibilità di cumulo, altrimenti il costo a carico della Regione diventa molto elevato.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Je propose de garder l'article tel qu'il est, car, comme il est d'ailleurs prévu à l'article 2, nous avons des barèmes et des pourcentages différents d'intervention avec les contributions à fond perdu. Donc nous ne pouvons pas supprimer la possibilité qu'il y ait aussi les emprunts.
PRESIDENTE:Trattandosi di un unico emendamento soppressivo, sempreché nessuno chieda la parola, pongo direttamente in votazione il mantenimento dell'articolo 7 del disegno di legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 4 (Bajocco, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:In base all'esito della votazione, è da considerare decaduto l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, presentato dal Consigliere Riccarand.
Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
(Controlli)
1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.
2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l'erogazione delle somme e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 4 (Bajocco, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione della presente legge sono ammissibili anche domande relative a impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1985.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento soppressivo dell'articolo 9, presentato dal Consigliere Riccarand.
EMENDAMENTO
Art. 9
E' soppresso.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Questa norma transitoria prevede la possibilità di finanziare con i provvedimenti della presente legge anche gli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1985, magari costruiti nel 1984 o nel 1983, perché la dizione è molto infelice.
Io credo che si tratti di una retroattività che presenta diversi sospetti di illegittimità. Oltretutto, non c'è allegata nessuna tabella, relazione o documentazione che ci dica quanti sono questi impianti, quali sono, quali costi dovremo sostenere in conseguenza dell'efficacia retroattiva della legge, perché è stato scelto il 1985 e non il 1987 o il 1984. C'è quindi tutta una serie di elementi che ci spinge a chiedere la soppressione di questo articolo.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):A cet égard je demande que l'on vote l'article tel qu'il est, parce que j'ai déjà répondu à une question semblable qui avait été posée par M. Tonino en disant qu'on ne peut pas prévoir dès maintenant quelles sociétés pourront toucher ces contributions, pour les différentes raisons que j'ai déjà illustré. Il faut encore tenir compte que par rapport à ce qui s'est passé à partir de l'intervention du Conseil régional face aux remontées mécaniques des sociétés de Champorcher, La Thuile etc., nous pensons que soit juste que aussi les sociétés que entre temps sont intervenues massivement dans l'amélioration de leurs installations puissent toucher ces contributions.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (PCI):Noi sosteniamo la votazione positiva di questo emendamento, perché ci pare che la norma sancita dall'articolo 9 sia molto pericolosa da due punti di vista: innanzitutto perché potrebbe essere causa di invalidazione della legge e poi perché la sua formulazione non ci pare universale. Infatti, poiché tale norma fissa una retroattività di quattro anni, finisce per prendere alcuni progetti ed escluderne altri, ma non ci è stato spiegato il criterio in base al quale è stata scelta la data del 1985. A me sembra di ricordare che in altri casi abbiamo già approvato leggi con effetti retroattivi, ma non mi pare che siamo mai andati così indietro nel tempo. Potrebbe sorgere il dubbio che questi 18 miliardi, dati retroattivamente per quattro anni, abbiano un nome ed un cognome.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):La réponse est très simple: j'ai déjà dit en Commission et je répète ici que la date du 1985 est seulement en rapport à la loi régionale qui à cette date réorganise les interventions dans le secteur des remontées mécaniques.
PRESIDENTE:Poiché c'è un unico emendamento soppressivo dell'articolo 9, in virtù dei poteri concessimi dal Regolamento interno e sempreché nessuno chieda la parola, pongo direttamente in votazione il mantenimento dell'articolo.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:In conseguenza del risultato della votazione, dichiaro decaduto l'emendamento soppressivo dell'articolo 9.
Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(Norma finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989/ 1991, la spesa complessiva di lire 54.000.000.000 ripartita in annue Lire 18.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sull'istituendo capitolo n. 37535 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura dell'onere si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso:
"Finanziamenti speciali per la sostituzione della telecabina Orsia-Gabiet, in Comune di Gressoney-La-Trinité" per lire 8.000.000.000;
"Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil-Cervinia" per lire 10.000.000.000;
- per gli anni 1990/1991 mediante utilizzo per lire 36.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2" altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 4 (Bajocco, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (Spese di investimento)
Lire 18.000.000.000
in aumento
Cap. 37535 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.2.12 - interventi promozionali per il turismo codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09 "Contributi a Società funiviarie per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse
L.R. n.
Lire 18.000.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 4 (Bajocco, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12
(Urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 4 (Bajocco, Dolchi, Mafrica e Tonino)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (NS):Nuova Sinistra voterà contro questo provvedimento, perché ci sembra che lo stesso sia sbagliato nella sua impostazione, nel senso che, come ho già detto all'inizio, non si preoccupa di governare il fenomeno degli impianti a fune con attenzione rispetto alle località ed alle caratteristiche che dovrebbero avere tali impianti, ma si limita ad erogare finanziamenti cospicui ed in alcuni casi sicuramente anche eccessivi, ed è molto discutibile anche sotto l'aspetto della legittimità.
In sede di Commissione sono stati accettati alcuni emendamenti e quindi la legge ha avuto qualche miglioramento. Anche oggi, se la Giunta avesse dimostrato più coraggio, sarebbe stato possibile introdurre ulteriori miglioramenti, magari sostanziali, al testo della legge. Devo prendere atto, però, che è stato accettato soltanto un emendamento fra tutti quelli presentati dal nostro gruppo e dal PCI. Uno è certamente meglio di niente, è già qualcosa, ma la sua rilevanza non è tale da cambiare il segno della legge e quindi il nostro voto sarà contrario.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Noi voteremo contro questo provvedimento, che riteniamo insufficiente rispetto ai bisogni di programmazione dell'intervento regionale nel settore degli impianti di risalita.
Anche noi dobbiamo riconoscere che, rispetto al testo iniziale, è stata introdotta qualche correzione, il che dimostra che il lavoro delle Commissioni è utile. D'altronde, tirando un primo bilancio di questa tornata di lavori del Consiglio regionale, credo si debba dire che, laddove in Commissione si è riusciti a discutere, sono stati introdotti miglioramenti sostanziali ai provvedimenti di legge presentati dalla Giunta.
Il presente provvedimento conserva però ancora alcune carenze di carattere sostanziale, che da noi sono giudicate gravi. Le ripeto dettagliatamente, ma le ricordo solo in sintesi:
- si fa una classificazione delle stazioni invernali con alcuni criteri che sono perlomeno discutibili, per non dire addirittura incomprensibili;
- le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto sono del tutto discutibili e potrebbero dimostrarsi sbagliate nella pratica effettiva;
- anche la retroattività della legge è un aspetto che rischia d'invalidare lo stesso provvedimento legislativo. Il problema di un intervento a favore di società e di stazioni in difficoltà avrebbe potuto essere affrontato con altri provvedimenti, ma non con questa norma strana.
Per essere chiari, la nostra opinione è sostanzialmente questa: siamo favorevoli ad interventi anche sostanziosi, che, laddove è necessario, arrivino addirittura al 100%, ma sulla base di piani e programmi chiari. Il criterio da seguire, però, non deve essere quello indicato da questa legge; preferiamo che l'inversione di tendenza vada verso una maggiore capacità progettuale e pianificatoria del Consiglio regionale, in modo che l'intervento a favore degli impianti di risalita non sia considerato alla stregua di un qualsiasi beneficio per incentivare delle attività economiche. Questa è la critica sostanziale e di fondo che muoviamo nei confronti del provvedimento di legge.
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Il Consiglio approva
