Oggetto del Consiglio n. 617 del 21 giugno 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 617/IX - Disegno di legge: "Finanziamento per l'esercizio 1989 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).
Presidente: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.
Faval (UV): Il s'agit d'une votation de routine concernant le financement de la loi n° 2 de 1961, qui prévoit l'intervention de la part de l'Administration régionale dans le domaine des refuges d'haute montagne.
Presidente: E' aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede di intervenire, si passa all'esame dell'articolato. Dò lettura dell'art.1:
Art. 1
1. Per l'applicazione della legge 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1989 la spesa di lire 800 milioni.
2. La spesa di cui al comma precedente graverà, quanto a lire 500.000.000, sul capitolo 37350 ("Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10.01.1961, n. 2 - LR 09.05.1963, n. 11")e, quanto a lire 300.000.000, sul capitolo 37360 ("Contributi e sussidi a enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10.01.1961, na 2 - LR 09.05.1963, n. 11") del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento" - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.20- sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.
Presidente: Pongo in votazione l'art.1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.2:
Art. 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento
lire 800.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 37350 - Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico
- L.R. 10.01.1961, n. 2
- L.R. 09.05.1963, n. 11
lire 500.000.000
Cap. 37360 - Contributi e sussidi ad enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico
- L.R.10.01.1961, n. 2
- L.R. 09.05.1963, n. 11
lire 300.000.000
Totale variazioni in aumento
lire 800.000.000
Presidente: Pongo in votazione l'art.2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'art.3:
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà ln vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente: Pongo in votazione l'art.3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
