Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 527 del 10 maggio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 527/IX - DISEGNO DI LEGGE: "AUMENTO DELLA SPESA ANNUA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1970, N. 21 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Lanièce; ne ha facoltà.

LANIECE (DC):Il disegno di legge ha per oggetto l'aggiornamento della spesa annua di cui alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, e successive modificazioni, concernente contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta. A tale aggiornamento si era già provveduto in precedenza, esattamente negli anni 1974, 1976 e 1982.

Faccio notare che nell'articolo 1 c'è un errore di citazione che chiedo di correggere sostituendo la dizione:

" 1. La spesa annua prevista dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59..." con la seguente:

"1. La spesa annua prevista dall'articolo 1 della legge regionale 30 agosto l970, n. 21...".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1, comprensivo dell'emendamento proposto dall'Assessore Lanièce.

Art. 1

1. la spesa annua prevista dall'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 e successive modificazioni, per la concessione di contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione è aumentata da lire ottantamilioni a lire centoventimilioni, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 41300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura della spesa di lire 40.000.000 si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" - a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 80.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.03 - Assistenza sociale e beneficenza pubblica - del bilancio pluriennale della Regione 1989/1991; dall'anno 1992 gli oneri previsti saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"

lire 40.000.000

Variazione in aumento

Capitolo 41300 "Contributi ad enti e istituti di patronato e di assistenza sociale" legge regionale 30.8. 1970, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

lire 40.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità