Oggetto del Consiglio n. 52 del 13 febbraio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 52/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RIGUARDANTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1974, N. 44, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESPROPRIAZIONE E L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI AREE DI TERRENO A NORMA DELLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

In sede di applicazione del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si è rilevato che, in taluni casi, per i terreni situati nei centri storici e nei centri edificati di proprietà di coltivatori e conduttori diretti i contributi previsti sono inferiori a quelli previsti a favore di proprietari non appartenenti a tali categorie.

Ciò è dovuto al fatto che il giusto prezzo agricolo medio, attribuito come base per il calcolo del contributo regionale a favore dei coltivatori e conduttori diretti per i terreni situati in centri storici e edificati, è quello "della coltura in atto nell'area da espropriare", mentre avrebbe dovuto essere, come per proprietari non coltivatori o conduttori diretti (art. 4 - 2° comma), quello "della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata".

Si tratta di un errore materiale nella stesura del testo della norma, il cui contenuto ha evidentemente travisato l'orientamento emerso in sede di predisposizione ed approvazione degli atti preparatori. Il quarto comma dell'articolo 4 deve dunque essere coordinato con gli altri commi.

Si impone pertanto una modificazione del citato comma per sostituire le parole "corrispondenti alla coltura in atto nell'area da espropriare" con le parole "della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata".

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Disegno di legge regionale n. 88

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ______________________________ n. _______: "MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1974, N. 44, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESPROPRIAZIONE E L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI AREE DI TERRENO A NORMA DELLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

"Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dello importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865".

Articolo 2

L'applicazione della modificazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - Esaurite le interrogazioni e le interpellanze, esaminiamo la questione del disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44". Il Presidente della Giunta spiegherà i motivi di queste modificazioni.

Andrione (U.V.) - Si tratta di un errore materiale che ci è sfuggito quando abbiamo votato la legge 11 novembre 1974, n. 44. Il quarto comma dell'articolo 4 deve essere coordinato con gli articoli precedenti in maniera che non vi siano casi di discriminazione a danno di qualche proprietario che non riceverebbe lo stesso contributo a titolo di indennità espropriativa che invece ricevono gli altri.

In sede di Commissione Affari Generali e in altre sedi, così parlando, si è verificato l'unanimità del Consiglio su questa questione, per cui non credo che sia necessario illustrare più ampiamente.

Caveri (U.V.) - La discussione è chiusa su questo punto? Allora passiamo alla votazione. Prego il Consigliere Segretario di dare lettura dell'articolo 1 della legge.

Mappelli (D.C.) - Articolo 1: "Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente: Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dello importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865".

Caveri (U.V.) - Chi è favorevole a questo articolo è pregato di alzare la mano; quindi questo articolo, salvo errori, è stato approvato all'unanimità.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 24

Favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.

Legga l'articolo 2, per quanto sia pleonastico.

Mappelli (D.C.) - Articolo 2: "L'applicazione della modificazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".

Caveri (U.V.) - Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 25

Favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Allora passiamo alla votazione segreta della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Presenti e votanti: 30

Maggioranza: 16

Favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

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Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 88.