Oggetto del Consiglio n. 403 del 22 marzo 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 403/IX - DISEGNO DI LEGGE: "ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARI FACENTI PARTE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE, LOCALITA' GRAND CHEMIN, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "COM.CE. S.R.L.", DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL SERVIZIO REGIONALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI TRASPORTI".
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (UV):Le projet de loi avait été repoussé, étant donné qu'il avait déjà été approuvé par ce Conseil, pour une question liée au financement de la loi même. Comme vous savez, en même temps il devrait y être à la Commission compétente de la Chambre la modification de la loi Siccardi, qui n'obligera plus à présenter chaque fois un projet de loi; par conséquent on va représenter ce projet.
Je crois que c'est inutile de refaire la relation à propos de l'intérêt de cet achat, qui est pour le déplacement des bureaux des transports. Ce déplacement va aussi au profit de l'activité des différents bureaux pour ce qui est le fonctionnement du Conseil.
PRESIDENTE:Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede la parola, si passa alla votazione della legge, articolo per articolo.
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
(Oggetto)
1. la Regione è autorizzata ad acquistare le unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di Saint-Christophe, località Grand-Chemin, entrostante ad area censita a Catasto Terreni al Foglio 39 con i nn. 1-2-3-4-49-231-169-270-271-310-311-316-317, di proprietà della Società "COM.CE s.r.l.", denunziate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 39 con il n. 1 subalterni
8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-39, da destinare a nuova sede del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti, per il prezzo di Lire 1.580.000.000, oltre I.V.A..
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Provvedimenti amministrativi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 2 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 1.880.200.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19. 4.1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 3 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)"
£.1.880.200.000
in aumento:
Cap. 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19.4.1985, n. 12"
£.1.880.200.000
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 4 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all 'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 5 testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Pongo in votazione la legge nel suo complesso
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
