Oggetto del Consiglio n. 277 del 11 gennaio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 277/IX - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE, INTEGRAZIONI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1987, N. 9, CONCERNENTE LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Comme l'on sait, la loi régionale n° 9 du 1987 n'a pas été appliquée; cela à la suite d'une série de remarques qui ont été faites par, disons entre guillemets, les usagers de cette loi. Surtout on a demandé d'éliminer la partie concernant les limites sur le nombre de places, de lits et de nuitées pour prévoir la constitution d'une A.P.T..
Nous avons cru utile accueillir cette requête et voilà que la proposition que je vais faire est justement celle d'éliminer ce barème et, en même temps, d'ajouter que, en tout cas, dans une vallée on ne peut pas avoir plus d'une A.P.T.. Cela dans le but de donner un minimum d'homogénéité à cette structure que nous aurions souhaité présente dans un nombre moins important que celui qu'on va bien probablement constituer dans nôtre Région.
Tout de même, puisque les choses sont allées dans une certaine direction, nous croyons de pouvoir finalement démarrer et passer de la phase des commissaires dans les syndicats d'initiative à la possibilité d'intervention directe de la part des différents opérateurs du tourisme; nous avons cru utile de proposer cette modification de façon que l'on puisse finalement appliquer cette loi.
J'ajoute qu'on a pris l'occasion pour modifier aussi une autre partie de la loi, qui concerne l'intégration du Comité régional pour le tourisme, en ajoutant, par rapport à ce que disait la loi n° 47 du 24 août 1982, un représentant. En plus, je propose au Conseil de vouloir bien voter une série d'amendements d'ordre formel qui ont été distribués et qui concernent justement la partie formelle, comme la dénomination des différents chapitres et ainsi de suite. Merci.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (PCI):Riprendo solo in parte alcune considerazioni che abbiamo già fatto in Commissione, per dire che noi non voteremo a favore di questo provvedimento. L'unica parte sulla quale possiamo essere d'accordo è quella modifica che rende possibile la partecipazione di un rappresentante delle associazioni degli operatori turistici nell'ambito del Comitato regionale per il turismo. Per il resto, la proposta di legge indebolisce ancora di più i parametri ed i criteri, già deboli, previsti dalla legge 29 gennaio 1987 n. 9, relativamente alla formazione delle cosiddette "A.P.T.". Ormai l'unico limite che la legge mantiene, che a nostro avviso però è ben poca cosa, è che le A.P.T. dovranno comunque essere una in ogni vallata.
E' vero che non sono precluse le possibilità di formare Aziende di promozione turistica che abbraccino comprensori più vasti, secondo noi però è abbastanza discutibile che a due anni dall'entrata in vigore della legge non si discuta del merito, ma si discuta solo di una modifica dei criteri. Perché, anziché discutere della modifica dei criteri, non discutiamo del merito, cioè della sostanza? Quante A.P.T. formiamo in questa Regione e quando le andiamo a formare? Il nostro ritardo, infatti, non ha giustificazioni sul piano degli interessi dell'azione promozionale in questa Regione nel settore turistico. Questa è l'obiezione di fondo che abbiamo sollevato in Commissione e che riproponiamo qui.
Mi permetto di ricordare al Consiglio ed all'Assessore che, nel parere allegato a questo oggetto, non si fa menzione di una volontà, che tuttavia è stata espressa in Commissione da tutti i suoi membri, di avere comunque una discussione preliminare sui criteri per la formazione delle A.P.T., perché rivendico la prerogativa del Consiglio e della Commissione di discutere non a cose già definite sul piano politico, ma di discutere, i criteri che stanno a monte della scelta della formazione delle varie A.P.T..
Visto che l'Assessore ha un'espressione poco convinta, mi voglio spiegare meglio. Mi auguro che le scelte che andrà a compiere la Regione in questo campo siano sorrette da valutazioni economiche che riguardino l'efficienza dell'organizzazione turistica e non da valutazioni esclusivamente politiche o campanilistiche, per accontentare questa o quella parte politica. o questa o quella parte di un movimento.
Per questa ragione chiedo che si discutano i numeri ed i parametri che staranno alla base della scelta. perché mi auguro che la scelta sia funzionale ad un progetto di organizzazione del turismo e non ad altre cose. Spero di essere stato chiaro.
PRESIDENTE:Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Comme d'ailleurs j'avais déjà eu occasion de dire lors de la discussion en Commission, tout en partageant une partie de ce que le Conseiller Tonino vient de dire, on ne peut pas oublier que, face à cette loi, qui n'a pas été appliquée, il y a eu toute une discussion. A la suite de cette discussion dans les différents milieux, il y a eu une attitude et (dirais-je) même une interprétation qui, en partie, ne correspond pas à ce que nous souhaiterions (je l'ai dit tout à l'heure), mais que, selon mois, n'était pas le cas de reporter avec toute la discussion sur la formation de la loi. Au fond la loi existe et avant de l'appliquer, par rapport justement à ce qui s'est passé, comme discussion, on nous a reproché le fait que, en gardant ce minimum de places et de nuitées, il y aurait eu des vallées exclues de la possibilité de former une A.P.T..
Cela démontre déjà quelle est l'attitude et que cela ne dépend pas, malheureusement, de l'Administration régionale, du Conseil ou du Gouvernement. Donc, dans ce sens, je ne sais pas jusqu'à quel point on pourra satisfaire la requête présentée par M. Tonino, de discuter comment les A.P.T. seront formées - et j'imagine que cela voulait dire par combien de Communes elles seront formées - parce que les barèmes ont déjà été établis par la loi, donc cela dépendra plutôt de la volonté et de la capacité des différentes Communes de ne pas trop regarder à l'ombre du propre clocher, mais d'aller plus loin et d'avoir une vision un peu plus ample.
Je répète et je crois devoir souligner que cela ne dépendra pas de nôtre volonté ou de celle du Gouvernement régional, mais plutôt de la disponibilité des opérateurs à concevoir cette loi dans la façon que nous souhaitons, et nous constaterons ensemble ce qui se passera.
PRESIDENTE:Si passa ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, è aggiunta la seguente lettera:
"1) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici.".
PRESIDENTE:Do lettura degli emendamenti proposti dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali al titolo del disegno di legge ed all'intitolazione dell'articolo 1.
EMENDAMENTI
- Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente:
"Modifiche, integrazioni e interpretazione autentica della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente riforma dell'organizzazione turistica della Regione".
- All'art. 1 è inserito il seguente titolo:
Articolo 1
(Integrazione del primo comma dell'art. 4)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura del titolo del disegno di legge e dell'articolo 1 nel testo emendato.
"Modifiche, integrazioni e interpretazione autentica della legge 29 gennaio 1987, n. 9 concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione".
Articolo 1
(Integrazione del primo comma dell'articolo 4)
1. Al primo comma dell'art 4 della legge regionale 29 gennaio 1987 n. 9 concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, è aggiunta la seguente lettera:
"1) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici.".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, è sostituito dal seguente:
"2. Nella definizione degli ambiti deve tenersi conto dell'esistenza di preminenti interessi turistici omogenei e/o complementari, nonché di un'adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di un significativo movimento turistico globale; fatta eccezione per il territorio posto lungo l'asse centrale della Valle d'Aosta, non è comunque consentita l'istituzione di ambiti turisticamente rilevanti di estensione inferiore a quella dell'intero territorio di tutti i comuni di una vallata".
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 2, proposto dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.
EMENDAMENTO
All'art. 2 è inserito il seguente titolo:
Articolo 2
(Modifica del secondo comma dell'art. 7)
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato.
Articolo 2
(Modifica del secondo comma dell'articolo 7)
1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell'organizzazione turistica della Regione, è sostituito dal seguente:
"2. Nella definizione degli ambiti deve tenersi conto dell'esistenza di preminenti interessi turistici omogenei e/o complementari, nonché di un'adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di un significativo movimento turistico globale fatta eccezione per il territorio posto lungo l'asse centrale della Valle d'Aosta non è comunque consentita l'istituzione di ambiti turisticamente rilevanti di estensione inferiore a quella dell'intero territorio di tutti i comuni di una vallata".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura di un articolo 3 aggiuntivo, proposto dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.
EMENDAMENTO
Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente nuovo art. 3:
Articolo 3
(Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 22)
1. Il termine "organi dell'azienda" utilizzato nel secondo comma dell'art. 22 deve essere inteso nel senso più ristretto di "organi amministrativi" e non anche di "organi di controllo".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Aloisi)
Il Consiglio approva
