Oggetto del Consiglio n. 268 del 11 gennaio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 268/IX - DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE "ORDINAMENTO DELLE GUIDE ED ASPIRANTI GUIDE ALPINE IN VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (UV):Le projet de loi a déjà été amplement illustré d'abord et discuté ensuite en deuxième, quatrième et première Commission, donc je crois qu'il n’y a pas besoin d'ajouter beaucoup à ce qui avait été dit alors.
Depuis juillet '83 le Secours Alpin Valdôtain collabore avec l'Administration régionale pour des actions de secours, pour la recherche des personnes disparues, pour aider les alpinistes en difficulté en haute montagne, mais aussi pour d'autres travaux concernant l’Administration régionale ou la Protection civile, en employant préférablement l'hélicoptère qui stationne à l'aéroport régional.
Le Secours Alpin Valdôtain, à travers la loi n° 39, dépend de l'Assessorat au Tourisme; les guides appartenant au Secours Alpin, vu l’étroite collaboration qu'elles ont avec la Protection civile, ont demandé, pour faciliter davantage les opérations de secours, de pouvoir dépendre directement de l'Assessorat à l'agriculture qui, justement, s’occupe de la Protection civile.
Voilà la raison de ce projet de loi définit le passage du Tourisme à l'Agriculture, pour ce qui est des rapports directs du Secours Alpin, qui mieux définit l'action que le Secours Alpin même doit développer en collaboration avec la protection civile, donc l'intervention du Secours technique et de première assistance pour des émergences en haute montagne ou pour d'autres occasions encore.
Le tout sera corroboré par une convention qui sera stipulée entre l'Administration régionale et le Secours Alpin Valdôtain. Je crois que, à travers ce projet de loi, on ne modifie pas grand-chose pour ce qui concerne les actions, mais on va faciliter la rapidité de l'intervention.
Si dà atto che alle ore 17,20 assume la Presidenza il Vicepresidente BENEFORTI.
PRESIDENTE:Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1
ART. 1
1. L'articolo 11 (Soccorso Alpino Valdostano) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:
ARTICOLO 11 - (Soccorso Alpino Valdostano)
Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito il "Soccorso Alpino Valdostano", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Esso opera da solo o d’intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano o con altri organismi.
Il "Soccorso Alpino Valdostano" partecipa all'attività dell'Ufficio regionale della Protezione civile, istituito con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4.
In particolare, nell'ambito della Protezione civile, il "Soccorso Alpino Valdostano", per quanto di competenza della Regione, concorre alla predisposizione ed attuazione degli interventi di soccorso e di prima assistenza, atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna; organizza, stipulando a tal fine apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale e avvalendosi dei propri soci, un servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e di ascolto radiotelefonico 24 ore su 24, presso il centro operativo regionale della Protezione civile.
Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente "Soccorso Alpino Valdostano" tutte le guide e aspiranti guide in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide di alta montagna: sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari operanti in particolare nel settore sanitario la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del "Soccorso Alpino Valdostano" a norma di statuto.
Partecipano all'assemblea del "Soccorso Alpino Valdostano" con voto deliberativo i soci effettivi i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.
Lo statuto del "Soccorso Alpino Valdostano" e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi e sono approvati dalla Giunta regionale.
Il "Soccorso Alpino Valdostano" ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso. dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo articolo 18 e da ogni altra eventuale entrata.
La revisione dei conti del "Soccorso Alpino Valdostano" è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del "Soccorso Alpino Valdostano" medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’ente, gli organi direttivi del "Soccorso Alpino Valdostano", nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un Commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.
Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso, nonché a coloro che svolgono il servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e ascolto radiotelefonico sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, su proposta del "Soccorso Alpino Valdostano".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
ART. 2
1. La lettera b) del secondo comma, dell'articolo 18 (Contributi finanziari della Regione) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituita:
"b) eroga un contributo annuo all’ente "Soccorso Alpino Valdostano" a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di Soccorso Alpino. La Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal "Soccorso Alpino Valdostano", eroga all'inizio di ogni anno un acconto sul contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo.
Eroga, inoltre, un corrispettivo annuo da determinarsi sulla base della convenzione, di cui all'articolo 1 della presente legge che sostituisce l'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, per il servizio di pronto soccorso tecnico, sanitario e di ascolto radio telefonico.
Si intendono come spese per l'attuazione di tale ultimo servizio le indennità corrisposte dall'Ente "Soccorso Alpino Valdostano" a coloro che svolgono il servizio di pronto soccorso nonché tutte le spese previste dalla convenzione".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola. pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3
ART. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere per l'anno 1989 al "Soccorso Alpino Valdostano" la somma di £. 200.000.000= a titolo di acconto sul contributo di cui alla lett. b) 1° comma dell'articolo 2 della presente legge, che sostituisce la lettera b) del 2° comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39. Per gli anni successivi la Giunta è autorizzata a rideterminare il relativo importo da erogare.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
ART. 4
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1989, la maggiore spesa annua di complessive lire 100.000.000= che graverà sul seguente capitolo che verrà istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
Settore 2.1. Interventi a carattere generale
Programma 2.1.2. Altri interventi
- Contributi annui al "Soccorso Alpino Valdostano" per lo svolgimento dei servizi previsti all'art. 2 lett. b) della legge regionale n. in data per £. 100.000.000=
Su detto capitolo sarà altresì, trasferito il capitolo 37250 già previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio corrente, e la relativa autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11. 8.1975, n. 39 art. 18 lett. b).
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo per lire 200.000.000= delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988/1990.
3. A decorrere dall'anno 1990 alla rideterminazione delle spese derivanti dall'articolo 2 della presente legge si provvederà con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
ART. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
