Oggetto del Consiglio n. 3799 del 10 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3799/VIII - RIAPPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO, DELLA LEGGE "PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVE: ASSUNZIONE A CARICO DELLA REGIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SULLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, trattandosi di riapprovazione, do lettura di tutto l'articolato, che verrą posto in votazione direttamente per scrutinio segreto.
ARTICOLO 1
1. Ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'art. 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, sono assunte a carico della Regione, per l'anno 1987, con prelievo dalle entrate proprie di parte corrente, le quote di partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche, dovute dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario regionale della Valle d'Aosta.
ARTICOLO 2
1. L'Unitą Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, attraverso i propri uffici, provvede a rilevare le quote di partecipazione virtualmente dovute dagli assistiti.
2. L'Unitą Sanitaria Locale trasmette alla Regione, con scadenza trimestrale, il riepilogo delle quote di partecipazione virtualmente dovute per la liquidazione dell'importo da parte della Giunta regionale.
3. Per l'introito e l'impiego delle somme destinate agli scopi di cui alla presente legge, l'Unitą Sanitaria Locale istituisce apposita contabilitą speciale.
ARTICOLO 3
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 39410 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di L. 1.000.000.000.
2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)".
ARTICOLO 4
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in aumento:
Capitolo 39410: "Finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive previste dall'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, erogate dall'U.S.L. della Valle d'Aosta"
L. 1.000.000.000
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50000: "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"
L. 1.000.000.000
ARTICOLO 5
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, invito il Consiglio a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 25
Contrari: 4
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Signori Consiglieri, come da intese raggiunte, gli oggetti iscritti ai punti nn. 81, 82 e 83 dell'ordine del giorno sono rinviati e, pertanto, si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 84.
