Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3792 del 9 maggio 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3792/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NUOVA MISURA DELL'INDENNITÀ REGIONALE CORRISPOSTA AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE IN SERVIZIO NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DELLA REGIONE PER IL PROLUNGAMENTO D'ORARIO DERIVANTE DALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE".

PRESIDENT: Le Président de la Junte a demandé à prendre la parole, il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): Après analyse avec les forces syndicales, avec lesquelles on a eu plusieurs rencontres, on a donné lieu à un texte qui a été présenté au Conseil.

Des requêtes ont été parallèlement avancées pour prévoir de maintenir l'indemnité, qui concerne cette augmentation, aussi pour les retraités. En conséquence de ce choix on présentera les amendements que l'on est en train de distribuer (articles 1, 2 et amendements financiers conséquents).

Il s'agit avant tout de primer l'enseignement aux écoles maternelles et primaires, compte tenu des applications qui ont été données aux articles 39 et 40 du Statut. L'Assesseur a d'ailleurs déjà eu l'occasion de faire un compte rendu de cette activité et de donner des explications sur les modalités qui sont prévues à présent pour insérer l'application des articles 39 et 40.

Il n'y a guère à ajouter sinon le fait que c'est un premier pas pour reconnaître l'effort des différents instituteurs.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Cout; ne ha facoltà.

COUT (P.C.I.): A me spiace trovarci di fronte ad un mezzo romanzo di emendamenti all'una del mattino; tra l'altro si tratta di emendamenti su aspetti che non sono stati sollevati in Commissione neppure dalle forze sindacali. Non mi sembra, invece, che dagli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta siano state recepite le osservazioni e gli emendamenti suggeriti in sede di Commissione.

Ci terrei a sottolineare, in proposito, lo spirito con cui noi abbiamo affrontato questo disegno di legge, nel quale avevamo subito notato una divaricazione tra la relazione e gli articoli del testo. Nella relazione, infatti, si specifica che l'aumento, dal 25 al 33% dello stipendio in godimento, dell'indennità regionale spettante al personale direttivo e docente della scuola materna ed elementare è previsto per un maggiore impegno di lavoro in termini di programmazione, formazione ed aggiornamento. Invece, sia la legge, sia l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta, tendente ad estendere questa indennità anche a coloro che ormai godono della pensione, vanno in tutt'altro senso. Nel testo della legge, infatti, si fa riferimento esclusivamente all'orario di lavoro.

Ci teniamo a sottolineare quindi, così come è già stato fatto anche dai sindacati, che sarebbe impossibile aumentare la misura dell'indennità in proporzione all'aumento dell'orario di lavoro, sia nella scuola elementare, dove le ore di servizio settimanali sono 27 e mezza, sia nella scuola materna, dove si superano già le 32 ore. Sarebbe opportuna una più approfondita riflessione sul modo in cui affrontare l'aumento dal 25 al 33 per cento, che, a nostro parere, incontrerà seri ostacoli nella fase dell'attuazione.

Noi pensiamo, invece, che lo spirito di questa legge dovrebbe andare in tutt'altro senso, anche in funzione di una eventuale futura applicazione - che ci auguriamo prossima - degli articoli 39 e 40 alle scuole superiori. Proporremmo pertanto un emendamento diverso, sia nel titolo della legge, sia alla fine dell'articolo 1: il Collega Dolchi ed io presentiamo un emendamento con il quale chiediamo di aggiungere, sia al titolo, sia alla fine dell'articolo 1, che l'aumento della misura dell'indennità sia dato "per il maggiore impegno di lavoro, per la formazione professionale e per l'aggiornamento".

Noi pensiamo che ciò non dovrebbe creare dei problemi all'approvazione della legge da parte della Commissione di Coordinamento, ma ci consentirebbe di affrontare anche il problema della reale applicazione dell'aumento previsto da questa legge e da quella precedente, che dovrebbe servire a farci compiere quel salto che ancora ci manca per l'attuazione del bilinguismo reale, così com'è nelle intenzioni di tutto il Consiglio.

Riteniamo, quindi, di non dover accettare l'emendamento che riconosce questa indennità al personale in pensione, che non è sottoposto ad un prolungamento d'orario ed al quale non è neppure riconoscibile una maggiore professionalità. Riteniamo giusto, invece, che tale personale continui a mantenere la pensione nell'entità che gli è stata riconosciuta, anche perché non comprendiamo per quali meriti o per quale ulteriore carico di lavoro gli dovremmo riconoscere un'ulteriore indennità. Penso, tra l'altro, che la spesa a carico della Regione sia già abbastanza elevata. Non vediamo per quali motivi, se non perché siamo ormai prossimi alle elezioni politiche regionali, si dovrebbe concedere questo aumento anche a quelli che ormai godono della pensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (P.S.I.): Mi sembra che le osservazioni del Consigliere Cout siano abbastanza pertinenti. Tra l'altro, io non riesco assolutamente a capire le ragioni dell'emendamento n. 1, che mi pare in netta contraddizione con lo spirito della legge ed anche con quanto è scritto nella relazione. La misura dell'indennità regionale corrisposta al personale in servizio nelle scuole materne ed elementari per il prolungamento d'orario viene aumentata dal 25 al 33 per cento non per un ulteriore prolungamento d'orario, ma soltanto perché, con l'attuazione degli adattamenti previsti dagli articoli 39 e 40 dello Statuto, si prevede un maggior impegno di lavoro o una maggiore professionalità.

Non credo che ciò sia richiesto anche al personale in pensione...

(...INTERRUZIONE del Presidente ROLLANDIN...)

... Allora bisogna cambiare la legge, perché mi pare che questa contraddizione sia molto evidente. Noi non capiamo quell'emendamento e certamente non lo voteremo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): A mio parere, gli emendamenti dei quali si discute contengono anche il problema della determinazione degli oneri finanziari aggiuntivi. Vorrei sapere dal Presidente della Giunta se il calcolo, che qui viene ipotizzato sull'ordine di qualche centinaio di milioni per il 1988, corrisponda effettivamente al vero, perché l'aumento del 32% degli importi delle pensioni potrebbe aggirarsi sull'ordine di qualche migliaio di milioni, anche se non so a quanto ammonti il personale della scuola elementare in pensione, ma certamente si tratta di un numero notevole.

Vorrei conoscere, pertanto, i dati sui quali il Presidente della Giunta si è fondato per indicare una cifra totale che è di poco superiore ai 600 milioni.

PRESIDENT: Le Président de la Junte, Rollandin, a demandé à prendre la parole; il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): Les données sur la base desquelles nous avons calculé le montant des frais à la charge de l'Administration régionale sont celles des bureaux compétents.

Une lettre d'un syndicat avait proposé cet amendement. Je sais qu'il ne s'agit pas à présent de demander une professionnalité particulière aux retraités mais comme on l'avait fait en '73, où on avait prévu l'augmentation du pourcentage, nous l'avons prévu dans ce cas.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Cout; ne ha facoltà.

COUT (P.C.I.): Ho chiesto la parola per ottenere un chiarimento, perché un emendamento di questo tipo, forse proprio perché presentato a quest'ora, ci riesce di difficile interpretazione.

Quello che si dice nel nuovo articolo 2, e cioè che le ritenute vengono aumentate "a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge", varrà per gli insegnanti che andranno in pensione d'ora in avanti oppure anche per coloro cui verrà riconosciuto l'aumento della pensione dal 1968. Se così sarà, si paga anche a coloro che, a nostro parere, non dovrebbero neanche beneficiarne.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, spettante al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della regione, è corrisposta nella misura del 33 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento al titolo del disegno di legge ed all'articolo 1, presentato dai Consiglieri Dolchi e Cout.

EMENDAMENTO

Nel titolo ed alla fine dell'art. 1 aggiungere le seguenti parole:

", per il maggiore impegno di lavoro, formazione professionale ed aggiornamento".

PRESIDENT: Le Président de la Junte, Rollandin, a demandé à prendre la parole; il y a droit.

ROLLANDIN (U.V.): A propos de ce texte, avec les forces syndicales nous avions décidé de ne pas le modifier à présent du fait que nous ne prévoyons qu'une augmentation de 8% et cela pour le fait que l'on augmentait e pourcentage qui se rapportait aux frais de l'heure de prolongement d'horaire; lorsque l'on réglementera l'ensemble, on modifiera aussi le texte.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Vicepresidente, Consigliere Dolchi; ne ha facoltà.

DOLCHI (P.C.I.): Ho chiesto la parola solo per dire che, in sede di audizione da parte della Commissione, i sindacati, per maggiore chiarezza e affinché non ci fossero equivoci, ci hanno chiesto se eravamo d'accordo su questo emendamento; esso, quindi, è il frutto della richiesta dei sindacati.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto, presentato dai Consiglieri Dolchi e Cout.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Astenuti: 17 (Beneforti, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dal Presidente della Giunta regionale, Rollandin.

EMENDAMENTO

All'art. 1, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"2. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, il trattamento in godimento è maggiorato del 32 per cento con la stessa decorrenza prevista dal precedente comma".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 8 (Bajocco, Breuvé, Cout, Dolchi, Millet, Pascale, Sandri e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1 emendato.

Art. 1

1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, spettante al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione, è corrisposto nella misura del 33 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento.

2. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, il trattamento in godimento è maggiorato del 32 per cento con la stessa decorrenza prevista dal precedente comma.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 8 (Bajocco, Breuvé, Cout, Dolchi, Millet, Pascale, Sandri e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento proposto dal Presidente della Giunta.

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 1 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli che assumono la numerazione 2 e 3.

"Art. 2

1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'importo della ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è elevato dal 13,50 al 15 per cento.

2. Con la stessa decorrenza l'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma del citato articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è elevato dal 27 al 30 per cento.

3. Con la stessa decorrenza la trattenuta a favore del fondo di previdenza, istituita dall'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1980, n. 31, è fissata nella misura del 5 per cento."

"Art. 3

1. Oltre al contributo di cui al secondo comma del precedente articolo 2, a decorrere dall'esercizio 1988 la regione provvederà, mediante l'erogazione di contributi integrativi, alla copertura delle maggiori spese derivanti alla gestione del fondo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 in applicazione della presente legge."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il nuovo articolo 2, come proposto dall'emendamento, testé letto, presentato dal Presidente della Giunta, Rollandin.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 8 (Bajocco, Breuvé, Cout, Dolchi, Millet, Pascale, Sandri e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il nuovo articolo 3, come proposto dall'emendamento, testé letto, presentato dal Presidente della Giunta, Rollandin.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 19

Favorevoli: 19

Astenuti: 8 (Bajocco, Breuvé, Cout, Dolchi, Millet, Pascale, Sandri e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura degli articoli 2 e 3, nel loro testo originale.

Articolo 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 500.000.000 per l'anno 1988 ed in annue £. 930.000.000 a decorrere dall'anno 1989, graverà sui capitoli 43000 e 43005 del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:

- quanto a L. 500.000.000 per l'anno 1988, di cui L. 382.000.000 a carico del capitolo 43.000 e L. 118.000.000 a carico del capitolo 43005, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1988 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'applicazione della convenzione con l'ANAS per la ristrutturazione e l'adeguamento della grande viabilità in Valle d'Aosta; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 5.500.000;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 1.860.000.000 delle risorse disponibili al programma 3.2 "altri oneri non ripartibili" iscritto al bilancio pluriennale "1988-1990";

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Articolo 3

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)

L. 500.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 43000 "Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Stipendi ed altri assegni fissi"

L. 382.000.000

Capitolo 43005 "Personale ispettivo, direttivo,docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi"

L. 118.000.000

Totale variazione in aumento

L. 500.000.000

PRESIDENTE: Do lettura di un terzo emendamento proposto dal Presidente della Giunta regionale, Rollandin.

EMENDAMENTO

Gli articoli 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli 4 e 5 e 6.

Art. 4

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in complessive lire 747.500.000 per l'anno 1988 ed in annue lire 1.425.000.000 a decorrere dall'anno 1989, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi:

- cap. 43000 - per l'applicazione del 1° comma dell'art. 1, lire 382.000.000 per l'anno 1988 e annue lire 715.000.000 per gli esercizi successivi;

- cap. 43005 - per l'applicazione del 1° comma dell'art. 1 e del 2° comma dell'articolo 2, lire 140.000.000 per l'anno 1988 e annue lire 261.000.000 per gli esercizi successivi;

- cap. 43020 (di nuova istituzione) - per l'applicazione dell'art. 3, £. 93.000.000 per l'anno 1988 e annue lire 186.000.000 per gli esercizi successivi; a decorrere dall'esercizio 1989 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarà effettuata con legge di bilancio;

- cap. 52500 - per l'applicazione del 2° comma dell'art. 1, lire 131.500.000 per l'anno 1988 ed annue lire 263.000.000 per gli esercizi successivi. Le relative entrate derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3 sono iscritte al capitolo 13100 della parte entrate del bilancio della regione".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal Presidente della Giunta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura del nuovo artico lo 5 proposto dal Presidente della Giunta.

EMENDAMENTO

Art. 5

1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo si provvede:

- per l'anno 1888 -

Quanto a lire 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'applicazione della convenzione con l'ANAS per la ristrutturazione e l'adeguamento della grande viabilità in Valle d'Aosta; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 5.500.000.000;

- Quanto a lire 116.000.000 mediante utilizzo per lire 93.000.000 degli stanziamenti già iscritti al cap. 43000 e per lire 23.000.000 degli stanziamenti già iscritti al cap. 43005 del bilancio per l'anno in corso;

- Quanto a lire 131.500.000 mediante iscrizione di corrispondente maggiore entrata al capitolo 13100 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

- per gli anni 1989 e 1990 -

Quanto a lire 2.324.000.000 mediante utilizzo per corrispondente importo delle risorse disponibili al programma 3.2 "altri oneri non ripartibili" iscritto al bilancio pluriennale "1989-1990"

quanto a lire 526.000.000 mediante accertamento di corrispondenti maggiori entrate sul tit. VI - Entrate per contabilità speciali - Cat. 2 - 1 "contabilità speciale" del bilancio pluriennale "1988-1990".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Presidente della Giunta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura del nuovo articolo 6, proposto dal Presidente della Giunta.

EMENDAMENTO

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata -

Variazioni in aumento:

- cap. 13100 - "Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari

L. 131.500.000

Parte Spesa -

Variazioni in diminuzione:

- cap. 50150 - "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento)

L. 500.000.000

Variazioni in aumento:

- cap. 43000 - "Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione -

Stipendi ed altri assegni fissi"

L. 289.000.000

- cap. 43005 - "Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione -

Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi ed altri assegni fissi"

L. 118.000.000

2 - 4 Promozione sociale

2.2.4.01 - Istituzione e cultura - personale scolastico

- cap. 43020 (di nuova istituzione) Codificazione 111301060407

"Contributo regionale integrativo del fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare" di cui alla L.R. 2.2.1968, n. 1 (L.R. Art. 3)

L. 93.000.000

- cap. 52500 - "Gestione fondi per il trattamento integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari"

L. 131.500.000

Totale variazioni in aumento

L. 631.500.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo proposto dal Presidente della Giunta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per dichiarazione di voto, il Vicepresidente, Consigliere Dolchi; ne ha facoltà.

DOLCHI (P.C.I.): Farò una brevissima dichiarazione di voto.

Il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, che ritiene utile e consono allo sforzo ed all'iniziativa che, a livello di scuola materna ed elementare, va fatta per l'educazione bilingue.

Rimane, però, la preoccupazione del precedente che si viene a costituire per quanto riguarda i pensionati. Mi auguro che non ci siano altre categorie di pensionati che, sull'onda di questo bilinguismo che io discuto sempre, perché considero che in Valle d'Aosta il bilinguismo sia automatico e non debba essere monetizzato, si levino a richiedere altrettanti benefici in questo senso.

Il nostro voto, in ogni caso, sarà favorevole.

PRESIDENTE: Chiedo scusa, signori Consiglieri, ma c'è ancora da votare l'ex articolo 4, che diventa articolo 7 e del quale do lettura.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 26

Astenuti: 1 (Sandri)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

PRIMA VOTAZIONE: NULLA

ESITO DELLA SECONDA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 25

Contrari: 2

Il Consiglio approva