Oggetto del Consiglio n. 3784 del 9 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3784/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO, PER L'ANNO 1988, DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1986, N. 16, CONCERNENTE INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI DI MONTAGNA IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO DEL TURISMO ESCURSIONISTICO".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente "Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico", è autorizzata, limitatamente all'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di lire 500 milioni.
2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul capitolo 37195 ("Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico") del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per Lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 26750 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
cap. 26750 "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Raccordi Autostradali Valle d'Aosta S.p.A.
L.R. 28.12.1984, n. 73".
Lire 500.000.000
In aumento
cap. 37195 "Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico
L.R. 22.04.1986, n. 16, art. 4".
Line 500.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1. La presente legge è dichiarata ungente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Il Consiglio approva
