Oggetto del Consiglio n. 3780 del 9 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3780/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLE PIETRE AFFINI".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (A.D.P.): Questo disegno di legge, anche sull'esempio di quanto è già stato fatto in altre regioni, prevede alcuni interventi a favore della qualificazione dell'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini.
Gli interventi sono previsti nella misura del 30 per cento per i rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche... e per l'acquisto di macchinari e attrezzature, e sono elevabili sino al 40 per cento qualora siano destinati alla ricomposizione ambientale delle aree di cava.
Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni competenti, dalle quali sono stati proposti degli emendamenti che abbiamo accettato, per cui il testo di legge finale tiene conto degli emendamenti proposti ed approvati dalle Commissioni.
PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a qualificare lo sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, attraverso interventi a favore delle imprese che attuino gli investimenti di cui all'art. 2.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
(Investimenti ammessi a contributo)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta, che esercitano l'attività di cui all'art. 1, contributi per i seguenti investimenti:
a) rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici rivolti alla ricerca di nuovi giacimenti;
b) acquisto di macchinari e attrezzature per la coltivazione dei giacimenti, per la lavorazione e trasporto del materiale lapideo e per la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro;
c) interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave che possono essere esplicati sia durante sia a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, al fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
2. Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive esigenze aziendali.
PRESIDENTE: Do lettura di un primo emendamento all'articolo 2, proposto dalle Commissioni competenti.
EMENDAMENTO
1. Al primo comma dopo la parola "investimenti" aggiungere le seguenti parole:
"da effettuarsi nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta:"
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura di un secondo emendamento all'articolo 2, proposto dalle Commissioni competenti.
EMENDAMENTO
Al primo comma, capoverso a), dopo le parole "nuovi giacimenti" aggiungere le seguenti parole:
"e alla qualificazione di quelli esistenti ";
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura di un terzo emendamento all'articolo 2, proposto dalle Commissioni competenti.
EMENDAMENTO
Al primo comma, capoverso b), dopo le parole "dell'ambiente di lavoro", aggiungere le seguenti parole:
"nonché di infrastrutture inerenti alle predette attività;"
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato.
ARTICOLO 2
(Investimenti ammessi a contributo)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta, che esercitano l'attività di cui all'art. 1, contributi per i seguenti investimenti da effettuarsi nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta:
a) rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici rivolti alla ricerca di nuovi giacimenti e alla qualificazione di quelli esistenti;
b) acquisto di macchinari e attrezzature per la coltivazione dei giacimenti, per la lavorazione e trasporto del materiale lapideo e per la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché di infrastrutture inerenti alle predette attività;
c) interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave che possono essere esplicati sia durante sia a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, al fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
2. Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive esigenze aziendali.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
ARTICOLO 3
(Carattere dei contributi)
1. Possono essere concessi, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2, contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il Contributo può essere elevato sino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di ricomposizione ambientale di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 e per opere destinate alla captazione e all'abbattimento dei fumi e delle polveri di produzione.
3. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Vorrei chiedere all'Assessore se sia possibile far verificare e valutare correttamente gli interventi di ricomposizione ambientale da parte del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o comunque da altro servizio dell'Amministrazione, competente nella valutazione di questi interventi, prima di assegnare il contributo.
Come ben sa l'Assessore ai Lavori Pubblici, tutto ciò è una conseguenza della mancata presentazione, nonostante le promesse, della seconda parte della legge sulle cave. Penso, tuttavia, che ci rivedremo a Canossa.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 3, proposto dalle Commissioni consiliari competenti.
EMENDAMENTO
Al 2° comma, dopo le parole "del primo comma dell'art. 2", cancellare le seguenti parole: "e per opere destinate alla captazione e all'abbattimento dei fumi e delle polveri di produzione" e sostituirle con le seguenti parole:
"per interventi effettuati da consorzi e cooperative e per opere destinate alla qualificazione delle discariche liquide e solide e alla captazione e all'abbattimento delle polveri di produzione".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3 emendato.
ARTICOLO 3
(Carattere dei contributi)
1. Possono essere concessi, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2, contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il Contributo può essere elevato sino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di ricomposizione ambientale di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 per interventi effettuati da consorzi e cooperative e per opere destinate alla qualificazione delle discariche liquide e solide e alla captazione e all'abbattimento delle polveri di produzione.
3. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
ARTICOLO 4
(Procedure)
1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberalizione della Giunta regionale, che provvede altresì alla loro revoca per la violazione di cui al primo comma dell'art. 6.
2. Le domande devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.
3. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge dovrà sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i macchinari e le attrezzature, per i quali viene richiesto il finanziamento, per il periodo di 5 anni dalla data di concessione dei contributi.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 2, devono essere presentate le relative autorizzazioni o concessioni rilasciate dal Comune competente per territorio.
6. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
PRESIDENTE: Do lettura di un primo emendamento all'articolo 4, proposto dalle Commissioni consiliari competenti.
EMENDAMENTO
Al quarto comma, dopo le parole:
"non alienare o cedere" aggiungere le parole:
"le infrastrutture".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura di un secondo emendamento all'articolo 4, proposto dalle Commissioni consiliari competenti.
EMENDAMENTO
Al quinto comma, dopo le parole: "autorizzazioni o concessioni rilasciate" cancellare le parole: "dal Comune competente per territorio" e sostituirle con le parole:
"dalle Autorità competenti".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4 emendato.
ARTICOLO 4
(Procedure)
1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberalizione della Giunta regionale, che provvede altresì alla loro revoca per la violazione di cui al primo comma dell'art. 6.
2. Le domande devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.
3. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge dovrà sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere le infrastrutture, i macchinari e le attrezzature, per i quali viene richiesto il finanziamento, per il periodo di 5 anni dalla data di concessione dei contributi.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 2, devono essere presentate le relative autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle Autorità competenti.
6. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
ARTICOLO 5
(Rinuncia ai contributi)
1. Qualora il beneficiario del contributo intenda rinunciarvi deve darne immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a restituire l'intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
ARTICOLO 6
(Revoca dei contributi)
1. Il manato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del 4° comma dello art. 4 comporta la revoca del beneficio concesso.
2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di 30 giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 5.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
ARTICOLO 7
(Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione di cui al primo comma dell'art. 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa di lire trenta milioni.
2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo 07700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrate dei rispettivi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento all'articolo 7, proposto dalle Commissioni consiliari competenti.
EMENDAMENTO
Al primo comma, dopo le parole "la sanzione amministrativa" cancellare le parole: "di lire trenta milioni" e sostituirle con le parole:
"da lire 6.000.000 a lire 20.000.000".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7 emendato.
ARTICOLO 7
(Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione di cui al primo comma dell'art. 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.
2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo 07700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrate dei rispettivi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7, nel testo emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
ARTICOLO 8
(Non cumulabilità dei contributi)
3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
ARTICOLO 9
(Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 900 milioni per l'anno 1988, graverà sull'istituendo capitolo n. 36020 del bilancio per l'esercizio in corso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 500 milioni.
3. A decorrere dal 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
ARTICOLO 10
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (Spese di investimento)
L. 900.000.000
in aumento
settore 2.2.2.: Sviluppo economico
Programma 2.2.2.09: Interventi promozionali per l'industria
cap. 36020 (di nuova istituzione) codificazione: 2.1.2.4.3.10.28.05 Contributi alle imprese esercenti attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini.
L.R. n.
L. 900.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
PRIMA VOTAZIONE: NULLA
ESITO DELLA SECONDA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 26
Contrari: 2
Il Consiglio approva
