Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3737 del 9 maggio 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3737/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE:"RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE ALL'OCCUPAZIONE".

Si dà atto che alle ore 11,42 assume la Presidenza il Vicepresidente DE GRANDIS.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Credo che i contenuti e gli obiettivi della proposta di legge siano molto bene illustrati nella relazione che l'accompagna e che il mio compito sia soprattutto quello di stabilire a che punto si possa collocare la stessa proposta di legge.

Il Consiglio sa che, dopo un periodo di confronto con le organizzazioni sindacali, nel giugno del 1985 è stato concordato un protocollo d'intesa, nel quale erano previste alcune indicazioni, anche di livello programmatico, nonché alcuni impegni che sono stati rispettati dal governo regionale, ai quali, in coerenza ai contenuti del protocollo d'intesa, ha fatto seguito l'approvazione della legge n. 4, che finanziava una serie di interventi a favore delle categorie di lavoratori interessati dal processo di reindustrializzazione e di trasformazione industriale della nostra Regione. I risultati della legge n. 4, sino alla metà febbraio del 1988, sono quantificati, definiti ed illustrati nella relazione stessa.

Dopo l'approvazione, da parte di questo Consiglio regionale, della legge n. 4 e della legge successiva, la n. 50, che interessa l'apprendistato artigiano, anch'essa rientrante tra i punti del protocollo d'intesa del 1985 la terza tappa è costituita dalla istituzione della Agenzia del Lavoro, che unifica i due comitati tecnici previsti, rispettivamente, dalla legge n. 4 e dalla legge n. 50.

Nel marzo del 1987, con la legge n. 56, il legislatore nazionale ha previsto l'introduzione di un nuovo strumento, chiamato Agenzia del Lavoro, che nella legge nazionale avrebbe dovuto essere costituita dallo Stato.

Con la legge che oggi è sottoposta all'attenzione del Consiglio regionale e che ha per titolo "Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione" si vuol far compiere un passo in avanti alla legislazione regionale, riordinando e riorganizzando i precedenti interventi, individuando nuovi contenuti e metodologie e dando una base legislativa e giuridica più certa alla costituzione dell'Agenzia del Lavoro.

La Commissione ha proposto alcuni emendamenti, accolti dalla Giunta, al testo originario che fondamentalmente riguardano tre ordini di modifiche: primo, tenere conto delle osservazioni che ci sono pervenute dall'Assessorato alla Sanità; secondo, estendere ai lavoratori che si trovano in condizioni di disoccupazione speciale l'utilizzo della formula dei lavori socialmente utili. Ciò è stato reso possibile, di recente, in seguito ad un intervento legislativo nazionale che consente anche ai lavoratori posti nella condizione di disoccupati speciali di poter essere utilizzati nei lavori socialmente utili, come i cassintegrati.

Il terzo ordine di emendamenti riguarda, invece, l'entrata in vigore di questa legge, che nel testo iniziale era fissata al 1° gennaio 1989, mentre un emendamento al nuovo testo prevede che la legge sia dichiarata urgente e, quindi, potrà entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Connessi a quest'ultima decisione sono anche alcuni emendamenti da apportare alla parte finanziaria.

Questi sono i contenuti e le proposte di emendamento apportate a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Noi siamo d'accordo su questo disegno di legge, tant'è che il nostro Gruppo era già intervenuto più volte per sollecitare l'istituzione della Agenzia del Lavoro, che noi riteniamo importante, perché, se sarà gestita così com'è previsto nel testo del provvedimento, potrà mettere un certo ordine in tutte le questioni inerenti al lavoro.

La nostra proposta di legge n. 493, presentata in data 16 febbraio 1988,estendeva anche a coloro che sono in disoccupazione speciale di poter beneficiare dei trattamenti previsti per i cassintegrati.

Nel testo originale presentato dalla Giunta non si faceva alcun cenno a tale problema, che, invece, è stato recepito da alcuni emendamenti che sono stati approvati in sede di Commissione e che sono stati formulati in un testo che ci soddisfa. Ciò è stato reso possibile in seguito all'approvazione di un decreto legge in materia, nei confronti del quale, pur nel nostro piccolo, ci possiamo definire, in un certo senso, dei precursori. Al di là della battuta comunque, noi riteniamo importante e soddisfacente la modifica apportata all'articolo 11 con l'accoglimento di un emendamento che recepisce il senso della nostra proposta di legge n. 493, che provvederemo a ritirare non appena sarà approvato questo disegno di legge; pertanto, dichiaro che voteremo a favore degli emendamenti e della legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Io sono d'accordo sull'utilità di questa proposta di legge, che sicuramente colma un vuoto legislativo piuttosto consistente.

Approfitto del momento della discussione generale, anche se farò qualche osservazione in sede di dichiarazione di voto, per presentare, sempre se possibile, due piccoli emendamenti agli articoli 15 e 16.

Il primo propone che nella scelta del direttore dell'Agenzia del Lavoro si tenda a preferire il personale già dipendente della Regione, rispetto a quello estraneo, aggiungendo la parola "preferibilmente" dopo le parole "nominato dalla Giunta regionale e scelto".

Il secondo emendamento concerne una garanzia per il trattamento economico di queste persone e propone di aggiungere all'articolo 16, dopo le parole "trattamento economico", la dizione "non inferiore a quello del personale regionale di pari qualifica".

A mio parere, la prima di queste due piccole modifiche indicherebbe una scelta di carattere politico, mentre la seconda darebbe una maggiore garanzia di carattere sindacale.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): La maggioranza si asterrà dal votare questi due emendamenti, in quanto le scelte previste dagli articoli 15 e 16 sono direttamente collegate alla professionalità ed alle qualità della persona chiamata a dirigere l'Agenzia del Lavoro e, quindi, l'aggiunta dell'avverbio "preferibilmente" ci sembra del tutto superflua. Non ci sembra opportuno, pertanto, stabilire una situazione di preferenzialità tra l'una o l'altra persona, che dipenda o meno dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Baldassarre; ne ha facoltà.

BALDASSARRE (P.S.D.I.): Ho chiesto la parola per dichiarare che io mi asterrò dal votare questa proposta di legge, non certo perché non la condivido, ma perché continuo a sostenere la non validità di questa seduta.

Poiché il Presidente del Consiglio ha finalmente accettato la nostra proposta di richiedere dei pareri legali e poiché abbiamo rinviato l'approvazione delle delibere proprio per la sospetta validità della seduta, io mi asterrò sino a questo pomeriggio, e cioè sino a dopo che avremo ottenuto i pareri legali che potranno tranquillizzare me ed anche altri Consiglieri regionali, dopodiché voterò come mi è stato suggerito dal mio partito. Nell'attesa dei pareri legali, mi asterrò dal votare tutte le leggi che saranno poste in votazione nel corso della mattinata.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Aloisi; ne ha facoltà.

ALOISI (M.S.I.): Per le stesse motivazioni addotte dal Consigliere Baldassarre, anch'io mi asterrò su tutti i provvedimenti di legge che verranno votati dal Consiglio; ma mi asterrò anche perché ritengo illegittima la presenza in quest'aula di tutti i colleghi coinvolti nell'inchiesta giudiziaria.

Fino a quando non disporremo dei pareri legali richiesti dal Presidente del Consiglio, che ci dicano esattamente il contrario di quello di cui noi siamo convinti, il sottoscritto si asterrà dal votare tutti i disegni di legge.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Titolo I

Finalità, oggetto e programmazione degli interventi.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio delle proprie competenze ed in armonia con la normativa statale e comunitaria, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei cittadini, ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

2. La politica del lavoro si colloca nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico-sociale e di riequilibrio del territorio.

3. Gli obiettivi di tale politica sono perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento professionale e di formazione professionale disciplinate dalla legge regionale 5 maggio 1983, n° 28 e successive modificazioni, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lungo periodo, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

4. Nell'attuazione delle finalità sopra indicate la Regione ricerca e valorizza la partecipazione delle forze sociali.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

(Oggetto degli interventi)

1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, ed in particolare dei soggetti più deboli, la Regione può svolgere ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi comprese attività di informazione ed orientamento professionale;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi e l'erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori per la promozione di nuova imprenditorialità;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, ivi compresa la promozione di attività per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità;

d) realizzare attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni;

e) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro.

2. Al fine di concorrere alla pura attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n° 903, la Regione promuove la progettazione di azioni positive volte ad eliminare la disparità di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 2 presentato dalla Ia e IIIa Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Al 1° comma dell'articolo 2 dopo il paragrafo e) è aggiunto il seguente paragrafo:

"f) avviare all'occupazione i soggetti portatori di handicaps secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento all'articolo 2, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato.

Art. 2

(Oggetto degli interventi)

1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, ed in particolare dei soggetti più deboli, la Regione può svolgere ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi comprese attività di informazione ed orientamento professionale;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi e l'erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori per la promozione di nuova imprenditorialità;

c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, ivi compresa la promozione di attività per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità;

d) realizzare attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro od il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni;

e) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro.

f) avviare all'occupazione i soggetti portatori di handicaps secondo le norme della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

2. Al fine di concorrere alla pura attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n° 903, la Regione promuove la progettazione di azioni positive volte ad eliminare la disparità di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. In coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n° 12, la Giunta regionale adotta un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, i criteri di ripartizione e l'entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano è aggiornato annualmente, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

2. Il piano triennale è approvato secondo le seguenti procedure:

a) la Giunta regionale, sulla base degli orientamenti generali espressi dal Consiglio regionale, delibera gli indirizzi del piano triennale di politica del lavoro e affida l'elaborazione del piano stesso all'Agenzia del Lavoro di cui all'art. 12 della presente legge;

b) l'Agenzia del Lavoro predispone la proposta di piano e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione;

c) La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego, delibera l'approvazione del piano triennale di politica del lavoro e ne affida l'esecuzione all'Agenzia del Lavoro.

Approva, altresì, la spesa complessiva per il triennio, impegnandone la quota annuale ai sensi dell'art. 55, terzo comma, della legge regionale 7.12.1979, n. 68, rinviando agli anni successivi la determinazione degli impegni sui relativi esercizi di competenza, in relazione agli aggiornamenti annuali del piano triennale previsti dal primo comma del presente articolo.

d) La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è autorizzata a disporre contestualmente alla deliberazione di cui alla lettera c) del presente articolo, su proposta dell'Assessore alle finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al "fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro" in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al piano di intervento approvato dalla Giunta stessa.

3. Gli aggiornamenti del piano triennale sono approvati secondo le procedure previste ai punti b) e c) del comma precedente.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.

Titolo II

Tipologia degli interventi

Capo I

Informazione, orientamento e formazione professionale.

Art. 4

(Interventi specifici di informazione ed orientamento professionale)

1. Al fine di favorire la rapida e puntuale segnalazione dei posti di lavoro vacanti la Regione può realizzare specifiche iniziative di informazione ed orientamento professionale in favore dei giovani, delle donne, dei disoccupati e dei lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, anche ricorrendo ai mezzi di comunicazione di massa.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5

(Formazione e lavoro)

1. La Regione attua, anche ricorrendo all'intervento del Fondo Sociale Europeo, specifiche iniziative di formazione professionale volte ad agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e dei cassintegrati e promuove forme di integrazione e di alternanza fra studio e lavoro, in particolare qualificando le attività formative connesse al contratto di formazione e lavoro.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6

(Formazione professionale per l'apprendistato artigiano)

1. La formazione professionale degli apprendisti assunti da imprese iscritte all'Albo delle Imprese artigiane istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, si attua in due momenti:

a) addestramento pratico, durante il quale l'apprendista svolge anche un'attività produttiva;

b) attività didattiche complementari, durante le quali l'apprendista svolge attività culturale tecnico-scientifica.

2. Le attività didattiche complementari sono organizzate in corsi sulla base di progetti formativi predisposti per categorie professionali.

3. I corsi sono gratuiti e obbligatori, possono essere istituiti in presenza di almeno cinque apprendisti e sono svolti presso i centri di formazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, o presso apposite strutture attiva te dall'Amministrazione regionale.

4. Le imprese artigiane o loro consorzi, purché dispongano di capacità organizzativa, di strutture e attrezzature idonee, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale a gestire direttamente l'intero processo di formazione professionale degli apprendisti, a condizione che:

a) il numero degli apprendisti non sia inferiore a tre unità;

b) concordino il progetto formativo con la Amministrazione regionale;

c) accettino il controllo della Regione.

5. Le spese sostenute dalle imprese per lo svolgimento delle attività didattiche complementari sono rimborsate per intero dall'Amministrazione regionale, su presentazione di rendiconto documentato e relazione sui risultati formativi conseguiti.

6. Le spese per la predisposizione dei progetti formativi sono a carico dell'Amministrazione regionale.

7. La formazione professionale degli apprendisti può essere attuata anche nelle botteghe-scuola artigiane, con modalità e condizioni stabilite dal Piano di politica del lavoro.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, testé etto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.

Art. 7

(Acquisizione della qualifica professionale nell'apprendistato artigiano)

1. Gli apprendisti al termine del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere le prove di idoneità all'esercizio del mestiere per il quale hanno frequentato il corso delle attività didattiche complementari.

2. La Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta regionale è composta come segue:

a) rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artiginato e dei trasporti, che funge da Presidente;

b) insegnanti delle attività didattiche complementari;

c) esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

d) esperto designato dalle Associazioni regionali delle imprese artigiane;

e) rappresentante dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per la Valle d'Aosta.

3. Il contenuto delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabiliti nei contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di norme contrattuali, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentite le Associazioni regionali delle imprese artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

4. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato è iscritta sul libretto personale di lavoro dell'apprendista.

5. Ai componenti la commissione giudicatrice, esclusi gli insegnanti e i dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale in misura non inferiore ai compensi spettanti ai commissari d'esame delle scuole secondarie statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quello nel quale si svolgeranno le prove spetta, inoltre, il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7, testé etto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.

Capo II

Interventi per la promozione e la creazione di nuova occupazione

Art. 8

(Contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro)

1. La Regione può sostenere l'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro anche attraverso la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 settembre 1968, n° 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale.

2. I contributi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento ed adattamento professionale; essi possono essere concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane che assumano apprendisti, nonché ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e 12 dell'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n° 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n° 863.

4. L'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, in relazione alle diverse categorie di soggetti considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 8 presentato dalle competenti Commissioni consiliari.

EMENDAMENTO

Al 1° comma dell'articolo 8 dopo le parole "emarginazione sociale" sono aggiunte le parole "fatte salve le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé etto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8 nel testo emendato.

Capo II

Interventi per la promozione e la creazione di nuova occupazione

Art. 8

(Contributi alle imprese per l'assunzione di lavoratori appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro)

1. La Regione può sostenere l'occupazione dei soggetti che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al lavoro anche attraverso la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 settembre 1968, n° 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale, fatte salve le provvidenze previste dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

2. I contributi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento ed adattamento professionale; essi possono essere concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. La Regione può altresì concedere contributi alle imprese iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane che assumano apprendisti, nonché ai datori di lavoro che applichino i commi 11 e 12 dell'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n° 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n° 863.

4. L'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, in relazione alle diverse categorie di soggetti considerati, sono fissate dal piano di politica del lavoro.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.

Art. 9

(Sostegno alla nuova imprenditorialità)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo di nuova imprenditorialità mediante la concessione di contributi alle spese di avviamento dell'attività e l'erogazione di servizi reali a progetti volti alla creazione di piccole imprese, di tipo individuale o associato, ad opera di giovani disoccupati, di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, di lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, e di lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 settembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di beneficiare dei contributi e dei servizi reali previsti dai commi precedenti i lavoratori interessati devono presentare specifici progetti.

3. I contributi sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n° 101, recante costituzione di fondi di notazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n° 41 e successive modificazioni, recante provvidenze a favore dell'artigianato.

4. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.

5. Il piano di politica del lavoro stabilisce l'entità, le condizioni di ammissibilità e l'adunata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione e di approvazione dei progetti e le spese di avvio dell'attività ammesse a contributo.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.

Art. 10

(Sostegno alla costituzione ed all'avvio di cooperativa)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole, che coinvolgano in misura rilevante, in qualità di soci lavoratori, i soggetti indicati al precedente art. 8, mediante la concessione di contributi alle spese di avviamento dell'attività e l'erogazione di servizi reali.

2. I contributi sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, con l'esclusione dei benefici di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987 n. 80, recante interventi a favore della cooperazione.

3. Ai lavoratori che godevano in precedenza del trattamento di integrazione salariale o del trattamento di disoccupazione speciale può essere concesso, per il primo anno di attività, un ulteriore contributo di sostegno al reddito.

4. Il piano di politica del lavoro, stabilisce l'entità, le condizioni di ammissibilità e la durata dei contributi, nonché i tempi e le modalità di erogazione degli stessi. Tale piano specifica inoltre le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti e le spese di avvio delle attività ammesse a contributo.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.

Art. 11

(Impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità)

1. La Regione può concedere contributi agli enti locali per progetti finalizzati all'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati o di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, in opere o servizi di pubblica utilità. Tali interventi possono essere attuati anche tramite la realizzazione di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n° 264.

2. L'ammontare dei contributi è determinato dal piano di politica del lavoro, in relazione alle spese per l'organizzazione delle attività, per il vitto e per il trasporto dei lavoratori.

3. Sono altresì integralmente rimborsate, agli Enti locali le spese assunte per l'applicazione dell'art. 1 bis della legge 24 luglio 1981, n° 390 e della legge 27 febbraio 1984, n° 18.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50% della spesa prevista dal progetto. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 11 presentato dalle Commissioni consiliari competenti.

EMENDAMENTO

Al 1° comma dell'articolo 11 dopo le parole "cassa integrazione guadagni" sono aggiunte le parole "o di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni,".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11 nel testo emendato.

Art. 11

(Impiego temporaneo di lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità)

1. La Regione può concedere contributi agli enti locali per progetti finalizzati all'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati o di lavoratori ammessi all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni o di lavoratori che, senza soluzione di continuità con l'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni, sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni, in opere o servizi di pubblica utilità. Tali interventi possono essere attuati anche tramite la realizzazione di cantieri di lavoro e di cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n° 264.

2. L'ammontare dei contributi è determinato dal piano di politica del lavoro, in relazione alle spese per l'organizzazione delle attività, per il vitto e per il trasporto dei lavoratori.

3. Sono altresì integralmente rimborsate, agli Enti locali le spese assunte per l'applicazione dell'art. 1 bis della legge 24 luglio 1981, n° 390 e della legge 27 febbraio 1984, n° 18.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50% della spesa prevista dal progetto. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.

Titolo III

(Attuazione degli interventi)

Art. 12

(Agenzia del Lavoro)

1. L'Agenzia del Lavoro della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n. 2488, è la struttura operativa per l'attuazione della politica regionale del lavoro.

2. L'Agenzia del Lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla Segreteria generale secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. A tal fine l'Agenzia:

a) elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro e le relative proposte di aggiornamento annuale;

b) attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro;

c) promuove iniziative di job-creation.

d) collabora con il Servizio studi programmi e progetti di cui alla legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, per l'osservazione sul mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di orientamento e formazione professionale;

e) fornisce alla Commissione regionale per l'impiego ed alle commissioni circoscrizionali per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate;

f) effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro dell'occupazione e ne cura la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche;

g) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge;

h) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidato dalla Giunta regionale, nell'ambito della normativa regionale in materia.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 12 presentato dalle competenti Commissioni consiliari.

EMENDAMENTO

Al 2° comma dell'articolo 12 dopo il paragrafo h) è aggiunto il seguente paragrafo:

"i) attua in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale i programmi occupazionali di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato.

Titolo III

(Attuazione degli interventi)

Art. 12

(Agenzia del Lavoro)

1. L'Agenzia del Lavoro della Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 1987, n. 2488, è la struttura operativa per l'attuazione della politica regionale del lavoro.

2. L'Agenzia del Lavoro si configura quale servizio della Regione facente capo alla Segreteria generale secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. A tal fine l'Agenzia:

a) elabora la proposta di piano triennale di politica del lavoro e le relative proposte di aggiornamento annuale;

b) attua gli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro;

c) promuove iniziative di job-creation.

d) collabora con il Servizio studi programmi e progetti di cui alla legge regionale 1° aprile 1986, n. 12, per l'osservazione sul mercato del lavoro e per la realizzazione di specifiche iniziative di orientamento e formazione professionale;

e) fornisce alla Commissione regionale per l'impiego ed alle commissioni circoscrizionali per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni ad esse demandate;

f) effettua studi, ricerche e rilevazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro dell'occupazione e ne cura la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche;

g) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche di cui alla presente legge;

h) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidato dalla Giunta regionale, nell'ambito della normativa regionale in materia;

i) attua in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale i programmi occupazionali di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.

Art. 13

(Il comitato di gestione)

1. Al fine di favorire la partecipazione delle forze sociali alla programmazione ed all'attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di politica del lavoro è istituito il comitato di gestione dell'Agenzia del Lavoro, così composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono designati dalle rispettive organizzazioni preferibilmente tra i componenti della Commissione regionale per l'impiego.

3. Partecipa alle sedute del Comitato, con voto consultivo, il Direttore dell'agenzia del lavoro, di cui al successivo art. 15.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Io non voterò questo articolo, anche se riconosco che la legge è sicuramente molto importante per l'occupazione nella nostra Regione. Mi fa piacere che l'approvazione di questa legge avvenga proprio oggi, giorno in cui si festeggia, tra l'altro, il rinnovo del settennato presidenziale del compagno Mitterrand, che è una figura che si è battuta molto per la solidarietà sociale e per l'occupazione.

L'articolo 13 attua una scelta che la Giunta regionale pone in essere un po' dappertutto, quella cioè di confrontarsi direttamente con le forze sociali, saltando il Consiglio. Io avrei gradito, invece, che tra i rappresentanti della Regione ce ne fosse anche qualcuno della minoranza: ciò non è stato fatto e, pertanto, mi asterrò dal votare questo articolo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Anche noi facciamo le stesse osservazioni del Consigliere Sandri; del resto, in sede di Commissione avevamo proposto che la legge fosse emendata in tal senso. Pertanto ci asteniamo, proprio perché non è prevista la nomina di un rappresentante della minoranza.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 20

Favorevoli: 20

Astenuti: 11 (Aloisi, Bajocco, Baldassarre, Breuvé, Cout, Dolchi, Millet, Pascale, Sandri, Tonino e Torrione)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14.

Art. 14

(Compiti del comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione dell'Agenzia del Lavoro sovraintende alla attività dell'Agenzia stessa, verifica le condizioni di ammissibilità dei progetti valutandone la congruenza con gli obiettivi del piano di politica del lavoro e formula proposte alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per l'impiego.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15.

Art. 15

(Il Direttore dell'Agenzia del Lavoro)

1. All'Agenzia del Lavoro è preposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra il personale della Regione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro oppure tra personale estraneo alla Regione in possesso di analoghi requisiti; in tal caso può essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Mi spiace che l'Assessore non abbia accettato il mio emendamento, che tende a sottolineare l'importanza del personale regionale dipendente anche in questo genere di iniziative, nel senso che ne vuole evidenziare la professionalità. Quel "preferibilmente" non implica alcun obbligo per la Giunta, ma tende solo a ridurre la tendenza ad operare scelte verso l'esterno, magari su persone che hanno già rapporti di consulenza con la Regione.

Chiedo, pertanto, ai gruppi della minoranza di votare questo emendamento, sempreché, ovviamente, siano d'accordo.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 15 presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 15 è aggiunta la parola "preferibilmente" dopo le parole "Giunta regionale e scelto".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: 22 (Aloisi, Andrione, Baldassarre, Beneforti, Bondaz, Borbey, Chabod, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone e Voyat)

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo originale.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16.

Art. 16

(Personale dell'Agenzia del Lavoro)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di gestione, stabilisce l'organico dell'Agenzia del Lavoro. La Giunta precisa inoltre le figure professionali ed il contingente di personale che può essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, anche a tempo parziale stabilendone il relativo trattamento economico.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 16 presentato dalle Commissioni consiliari competenti.

EMENDAMENTO

All'articolo 16, dopo le parole "comitato di gestione" sono aggiunte le seguenti parole: "e sentita la Commissione consiliare competente,".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 16 presentato dal Consigliere Sandri.

EMENDAMENTO

All'art. 16 dopo le parole "trattamento economico" sono aggiunte le parole "non inferiore a quello del personale regionale di pari qualifica".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Sandri; ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Voglio chiarire che questo emendamento tende solo a garantire agli occupati - e l'Assessore ben sa quanto a noi ciò importi - delle retribuzioni che non siano al di sotto degli omologhi regionali. Non penso che ciò si verificherà, però lo invito, perlomeno, a tenere in considerazione il problema.

PRESIDENTE: L'emendamento del Consigliere Sandri è stato ritirato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo emendato.

Art. 16

(Personale dell'Agenzia del Lavoro)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di gestione e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce l'organico dell'Agenzia del Lavoro. La Giunta precisa inoltre le figure professionali ed il contingente di personale che può essere assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, anche a tempo parziale stabilendone il relativo trattamento economico.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo emendato, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:

Art. 17

(Incarichi di consulenza)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per attività connesse con l'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati a decorrere dal 1989 con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e graveranno sui seguenti capitoli che verranno istituiti sul bilancio di previsione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

"Fondo per il finanziamento del piano Triennale di politica del lavoro. L.R.n.".

"Spese per il funzionamento della Agenzia del Lavoro e del relativo Comitato di gestione.

L.R.n. artt. 12 e 13

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'articolo 18, presentato dalle competenti Commissioni consiliari.

EMENDAMENTO

L'articolo 18 è così sostituito:

"Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati:

a) per quanto concerne il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro, a decorrere dal 1989 con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68 e successive modificazioni. I relativi oneri graveranno sul capitolo che verrà istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci recante la seguente denominazione:

"Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro.

L.r.n.".

b) per l'applicazione degli articoli 12, 13 e 17 lire 300.000.000 annue a decorrere dal corrente esercizio che graveranno sul capitolo n. 36410 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia del lavoro, del relativo comitato di gestione e di comitati tecnici. L.r. n. articoli 12, 13 e 17" che viene all'uopo istituito sul bilancio di previsione per l'anno 1988.

Alla copertura dell'onere si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione per £. 300.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 22704 del bilancio per l'anno in corso.

- per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo per £. 600.000.000 delle riserve disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988/1990. Eventuali rideterminazioni degli oneri di cui al punto b) saranno stabilite con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68 e successive modificazioni".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'art. 18, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dalle competenti Commissioni consiliari.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo 18 bis:

"Art. 18 bis

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

cap. 22704 "Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili, finalizzati a sostegno dell'occupazione".

- L.R. 9.1.1986, n. 4 titolo III artt. 21 e 22

£.300.000.000

in aumento

settore 2.2.2. Sviluppo economico Programma 2.2.2.09: Interventi promozionali per l'industria

cap. 36410 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.02.05

"Spese per il funzionamento dell'Agenzia del lavoro, del relativo comitato di gestione e di comitati tecnici.

L.r.n. articoli 12, 13 e 17

£. 300.000.000".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19.

Art. 19

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni;

b) legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recante modificazione e integrazione alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4;

c) legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano.

2. Le provvidenze in corso ai sensi delle leggi regionali abrogate di cui al primo comma continuano ad essere erogate anche se comportano impegni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'articolo 19, presentato dalle competenti Commissioni consiliari.

EMENDAMENTO

L'articolo 19 è così sostituito:

"Art. 19

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Alla data del 1.1.1989 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni;

b) legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recante modificazione e integrazione alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4;

c) legge regionale 18 agosto 1986, n. 50, recante azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'art. 19, testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 1989.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento sostitutivo all'articolo 20, presentato dalle competenti Commissioni consiliari.

EMENDAMENTO

L'articolo 20 è così sostituito:

"Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'art. 20, testé etto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 30

Favorevoli: 28

Contrari: 2

Astenuti: 2 (Aloisi e Baldassarre)

Il Consiglio approva