Oggetto del Consiglio n. 3651 del 6 aprile 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3651/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO, PER L'ESERCIZIO 1988, DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961, N. 2, CONCERNENTE: "PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE)".
PRESIDENTE: La relazione illustrativa è già stata fatta in precedenza e, pertanto, se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988 la spesa di lire 1600 milioni, il cui onere graverà, quanto a lire 1000 milioni, sul capitolo 37350, e quanto a lire 600 milioni, sul capitolo 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento lire 1.600.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 37350 "Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"
L.R. 10 gennaio 1961, n. 2
L.R. 9 maggio 1963, n. 11 lire 1.000.000.000
Cap. 37360 "Contributi e sussidi ad enti per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"
L.R. 10 gennaio 1961, n. 2
L.R. 9 maggio 1963, n. 11 lire 600.000.000
TOTALE IN AUMENTO lire 1.600.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede La parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 25
Contrari: 1
Il Consiglio approva
