Oggetto del Consiglio n. 16 del 10 gennaio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 16/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA".

Dolchi (P.C.I.) - Passiamo ora, in modo da finire le leggi abbinate e concordate, all'esame del disegno di legge n. 86 che è coordinato con la proposta di legge n. 83, cioè ai punti n. 16 e n. 23 dell'ordine del giorno. Vi viene distribuito in questo momento il testo fotocopiato e definitivo; di copie del testo ce ne sono per tutti. Se prendete posto vi viene distribuito adesso il disegno di legge regionale che chiameremo n. 86, quello della Giunta, che è coordinato con la proposta di legge n. 83 dell'Avvocato Chanu; è l'unico testo definitivo corretto, anche dal punto di vista tecnico, con l'Assessorato alle Finanze, trattandosi di una legge di finanziamento. È su questo testo che avverranno la discussione e la votazione. Tale testo non si discosta granché dai testi del disegno di legge n. 86 e dalla proposta di legge n. 83. Vi pregherei, però, di seguire questo che è quello definitivo sottoposto alla vostra attenzione.

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Relazione al disegno di legge n. 86

Il decreto legge 8.7.1974, n. 264, convertito in legge 17.8.1974, n. 386, innova profondamente il meccanismo di finanziamento dell'assistenza ospedaliera.

In particolare il d.l. sopra citato dispone l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1975, della retta di degenza di cui all'art. 32 della legge 12.2.1968, n. 132 e la costituzione di un fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera che sarà ripartito in base a criteri obiettivi tra le regioni, le quali a loro volta provvederanno a ripartire ulteriormente parte dei fondi loro spettanti, tra i singoli Enti ospedalieri in esse ubicati.

Nella nostra Regione, esistendo un solo Ente ospedaliero, mentre non si pone il problema della determinazione di criteri obiettivi per la ripartizione del fondo fra Enti ospedalieri, si rende tuttavia necessario disciplinare il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera e prevedere l'attivazione di quei modelli organizzativi e di quelle procedure necessari per effettuare un controllo gestionale dell'attività ospedaliera che attualmente rappresenta in Regione la più alta voce di spesa del settore sanitario.

L'allegato d.d.l. prevede l'iscrizione tra le contabilità speciali del bilancio regionale di nuovi capitoli di entrata e di spesa relativi al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

È previsto che tale fondo sarà alimentato, ai sensi dell'art. 14 del d.l. sopra citato, dalla quota attribuita alla Regione dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, da tutti i redditi netti derivanti all'Ente ospedaliero regionale dalla gestione patrimoniale e di attività collaterali (per esempio: farmacia), di prestazioni ambulatoriali e di prestazioni a solventi, ed infine da eventuali stanziamenti integrativi che potranno essere stabiliti dalla Regione con apposite leggi.

Attesa la scarsa liquidità degli Ospedali è previsto nell'allegato d.d.l., che secondo quanto concordato a livello interregionale tra regioni e Ministeri interessati, i proventi direttamente acquisiti dall'Ente ospedaliero regionale con l'espletamento delle attività sopra riportate, vengano da questo trattenuti a titolo di acconto sulle quote ad esso spettanti del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Sono considerate spese per l'assistenza ospedaliera quelle relative:

- ai costi di gestione e di investimento degli ospedali pubblici esistenti in Regione (escluse le opere edilizie);

- all'assistenza ospedaliera diretta ed indiretta erogata dalla Regione ai soggetti aventi diritto ricoverati in Istituti di cura privati;

- alle quote di ammortamento dei mutui già stipulati o da stipularsi dall'Ente ospedaliero regionale;

- agli oneri che l'Ente ospedaliero dovrà sopportare per la formazione del personale;

- al personale comandato presso la Regione per gestire l'assistenza ospedaliera;

- a maggiori spese non previste per costi di gestione e di investimento ospedalieri cui far fronte con un fondo di riserva che non dovrà superare il 7% del fondo regionale.

Da ultimo il disegno di legge prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, formuli le istruzioni ed i modelli contabili e di bilancio a cui l'Ente ospedaliero regionale dovrà conformarsi, per consentire un controllo di gestione suscettibile di far corrispondere prestazioni adeguate ai livelli di spesa sostenuti.

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Disegno di legge regionale n. 86

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________________ n. ________ : NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera)

A partire dall'esercizio 1975 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, è iscritto in appositi capitoli compresi fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, a norma dell'art. 17 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386.

Articolo 2

(Composizione del fondo)

Il fondo per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386;

b) dall'ammontare complessivo dei redditi netti derivanti all'Ente Ospedaliero Regionale dalle gestioni patrimoniali;

c) dall'ammontare complessivo dei redditi netti derivanti all'Ente Ospedaliero Regionale dalla gestione della farmacia e di ogni altra eventuale attività;

d) dall'ammontare complessivo dei proventi dell'Ente Ospedaliero Regionale derivanti da prestazioni ambulatoriali o da prestazioni a paganti in proprio al netto delle quote spettanti al personale medico, dai proventi per passaggi di classe nonché da ogni altro provento spettante all'Ente a qualsiasi titolo;

e) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione, nella misura stabilita da apposita legge regionale.

I proventi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono calcolati dall'Ente Ospedaliero Regionale sottraendo dalle entrate lorde le sole spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio e delle attività di cui alla lettera c).

Articolo 3

(Proventi trattenuti dall'Ente Ospedaliero Regionale)

Previo accordo con il Ministero della Sanità, i proventi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 2 sono accertati ed accreditati ai relativi capitoli di entrata del bilancio regionale e trattenuti dall'Ente Ospedaliero Regionale a titolo di anticipazione sulle quote ad esso spettanti del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Articolo 4

(Stanziamenti nello stato di previsione della spesa)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è stanziata, fra le contabilità speciali, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, ripartita in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

a) le spese correnti dell'Ente Ospedaliero Regionale;

b) le spese relative all'assistenza indiretta, erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto ricoverati in istituti di cura ubicati all'estero, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito nella legge 17.8.1974 n. 386;

c) le spese relative alle quote di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali già stipulati o che verranno stipulati in futuro dall'Ente Ospedaliero Regionale;

d) le spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14, 1° comma del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386;

e) gli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

f) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 18 del predetto D.L. n. 264;

g) il fondo di riserva di cui al successivo art. 5.

Articolo 5

(Fondo di riserva)

Il fondo di riserva di cui alla lettera g) al precedente art. 4 è determinato in misura non superiore al 7% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio per le spese di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 4.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 6

I capitoli compresi fra le contabilità speciali sono istituiti con la legge che approva il bilancio di previsione della Regione.

Articolo 7

(Modelli contabili)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta Regionale, saranno emanate le norme relative alla contabilità ed alla gestione dell'Ente Ospedaliero Regionale.

Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Relazione alla proposta di legge regionale n. 83 del Consigliere Chanu

Il decreto legge 8.7.1974, n. 264, convertito in legge 17.8.1974, n. 386, innova profondamente il meccanismo di finanziamento dell'assistenza ospedaliera.

In particolare il d.l. sopra citato dispone l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1975, della retta di degenza di cui all'articolo 32 della legge 12.2.1968, n. 132 e la costituzione di un fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera che sarà ripartito in base a criteri obiettivi tra le regioni, le quali a loro volta provvederanno a ripartire ulteriormente parte dei fondi loro spettanti, tra i singoli Enti ospedalieri in esse ubicati.

Nella nostra Regione, esistendo un solo Ente ospedaliero, mentre non si pone il problema della determinazione di criteri obiettivi per la ripartizione del fondo fra Enti ospedalieri, si rende tuttavia necessario disciplinare il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera e prevedere l'attivazione di quei modelli organizzativi e di quelle procedure necessari per effettuare un controllo gestionale dell'attività ospedaliera che attualmente rappresenta in Regione la più alta voce di spesa del settore sanitario.

L'allegato d.d.l. prevede l'iscrizione tra le contabilità speciali del bilancio regionale di nuovi capitoli di entrata e di spesa relativi al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

È previsto che tale fondo sarà alimentato, ai sensi dell'articolo 14 del d.l. sopra citato, dalla quota attribuita alla Regione dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, da tutti i redditi netti derivanti all'Ente ospedaliero regionale dalla gestione patrimoniale e di attività collaterali (per esempio: farmacia), di prestazioni ambulatoriali e di prestazioni a solventi, ed infine da eventuali stanziamenti integrativi che potranno essere stabiliti dalla Regione con apposite leggi.

Attesa la scarsa liquidità degli Ospedali è previsto nell'allegato d.d.l., che secondo quanto concordato a livello interregionale tra regioni e Ministeri interessati, i proventi direttamente acquisiti dall'Ente ospedaliero regionale con l'espletamento delle attività sopra riportate, vengano da questo trattenuti a titolo di acconto sulle quote ad esso spettanti del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Sono considerate spese per l'assistenza ospedaliera quelle relative:

- ai costi di gestione e di investimento degli ospedali pubblici esistenti in Regione (escluse le opere edilizie);

- all'assistenza ospedaliera diretta ed indiretta erogata dalla Regione ai soggetti aventi diritto ricoverati in Istituti di cura privati;

- alle quote di ammortamento dei mutui già stipulati o da stipularsi dall'Ente ospedaliero regionale;

- agli oneri che l'Ente ospedaliero dovrà sopportare per la formazione del personale;

- al personale comandato presso la Regione per gestire l'assistenza ospedaliera;

- a maggiori spese non previste per costi di gestione e di investimento ospedalieri cui far fronte con un fondo di riserva che non dovrà superare il 7% del fondo regionale.

Da ultimo il disegno di legge prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed all'Assistenza Sociale, formuli le istruzioni ed i modelli contabili e di bilancio a cui l'Ente ospedaliero regionale dovrà conformarsi, per consentire un controllo di gestione suscettibile di far corrispondere prestazioni adeguate ai livelli di spesa sostenuti.

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Proposta di legge regionale n. 83

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________ n. __ : "NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera)

A partire dall'esercizio 1975 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, è iscritto in appositi capitoli compresi fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, a norma dell'articolo 17 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386.

Articolo 2

(Composizione del fondo)

Il fondo per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386;

b) dall'ammontare complessivo dei redditi netti derivanti all'Ente Ospedaliero Regionale dalle gestioni patrimoniali;

c) dall'ammontare complessivo dei redditi netti derivanti all'Ente Ospedaliero Regionale dalla gestione della farmacia e di ogni altra eventuale attività;

d) dall'ammontare complessivo dei proventi dell'Ente Ospedaliero Regionale derivanti da prestazioni ambulatoriali o da prestazioni a solventi al netto delle quote spettanti al personale medico, dai proventi per passaggi di classe nonché da ogni altro provento spettante all'Ente a qualsiasi titolo;

e) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione, nella misura stabilita dalla legge di approvazione del bilancio medesimo o da altra legge regionale.

I proventi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono calcolati dall'Ente Ospedaliero Regionale sottraendo dalle entrate lorde le sole spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio e delle attività di cui alla lettera c).

Articolo 3

(Proventi trattenuti dall'Ente Ospedaliero Regionale)

I proventi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 2 sono accertati ed acquisiti ai relativi capitoli di entrata del bilancio regionale e trattenuti dall'Ente Ospedaliero Regionale a titolo di anticipazione sulle quote ad esso spettante del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Articolo 4

(Stanziamenti nello stato di previsione della spesa)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è stanziata, fra le contabilità speciali, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'articolo 2, ripartita in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

a) le spese correnti dell'Ente Ospedaliero Regionale;

b) le spese relative all'assistenza indiretta, erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto ricoverati in Istituti di cura ubicati all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386;

c) le spese relative alle quote di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali già stipulati o che verranno stipulati in futuro dall'Ente Ospedaliero Regionale;

d) le spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'articolo 14, 1° comma del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386;

e) per oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

f) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'articolo 18 del predetto D.L. n. 264;

g) il fondo di riserva di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

(Fondo di riserva)

Il fondo di riserva di cui alla lettera g) al precedente articolo 4 è determinato in misura non superiore al 7% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio per le spese di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 4.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 6

(Modelli contabili)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale formulerà le istruzioni ed i modelli contabili e di bilancio a cui l'Ente Ospedaliero Regionale sarà tenuto a confermarsi.

Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Apro, quindi, la discussione. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Su questo testo credo non vi sia nessun contrasto sotto il profilo politico: si tratta di norme obbligatorie per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera. È stato ancora rivisto con i competenti uffici della Regione e ha subìto questi ultimi, leggeri, indispensabili ritocchi necessari affinché questo testo sia recepito nel bilancio regionale, per cui credo che vi sia l'accordo di tutti i Gruppi.

Chiederei al Consiglio di votare l'ultimo testo distribuito adesso a cura del Presidente del Consiglio.

Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno chiede la parola in sede di discussione generale su questo testo concordato? La parola al Consigliere Monami.

Monami (P.C.I.) - Noi Comunisti non abbiamo presentato un testo di legge per il finanziamento, perché lo ritenevamo inutile. Approfitto per ricordare queste cose ai colleghi della Giunta e del Consiglio: per quanto riguarda il finanziamento ci sono stati presentati due progetti di legge, uno della Giunta e uno dei Democratici Popolari. Noi non l'abbiamo fatto convinti che fosse una cosa inutile e il perché lo andrò spiegando.

Siccome si tratta di prevedere nel bilancio del 1975 tutti quegli stanziamenti e avete il disegno di legge sottomano, avrete quindi visto la suddivisione dei capitoli sui proventi, eccetera. Secondo il nostro giudizio, bastava inserire il tutto nel bilancio 1975 e fare riferimento alla legge di bilancio su un articolato del tipo di quello che ci viene proposto. Con tutti i problemi che ci vengono posti per quanto riguarda la riforma ospedaliera e la riforma sanitaria, forse questo è stato un disegno di legge inutile, è stato un lavoro inutile, se ne poteva fare a meno, Signor Presidente, per aumentare l'efficientismo della Giunta.

Ciò nondimeno ve lo voteremo perché - dico - il più non guasta, ma tenete conto che perdere del tempo per cose inutili non serve, a meno che queste cose non si presentino per coprire e per non fare cose più importanti che finora avete negato.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Mi permetto di dire al Consigliere Monami che posso capire certe posizioni, ma nel nostro Paese una legge che determini come avvenga la spesa pubblica non è mai inutile.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Benzo.

Benzo (D.P.) - Il Presidente della Giunta forse non ha fatto osservare che c'è una variazione, sia pure nella riunificazione, in quanto il fondo di riserva è stato ridotto dal 7% al 5%. Per noi può ancora andare; auguriamoci comunque che non ci sia bisogno di maggiori oneri, di non trovarsi poi in difficoltà.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Fosson.

Fosson (U.V.) - Il Consigliere Benzo avrà visto che non è chiamato "fondo di riserva", ma "accantonamento", perché praticamente c'era una difficoltà: se l'avessimo denominato "fondo di riserva", per prelevare delle somme da questo fondo si sarebbero dovute fare delle variazioni di bilancio.

Abbiamo quindi ritenuto di diminuire in percentuale questo fondo perché il fondo di riserva sarà nel bilancio dell'Ente ospedaliero. Qui abbiamo un accantonamento di fondi per spese impreviste che entrano in capitoli, nel momento della compilazione del bilancio della Regione, che si vedrà come dovranno essere articolati. È proprio per questa necessità, per non trovarsi a dover presentare in Consiglio delle leggi di variazione di bilancio, anche di poco conto, se eventualmente si uscisse da un capitolo o dall'altro.

Questo disegno di legge intende solo determinare un certo indirizzo per la suddivisione delle spese, ma chi deve poi amministrare una gran parte di questo finanziamento è l'Ente ospedaliero e il controllo dalla Regione sarà fatto in quella sede sull'Ente ospedaliero.

Dolchi (P.C.I.) - Altri? Passiamo alla votazione con una precisazione da parte del Presidente: siccome il testo è stato coordinato e modificato, e riporta per alcuni articoli la rubrica e per altri no, la proposta tecnica è di eliminare tutte le rubriche e di mantenere solamente i numeri.

Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Metto in votazione l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 29

Maggioranza: 15

Voti favorevoli: 26

Voti contrari: 3

Il Consiglio approva il sottoriportato disegno di legge regionale n. 86.

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Disegno di legge regionale n. 86

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________ n. __ : NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

A partire dall'esercizio 1975, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è iscritto, in apposito capitolo compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, a norma dell'articolo 17 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Articolo 2

Il fondo per l'assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota annuale attribuita alla Regione dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Articolo 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è stanziata, fra le contabilità speciali, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'articolo 2, da destinarsi come segue:

a) alle spese correnti dell'Ente Ospedaliero Regionale;

b) alle spese relative all'assistenza indiretta, erogata dalla Regione; a quelle relative all'assistenza ospedaliera erogate dalla Regione a favore degli aventi diritto ricoverati in Istituti di cura ubicati all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) alle spese relative alle quote di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali già stipulati o che verranno stipulati in futuro dall'Ente Ospedaliero Regionale;

d) alle spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'articolo 14, 1° comma del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) agli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

f) agli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'articolo 19 del predetto D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

g) all'accantonamento, in misura non superiore al 5% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, da destinare ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio per le spese di cui alle precedenti lettere a), b) e d).

Articolo 4

I capitoli compresi fra le contabilità speciali sono istituiti con la legge che approva il bilancio di previsione della Regione.

Articolo 5

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, saranno emanate le norme relative alla contabilità ed alla gestione dell'Ente Ospedaliero Regionale.

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.