Oggetto del Consiglio n. 14 del 10 gennaio 1975 - Verbale
OGGETTO N. 14/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386".
Relazione al disegno di legge n. 84
Il decreto legge 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386 dispone, all'art. 6, il divieto per gli Enti ospedalieri da istituire nuove divisioni, sezioni o servizi e di aumentare i propri organici, se queste scelte non rispondono a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali.
Lo stesso articolo demanda alle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera e con particolare riferimento all'articolo 117 della Costituzione, di dettare norme per la disciplina della materia volendo con ciò implicitamente evitare il dilatarsi delle già elevate spese degli ospedali a seguito dell'assunzione di decisioni non chiaramente motivate sotto il profilo delle necessità collettive.
In pratica quindi il disposto dell'art. 6, consentendo di vincolare le singole decisioni degli Enti ospedalieri in materia, agli indirizzi regionali, assegna alle Regioni dotate di un piano ospedaliero la possibilità di configurare la legge regionale di attuazione dell'art. 6 come vera e propria normativa di salvaguardia per l'attuazione del piano.
La nostra Regione, pur disponendo di uno studio di piano ospedaliero non può tuttavia seguire questa strada perché le opzioni del piano non sono ancora state definite dagli organi competenti.
Per tale motivo il d.d.l. allegato, in attuazione del disposto dell'art. 6 del d.l. sopra citato, si limita a prevedere le procedure che dovranno essere seguite dagli organi competenti per istituire nuove divisioni, servizi e sezioni per ampliare gli organici negli ospedali della Regione, demandando al Consiglio Regionale la decisione di accoglimento o meno delle proposte, dopo aver sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge 386.
In particolare le proposte di istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni dovranno motivare adeguatamente gli interventi proposti, contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie, ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime, nonché un piano finanziario particolareggiato afferente le nuove e maggiori spese di gestione.
Quanto sopra è stato previsto per consentire alla Regione, non solo di valutare la portata economica degli investimenti, ma soprattutto le conseguenze in termini di costi gestionali delle singole decisioni in materia, dal momento che tali costi rappresentano grosso modo il 95% dell'intera spesa ospedaliera.
Per massimizzare l'utilizzo del personale e per assegnare un ottimale grado congruità tra strutture, operatori e disponibilità finanziarie, l'allegato d.d.l. prevede che alla copertura di nuovi posti si debba provvedere prioritariamente se possibile mediante l'utilizzo di personale già dipendente dell'Ente ospedaliero regionale ed inoltre che all'assunzione in servizio per la copertura di nuovi posti in organico si provveda soltanto quando siano realizzate le relative strutture.
Infine lo stesso disegno di legge prevede le modalità per concedere l'autorizzazione all'Ente ospedaliero regionale di alienare i cespiti patrimoniali e definisce gli importi delle indennità e compensi da assegnare ai componenti delle Commissioni giudicatrici che non siano dipendenti o membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in attuazione al disposto dell'art. 7 del d.l. sopra citato.
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Disegno di legge regionale n. 84
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ________________ n. __________
"NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni)
L'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di nuove divisioni, sezioni o servizi a norma dell'art. 6 - 1° comma, lettera a), del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal Consiglio Regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge suddetta, allorché sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti.
Articolo 2
(Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi)
La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve:
a) motivare adeguatamente l'inderogabile esigenza di realizzare la proposta stessa;
b) dimostrare la disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;
c) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.
Articolo 3
L'aumento degli organici dell'Ente Ospedaliero Regionale di cui all'art. 6, primo comma lettera b), del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 è soggetto alla preventiva autorizzazione della Regione.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi o sezioni, nei limiti degli organici minimi previsti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
Articolo 4
Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente Ospedaliero Regionale con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti.
All'assunzione in servizio per la copertura dei nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, 2° comma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386.
Articolo 5
(Alienazione cespiti patrimoniali)
L'autorizzazione all'alienazione di beni immobili o di titoli da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, 8° comma del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 è concessa dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonché l'eventuale impiego temporaneo degli stessi.
Articolo 6
(Indennità e compensi)
Ai membri di Organi di amministrazione ed ai dipendenti di Enti Ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale presso l'Ente Ospedaliero Regionale, e di eventuali altre Commissioni nominate dall'Ente Ospedaliero Regionale, spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
Agli altri componenti delle Commissioni giudicatrici e di altre Commissioni regolarmente istituite, è dovuto inoltre un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati:
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- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi |
£. 150.000 |
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- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva |
£. 120.000 |
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- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici, terapisti della riabilitazione |
£. 100.000 |
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- concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva |
£. 80.000 |
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- altre Commissioni per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della Commissione |
£. 15.000 |
Articolo 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Relazione alla proposta di legge regionale n. 78 dei Consiglieri Siggia e Monami
Signori Consiglieri, è, secondo i proponenti, un importante adempimento dovuto in base all'articolo 6 della legge 17.8.1974 n. 386.
Bisogna bloccare, e lo dice la legge richiamata, ogni iniziativa che miri all'espansione indiscriminata di ogni attività ospedaliera e para-ospedaliera sia nella parte riferita alle strutture che alla parte relativa agli organici.
Non si tratta di imporre un blocco assoluto alla crescita delle strutture ospedaliere sanitarie e sociali e loro relativi organici, si tratta invece di affermare due principi:
1) occorre potenziare almeno in una prima fase i servizi periferici con lo scopo di rispondere alle esigenze sanitarie di quelle popolazioni (ambulatori, strutture di base, unità sanitarie ecc.) e costituire così nel contempo un efficace filtro pre-ospedaliero limitando così per quanto possibile ingiustificate e costosissime ospedalizzazioni.
2) programmazione degli interventi nel quadro di un piano regionale sanitario ed ospedaliero che tenga conto delle effettive esigenze della popolazione della Valle.
A questo scopo e con questi fini la presente proposta.
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Proposta di legge regionale n. 78
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ________________ n. _____ : BLOCCO DI SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E DEI SERVIZI SANITARI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
In attuazione dell'art. 6 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito in legge 17.8.1974 n. 386, e fino all'approvazione del piano regionale dei servizi sanitari e sociali, è fatto divieto ad Enti ed Istituti pubblici, privati, morali e religiosi, nonché a case di cura private, Istituti e cliniche universitarie di:
a) istituire, modificare, sopprimere, ovvero attivare nuove divisioni, sezioni, servizi di diagnosi e cura, ivi compresi quelli previsti dall'art. 2, 4° comma della legge 12.2.1968 n. 132, ancorché i provvedimenti relativi siano stati deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) ampliare le piante organiche del personale, ovvero procedere alla copertura, sia mediante concorso, sia mediante incarico o chiamata, dei posti vacanti nelle piante organiche medesime alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se a tale data siano già stati banditi i concorsi relativi, purché non abbiano ancora avuto inizio le prove; la presente norma non si applica nei casi di sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni, o in congedo per infermità, e per gravidanza o puerperio.
La copertura dei posti, previsti dalle vigenti piante organiche, vacanti alla data di promulgazione della presente legge è soggetta al vincolo di cui al primo comma;
c) stipulare nuove convenzioni per consulenze, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 12.2.1968, n. 132;
d) deliberare opere di costruzione, ampliamento e trasformazione salvo la normale manutenzione;
e) deliberare l'acquisto, o l'affitto di attrezzature scientifiche per i quali sia richiesto il parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale, ai sensi dello art. 14 lettera a), della legge 12.2.1968 n. 132;
f) procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi;
g) stipulare convenzioni con le Università ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 128.
Articolo 2
Qualora qualcuno degli Enti suddetti intenda assumere provvedimenti contemplati nel precedente articolo, dovrà presentare domanda alla Giunta Regionale allegando una dettagliata relazione sugli aspetti tecnico-sanitari e finanziari dei provvedimenti stessi, nonché sui motivi che ne rendono necessaria la immediata adozione.
La domanda dovrà essere corredata da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà specificare:
a) i locali e le attrezzature occorrenti per il funzionamento dei nuovi presidi;
b) la dotazione organica del personale occorrente;
c) le spese di impianto e il costo di esercizio annuo;
d) l'eventuale sussistenza di analoghi presidi presso ospedali o enti viciniori;
e) l'importo complessivo delle spese correnti dell'esercizio precedente, il numero complessivo delle giornate di degenza accertate per il medesimo anno, diviso per divisioni di medicina, chirurgia e specialità nel caso si tratti di Ente ospedaliero; l'importo complessivo delle spese correnti dell'esercizio precedente e il numero complessivo degli utenti e il tipo di prestazione offerta, nel caso si tratti di Ente, Istituto, Centro o servizio diverso dall'Ente ospedaliero;
f) relazione del Direttore Sanitario sulla necessità e rispondenza a specifiche, inderogabili esigenze assistenziali del nuovo presidio;
g) parere del Consorzio per i servizi sanitari e sociali o quando questo non sia stato ancora costituito, del Comune ove ha sede l'Ente richiedente.
Articolo 3
La Giunta Regionale provvede direttamente all'autorizzazione con propria delibera, nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 1 entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, ovvero in caso di richiesta di documenti aggiuntivi o di chiarimenti entro trenta giorni dalla data della loro presentazione.
Scaduto tale termine l'autorizzazione si ritiene concessa.
In merito alle lettere a), d), f) e g), la Giunta Regionale delibera, dopo aver preso atto del parere del Comitato Regionale di cui all'art. della legge e della Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza sociale. In caso di dissenso la questione viene rimessa al Consiglio Regionale che decide con propria delibera.
Articolo 4
L'Ente, ricevuto il decreto di cui al precedente articolo, assume, ove lo ritenga, formale deliberazione nella quale deve essere richiamato ed allegato il decreto del Presidente della Giunta Regionale quale parte integrante ai fini del controllo di legittimità.
Ove si accerti che in violazione alla presente legge siano state eseguite opere, istituite divisioni, o reparti, o servizi, acquistate attrezzature, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale (la Commissione consiliare competente ?), può disporre la chiusura del nuovo stabilimento, la riconversione dei reparti e delle divisioni, nonché emanare tutti quei provvedimenti indispensabili e necessari perché non vengano compromessi tutti gli obiettivi della programmazione sanitaria in corso di elaborazione.
Articolo 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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Relazione alla proposta di legge regionale n. 79 dei Consiglieri Siggia e Monami
Si tratta, come previsto dall'art. 7 della legge 17.8.1974 n. 386, di dettare alcune norme per il compenso ai membri di Commissioni e la regolamentazione del trattamento di missione.
Si è ritenuto doveroso oltre che regolamentare il trattamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi anche stabilire il trattamento economico delle eventuali Commissioni consultive costituite dall'Ente Ospedaliero.
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Proposta di legge regionale n. 79
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale __________ n _____: NORME DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.L. 8.7.1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17.8.1974, N. 386 - COMPENSI PER COMMISSIONI E TRATTAMENTO DI MISSIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Compensi ai componenti di Commissioni nominate da Enti ospedalieri)
Ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale e di altre Commissioni consultive nominate da Amministrazioni ospedaliere che non siano anche membri di organi di amministrazione o dipendenti di Enti ospedalieri ovvero dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono dovuti compensi non superiori a quelli stabiliti dal presente articolo.
A) Compensi per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi
- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi - £. 100.000
- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti, collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva - £. 80.000
- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici, terapisti della riabilitazione - £. 70.000
- concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva - £. 50.000
B) Compensi per partecipazione a Commissioni consultive
- per la partecipazione a Commissioni consultive costituite da Enti ospedalieri sarà corrisposto un compenso non superiore a Lire 15.000 giornaliere e comunque fino ad un massimo di Lire 100.000 per la durata dell'intero incarico.
Tali compensi sono cumulabili con l'indennità di missione prevista dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Articolo 2
Ai componenti delle Commissioni indicate al 1° comma dell'articolo 1 che non siano pubblici dipendenti è corrisposto oltre ai compensi di cui all'articolo 1:
a) il rimborso delle spese di viaggio;
b) il rimborso delle altre spese sostenute fino ad un limite massimo di £. 15.000 giornaliere.
Articolo 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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Relazione alla proposta di legge regionale n. 81 del Consigliere Chanu
Il decreto legge 8.7.1974 n. 264, convertito in legge 17.8.1974 - n. 386 dispone, all'art. 6, il divieto per gli Enti Ospedalieri da istituire nuove divisioni, sezioni o servizi e di aumentare i propri organici, se queste scelte non rispondono a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali.
Lo stesso articolo demanda alle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera e con particolare riferimento all'articolo 117 della Costituzione, di dettare norme per la disciplina della materia volendo con ciò implicitamente evitare il dilatarsi delle già elevate spese degli ospedali a seguito dell'assunzione di decisioni non chiaramente motivate sotto il profilo delle necessità collettive.
In pratica quindi il disposto dell'art. 6, consentendo di vincolare le singole decisioni degli Enti ospedalieri in materia, agli indirizzi, regionali, assegna alle Regioni dotate di un piano ospedaliero la possibilità di configurare la legge regionale di attuazione dell'art. 6 come vera e propria normativa di salvaguardia per l'attuazione del piano.
La nostra Regione, pur disponendo di uno studio di piano ospedaliero non può tuttavia seguire questa strada perché le opzioni del piano non sono ancora state definite dagli organi competenti.
Per tale motivo il d.d.l. allegato, in attuazione del disposto dell'art. 6 del d.l. sopra citato, si limita a prevedere le procedure che dovranno essere seguite dagli organi competenti per istituire nuove divisioni, servizi e sezioni e per ampliare gli organici negli ospedali della Regione, demandando al Consiglio Regionale la decisione di accoglimento o meno delle proposte, dopo aver sentito la Commissione consiliare della Sanità e le Comunità Montane.
In particolare le proposte di istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni dovranno contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie, ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime, nonché un piano finanziario particolareggiato afferente le nuove e maggiori spese di gestione.
Quanto sopra è stato previsto per consentire alla Regione, non solo di valutare la portata economica degli investimenti, ma soprattutto le conseguenze in termini di costi gestionali delle singole decisioni in materia, dal momento che tali costi rappresentano grosso modo il 95% dell'intera spesa ospedaliera.
Per massimizzare l'utilizzo del personale e per assegnare un ottimale grado di congruità tra strutture, operatori e disponibilità finanziarie, l'allegato d.d.l. prevede che alla copertura di nuovi posti si debba provvedere prioritariamente se possibile mediante l'utilizzo di personale già dipendente dell'Ente ospedaliero regionale ed inoltre che all'assunzione in servizio per la copertura di nuovi posti in organico si provveda soltanto quando siano realizzate le relative strutture.
Infine lo stesso disegno di legge prevede le modalità per concedere l'autorizzazione all'Ente ospedaliero regionale di alienare i cespiti patrimoniali e definisce gli importi delle indennità e compensi da assegnare ai componenti delle Commissioni giudicatrici che non siano dipendenti o membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in attuazione al disposto dell'art. 7 del d.l. sopra citato.
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Proposta di legge regionale n. 81
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale _______________ n. ________: NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni)
L'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di nuove divisioni, sezioni o servizi a norma dell'art. 6 - 1° comma, lettera a), del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con deliberazione della Giunta Regionale, sentite la Commissione Consiliare Sanità ed Assistenza Sociale e tutte le Comunità Montane ovvero quelle di volta in volta interessate dalle singole proposte, allorché sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti.
Articolo 2
(Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi)
La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve:
a) contenere la dimostrazione della disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;
b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.
Articolo 3
L'aumento degli organici dell'Ente Ospedaliero Regionale di cui all'art. 6, 1° comma lettera b), del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Regione.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi o sezioni, nei limiti degli organici minimi previsti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
Articolo 4
Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente Ospedaliero Regionale con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti.
All'assunzione in servizio per la copertura dei nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, 2°comma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386.
Articolo 5
(Alienazione cespiti patrimoniali)
L'autorizzazione all'alienazione di beni immobili o di titoli da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, 8° comma del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonché l'eventuale impiego temporaneo degli stessi.
Articolo 6
(Indennità e compensi)
Ai membri di Organi di amministrazione ed ai dipendenti di Enti Ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale presso l'Ente Ospedaliero Regionale, e di eventuali altre Commissioni nominate dall'Ente Ospedaliero Regionale, spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
Agli altri componenti delle Commissioni giudicatrici è dovuto inoltre un compenso, da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati:
- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali per la qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi - £. 150.000
- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva - £. 120.000
- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, caposala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie e visitatrici, terapisti della riabilitazione - £. 100.000
- concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva - £. 80.000
Articolo 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - Non ritenevo di intervenire nella discussione generale sui progetti di legge e lo faccio perché la compagna Siggia, nella sua così calorosa difesa delle nostre posizioni politiche, si è dimenticata di dire che il Gruppo Comunista - che è preoccupato tanto quanto il Presidente della Giunta e l'Assessore alle Finanze, e forse ancor più, della situazione debitoria degli ospedali - aveva preparato un ordine del giorno che noi volevamo proporre al dibattito consiliare, specificatamente su altri problemi, ma che coinvolge anche il problema della situazione debitoria degli ospedali.
Questa dimenticanza della collega Siggia, della quale la ringrazio, mi dà l'occasione di dichiarare di non essere d'accordo con le affermazioni del Presidente della Giunta e con quelle - me lo consentano gli amici Democratici Popolari - dei D.P. Sgombriamo subito il campo da alcune cosette di importanza politica - non tecnica - sui progetti di legge; è proprio quando il collega Chanu dice che sono dei presupposti di avvio di tutta una cosa che andremo a constatare, e quando Benzo dice che la riforma sanitaria ha bisogno di tante altre riforme collaterali: quella urbanistica, quella della difesa del territorio, ecologica, quella dell'assistenza e poi continua nel suo interessante intervento relativo - vede che l'ho ascoltato attentamente - a tutta la materia sanitaria e assistenziale dicendo che non dobbiamo razionalizzare il vecchio sistema, ma dobbiamo modificarlo e siamo alla ricerca di un nuovo modo. Poi, concretamente, sia l'Avvocato Chanu che il Consigliere Benzo parlano dell'inutilità della proposta comunista relativa al blocco, per esempio, delle salvaguardie.
Voi eravate d'accordo per quanto riguardava l'inserimento del libretto sanitario della nostra proposta che non è stata accettata ieri sera, ma, per quanto riguarda i divieti, quando noi andavamo oltre la legge nazionale, si diceva che questa è un motivo di incostituzionalità: questo lo vedremo, Presidente della Giunta. Certo che vogliamo andare oltre la legge nazionale, perché da quanto io mi ricordo - ho appena 54 anni e qui c'è qualcuno che ne ha più di me - mai nulla è stato regalato a nessuno e tanto meno alle Regioni: sono cose che dobbiamo conquistarci, pretendendole, richiedendole, facendole nostre, urtando la volontà accentratrice del Governo perché si decida, davanti a queste prese di posizione, a dire cosa debbono fare le Regioni e se le Regioni hanno, in questa direzione, la possibilità di andare più avanti. Certo che vogliamo andare più avanti, perché la "386" è un avvio per la riforma sanitaria, ma non è la riforma sanitaria, poiché l'avvio della riforma sanitaria necessitava di trovare una soluzione alla situazione debitoria dei Comuni, degli ospedali, necessitava intanto di stabilire il principio secondo me fondamentale e per il quale noi ci siamo battuti: che l'assistenza sanitaria e sociale dovesse essere affidata alle Regioni. Fatti salvi questi due principi, bisogna quindi stimolare il Governo perché avvengano tutti gli altri processi di riforma che sono i decreti previsti dalla 386, ancora non emanati, che noi richiamiamo, e che sono la presentazione definitiva e l'approvazione della legge sulla riforma sanitaria.
Il compito del Consiglio regionale deve essere certamente quello di preoccuparsi - così come abbiamo fatto noi - della situazione debitoria, ma preoccuparsi anche della situazione politica per poter rispondere ad una domanda: qual è la volontà del Consiglio regionale della Valle d'Aosta? Allora io rispondo con quanto ho avuto occasione di dire al momento dell'elezione di questa Giunta; non vi è niente nel programma di questa Giunta che mirasse a mettere in moto elementi nuovi di politica riformatrice. Non dico che vi sia una logica anti-riformatrice nel programma della Giunta che è stata nominata quindici giorni fa, ma, se non vi è una logica anti-riformatrice, non vi è sicuramente una logica riformatrice che noi pretendiamo da un qualsiasi Governo regionale per avere il nostro appoggio, perché è proprio di questo che si tratta.
Certo, i cinque miliardi sono tanti, e la collega Siggia - forse è stata volutamente fraintesa - non ha detto che la situazione finanziaria della Regione è meravigliosa rispetto alle altre; la situazione debitoria dei nostri ospedali, è, direi, privilegiata nei confronti della situazione debitoria degli altri ospedali, per cui, per esempio, il debito di tutti gli ospedali del Piemonte assomma ad una cifra superiore al bilancio della Regione piemontese; trenta volte superiore, mentre invece il bilancio deficitario dell'Ospedale di Aosta è un decimo, grossomodo, del bilancio regionale. Questo era, in sintesi, ciò che voleva dire la compagna Siggia.
Se noi abbiamo la volontà, non dico di precorrere i tempi, ma di fiancheggiare lo sforzo che le forze democratiche fanno in Parlamento perché queste riforme avvengano, su queste cose che sostanzialmente diciamo a parole - qui tutti l'hanno detto, l'ha detto il collega Chanu, e mi dispiace, e anche il Presidente della Giunta: "siamo d'accordo con le dichiarazioni del Partito Comunista" - e siamo d'accordo a parole, nei fatti non siamo però più d'accordo. Ecco dove forse si nasconde una logica antiriformatrice: noi vogliamo battere questa volontà politica, anche se c'è qui, in questo Consiglio, chiediamo di andare avanti e di chiedere le cose che la legge nazionale ancora non dice perché ancora debbono essere fatte. La nostra parte politica, infatti, ha rivendicato e chiede che siano fatte queste cose in campo regionale e in campo nazionale, e qui troviamo anche la giustificazione alla dichiarazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Fanti, la quale, Assessore Fosson, non ci sorprende affatto; siamo perfettamente d'accordo con lui, perché più di una volta abbiamo dichiarato che siamo capaci, come forza politica, di chiedere dei sacrifici anche alla classe operaia, quando però, di fronte a questi sacrifici, corrisponda una vera volontà riformatrice di coloro che li chiedono. Vogliamo infatti chiedere sacrifici alla classe operaia, ma vogliamo che, nel contempo, altrettanti e maggiori sacrifici li facciano le altre componenti della società italiana, e soprattutto che, da parte del Governo, di fronte a questi sacrifici corrisponda una reale volontà riformatrice. Ecco perché non esiteremo a chiedere questi sacrifici, ma non li chiederemo certamente fino al momento in cui altre classi sociali non saranno disposte a ciò e fino al momento in cui al Governo non dimostri di avere una reale e concreta volontà riformatrice. Quindi non ci stupisce proprio tutto quanto possa avere detto il compagno Fanti.
Un'ultima considerazione, Presidente della Giunta: io credo che su queste cose possiamo avere opinioni diverse, sicuramente le sue considerazioni in materia hanno più valore delle mie che non sono un cultore del diritto, ma lei, che lo è, mi viene a dire che le leggi sono poi solo fondamentalmente degli strumenti tecnici. Presidente della Giunta, le ricordo che la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, è una legge che ha contenuti politici, non solo tecnici, così come tante altre leggi; vorrei qui ricordarne almeno una, perché è utile ogni tanto farlo, ricordare almeno la "legge Scelba" contro il Fascismo, che non era una legge tecnica ma era una legge profondamente politica. Ecco perché tutte le nostre leggi, secondo noi, debbono ispirarsi certo a ragioni tecniche per quanto riguarda la loro applicazione, ma non possono prescindere da applicazioni politiche precise e chiare dei legislatori. Mi pare che questo, non essendo io cultore del diritto, possa dirlo in contrapposizione alle posizioni del Presidente della Giunta regionale.
Vengo alla conclusione, illustrando il motivo che mi ha spinto a fare questo intervento. Noi siamo fortemente preoccupati quanto il Presidente della Giunta, quanto l'Assessore alle Finanze, quanto il Consiglio della situazione debitoria degli ospedali, ed è per questo che avevamo preparato già giorni addietro questo ordine del giorno che proporrò a questo Consiglio, che vi leggerò e che probabilmente, non conoscendo l'esito della votazione dell'altro ieri alla riunione a cui ha partecipato l'Assessore Fosson, può darsi che ricalchi cose ivi decise perché, lo dico onestamente, anche noi, come confessato dal Consigliere Chanu e dal Presidente della Giunta, non inventiamo proprio niente, probabilmente non siamo neppure all'altezza di inventare le cose. Credo che si inventerebbero male cose già inventate più seriamente e bene dagli altri, e quindi anche noi, nella nostra azione politica, facciamo tesoro delle esperienze delle altre Regioni e degli altri colleghi che molte volte su certi problemi sono più avanti di noi. Preoccupati, come dicevo, di questa situazione finanziaria, volevamo proporvi un ordine del giorno che non richiama certo ad attività particolari la Giunta o il Consiglio, ma è soltanto indirizzato al Governo.
(testo dell'ordine del giorno del Gruppo Comunista mancante)
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Fosson.
Fosson (U.V.) - Io dico che potremmo concordare completamente su questo ordine del giorno perché, praticamente, mette il dito su diversi punti che ci interessano. Ora vorrei dire al Consigliere Monami - d'altra parte lui stesso lo ha affermato - che questo ordine del giorno è stato preparato prima di conoscere il risultato della riunione di Roma.
Riterrei forse più efficace un ordine del giorno molto più breve, da concordarsi in appoggio a quello che è stato fatto da tutte le Regioni. Io, disgraziatamente, non ho il testo dell'ordine del giorno approvato da tutte le Regioni dopo la riunione di Roma, perché è stato stilato a mano ed è stato consegnato così, siccome era tardi, senza avere la possibilità di fare delle fotocopie, con l'intesa che queste fotocopie si sarebbero fatte e sarebbero pervenute alle singole Regioni in un secondo tempo. Non ho quindi avuto il tempo di approfondire questi problemi, ma nella mia brevissima relazione, che aveva solo l'intento di mettere a punto la situazione finanziaria, credo di aver già sottolineato di aver l'impressione che certe cifre rischiano di non essere esatte: ad esempio la questione dei 1.900 miliardi per il ripianamento del debito delle mutue nella legge è invece di 2.700 miliardi. Tutto questo è stato rimesso in discussione perché - chiedo scusa se ribadisco alcuni punti che per brevità non avevo sollevato prima - le Regioni, a un certo momento, in quella riunione avevano posto una questione pregiudiziale dicendo di non poter tornare indietro, perché ormai dal 1° gennaio avevano assunto questo servizio. La questione pregiudiziale posta - e mi riferisco ad uno degli ultimi punti dell'ordine del giorno - era che le Regioni non volevano assumere assolutamente nessun compito se prima non fosse stata risolta la questione finanziaria, quindi l'8 gennaio non si poteva più dire di non prendersi in carico gli ospedali, perché altrimenti ci sarebbe stata una vacanza degli stessi, come per tutte le altre questioni di assistenza di altro genere.
Se il Consigliere Monami è d'accordo, propongo di predisporre un ordine del giorno breve che sia di appoggio all'ordine del giorno presentato da tutte le Regioni. Mi sembra che potrebbe avere anche più efficacia, perché praticamente non avremmo bisogno di entrare in tanti particolari e potrebbe essere fatta tempestivamente.
Volevo ancora dire una cosa sola, ma credo che l'abbia già esplicitata anche il Presidente: praticamente i progetti di legge che noi dobbiamo esaminare in questo momento si riferiscono alla riforma ospedaliera, cioè a un primo passo della riforma sanitaria. Ritengo che sarebbe bene di fermarsi al problema ospedaliero, perché non penso sia opportuno, in questo momento, con questi progetti di legge che attuano la "386", spaziare nella riforma sanitaria. Ci sono già difficoltà enormi per l'attuazione della riforma ospedaliera per le ragioni che sono state evidenziate, ma se vogliamo considerare la riforma sanitaria nel suo complesso la questione è ancora diversa. D'altra parte questo è stato evidenziato e chiaramente sottolineato anche nella riunione di Roma: si è detto praticamente di trattare solo la questione ospedaliera, perché per ora non c'entrava la questione dei presidi sanitari e tutte le altre cose previste da una riforma sanitaria.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, non c'è più nessuno iscritto a parlare. La parola al Vice Presidente Chanu.
Chanu (D.P.) - Due parole soltanto per dire che concordo nella sostanza con l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Monami; lieto se si possa trovare, accogliendo anche il suggerimento dell'amico Fosson, una forma forse più sintetica e più stringata, e forse anche più in assonanza con l'ordine del giorno unitario presentato da tutte le Regioni. Comunque questo è un problema tecnico che l'Assessore Fosson e il presentatore dell'ordine del giorno eventualmente risolveranno. Il fatto che concordi nella sostanza dell'ordine del giorno smentisce alcune affermazioni del Consigliere Monami che, evidentemente nel calore oratorio, è andato un po' al di là delle intenzioni del Gruppo dei D.P. e delle mie, forse anche delle intenzioni dello stesso Presidente della Giunta, perché nessuno di noi si è sognato mai di parlare di inutilità su quanto detto e su quanto si vuole dire. Nella proposta di legge Monami si è posto l'accento forse sull'inopportunità al momento di un simile inserimento proprio in relazione alla natura della proposta di legge, che è attuativa di una legge nazionale e che quindi, come provvedimento di attuazione, è vincolato alla legge principale.
È pericolosa certe volte la facile affermazione secondo la quale con questa proposta di legge noi chiediamo un qualcosa che è giusto e legittimo: siamo tutti d'accordo di chiederlo, ma la richiesta inserita in una legge è una imposizione ed è appunto il carattere impositivo di questa richiesta che può colorarla di illegittimità, non certo lo spirito che anima la volontà dei presentatori che, ripeto, è uno spirito condiviso. Ora, si può fare questo tentativo, però stiamo ben attenti: il problema è sempre lì, evitiamo di fare un taccone che è peggiore del buco.
Bordon (D.C.) - Presidente, la ringrazio perché lei aveva già fatto cenno prima se volevamo prendere la parola, ma me ne dà lo spunto l'amico Chanu, perché effettivamente ha adoperato una parola molto giusta: certe impostazioni e certi indirizzi sono pericolosi, ed è su questo che ci volevamo soffermare.
Il gruppo della D.C. non aveva ritenuto di prendere la parola perché siamo tutti d'accordo. E chi non vuole un ospedale che funzioni, e chi non vuole che tutti abbiano la massima assistenza possibile, e chi non vuole che le cure siano perfette, e chi non vuole che le nostre cliniche o i nostri ospedali si possano paragonare a quelli svizzeri? Probabilmente dico male, mi spiace sempre dovermi riferire a persone di fuori per parlare delle nostre magagne. Ritengo che, soprattutto per noi che siamo in questa zona, sia veramente doloroso il veder passare qui tanta gente, tanta nostra gente valdostana, che è ad Aosta, e che si deve andare a curare a Losanna o a Ginevra, perché qui sembra che non si abbiano le cure necessarie. Questa è una vera mafia nera che addolora e rattrista un po' tutti, poiché se per farmi tagliare la pancia in un determinato modo devo ricorrere a Losanna perché ad Aosta o a Torino non sono in condizione di farlo, mi sembra - non voglio paragonarci al Congo o a qualche cosa di simile - non sia certamente un onore per Governo e per la Nazione Italiana, che, insomma, in questo settore, aveva sempre avuto luminari; quindi non facciamo dell'oratoria, come ha detto il Consigliere Chanu, perché non è il caso.
A me pareva pertanto fossimo tutti d'accordo su questa impostazione, e siamo d'accordo anche su questi progetti di legge presentati, ma cerchiamo di semplificarli al massimo e di renderli più chiari possibile, perché generalmente con tutte queste leggi - ne facciamo forse anche troppe - creiamo una confusione che poi più nessuno capisce niente; specialmente in determinati settori regionali, come l'agricoltura, parleremo di questa confusione enorme di leggi.
Questi progetti di legge ci sono stati richiesti da una legge che abbiamo definito una legge quadro, la "386", che è qui davanti e che ci siamo permessi di leggerla, anche se ad altri più esperti di noi in materia, come gli avvocati, questo studio è più facile e congeniale di quanto non lo sia per noi. Mi permetto, però, di soffermarmi un momento su alcune considerazioni: si è fatto un bel passo avanti e, se ben mi ricordo, mi sembra che abbiamo fatto un altro passo avanti quando abbiamo firmato il decreto dell'Ente ospedaliero regionale; anche allora sembrava un toccasana, ci toglievamo dai piedi certe vecchie incrostazioni di amministrazione, pur avendone altre nuove. Penso di essere generoso dicendo che dopo gli Enti regionali un passo avanti si è fatto, anche creando naturalmente una situazione che non è rosea, perché la riconosciamo tutti bene, oggi. Ritengo che sia stata cosa saggia, anche perché desiderata da tutti noi, che molte competenze in questo settore delle Mutue - per non dire tutte - passassero alle Regioni, finalmente! Con la regionalizzazione tutte queste competenze un po' per volta passano a noi e quindi noi abbiamo una maggiore competenza in materia, ma anche abbiamo più responsabilità, questo è indubbio. Una volta mi sembra che era anche molto più facile, quando non pioveva si diceva: Governo ladro non piove; adesso, se non piove qui in Regione, il Governo ladro sarà il Governo regionale e quindi non dimentichiamoci mai questo.
In conclusione io penso che questo ordine del giorno vada benissimo (e chi è che non vuole che si chieda tutto quello che si può chiedere?). Vorrei però, predisponendo questo ordine del giorno, che si facesse una distinzione netta fra i debiti da pagare e quello che potrà essere il futuro funzionamento. È infatti indubbio che i debiti, fino a quando la gestione e le competenze non saranno passate a noi, debbano esseri pagati dal centro, perché altrimenti sarebbe assurdo. È vero che, a un certo momento, si è venuti qui anche con gli Enti ospedalieri, si è amministrato qui e che si chiedono ai governi, al centro, i denari - questi denari vengono richiesti da tutte le Regioni, quindi è molto facile amministrare e chiedere i denari al centro - pertanto non so quale grande importanza potranno avere, ma sarebbe veramente delittuoso se il Governo centrale non pagasse i debiti pregressi, perché questa sarebbe un'assurdità. Ma come? Ma venite a caricare sul Governo regionale un ammontare di cinque-sei miliardi di debiti che poi forse verranno ridotti con determinati crediti che sembrano non esigibili? Perché ci sono delle Mutue che continuano a pagare le loro vecchie rette, di non so quanti anni, quindi non si giungerebbe mai alla parità, e quindi noi abbiamo questi debiti da pagare. Dall'ordine del giorno deve risultare - e sono convinto che il nostro rappresentante a Roma, l'Assessore Fosson, questo lo abbia già fatto sentire, come lo hanno fatto sentire tutte le altre Regioni - che i debiti pregressi devono essere pagati dal centro, questo è indubbio.
Naturalmente anche noi siamo del parere che questa legge si debba dare un limite. Noi forse dobbiamo spingere un po' per chiedere di più, però è indubbio che bisognerà essere molto cauti, perché - mi permetto di esprimermi in base al buon senso - voi capite perfettamente che sarà molto più difficile, in futuro - a parte i contributi che ci verranno dati in base ai posti letto, eccetera, citati sulla legge - di poter poi avere dei finanziamenti, perché sennò sarebbe troppo comodo. Immaginiamoci, solo per un momento, che in Italia tutte le Regioni esprimessero questo concetto: noi facciamo un'ottima amministrazione, portiamo avanti tutto quello che si può portare per i miglioramenti, se poi ci sono dei deficit li richiederemo al centro. Ma signori, i denari del centro - lo sappiamo tutti - non sono poi nient'altro che i denari che paghiamo attraverso le imposte, quindi miliardi per questo, miliardi per un'altra cosa, a un certo momento si va in bancarotta!
Io chiederei quindi che su questo ordine del giorno, pur mettendoci tutto quello che ha letto il Consigliere Monami - perché siamo d'accordo per il chiedere - venisse puntualizzato molto, molto nettamente che il debito pregresso devono pagarcelo nel modo più assoluto. Supponiamo infatti che, per esempio, ci sia un debito di 5 miliardi che grava sul bilancio dell'Ente Ospedaliero Regionale: ce ne hanno dati 2,7, quindi immaginatevi: noi dovremmo tirar fuori 2,3 miliardi per pagare un deficit vecchio... ma allora la responsabilità non era mica nostra! La responsabilità sarà regionale da adesso in poi, però, e dovremo esaminare la cosa con maggiore attenzione. Io insisto pertanto sul fatto che, nel modo più assoluto, nell'ordine del giorno sia espressa nettamente questa giusta richiesta di tutte le Regioni: che i debiti pregressi vengano pagati dal centro e a noi non interessano i sacrifici che dovranno fare. E naturalmente si chieda, in concomitanza, che dopo questa prima legge ne vengano fuori altre a completamento della struttura della riforma. Ovviamente non possiamo chiedere tutto e tutto nello stesso momento, così com'è vero che dovremo poi essere altrettanto cauti, perché ritengo che sarebbe una pessima amministrazione il dover amministrare pensando poi che qualcuno ci paghi i debiti, allora sarebbe troppo facile, signori!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Riguardo all'ordine del giorno, anche se il Regolamento dispone che vada votato alla fine della discussione generale, siccome abbiamo ancora ampia materia di discussione, penso che possiamo metterlo in votazione anche successivamente, in modo da vedere se c'è - come suggerivano il Vice Presidente Chanu e l'Assessore Fosson - la possibilità di trovare un testo concordato.
Sottoporrei pertanto all'attenzione del Consiglio l'approvazione di un testo che sarebbe la sintesi dei progetti di legge iscritti ai punti n. 14, n. 18, n. 19 e n. 21 dell'ordine del giorno. Scusate, suono il campanello, perché...
Andrione (U.V.) - Se c'è qualche collega che non ha ancora il testo definitivo, io ho ancora una copia.
Dolchi (P.C.I.) - Allora Titolo 1, articolo 1: "Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni". Avete necessità della lettura? No. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1?
Monami (P.C.I.) - Noi siamo decisamente contrari a questa formulazione, ma vorrei spiegare perché, e varrebbe la pena rileggere al Consiglio l'articolo 6 della legge n. 386. Se noi leggiamo attentamente questo articolo che inizia dicendo: "Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto - che è poi la legge n. 386 - e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato..." ed esplicita cosa è vietato. Mi pare, invece, che il testo di legge propostoci non dica niente di tutto questo: si richiama all'articolo 6, ma non riferendosi al divieto assoluto di istituzione, bensì fissando una certa metodologia di domande e di documentazioni per istituire nuove cose.
È sostanzialmente diversa la questione: noi dobbiamo ribadire con forza che ogni cosa è vietata, non che per fare qualche cosa è necessario seguire un certo metodo. Bisogna dire che è vietato, e poi, evidentemente, siccome la legge n. 386 prevede delle eccezioni per i casi del tutto indispensabili di provata necessità, eccetera, bisogna regolamentare la materia. Allora diciamo che, salvo quei casi di inderogabile necessità, a noi spetta il compito di regolamentare la materia, esplicitando la richiesta di nuove decisioni o l'allargamento degli organici che debbono seguire una certa logica. Pertanto sono due cose fondamentalmente diverse, secondo il nostro modesto punto di vista.
L'altra questione più importante è un'interpretazione, e vi prendo qui una frase del Presidente della Giunta che afferma che la proposta di legge del Gruppo Comunista è in contrasto con la legge n. 386 perché, conoscendo la mentalità dei medici, gli ospedali potrebbero proporci delle strutture faraoniche. Sì, certo, questo è possibile, però fondamentalmente la nostra proposta di legge vuole affermare un altro principio: che da questo momento al momento dell'attuazione della legge sanitaria nulla si modifichi non solo nel campo ospedaliero, ma anche in quello dell'assistenza sociale, aggiungiamo noi, che è strettamente legato. Anche il collega Benzo, infatti, sosteneva che l'assistenza sanitaria non può prescindere dalla riforma dell'assistenza sociale e quindi il concetto di divieto di allargamento va esteso non solo agli ospedali, ma a tutti quegli Enti che noi abbiamo richiamato nell'articolo 1 della nostra proposta di legge, e cioè agli Enti ed Istituti pubblici, privati, morali, religiosi nonché a Case di cure private, Istituti e Cliniche universitarie. Mi si dice: perché a Cliniche universitarie non essendoci una Università ad Aosta? Per una ragione molto semplice: che un domani l'Università di Roma, perché la legge del Lazio lo prevede - dico Roma, ma potrebbe essere Torino o Milano - istituisce ad Aosta un ospedale per lo studio delle malattie polmonari relativamente al settore della silicosi, per esempio, e noi non potremmo intervenire e ci troveremmo ad Aosta, da oggi al momento dell'attuazione della legge sanitaria, la costruzione di un ospedale voluto dall'Università di Perugia che per esempio non ha la facoltà di medicina. Per ovviare proprio a questi inconvenienti che, ai fini dell'applicazione della riforma sanitaria, sarebbero gravissimi, è necessario secondo noi estendere questo divieto a tutti questi Enti: dall'Ente ospedaliero a tutti gli altri Enti di carattere pubblico, privato, religioso, nonché le Case di cura private, eccetera.
E - me lo consentano i compagni socialisti, in modo particolare - se dico che una delle nostre posizioni fondamentali relative all'assistenza non è il divieto dell'articolo 6, ma il divieto politico-morale della nostra impostazione politica, qui emettiamo una sentenza chiara su cose contro le quali noi e voi ci siamo pronunciati che vanno dallo psico-medico-pedagogico a Perloz a tante altre iniziative che, se non poniamo questi divieti, da qui alla riforma sanitaria ci troveremo costruite anche in Valle d'Aosta.
Noi riteniamo pertanto indispensabile modificare l'articolo proposto dalla Giunta e dai colleghi D.P. con l'inserimento del divieto agli Enti di cui sopra.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - La Giunta intende mantenere il suo testo per delle considerazioni di carattere giuridico.
Mi sia permesso di dire rapidissimamente al Consigliere Monami che la volontà riformatrice non si vede inserendo in un testo di legge un articolo che, secondo noi, non è consono a quella data discussione e a quella data regolamentazione specifica. Perché, se è vero quello che ha detto lui, che dietro ogni norma vi è un fatto politico, ogni norma deve essere però tecnicamente collocata in maniera giusta. Mi permetta, Monami, ad esempio quando con il Codice Rocco si è istituita di nuovo la pena di morte in Italia si trattava di un fatto politico, che però è stato inserito nel Codice Penale e non nel Codice della Navigazione, anche se quello è un viaggio dal quale non c'è ritorno.
Noi, quando parliamo di tecnica del diritto, chiediamo che in Italia si legiferi bene e non si facciano norme confuse. Qui non parlo come modestissimo cultore del diritto, come tu hai ricordato bene, qui parlo come uomo politico ed esprimo un'opinione che penso sia anche quella dei miei amici dell'Union Valdôtaine; non si fanno pasticci sulle leggi come si fa adesso in Italia per esempio sull'espropriazione, dopo che si sono voluti introdurre in legge principi che poi il Consiglio di Stato ha dichiarato inapplicabili per l'Amministrazione dello Stato.
Questo per noi è un fatto tecnico, nel senso che la competenza in materia ospedaliera è stata trasferita, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla Regione Valle d'Aosta e a tutte le altre Regioni. Non ci sono state trasferite altre competenze. Mentre possiamo fare una battaglia politica cui certamente parteciperanno i Comunisti per chiedere l'intera riforma sanitaria, è perfettamente inutile inserire, in un testo di legge che riguarda la riforma ospedaliera, dei concetti che vanno al di là della riforma ospedaliera stessa. Questa è la nostra posizione, per cui la Giunta chiede che venga mantenuto il testo dell'articolo 1 così come presentato.
Chanu (D.P.) - Io ritengo che il grosso scoglio formale - certe volte le idee vengono all'ultimo momento - possa venire superato con questa proposta di emendamento aggiuntivo che io formulo subito. Anziché cominciare l'articolo con "L'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale" il comma 1 dovrebbe dire così: "Fermo restando il divieto generale di cui all'articolo 6 del decreto legge 8.7.1974, n. 264, convertito nella legge 17.8.1974, n. 386, l'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di nuove divisioni, sezioni e servizi a norma del succitato articolo è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione". Questo lascerebbe spazio libero agli interpreti sulla valutazione di questo divieto generale, è un richiamo, e poi vorrà dire che, in sede di discussione pratica dei casi che verranno sottoposti al costituendo Comitato, si potrà vedere.
Mi sembra che l'emendamento, come formulato, non aggiunga e non tolga nulla: esso reitera soltanto un concetto di divieto che, giustamente, è stato messo in evidenza dal Consigliere Monami. L'articolo 6, infatti, è una norma che vieta in senso generale, formula un concetto di divieto che per noi - e qui mi spiace discostarmi da quello che sostiene il Consigliere Monami - è limitato agli Enti ospedalieri, per il momento. Se poi, nell'interpretazione di Ente ospedaliero, in futuro vorremo fare delle forzature, quello lo vedremo in sede di pratica attuazione. Si fa poi riferimento, in tutto il testo successivo, al richiamo all'ultimo comma di quell'articolo 6 il quale dispone che saranno appunto le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, ad autorizzare eventualmente, nei casi di provata necessità, queste variazioni, in generale e di norma vietate dallo stesso articolo 6.
Andrione (U.V.) - Mi permetto di rivolgermi nuovamente al collega Chanu per dire che la sua idea è certamente ingegnosa, ma mi sembra inaccettabile; poi probabilmente vedranno loro se ho interpretato correttamente la posizione del Gruppo Comunista, che è quella di forzare la mano, cioè di fare un'affermazione politica in un testo legislativo.
Dal punto di vista dell'applicazione del diritto, confonde le idee in un testo di legge che noi vorremmo fosse il più chiaro possibile, perché - tu mi scuserai - ma il sistema di lasciare agli interpreti cavillare su che cosa voglia dire "il fermo restando" dell'articolo 6, quando questa legge è conseguenza dell'articolo 6, mi sembra che apra uno spiraglio, che, come Giunta, non ci sentiamo di approvare.
A noi sembra di applicare correttamente l'articolo 117 della Costituzione italiana, il quale dispone che le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. L'attuazione riguarda quelle materie che lo Stato ha delegato alla Regione: le funzioni ospedaliere sono state delegate, quindi la Regione legifera in materia di ospedali. Mi sembra un concetto tecnico corretto - mi scuserà il Consigliere Monami - che fa sì che una legge abbia valore impositivo, abbia valore di legge, e che non sia una specie di fisarmonica, una specie di straccio che si cerca poi sempre di interpretare.
Dolchi (P.C.I.) - Allora altri che chiedono la parola sull'articolo 1? La parola al Consigliere Caveri.
Caveri (U.V.) - Io vorrei fare una richiesta molto modesta. Stamattina abbiamo sentito parlare di dieci proposte di legge su questo argomento; in realtà - se vogliamo essere sinceri almeno per un momento, salvo poi ridiventare ipocriti come è di moda oggi - se vogliamo essere sinceri, ho l'impressione che ci sia una grande confusione e che molti Consiglieri regionali, anche se dicono di essere tutti d'accordo, non lo sono. Non è vero, siamo in completo disaccordo, perché mi pare vi siano due concezioni una di fronte all'altra, se vogliamo essere sinceri ancora una volta. Io proporrei pertanto che quantomeno si procedesse alla lettura di questa legge articolo per articolo.
Secondo me, l'emendamento proposto dall'Avvocato Chanu peggiora la situazione, perché c'è una contraddizione tra la legge che ci è stata distribuita e che è quella che comincia a parlare di istituzione di nuove divisioni servizi e sezioni: in realtà c'è una contraddizione tra quanto si stabilisce all'articolo 2 e all'articolo 5 della legge nazionale. Mi sembra che ci sia questa contraddizione, ma la contraddizione è meno apparente se c'è un articolo 1 che dispone il divieto e c'è la contraddizione perché all'articolo 2, dopo aver disposto che è vietata l'istituzione di nuove divisioni, si dice come si possono poi istituire nuove divisioni. La contraddizione c'è, ma è ancora più evidente e diventa addirittura ridicola se si dice: "fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, è permesso, però, istituire le divisioni con certe modalità". Quindi la contraddizione c'è ed è ancora peggiore con l'emendamento Chanu (chiedo scusa al Consigliere Chanu se mi esprimo in questo modo).
È certo però che - non so se ho capito o se non ho capito l'argomento - con questo divieto dell'articolo 6 non si venga poi più a dire che bisogna migliorare gli ospedali, perché se è proibito istituire nuove divisioni, nuovi servizi, evidentemente gli ospedali non potranno fare un passo avanti e non potranno migliorare. Quindi, in fondo, in linea pratica - perché in tutte le questioni che esaminiamo dobbiamo essere pratici e non teorici, come purtroppo si tende a fare sempre delle grandi teorie, oramai è di moda - l'articolo 2 è un articolo saggio; può essere in contraddizione finché si vuole con l'articolo 6, ma è un articolo saggio perché lascia una finestra aperta, in modo che si possa, entro certi limiti, migliorare l'Ente Ospedaliero Regionale. Qualcuno dirà: lei non ha capito niente; può darsi, però mi permetto di fare queste osservazioni.
Benzo (D.P.) - Brevemente, mi pare che la pratica sia forse meglio della teoria. A un certo momento mi sembra che non si sia data una sufficiente lettura su quanto recita l'articolo 6 della legge n. 386. L'articolo 6 della legge n. 386, che è la legge che demanda questi compiti di assistenza ospedaliera alle Regioni, pone dei divieti di istituire nuove divisioni, di aumentare gli organici, salvo specifiche inderogabili esigenze di assistenza ospedaliera per le Comunità locali. L'ultimo capoverso poi demanda alle Regioni la disciplina normativa di questi atti per disciplinarli.
Ora, cosa fa la nostra Regione con questa legge? Dice che l'istituzione è soggetta a una preventiva autorizzazione perché il divieto c'è già nella legge, e all'articolo 2 - che è quello fondamentale - pospone le modalità con cui devono essere demandate e poi portate al Consiglio regionale, perché sennò cosa sarebbe capitato? Che a un certo momento con quei soldi sarebbero stati gli Enti ospedalieri che avrebbero potuto, per inderogabili esigenze delle Comunità locali, fare quello che volevano. In effetti qui, invece, l'autorizzazione è demandata alla sede idonea prevista dalla legge, cioè il Consiglio regionale. Quindi si potranno benissimo vedere le necessità - e ne avremo, e purtroppo ne abbiamo - quali sono quelle inderogabili per la nostra Comunità, per certi servizi che oggi per esempio non abbiamo ancora. Ecco, questo è il punto da esaminare.
Sull'altro concetto concordo anch'io sulla difficoltà: è meglio essere chiari, e non ribadire un concetto già espresso nella legge stessa, che quindi confonderebbe solo le idee. Il divieto c'è, salvo alcune esigenze: queste esigenze devono trovare corrispondenza ed essere portate in Consiglio regionale all'approvazione.
Chanu (D.P.) - Quanto ha testé affermato il Consigliere Benzo effettivamente mi conforta, perché qui è vero che si è venuti alla discussione senza aver letto tutto l'articolo 6. Quando il Consigliere Caveri mi viene a dire che c'è contraddizione fra l'articolo 6 della legge n. 386 e l'articolo 2 del nostro progetto di legge, evidentemente si è fermato alla prima stazione, cioè al divieto generale, ma l'articolo 2, come già sottolineato da Benzo, aggiunge la precisazione: "salvo inderogabili necessità " che devono essere verificate volta per volta. Praticamente l'articolo 2 non fa che codificare e dare una strutturazione alla verifica di questa condizione di inderogabili necessità per cui si può superare il divieto generale di cui all'articolo 6. Il codicillo iniziale: "fermo restando il divieto dell'articolo 6" certamente non fa confondere le idee, ribadisce soltanto il concetto che il divieto generale di cui all'articolo 6 può essere superato solo quando siano verificate effettivamente le condizioni di inderogabile necessità. È tutto qui.
Non è quindi un emendamento che capovolge il mondo; anzi, ritenevo che potesse anche venire incontro in un certo senso, seppur parzialmente, alla preoccupazione manifestata dal Presidente della Giunta sulle faraoniche istituzioni, preoccupazione sottolineata anche dai Consiglieri Comunisti. Pur ribadendo questo mio limite - diciamo interpretativo - e invitando il Consiglio a non estendere ad Enti che non siano da ricomprendersi nella qualifica di Ente ospedaliero il concetto di divieto, a mio avviso, se il Consiglio lo riterrà, si poteva però riaffermare il concetto generale dell'articolo 6, anche per evitare che questa legge venga praticamente considerata una comoda scappatoia, dove tutto potrà essere fatto dal Consiglio regionale, in dispregio a queste disposizioni generali di divieto. Nello stesso tempo, con il mio emendamento, si potrebbe dare il senso di norma di carattere eccezionale a tutto il contesto dell'articolo successivo che, naturalmente, risponderebbe così a quell'ultimo capoverso dell'articolo 6 che recita: "Le Regioni, nell'esercizio delle loro funzioni, dettano norme per il rispetto delle discipline di cui ai commi precedenti, attenendosi al principio legislativo in essi contenuto". Questo mio codicillo iniziale era soltanto il cappello con il quale la Regione Autonoma Valle d'Aosta voleva dire che, con questa legge, si atteneva comunque al principio legislativo contenuto nell'articolo 6.
Milanesio (P.S.I.) - Io credo che in questo caso stiamo dicendo cose superflue, a mio avviso; il testo di legge presentato dalla Giunta regionale è abbastanza chiaro e fa esplicito riferimento all'articolo 6 della legge quadro nazionale.
L'articolo 6 possiamo discuterlo, perché in effetti fa un'affermazione principale e dice che è vietato, poi fa un'affermazione subordinata e contraddice in qualche modo quella principale e spiega in quali casi non è più vietato. Ora, cosa succede? Che sia l'articolo 1 che il 2 della legge regionale partono da questo presupposto, da questa considerazione, e ne è una logica conseguenza.
In poche parole noi facciamo quello che è scritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 6 e cioè: "le Regioni, nell'esercizio delle loro funzioni in materia ospedaliera, dettano norme per il rispetto delle discipline di cui ai commi precedenti, attenendosi al principio legislativo in essi contenuto". Noi accettiamo il principio legislativo di negare l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi però introduciamo anche il concetto di eccezione alla regola e lo specifichiamo, lì dove diciamo che bisogna motivare adeguatamente l'inderogabile esigenza. Questo fa parte del contenuto dell'articolo 6, diciamo dimostrare la disponibilità da parte dell'Ente ospedaliero delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie, e poi contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle spese di gestione, cioè entriamo nel particolare, indichiamo che queste attrezzature non solo devono essere gradite dal Consiglio regionale, ma devono contenere tutto un corollario di indicazioni certamente non trascurabili, soprattutto quelle di carattere finanziario e di carattere tecnico.
Credo che questo sia abbastanza chiaro: possiamo dire che la legge nazionale è poco chiara o è abbastanza oscura su questo, così potremmo anche essere d'accordo, perché l'articolo 6 fa un'affermazione che sembra precisa e poi la smentisce, o perlomeno la attenua nel successivo comma. Sostengo però che il contenuto e lo scopo di questa legge è di evitare la proliferazione di divisioni, sezioni o servizi che quantomeno possono essere discutibili, o che, comunque, aggravano il deficit degli ospedali, in un momento in cui il nostro Paese ha bisogno di contenere drammaticamente e drasticamente la spesa pubblica e, in questo caso, la spesa di certi servizi. Credo che tutto questo corrisponda ad una logica che mi pare segua decisamente la logica della legge nazionale. Mi pare sia corretto e, ripeto, possiamo dire tutto sul piano, sulla tecnica legislativa, che la legge nazionale è discutibile come impostazione, però noi in questo caso la interpretiamo nel suo significato, che è quello di creare una regola e poi un'eccezione a questa regola. Noi stiamo seguendo questo tipo di impostazione. Sotto questo profilo ritengo, tra l'altro, che così come fa la nostra legge, rimandando al Consiglio regionale la possibilità di decidere e di discutere, facciamo anche un'opera corretta, perché le leggi sono quelle che sono, spetta poi agli organi elettivi applicarle nel loro significato e nella loro utilità specifica che possono avere per la nostra situazione particolare.
A mio avviso, direi quindi che non si devono fare grosse discussioni su questo, mi pare che il testo presentato possa andar bene, fermo restando le obiezioni di carattere generale che si possono fare alla legge nazionale e alla sua impostazione di tecnica legislativa.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Caveri.
Caveri (U.V.) - Onestamente devo riconoscere l'esattezza di alcune dichiarazioni dell'Avvocato Consigliere Chanu, però voglio nello stesso tempo dire che questo articolo 6 con l'eccezione della lettera a) ripete eternamente il cattivo sistema della legislazione italiana che spesso e volentieri dispone: è severamente vietato fare questo e poi nello stesso tempo si stabilisce, nella stessa norma, la scappatoia.
C'è questa espressione, che dice: "quando rispondono a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria", ma con questa frase, naturalmente, le questioni diventeranno questioni a fisarmonica come succede e in realtà questa scappatoia, questa eccezione, come sempre avviene nel nostro Paese, finirà per distruggere la norma e il divieto. È da prevedere che succederà così come succede sempre nel nostro Paese: si dice che è severamente vietato, però c'è l'eccezione che distrugge la regola.
Io riconosco, d'altra parte, che è vero quanto dice il Consigliere Milanesio, e cioè che l'articolo 2 della legge regionale è più chiaro di quanto sia il tortuoso articolo 6; infatti io mi ero sbagliato - e lo confesso - nell'interpretazione di questo articolo.
Dolchi (P.C.I.) - C'è quindi un emendamento all'articolo 1, proposto dal Vice Presidente Chanu, lo mantiene? La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - Penso che dobbiamo trovare una soluzione; mi pare che le due posizioni siano inconciliabili ed ha ragione l'Avvocato Caveri quando dice sostanzialmente che sono due posizioni nettamente diverse.
La nostra posizione è nettamente diversa da quella della Giunta. Noi siamo disponibili, per accelerare i lavori di questo Consiglio, di accettare l'articolo n. 1 del disegno di legge proposto dalla Giunta, riservandoci però - e lo dico immediatamente, proprio perché ogni Gruppo abbia la possibilità di rifletterci sopra - di modificare la nostra proposta di legge n. 78 con la seguente, costituita da un unico articolo: "Proposta di legge n. 78, concernente: "Blocco e salvaguardia delle strutture ospedaliere, dei servizi sanitari". Articolo 1. I divieti e le norme di cui alla legge regionale n. 84 per l'attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legge 8.7.74, n. 264, convertito in legge 17.8.1974, n. 386 sono estesi ad enti ed istituti pubblici privati morali e religiosi nonché a case di cura privati, istituti e cliniche universitarie". Questo perché? Perché le preoccupazioni del Presidente della Giunta trovano molta buona disposizione nel nostro Gruppo che ha la volontà di evitare di far respingere questa legge - cosa a cui io non credo -: evitiamo, comunque, di dare il pretesto al Presidente della Commissione di Coordinamento di respingere questa legge per quei criteri estensivi che noi vogliamo darle.
Andrione (U.V.) - Io vorrei però sapere una cosa: se la risposta deve essere immediata...
(voce di un Consigliere) - ... dovrà andare in discussione...
... certo che dovrà andare in discussione, ma io non posso impegnarmi adesso e dire che la Giunta sarà favorevole a una proposta di legge di questa portata, dovrò comunque consultarmi. Se voi mi date il tempo di dare una risposta, noi ci impegnano a fornire una risposta, però vi voglio solo annunciare che potrebbe essere negativa. Benissimo, grazie.
Dolchi (P.C.I.) - Chanu insiste nell'emendamento?
Chanu (D.P.) - Visto che, praticamente, la mia ciambella di salvataggio sul P.C.I. è stata ributtata, ritiro l'emendamento.
Dolchi (P.C.I.) - Se non c'è nessun altro che chiede la parola metto in votazione l'articolo 1, scusandomi con l'Avvocato Caveri di non averne dato lettura, ma mi sembra che adesso nel corso del lungo dibattito, tutti i Consiglieri lo avranno letto.
Articolo 1. Chi è d'accordo per l'articolo 1 così come proposto nel testo concordato tra la Giunta e il proponente Chanu è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Ovviamente la proposta di legge iscritta al punto n. 21 è abbinata e quindi anche quell'articolo 1 è superato.
Chincheré (P.C.I.) - Articolo 2: "(Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi). La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi deve: a) motivare adeguatamente l'inderogabile esigenza di realizzare la proposta stessa; b) dimostrare la disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime; c) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione".
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione sull'articolo 2. Nessuno chiede la parola? Si mette in votazione l'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Chincheré (P.C.I.) - Articolo 3: "L'aumento degli organici dell'Ente Ospedaliero Regionale di cui all'art. 6, primo comma lettera b), del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 è soggetto alla preventiva autorizzazione della Regione. L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni, nei limi degli organici minimi previsti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128".
Chanu (D.P.) - Soltanto per un chiarimento. Si dice che è soggetto alla preventiva autorizzazione della Regione, ma di quale organo? Il Consiglio o la Giunta?
Andrione (U.V.) - ... l'interpretazione corrente che noi vogliamo dare è che l'autorizzazione sia concessa dal Consiglio regionale. Lo potremmo mettere? Io accetto la proposta dell'Avvocato Chanu e diciamo: e la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora, considerando una correzione formale, metto in approvazione l'articolo 3 con la sostituzione delle parole "della Regione" con le parole "del Consiglio regionale". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Chincheré (P.C.I.) - Articolo 4: "Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente Ospedaliero Regionale, con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti. All'assunzione in servizio per la copertura dei nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture. La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, 2° comma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386."
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. C'è qualcuno che chiede la parola? Nessuno chiede la parola? Si mette ai voti. Chi è d'accordo per l'articolo 4 è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Chincheré (P.C.I.) - Articolo 5: "(Alienazione cespiti patrimoniali). L'autorizzazione all'alienazione dei beni immobili, o di titoli da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, 8° comma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 è concessa dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale. L'ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonché l'eventuale impiego temporaneo degli stessi."
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione. La parola alla Consigliere Siggia.
Siggia Giovanna (P.C.I.) - Mi pare che, proprio per le precisazioni fatte dal Presidente della Giunta e che sono contenute nell'articolo 1, le autorizzazioni per l'istituzione di servizi, eccetera, sono concesse dal Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 20. Mi pare quindi un controsenso che per l'alienazione sia invece competente la Giunta, sentita la Commissione consiliare della Sanità.
Propongo, quindi, che l'articolo 5 nelle ultime righe del primo comma dica: "è concessa dal Consiglio regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della legge suddetta".
Dolchi (P.C.I.) - È per una precisazione tecnica: mi fanno presente che la legge nazionale ha stabilito che sia la Giunta a concedere le autorizzazioni. Semmai si potrebbe dire: sentita la Commissione consiliare della sanità, sentito il Consiglio, mi sembra... L'art. 7 della legge nazionale fa riferimento alla Giunta. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Sì, già nei lunghissimi lavori preparatori di questo disegno di legge avevamo esaminato il problema. In questo momento, quando la Signora Siggia parlava, l'avevo dimenticato; sono d'accordo con la proposta del Presidente del Consiglio: le autorizzazioni sono concesse dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, di maniera che ci sia una maggiore garanzia.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 5?
Chanu (D.P.) - Non può dare un parere la Giunta.
Andrione (U.V.) - ... si sente il Consiglio, si fa la proposta al Consiglio: è obbligatorio.
Monami (P.C.I.) - La legge dice: la predetta autorizzazione - riferita a quella che concede la Giunta - è di competenza della Giunta regionale, fatte salve le attribuzioni del Consiglio regionale. Potrebbero esserci dei casi in cui sentire il Consiglio regionale va benissimo.
Andrione (U.V.) - Ripeto, c'è proprio il caso specifico dello scioglimento di una Amministrazione comunale in cui è obbligatorio sentire il Consiglio: la legge dice così.
Monami (P.C.I.) - ... il Consiglio a decidere, ma voi dite: siete sempre sul terreno dell'incostituzionalità. Io dico che da quel pantano non riuscite a togliervi, e così, ancora una volta, prevarichiamo il Consiglio.
Benzo (D.P.) - Vorrei solo chiedere ma qual è l'articolo della legge? Perché noi continuiamo...
(voce di un Consigliere) - ... l'articolo 7.
... l'articolo 7 non dice quello, siccome abbiamo continuato...
Dolchi (P.C.I.) - No, avete un testo unico che l'Ufficio di Presidenza si è premurato di costruire.
Benzo (D.P.) - Sulla legge n. 386 farei una considerazione che ho già svolto: non capisco perché si debba sempre ripetere il decreto. Quando un decreto è stato convertito dal Parlamento è legge e non c'è bisogno di ripetere il testo del decreto: esiste un testo legislativo approvato dal Parlamento nazionale che è la legge n. 386. Sennò si fa un'enorme confusione, tanto è vero che qui all'articolo 5 si parla dell'articolo 7, ottavo comma del decreto convertito nella legge, e potrebbe non corrispondere: guardate, io ho la legge, ci sono tutti i testi convertiti in legge. Cosa vuol dire testo coordinato? Una legge nazionale ha un testo unico.
Milanesio (P.S.I.) - Qui noi possiamo evidentemente disciplinare come vogliamo, però l'articolo 7 dice chiaramente che la predetta autorizzazione è di competenza della Giunta regionale, fatte salve le attribuzioni del Consiglio regionale o di altri organi della Regione, eventualmente previsti dallo Statuto o da leggi della Regione.
Io ritengo che ci sono dei compiti del Consiglio e altri che possono essere della Giunta. In questo caso ritengo che il compito sia della Giunta, sentita la Commissione, o quello che si vuole sentire, per evitare che questa decisione sia un'emanazione esclusivamente del Governo. Quindi diciamo così: investire le forze del Consiglio attraverso una Commissione mi pare corretto, ma io sono per dare alla Giunta le competenze della Giunta e al Consiglio quelle del Consiglio. Sono contro la commistione di queste competenze, perché altrimenti qui non si capisce che cosa deve fare il Governo e che cosa deve fare il Consiglio.
Io sono per mantenere la formulazione proposta dalla Giunta, in questo caso, formulazione che mi sembra corretta anche ai sensi di legge; le varie forze politiche vengono investite attraverso la Commissione consiliare, se si vuole avere un conforto maggiore. A questo punto, però, diciamo che è una competenza del Consiglio, se vogliamo precisarlo, ma io sono dell'avviso che o la competenza è del Consiglio o è della Giunta. Se è della Giunta si può benissimo sentire anche la Commissione consiliare competente, la cui funzione è anche quella di dare consigli; sennò diciamo che la competenza è del Consiglio, altrimenti si crea confusione.
Io sono per rimanere fermi all'attuale formulazione; in alternativa però, se ci sarà diverso avviso, allora dico che la competenza è del Consiglio.
Andrione (U.V.) - Chiedo scusa ai colleghi Consiglieri, ma messo di fronte agli emendamenti che giungono all'ultimo momento in aula e che rischiano di peggiorare il testo di una legge che, per quanto possa essere criticata, è stata lungamente meditata, vi pregherei di accettare - viste le opinioni contrastanti di Milanesio e di altri - di accettare il testo della Giunta e, caso mai, con la dovuta riflessione, proporremmo, in seguito, un testo di legge modificativo, ma se è possibile non diamo dei colpi di sciabola così, perché poi succede che le leggi vengono fuori male. Questo non è solo un parere tecnico, è una preghiera. Io non avrei nessuna difficoltà ad accettare la proposta del Presidente del Consiglio, però mi sembra che quanto ha detto adesso il Consigliere Milanesio implicherebbe una lunga discussione, una serie di revisioni, e rischia di venirne fuori un articolo mal fatto.
Proporrei di mantenere il testo della Giunta.
Dolchi (P.C.I.) - Metto allora in approvazione il testo della Giunta che vi è stato letto dal Consigliere Segretario. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 6. Vi pregherei di esonerarci dalla lettura, in quanto ha già spiegato il Presidente della Giunta le ragioni di questa proposta. C'è qualcuno che intende chiedere la parola? La parola al Consigliere Monami.
Monami (P.C.I.) - Noi avevamo fatto, agli articoli 6 e 7 della nostra proposta di legge, delle proposte remunerative diverse, e riteniamo di dover insistere sulla nostra proposta.
Noi pensiamo - so che mi verrà detto che si tratta di un aggancio alle previste indennità regionali per quanto riguarda le Commissioni di concorsi, eccetera - proprio per stabilire criteri nuovi - e noi siamo per questo - di ridurre per quanto possibile questo tipo di spese, anche perché non costituiscano sempre motivo di arrembaggio a ricoprire determinati posti di incarichi in certe Commissioni. Non dico tanto per quanto riguarda i concorsi, che sono limitati, ma per tutte le altre Commissioni che potrebbero nascere come i funghi.
Noi proponiamo quindi: al primo comma (concorsi per primari) che siano previste 100.000 lire anziché 150.000; al secondo comma (concorso per assistenti ospedalieri, eccetera) 80.000 lire anziché 120.000; al terzo comma (concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto) 70.000 lire anziché 100.000 e, per i concorsi per personale della carriera d'ordine esecutivo, 50.000 lire anziché 80.000.
Vale per noi la cifra delle 15.000 lire per gli altri componenti delle altre Commissioni regolarmente istituite. Qui però va fatto un discorso a parte, secondo me, ed è questo: queste altre Commissioni sono, in generale, Commissioni consultive che l'Ente Ospedaliero può istituire e possono fare un numero infinito di sedute, proprio perché - non lo dico, ma mi avete capito - tutti trovano certamente sempre questo tipo di convenienza. Allora c'era una nostra modifica che diceva: sì alle 15.000 lire al giorno, però per un importo complessivo massimo non superiore alle 100.000 lire. Noi vorremo che fosse riconfermato anche questo importo massimo non superiore alle 100.000 lire, quindi vale a dire neppure 10 o 9 o 8 sedute per queste Commissioni consultive.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Caveri.
Caveri (U.V.) - A me sembra che il diminuire queste indennità produca una sola conseguenza, che è quella di abbassare il livello delle Commissioni giudicatrici.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Per le ragioni che ho già esposto in apertura di seduta e per mantenere una giusta correlazione fra le differenti Commissioni giudicatrici di concorsi, che in Regione non si possono pagare in una maniera e presso l'Ente Ospedaliero - che dipende dalla Regione - in un'altra maniera, la Giunta, anche se comprende le ragioni che hanno spinto il Gruppo Comunista a cercare di non aumentare queste spese, chiede che venga mantenuta la sua proposta.
Dolchi (P.C.I.) - Il Consigliere Monami intende formalizzare la proposta di emendamento?
Monami (P.C.I.) - Sì, lo manteniamo, soprattutto perché voglio fare una considerazione sulle precisazioni dell'Avvocato Caveri sulle quali possiamo concordare circa lo scadimento. Non ci risulta, però, che i superburocrati dello Stato Italiano, con tutte quelle miriadi di milioni buttati in compensi incontrollati e pensioni incontrollate, abbiano migliorato il livello della burocrazia italiana.
Dolchi (P.C.I.) - Se nessun altro chiede la parola, metto in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Monami, emendamento sostitutivo delle cifre che sono precisate all'articolo 6, con le cifre che voi avete sentito. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione sull'emendamento:
Presenti: 33
Votanti: 32
Maggioranza: 17
Favorevoli: 7
Contrari: 25
Astenuti: 1 (Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in votazione l'articolo 6 nella formulazione della Giunta coordinata con il testo dell'Avvocato Chanu. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: 33
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 8 (Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia Giovanna, Tonino e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 7. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 33
Maggioranza: 17
Favorevoli: 31
Contrari: 2
Il Consiglio approva.
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Disegno di legge regionale n. 84
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale_________ n. ________: NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Articolo 1
(Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni)
L'istituzione da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale di nuove divisioni, sezioni o servizi a norma dell'art. 6 - 1° comma, lettera a), del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal Consiglio Regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 20 della legge suddetta, allorché sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti.
Articolo 2
(Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi)
La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve:
a) motivare adeguatamente l'inderogabile esigenza di realizzare la proposta stessa;
b) dimostrare la disponibilità da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;
c) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.
Articolo 3
(Aumento degli organici)
L'aumento degli organici dell'Ente Ospedaliero Regionale di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), del Decreto Legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Consiglio Regionale.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi o sezioni, nei limiti degli organici minimi previsti dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
Articolo 4
(Copertura di nuovi posti in organico)
Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'art. 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'Ente Ospedaliero Regionale, con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti.
All'assunzione in servizio per la copertura di nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, secondo comma, del Decreto Legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
TITOLO II
Articolo 5
(Alienazione di cespiti patrimoniali)
L'autorizzazione all'alienazione di beni immobili o di titoli da parte dell'Ente Ospedaliero Regionale, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, ottavo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Consiliare per la Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonché l'eventuale impiego temporaneo degli stessi.
Articolo 6
(Indennità e compensi)
Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale presso l'Ente Ospedaliero Regionale e di eventuali altre commissioni nominate dall'Ente Ospedaliero Regionale, spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
Agli altri componenti delle Commissioni giudicatrici è dovuto, inoltre, un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati:
- concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali della qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi - £. 150.000
- concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva - £. 120.000
- concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, capo sala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie visitatrici, terapisti della riabilitazione - £. 100.000
- concorsi per personale della carriera d'ordine ed esecutiva - £. 80.000
- agli altri componenti delle altre commissioni, regolarmente istituite, è dovuto inoltre, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della commissione, un compenso lordo di £. 15.000.
Articolo 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Colleghi Consiglieri, abbiamo fatto anche più tardi del previsto, tenuto conto degli impegni del Presidente della Giunta, i lavori vengono sospesi e verranno ripresi oggi pomeriggio alle ore 16,30, proprio perché abbiamo finito più tardi del previsto.
Il Consiglio prende atto.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 12,54.
