Oggetto del Consiglio n. 3409 del 14 gennaio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3409/VIII - PIANO DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI DA ASSEGNARE AI COMUNI, PER L'ANNO 1988, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, N. 93, ("TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ED INABILI") NONCHÉ DELLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1980, N. 6 ("PROVVEDIMENTI PER LE INFERMERIE DI COGNE E DI LA THUILE").
PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera:
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 ("Testo Unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili") con la quale la Regione promuove interventi a favore delle persone anziane ed inabili, mediante l'assegnazione agli enti locali, di finanziamenti per l'istituzione, il potenziamento e la gestione di servizi, precisati nella legge medesima, nonché la legge regionale 29 gennaio 1980, n. 6 ("Provvedimenti per le infermiere di Cogne e di La Thuile")
- visti i programmi inoltrati dai Comuni della Regione per l'istituzione, il potenziamento e/o la gestione di servizi per l'anno 1988;
- ravvisata la necessità, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 93/1982, di proporre al Consiglio regionale il piano annuale di riparto dei contributi regionali per il predetto anno;
- visto il favorevole esito dell'esame della proposta da parte della IV Commissione consiliare permanente, riunita in sede consultiva in data 12 gennaio 1988;
DELIBERA
1°) di approvare il piano, per l'anno 1988, di riparto dei finanziamenti regionali, per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, come dagli atti predisposti dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale;
2°) di dare atto che la spesa complessiva di lire 13.495.374.650 graverà sui seguenti capitoli e residui del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.
a) capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 corrispondente al capitolo 22805 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987 ("Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione dei servizi sociali di loro competenza");
b) capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 corrispondente al capitolo 22820 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987 ("Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di investimento di loro competenza nel settore dei servizi sociali");
3°) di stabilire che i Comuni applichino nei confronti degli utenti dei servizi, le contribuzioni contenute nelle allegate tabelle;
4°) di stabilire che all'impegno e alla liquidazione dei finanziamenti assegnati ai Comuni provveda la Giunta regionale, con successivi provvedimenti deliberativi, ai sensi dello articolo 21 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;
5°) di stabilire che le modalità per l'utilizzazione dei fondi assegnati con il piano di riparto dei finanziamenti e per l'applicazione delle tabelle di contribuzione siano comunicate ai Comuni con circolare dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, tenuto conto delle direttive generali approvate contestualmente al piano di riparto.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Voyat, ne ha facoltà.
VOYAT (U.V.) - Je crois que l'illustration de cette délibération doit être considérée déjà faite, vu que nous avions abordé ce sujet au dernier Conseil.
Il y a un amendement dans les prémisses, là il faut ajouter qu'on avait consulté les organisations syndicales des retraités, et en même temps nous avons aussi eu une discussion avec l'association des Syndics.
En deuxième lieu il faut modifier la délibération pour ce qui concerne la partie financière, parole qu'au moment où nous l'avions présentée c'était dans le bilan 1987. Tandis que maintenant nous devons l'inscrire au bilan 1988.
Quant aux requêtes de MM. Sandri et Mafrica faites au dernier Conseil, nous ne sommes pas à même en ce moment d'accepter des modifications pour cette année, vu qu'à ce moment nous devrions reporter la délibération à l'Association des Syndics. En même temps nous avons déjà un accord avec l'Association des
Syndics en ce qui concerne le personnel dans les communautés pour les personnes âgées. En même temps nous pouvons parler aussi pour ce qui devra être la participation financière de la part des micro communautés et de ceux qui ont l'assistance domiciliaire pour ce qui concerne le payement à leurs frais.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.) Volevo soltanto confermare i dubbi che ho già espresso lo scorso Consiglio ed annunciare una proposta di legge che ho consegnato oggi alla Presidenza del Consiglio per modificare la legge regionale 15.12.1982, n. 93, in modo che non si ripresentino più per i prossimi anni questi problemi legati sia al parere dell'Associazione dei Sindaci sia per quanto riguarda le fasce di esenzione.
Volevo far presente a questo riguardo che il fatto che nel piano di riparto ci siano delle fasce di contribuenti che non sono sottoposte a dei contributi per determinate prestazioni, in particolare quelle che attualmente guadagnano fino a 340 mia lire al mese, non è in collegamento con il testo della legge 93. Sarebbe pertanto opportuna una modifica dell'art. 5, perché questo piano di riparto ed i contributi delle persone ai servizi possa rientrare nei termini che vengono stabiliti attualmente.
Si fanno voti perché da parte della Giunta regionale ci sia una proposta organica in materia, che tenga conto soprattutto che chi ha un reddito fino a 500 mila lire non è nelle condizioni di contribuire molto pagamento di questi servizi.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.) - Abbiamo ribadito anche in Commissione la necessità di rivedere queste tabelle delle contribuzioni degli anziani per i servizi loro erogati, in particolare abbiamo anche sollevato, oltre al fatto di alzare il minimo, la necessità di mettere un tetto che non sia del 100% del contributo da erogare da parte degli anziani. Ci sembra che non sia giusto ad esempio che si arrivi a pagare il pasto £. 8.000 raggiungendo certi livelli di reddito, quando probabilmente il costo del pasto dipende anche dal fatto che è la struttura pubblica ad organizzarlo; chiediamo che ci sia una percentuale inferiore come percentuale finale del contributo che si dà da parte degli anziani.
Comunque, visto l'impegno della Giunta a rivedere complessivamente per il prossimo anno le tabelle anche in accordo con l'Associazione dei Sindaci e vista le necessità di erogare i finanziamenti ai Comuni al più presto possibile, per quest'anno non insistiamo su queste modifiche.
PRESIDENTE: Do lettura e pongo in votazione la delibera con alcune modificazioni, che verranno fatte d'ufficio, nella parte motivata e nella parte deliberativa che riguardano esclusivamente la questione finanziaria, trattandosi di delibera presa nel corrente esercizio mentre la legge è ancora fatta secondo prospettive dell'anno 1987.
Il CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 ("Testo Unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili") con la quale la Regione promuove interventi a favore delle persone anziane ed inabili, mediante l'assegnazione agli enti locali, di finanziamenti per l'istituzione, il potenziamento e la gestione di servizi, precisati nella legge medesima, nonché la legge regionale 29 gennaio 1980, n. 6 ("Provvedimenti per le infermiere di Cogne e di La Thuile");
- visti i programmi inoltrati dai Comuni della Regione per l'istituzione, il potenziamento e/o la gestione di servizi per l'anno 1988;
- ravvisata la necessità, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 93/1982, di proporre al Consiglio regionale il piano annuale di riparto dei contributi regionali per il predetto anno;
- dato atto che la Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, benché convocata per il giorno 7.12.1987, non ha potuto essere sentita per l'assenza della quasi totalità dei suoi componenti;
- sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;
- visto il favorevole esito dell'esame della proposta da parte della IV Commissione consiliare permanente, riunita in sede consultiva in data 12 gennaio 1988;
- con voti favorevoli: 28 (presenti: 29; votanti: 28; astenuto: Sandri);
DELIBERA
1°) di approvare il piano, per l'anno 1988, di riparto dei finanziamenti regionali, per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, come dagli atti predisposti dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale;
2°) di dare atto che la spesa complessiva di lire 13.495.374.650 graverà sui seguenti capitoli e residui del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988:
a) n. 22805: "Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione dei servizi sociali di loro competenza";
b) n. 22820: "Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di investimento di loro competenza nel settore dei servizi sociali";
3°) di stabilire che i Comuni applichino nei confronti degli utenti dei servizi, le contribuzioni contenute nelle allegate tabelle;
4°) di stabilire che all'impegno e alla liquidazione dei finanziamenti assegnati ai Comuni provveda la Giunta regionale, con successivi provvedimenti deliberativi, ai sensi dello articolo 21 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93;
5°) di stabilire che le modalità per l'utilizzazione dei fondi assegnati con il piano di riparto dei finanziamenti e per l'applicazione delle tabelle di contribuzione siano comunicate ai Comuni con circolare dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, tenuto conto delle direttive generali approvate contestualmente al piano di riparto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 1 (Sandri)