Oggetto del Consiglio n. 3365 del 22 dicembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3365/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO DELLA REGIONE VALLE D'AO STA. - AUTORIZZAZIONE DI SPESA".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Il s'agit uniquement du financement pour l'activité de ce comité, en espérant qu'avec le financement il puisse fonctionner.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, ne ha facoltà.
BALDASSARRE (P.S.D.I.): Voterò questo provvedimento.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
ART. 1
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dall'art. 5 della legge statale 14 aprile 1975, n. 103, quale organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, svolge le sue funzioni presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. Esso assicura la presenza e il ruolo della Regione in materia di partecipazione radiotelevisiva.
3. Svolge compiti specifici in materia radiotelevisiva ad esso affidati sia dalla Giunta regionale che direttamente dal Consiglio regionale.
4. Quale organo attivo di natura tecnico-politica, formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale, nonché proposte da presentare al Consiglio di amministrazione de Uc. Società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.
5. Quale organo di prima istanza della competente Commissione parlamentare, regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
ART. 2
1. Le spese necessarie per l'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della regione Valle d'Aosta, e per la partecipazione alle riunioni dei suoi organi collegiali, sono a carico della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
1. Per il funzionamento del Comitato e per gli interventi previsti nel precedente articolo, dall'anno 1987, è autorizzata la spesa annua di lire 20.000.000 (ventimilioni) di cui lire 5.000.000 già finanziati con legge regionale 20.6.1978, n. 38.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
1. La maggiore spesa di lire 15.000.000= (quindicimilioni) derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 23.800 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.
2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 50.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 "Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;
- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 30.000.000= (trentamilioni) delle disponibilità relative al programma 2.1 - Interventi a carattere generale - del bilancio pluriennale 1987 - 1989.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
ART. 5
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 50.000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 15.000.000=
In aumento:
Cap. 23.800 "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta"
- L.r. 20.06.1978, n. 38
- L.r.
L. 15.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
ART. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 26
Votanti 26
Favorevoli 24
Contrari 2
Il Consiglio approva
