Oggetto del Consiglio n. 289 del 12 dicembre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 289/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'anno finanziario 1975".
Il Presidente DOLCHI, richiamando il dibattito già svoltosi nel corso dell'odierna seduta e constatato che più nessun Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale sul disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1975" ed invita i Consiglieri a procedere alle dichiarazioni di voto sul medesimo.
Il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 non potrà essere predisposto e deliberato dalla Giunta regionale in tempo utile per consentire al Consiglio regionale di procedere alla sua tempestiva approvazione.
Infatti la recentemente avvenuta accettazione delle dimissioni presentate dalla Giunta regionale ed il conseguente regime di precarietà in cui è venuto a trovarsi il governo della Regione, non permette la formazione di un nuovo stato di previsione della entrata della spesa e di discostarsi dalla prassi finora seguita.
La legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 non potrà essere promulgata prima della data del 31/12/1974 in cui scadrà la gestione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974.
Al fine di consentire l'approvazione delle spese occorrenti al normale andamento dei servizi dell'Amministrazione regionale dalla data del 10 gennaio 1975, si propone che il Consiglio regionale autorizzi l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1° trimestre dell'anno 1975, come da allegato disegno di legge che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale.
Segue allegato disegno di legge regionale. (...Omissis...)
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, l'Assessore all'industria e commercio MARCOZ, favorevole per i due mesi, i Consiglieri JORRIOZ e BORDON, che propongono rispettivamente tre mesi e due mesi per la durata del bilancio.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trenta; Consiglieri votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: sei;
- Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Blanc e Viglino.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione al l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'anno finanziario 1975".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 76)
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Disegno di legge regionale n. 76
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL 1° BIMESTRE DELL'ANNO FINANZIARIO 1975".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1975.
Art. 2
L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della, Regione per l'anno finanziario 1974, approvato con legge regionale 2 raggio 1974, n. 11, e successive modificazioni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 20,04.
