Oggetto del Consiglio n. 3280 del 25 novembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3280/VIII - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1987, N. 9, CONCERNENTE "RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE" PER QUANTO CONCERNE LA PROROGA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO.
PRESIDENTE: Do lettura del testo della delibera:
IL CONSIGLIO
- richiamata la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9;
DELIBERA
il termine di "organi dell'azienda" utilizzato nell'ambito dell'art. 22, secondo comma, della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente "Riforma dell'organizzazione turistica della Regione", è da intendersi nel senso più ristretto di "organi amministrativi" e non anche di "organi di controllo".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE - (D.C.): È una interpretazione autentica in quanto con il commissariamento delle aziende di soggiorno si rischia che non c'è più l'organo di controllo, quindi con questo si vuol dire che sono decaduti gli organi amministrativi, ma rimangono quelli di controllo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione la delibera in oggetto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22;
Votanti: 22;
Favorevoli: 22.
Il Consiglio approva all'unanimità
