Oggetto del Consiglio n. 3170 del 22 ottobre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3170/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1987, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 28.6.1962, N. 13, MODIFICATA CON L.R. 31 MAGGIO 1979, N. 31, RECANTE NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DELLE BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI".
PRESIDENTE: È aperta la discussione generale sulla legge in oggetto. Nessun Consigliere intende prendere la parola. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastite è autorizzata per l'anno 1987 l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000=
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 33700 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987 e a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire 5.000.000.000.
3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) - Settore 2 - Sviluppo economico - della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa Variazione in diminuzione:
Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriore programmi di sviluppo (spese di investimento) £. 5.000.000.000
Variazione in aumento:
Capitolo 33700: "Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame"
l.r. 28 giugno 1962 n. 13 l.r. 30 agosto 1970 n. 24
l.r. 31 maggio 19 79 n. 31
l.r. 19 aprile 1985 n. 13 £. 5.000.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell' articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Il Consiglio approva
