Oggetto del Consiglio n. 3142 del 21 ottobre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3142/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE DELLA L.R. 9 GENNAIO 1986, N. 4, MODIFICATA CON L.R. 11 GIUGNO 1986, N. 25, RECANTI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Lanivi, ne ha facoltà.
LANIVI (A.D.P.) - Si tratta di prorogare con una modesta modifica la validità della legge n. 4, che prevede una serie di interventi e di misure per favorire l'occupazione nella nostra Regione.
Contemporaneamente, segnalo al Consiglio regionale che l'Amministrazione regionale ha già provveduto ad incaricare un esperto in materia per definire l'agenzia del lavoro regionale, nella persona del prof. Treu. Tale agenzia è già al lavoro e in tempi relativamente brevi ci dovrebbe consentire la presentazione di una proposta, tesa a dare sia dal punto di vista della organizzazione della struttura, sia dei contenuti, una agenzia regionale per la Valle d'Aosta.
Tale istituzione risponde anche a funzioni e a criteri indicati nella legge nazionale n. 56, che fra le altre cose consente alle Regioni di istituire proprie agenzie di lavoro e non di avere a livello regionale delle strutture decentrate del Ministero.
Questa legge consente di non interrompere la continuità dell'applicazione di questa legge e di tenere conto di alcune situazioni che si prospettano, per cui viene previsto l'allargamento delle misure contemplate dalla legge n. 4 anche ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.
Altro non ho da dire, se non accettare l'emendamento che è stato approvato all'unanimità in sede di Commissioni III^ e I^, che consiste nell'aggiunta della parola "straordinaria" nella penultima riga del 10 comma dell'art. 1.
PRESIDENTE: È aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere intende prendere la parola, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(Finanziamenti alle imprese)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione guadagni a rotazione.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma è autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.
PRESIDENTE: All'art. 1 vi è l'emendamento proposto dalla I^ e III^ Commissione, di cui do lettura:
Alla penultima riga del primo comma dell'art. 1 dopo la parola "guadagni" è aggiunta la parola "straordinaria".
Lo pongo in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 nel testo così emendato:
Art. 1
(Finanziamenti alle imprese)
1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione straordinaria guadagni a rotazione.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma è autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
(Validità di progetti)
1. La validità dei progetti per ottenere i finanziamenti di cui ai titoli I, II e III della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è prorogata al 31 dicembre 1988.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di £. 400.000.000 per l'anno 1987 e di £. 3.000.000.000 per l'anno 1988.
2. Gli oneri previsti nel comma precedente graveranno per il 1987 sul capitolo 36475 del bilancio di previsione stesso e per il 1988 sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione medesimo corrispondenti ai capitoli 22704, 35602, 36475, 36477 e 36705 del bilancio di previsione per l'anno 1987, nel modo seguente:
per Lire 1.000.000.000 al cap. 22704
per Lire 400.000.000 al cap. 35602
per Lire 1.000.000.000 al cap. 36475
per Lire 200.000.000 al cap. 36477
per Lire 400.000.000 al cap. 36705
3. Alla copertura degli oneri indicati nei commi precedenti si provvede:
per il 1987, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa già iscritta nel cap. 36475 del bilancio di previsione stesso;
per il 1988, mediante utilizzo per Lire 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.02. "Sanità - Strutture sanitarie" del bilancio pluriennale 1987/1989.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
(Dichiarazione di urgenza)
l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale delle Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Il Consiglio approva
