Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2980 del 9 luglio 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 2980/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1986, N. 56 CONCERNENTE: "NORME PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE".

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, la Presidenza si adegua all'accordo intercorso tra i Capigruppo e quindi non ritiene di dover dare la parola ai Consiglieri che la richiedano.

Ricordo che i Consiglieri hanno il diritto di richiedere la parola, ma la Presidenza ha la possibilità di ricordare loro che esiste un accordo tra i Capigruppo.

Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

ARTICOLO 1

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: "Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie" è così modificato:

"3. I tassi di interesse agevolato da applicarsi a carico dei mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla deliberazione C.I.P.E. in data 13 febbraio 1986 e successive modificazioni".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

ARTICOLO 2

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente quinto comma:

"5. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 12 alloggi, anche se collocati su più fabbricati ma insistenti sulla stessa area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

ARTICOLO 3

1. Il primo comma dell'articolo 4 è così modificato:

"1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'edilizia residenziale agevolata, sono conformi al disposto dell'articolo 8 del regolamento regionale in data 8 aprile 1986 n. 1 e successive modificazioni".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

ARTICOLO 4

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 6 è così modificata:

"b) Essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche non consecutivi, avere conseguito la maggiore età ed essere titolari di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 24

Votanti: 24

Favorevoli: 22

Contrari: 2

Il Consiglio approva