Oggetto del Consiglio n. 2976 del 9 luglio 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 2976/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1987 DELL'ART. 1 E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1977, N. 41 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE".
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
1. È autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di 2.300.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento e il miglioramento della attività delle imprese artigiane.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:
Art. 2
1. L'art. 2 e l'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:
Art. 3
1. L'onere di £. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36660 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 "fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento, allegato n. 8, settore 2: sviluppo economico)" del bilancio di previsione della regione per l'anno 1987, utilizzando l'importo di £. 300.000.000.= previsto per l'aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla l.r. 6.6.1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore dell'artigianato.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:
Art. 4
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"
£. 300.000.000
Variazione in aumento
Cap. 36660 "Contributi regionali per l'incremento e il miglioramento delle attività delle imprese artigiane".
- L.r. 6.6.1977 n. 4 art. 1
- L.r. 9.6.1981 n. 30 art. 1
- L.r. 6.8.1985 n. 60
- L.r.
£. 300.000.000
2. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5
Il Consiglio approva
