Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2647 del 26 febbraio 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 2647/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA TUTELA DI RETTILI ED ANFIBI".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.

PERRIN - (U.V.): Dans les années passées ce Conseil était appelé à légiférer en matière de défense de certaines espèces de flore, des champignons et d'une partie de la faune inférieure.

Le projet de loi qui est présenté aujourd'hui, étant certains amphibies et reptiles présents en Vallée d'Aoste, a pour but cette défense.

La relation qui accompagne le projet est suffisamment claire et le projet même n'a pas besoin d'être illustré; nous avons voulu pour l'instant, pour ce qui concerne les vipères, poser cette protection uniquement dans les oasis de protection.

Il a été demandé au moment de la discussion au sein de la Commission de modifier légèrement les articles 1 et 2, en ajoutant l'adverbe "intenzionalmente" après le mot "distruggere" et l'adjectif "intenzionale" après le mot "uccisione".

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.

BAJOCCO - (P.C.I.): Penso che l'Assessore abbia ben altri problemi nel territorio sui quali legiferare - e sono convinto di quello che dico. I suoi funzionari avrebbero dovuto dargli delle indicazioni molto più serie, anzichè farlo arrivare in Consiglio con questa leggina dove si estendono le disposizioni della legge per la protezione delle lumache, delle rane, dei funghi, anche alle vipere.

Inviterei tutti quanti a stare molto attenti quando circoleremo per le strade a non ammazzare nessuna vipera, perchè se per caso la vipera dovesse ammazzare l'uomo, il vedovo o la vedova dovrà pagare una ammenda di 120.000 lire...

Mi stupisce inoltre che in questa legge, quando certe forze, certi movimenti sono contro lo Stato nazionale, si faccia esplicito riferimento a quanto indicato "nella Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, convenzione ratificata dal Governo italiano e pubblicata sulla G.U. n. 250 dell'11 settembre 1981". Dal 1981 al 1987 siamo arrivati oggi in Consiglio a decidere di salvaguardare la vipera. Non vorrei che facessimo delle leggi per andare contro corrente, perchè voi credete che ognuno di noi le lucertole le ammazza? Ma nessuno ammazza una lucertola! Non c'è bisogno di fare una legge per proteggere la lucertola, per cui inviterei ad essere più seri in questo Consiglio, dal momento che abbiamo da affrontare problemi ben più gravi di questo.

Il mio Gruppo dice di votare a favore, ma dentro di me, come ho detto in Commissione, non mi sentirei di farlo.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI - (N.S.): Il Consigliere Bajocco ha avuto alcuni problemi qualche Consiglio fa e mi sembra che oggi cerchiamo di tornare sulle stesse questioni. Penso che per una volta che la Giunta regionale dimostra attenzione alle vipere e all'ambiente naturale, credo le si debba riconoscere questo merito. Secondo me un uomo che pensi di vivere senza le vipere e senza i ramarri certamente è un uomo molto presuntuoso, perchè non è possibile trovare una situazione ambientale accettabile senza un biotipo ben gestito.

Se c'è un merito della Giunta regionale su questa legge è quello di recepire la convenzione di Berna; questo è un fatto estremamente importante da sottolineare e che spero venga riportato anche nella legge sulla caccia. L'articolo 2 di questa legge fa espresso riferimento agli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna; se questo è il metodo di lavoro della Giunta regionale sulla fauna e sulla flora, ben venga, perchè ritengo sia il metodo giusto di lavorare. Per quel che ne so io però il testo presentato nella Commissione e che sta andando avanti non recepisce in nessuna misura questa convenzione.

Esiste a mio parere un emendamento che occorre presentare a questa legge, all'art. 6, là dove si mette un verbo al futuro, mentre sarebbe più interessante metterlo al presente, e cioè, anzichè "la Regione dedicherà", la "Regione dedica". L'Assessore dice che è una modifica di poco conto, ma visto dalla nostra ottica viene da chiedersi: dedicherà quando? Dopo la costruzione dell'autostrada, dopo questo, dopo quell'altro? Invece è importante che dedichi da oggi, o comunque bisogna che sia indicata una data. Per questo motivo presenterò un emendamento.

Avevo intenzione di presentare un secondo emendamento all'art. 7 perchè non è previsto in questo caso dalla legge la possibilità di sorveglianza per quanto riguarda le guardie ecologiche. Questo è un problema importante ed è necessario che venga ripreso nella legge sulla caccia. L'Assessore spero mi possa confermare una attenzione da parte dell'Assessorato e della Giunta regionale verso questo problema. Ritengo però che coinvolgere quante più persone possibili nella difesa dell'ambiente sia assolutamente fondamentale, anche perchè la polizia locale, la pubblica sicurezza e il corpo forestale hanno altri e ben più gravosi impegni, quindi affidare ad un insieme di persone così chiaramente dedicato alla difesa dell'ambiente anche il compito di sorveglianza e della difesa delle raganelle e dei rospi, credo sia un sistema dignitoso di dare funzione a delle persone che amano veramente la natura.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.

TORRIONE - (P.S.I.): Indubbiamente ha ragione il Consigliere Bajocco quando dice che in effetti non è con questa legge che si risolvono i problemi dell'ambiente. È però comunque un sintomo - e bisogna darne atto all'Assessore - di una attenzione di tipo diverso nei confronti di una tematica e di una problematica come quella dei rettili. È in questa ottica che va osservato questo disegno di legge, ed ha ragione il Consigliere Sandri quando pone l'accento sul fatto che recepisce perlomeno quella convenzione di Berna.

È indubbiamente una leggina; l'Assessore Perrin ci ha abituato un pochino a queste leggine, ne portò un'altra che prevedeva un finanziamento di dieci milioni e si fece dell'ironia anche su quella legge.

Colgo l'occasione per ricordare quella legge quadro sull'ambiente che mi auguro trovi finalmente uno sbocco consiliare, anche perchè se è riuscita a trovare uno sbocco la legge sulla caccia che non so poi quale fine possa fare, non so se sarà "impallinata" dagli ambientalisti o dai cacciatori, la legge quadro in materia di tutela ambientale mi sembra di una rilevanza notevole, quindi mi permetto di sollecitare in questo senso l'Assessore competente.

C'è un argomento che forse è sfuggito come importanza, ed è una riaffermazione di principio contenuta all'art. 6, quello che il Consigliere Sandri vuole giustamente modificare, perchè un testo legislativo non può portare un verbo al futuro, ma al presente, dal momento che la legge dovrà essere approvata diventando così una norma alla quale dovranno attenersi da quel momento tutti coloro che sono soggetti alle disposizioni della norma stessa. L'argomento cui facevo riferimento è il discorso che si innesta sulla protezione dei rettili e in particolare l'attenzione che si dedica alle cosiddette zone umide: paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi. Mi consenta l'Assessore, in questo quadro, in questa visione diversa che è qui sancita da una legge, dovrà essere anche visto tutto il discorso della regimazione delle acque. Non sempre le paludi e gli acquitrini servono a migliorare in genere la qualità della vita e la tutela dell'ambiente, ma servono a mantenere in certi casi un habitat intatto che serve e che dà l'opportunità ad alcune specie animali e ad alcuni biotopi di vivere e all'uomo di godere di un panorama e di un paesaggio a volte incontaminato.

È con questo spirito che voteremo a favore di questa legge che non ha una rilevanza eccezionale per quanto riguarda l'oggetto della legge stessa, ma è comunque il sintomo di una diversa sensibilità con la quale spero l'Assessore continui ad approcciarsi ai problemi ambientali.

PRESIDENTE: È chiusa la discussione generale. Si procede all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1

1. È vietato alterare, disperdere, distruggere, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili.

PRESIDENTE: All'art. 1 vi è un emendamento proposto dalla Commissione ed è quello di aggiungere la parola "intenzionalmente" dopo la parola "distruggere".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI - (N.S.): Personalmente sono contrario a questo emendamento, perchè credo sia limitare un testo che era già estremamente chiaro di per sè. Annuncio il mio voto negativo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:23

Votanti:23

Favorevoli:22

Contrari:1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

ART. 1

1. È vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:23

Votanti:23

Favorevoli:22

Contrari:1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2

1. È vietata la cattura, l'uccisione o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979;

a) Allegato 2:

- Ramarro (Lacerta viridis)

- Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)

- Coronella (Coronella austriaca)

- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

b) Allegato 3:

- Lucertola vivipara (Lacerta vivipara)

- Orbettino (Anguis fragilis)

- Biacco (Coluber viridiflavus)

- Natrice dal collare (Natrix natrix)

- Tutti gli altri rettili.

PRESIDENTE: All'art. 2 vi è un emendamento proposto dalla Commissione per l'aggiunta della parola "intenzionale" dopo il termine "uccisione".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:23

Votanti:23

Favorevoli:22

Contrari:1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 nel testo così emendato:

ART. 2

1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Ramarro (Lacerta viridis)

- Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)

- Coronella (Coronella austriaca)

- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

b) Allegato 3:

- Lucertola vivipara (Lacerta vivipara)

- Orbettino (Anguis fragilis)

- Biacco (Coluber viridiflavus)

- Natrice dal collare (Natrix natrix)

- Tutti gli altri rettili.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:23

Votanti:23

Favorevoli:22

Contrari:1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3

1. È vietata la cattura, l'uccisione o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Rospo smeraldino (Bufo viridis)

- Raganella (Hyla arborea)

b) Allegato 3:

- Tritone alpino (Trituris alpestris)

- Salamandra (Salamandra atra)

- Rospo comune (Bufo bufo)

- Tutti gli altri anfibi.

PRESIDENTE: All'art. 3 vi è un emendamento proposto dalla Commissione per l'aggiunta della parola "intenzionale" dopo il, termine "uccisione".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:23

Votanti:23

Favorevoli:22

Contrari:1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 nel testo così emendato:

ART. 3

1. È vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Rospo smeraldino (Bufo viridis)

- Raganella (Hyla arborea)

b) Allegato 3:

- Tritone alpino (Triturus alpestris)

- Salamandra (Salamandra atra)

- Rospo comune (Bufo bufo)

-Tutti gli altri anfibi.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:23

Votanti:23

Favorevoli:22

Contrari:1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4

1. Solo per motivi scientifico-didattici e previa autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è consentita la raccolta o cattura di cui agli articoli 1 - 2 - 3 in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 4 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5

1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l'uccisione della vipera aspide (Vipera aspis) e del Marasso (Vipera berus), compresi nell'allegato 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 5 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6

1. La Regione dedicherà particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

PRESIDENTE: All'art. 6 vi è l'emendamento proposto dal Consigliere Sandri, per cui la parola "dedicherà" viene sostituita con la parola "dedica".

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'art. 6 nel testo già emendato:

ART. 6

1. La Regione dedica particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 7 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 60.000 a £ 120.000.

2. I contravventori alle norme di cui agli artt. 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all'allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da £ 60.000 a £ 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all'allegato 3 della Convenzione di cui sopra.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9

1 L'ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti:27

Votanti:27

Favorevoli:21

Contrari:6

Il Consiglio approva