Trascrizione informale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 224 del 3 ottobre 1974 - Resoconto

OGGETTO N. 224/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni". (Continuazione discussione e votazione articoli)

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Caveri.

Caveri (UV) - Durante la pausa di riflessione pomeridiana si sarebbe pensato di formulare l'articolo 4, o meglio la prima parte dell'articolo 4, nel modo seguente, cioè il primo comma dovrebbe rimanere inalterato e così anche il secondo. Il terzo comma conserva in realtà le stesse norme precedenti del testo che ci è stato sottoposto stamane però la formulazione sarebbe cambiata per renderla più chiara e più comprensibile e quindi il terzo coma sarebbe formulato in questo modo: "Ai proprietari appartenenti ai sensi dell'articolo 48 lettera a) della legge statale 2 giugno 1961 n. 454 alla categoria dei coltivatori diretti, è concesso un contributo commisurato il prodotto per 8 del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1961 n. 865."

Questa seconda parte del terzo comma è inalterata, il cambiamento è soltanto là dove si parla di prodotto per 8, perché così si capisce meglio.

Poi c'è il quarto comma: "Ai proprietari di cui al terzo comma, per aree situate nei centri storici - si considera quest'altra ipotesi - nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo commisurato al prodotto per 12 del giusto prezzo agricolo medio corrispondente" e poi si ripete la stessa storia al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare: "Diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge stessa."

Quindi c'è un parallelismo tra i primi due commi, il terzo e il quarto perché si ripete una formulazione uguale e quindi quando si capisce la prima, si sono capite anche le altre.

Per l'ipotesi dei conduttori diretti, si penserebbe di formulare altri due articoli ma, siccome ci sono dei punti da chiarire e i punti da chiarire li spiegherà la Signorina Viglino e li spiegheranno anche gli altri Consiglieri che sono intervenuti nella discussione, per questi due articoli si pensa di rimandare la formulazione a domani mattina e di continuare; si propone cioè al Presidente del Consiglio e al Consiglio stesso di continuare poi la trattazione degli altri articoli.

C'è però da chiarire l'ultimo comma dell'articolo 4 che dovrebbe essere comune a tutte queste ipotesi che sono considerate in questo articolo 4.

Ecco, detto questo mi pare che io ho finito la mia parte.

Dolchi (Presidente) - La parola alla Consigliera Viglino.

Viglino (RV) - L'articolo 4 della, di questa proposta di legge dovrebbe, a nostro parere, essere suddiviso in tre parti.

Prima parte cioè A, i primi due commi, quelli riguardanti i proprietari qualsiasi.

Secondo punto cioè B, due commi che ha illustrato adesso il Consigliere Caveri riguardanti i coltivatori diretti.

Punto C, in sostituzione del quarto comma dell'attuale articolo 4, punto C dovrebbe essere visto assieme ai tecnici, in modo da poter trovare una formulazione altrettanto chiara per quanto riguarda la categoria dei conduttori diretti e abbiamo concordato di trovarci o questa sera o, probabilmente ancora meglio, domani mattina alle 8,30 per poter trovare la formulazione perché la categoria dei conduttori diretti non ha lo stesso trattamento di quella di coltivatori dalla legge n. 865 a cui siamo vincolati per poter stendere la nostra e, finalmente, ultimo comma di questo articolo 4, che verrebbe così suddiviso, come ho già detto, in tre parti fondamentali: prima parte proprietari qualunque, seconda parte coltivatori diretti, terza parte conduttori diretti e, finalmente a chiusura, l'ultimo comma dell'attuale articolo 4 su cui ci sarà probabilmente una piccola discussione adesso.

Pe quanto riguarda la questione dei conduttori diretti, siamo tutti - almeno credo - volti a dare lo stesso trattamento tanto ai coltivatori diretti quanto ai conduttori diretti ed è per questo che la formulazione è un pochino più delicata perché deve passare, come ho già detto, attraverso la legge 865 prima ancora della nostra, della proposta di legge attuale.

Dolchi (Presidente) - La parola al Vice Presidente Fosson.

Fosson (UV) - Quindi, praticamente è già stato in parte illustrato che si voleva chiarire questo articolo, resta chiaro che i due commi che sono stati leggi e preposti dal Consigliere Caveri sostituirebbero l'attuale terzo comma, questo per non avere, non fare confusione, si è parlato di terzo, quarto comma in sostituzione però dell'attuale terzo comma.

Resta da formulare, come ha detto la Consigliera Viglino, il quarto comma attuale cioè quello dei proprietari conduttori, questo se siamo tutti d'accordo che l'indennità deve essere uguale. L'integrazione data dall'Amministrazione regionale deve essere uguale a quella del conduttore, del coltivatore diretto; la formulazione viene abbastanza semplice, tenuto conto però della diversa, del diverso trattamento che fa la 865.

Questo è un punto su cui dobbiamo essere sicuri prima di arrivare a una formulazione perché all'inizio c'era o si voleva mantenere una leggera differenza e probabilmente per quello che si è inserito il valore dell'ufficio tecnico erariale invece di quello del ...

Invece si tiene lo stesso conto, non c'è più necessità di mettere il valore dell'ufficio tecnico erariale perché automaticamente si agganciamo solo ai valori che sono riconosciuti dall'Assessorato all'Agricoltura.

Resta l'ultimo comma attuale dell'articolo 4 che è un comma che sarà abbastanza difficile a formulare se si vuol raggiungere il risultato che si voleva raggiungere con quello che si è messo qui, io intendo posare il problema perché non so effettivamente come lo si possa risolvere.

La questione è questa: che mentre la 865 permette ai Comuni di avere una certa attitudine da un mini a un massimo per certi casi, l'Amministrazione regionale, giustamente, la Commissione che ha esaminato questo problema, giustamente dice: noi dobbiamo garantirci che i Comuni paghino il massimo, in maniera che l'integrazione da parte della Regione sia la differenza effettiva tra questo massimo che possono pagare i Comuni e quello che stabilisce la legge regionale, in maniera da evitare che i Comuni paghino il minimo e quindi l'integrazione della Regione venga aumentata.

Però nella formulazione attuale se il Comune non applica il massimo, chi ci rimette in questo momento è praticamente il proprietario che è espropriato perché noi non abbiamo, non credo che abbiamo la possibilità, in questa legge, di obbligare il Comune a pagare il massimo; ma se lo formuliamo in questo senso questo articolo, se il Comune non applica il massimo, quella differenza in meno è il proprietario che la rimette e non certamente, non otteniamo lo scopo che volevamo che è quello di mettere il Comune nelle condizioni di applicare il massimo. Quindi è una questione che va vista molto bene, per vedere com'è possibile fare per partire dal massimo che il Comune deve applicare in base alla 865.

Io ho voluto solo mettere il dito su questo punto, la formulazione non la faremo adesso però anche qui bisogna aver le idee chiare di quello che si vuole raggiungere per poter formulare eventualmente l'articolo in base a quella che è la volontà del Consiglio regionale.

Dolchi (Presidente) - La parola al Vice Presidente Chanu.

Chanu (DP) - Io ritengo che forse il problema, eccezion fatta per quello che riguarda l'ultimo comma su cui peraltro non vedo come senza stravolgere la 865 riusciremo a ottenere lo scopo che chi prefiggiamo con diversa formulazione, il problema, in definitiva, è molto più semplice e ritengo che possa essere risolto, per quello che riguarda la categoria dei conduttori non coltivatori diretti, in maniera semplicissima partendo da quei presupposti che sono stati già evidenziati negli interventi che mi hanno preceduto e cioè che vogliamo, in definitiva, che nelle tasche dei coltivatori diretti vada la stessa somma che andrà nelle tasche dei conduttori non coltivatori diretti; e allora ritengo che non ci sia bisogno, a mio avviso, di arrivare a una formulazione distinta di un comma speciale che preveda la categoria dei conduttori non coltivatori diretti, in quanto se parifichiamo nella stessa dizione che riguarda i coltivatori diretti la categoria dei conduttori, il risultato si ottiene automaticamente in questo senso: che, mentre per i conduttori non coltivatori la 865 riserva un trattamento meno favorevole cioè il valore... è concesso una volta sola, per i coltivatori diretti è concesso due volte ma tutto questo se la somma che riteniamo debba esser attribuita ai coltivatori diretti e ai conduttori non coltivatori deve essere identica e praticamente diventa un'operazione di, non dico di matematica elementare ma neanche di matematica. Vorrei dire soltanto questo: che per quello che riguarda i conduttori non coltivatori, l'onere dell'Amministrazione regionale per portarlo a pari sarà superiore, in quanto per questa categoria la differenza a carico dell'Ente espropriante sarà rappresentata da una volta sola il valore U.T.I.E. - che è la base per la determinazione di questa indennità per la categoria dei coltivatori diretti - è rappresentata da due volte questo valore, per cui per arrivare allo stesso risultato vorrà dire che per i coltivatori diretti l'Amministrazione regionale verserà un contributo minore perché una parte maggiore pari al doppio di quella per i non coltivatori, per i coltivatori, per i conduttori non coltivatori viene già attribuita per la categoria dei conduttori non coltivatori. L'Amministrazione regionale verserà un contributo maggiore, in modo che la somma sia identica, per cui ritendo che, se negli stessi due commi che sono proposti dall'Avvocato Caveri che riguardano la categoria dei coltivatori diretti, gli si aggiunge "coltivatori diretti e conduttori non coltivatori", quando noi sappiamo che queste indennità devono essere diminuite dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante a queste particolari categorie, mi sembra che il gioco sia fatto senza bisogno di prevedere un altro comma.

Ora, per quello che invece riguarda la questione che ha sottoposto il Consigliere Fosson riguardante la formulazione dell'ultimo comma che dovrebbe essere comune, io mi rendo conto che, effettivamente, si può avere questo pericolo cioè che per alcuni soggetti ci sia, in definitiva, un trattamento più sfavorevole in quanto il Comune non ha, diciamo, versato nella sua cifra massima l'indennità prevista dalla 865.

D'altra parte non vedo però come possiamo, non invadendo con un eccesso di potere le competenze del Comune, possiamo imporre al Comune - nell'esercizio di una legge nazionale che attribuisce questa facoltà - di non sentirsi più libero, facoltizzato di giocare su queste due cifre e di applicare automaticamente il massimo.

Io credo che questo sarebbe senz'altro illegittimo, non potrebbe essere imposto.

È certo che, in pratica io credo che proprio per ragioni di carattere di equità e per ragioni anche di carattere di politica elementare, sarà la stessa Amministrazione comunale che cercherà di non mettersi contro quelle categorie di proprietari che vengono espropriate quando sa che effettivamente esse non potranno poi scaricare il bando? Sull'Ente Regione ma avranno ragione di prendersela e di protestare col Comune che non ha fatto quello che doveva fare.

E, d'altra parte, ritengo che quel minimo di discrezionalità dell'autorità comunale debba pure essere sempre salvaguardata poiché se una legge nazionale, che noi non possiamo modificare fino a questo punto, glielo consente, è evidente che vogliamo trovare come formulazione, non arriveremo mai ad altro scopo se non a quello che è già inserito nel comma che è stato proposto.

Quindi io riterrei, in definitiva che, forse senza rimandare la discussione, si potrebbe semplificare il problema creando due commi di cui sono, c'è stata proposta da parte dell'Avvocato Caveri, l'estensione alla categoria dei proprietari-conduttori non coltivatori, senza preoccuparsi quindi di cercare di dare formulazioni tecnico-giuridiche e formulazioni algebriche, quando sappiamo che quello che è lo scopo che noi vogliamo è di metterli sulla stessa condizione e quindi questo lo si può fare automaticamente fissando il limite massimo cioè il limite che viene a essi attribuito in base a questa legge che stiamo per portare avanti e, naturalmente, differenziando poi l'onere del Comune a seconda della Regione, a seconda di quanto i Comuni saranno tenuti a versare per l'uno o per l'altro.

Dolchi (Presidente) - La parola al Consigliere Caveri.

Caveri (UV) - La tesi del Consigliere Chanu è suggestiva e può sembrare molto semplice perché si fa presto ad aggiungere al terzo e quarto comma da noi preparati, di aggiungere la frase "Ai conduttori diretti" ma poi casca l'asino, poi il punto di esame, di preparazione, di formulazione dell'ultimo comma - perché all'ultimo comma, così com'è formulato, dice: se l'Ente espropriante, nel determinare le indennità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 365, non applica l'Ente espropriante, quindi anche il Comune, evidentemente non applica i coefficienti integrativi massimi, l'importo del contributo straordinario regionale a favore dei proprietari espropriandi è ridotto di una somma pari alla differenza tra l'indennità massima prevista e l'indennità determinata dall'Ente stesso.

Quindi, non che viene integrato, questo contributo regionale, secondo almeno il testo attuale dell'ultimo comma, ma addirittura viene ridotto, il contributo e quindi, nel caso che il Comune non applichi i coefficienti integrativi massimi, sono i proprietari che ci rimettono e quindi non è di facile formulazione tutto questo. Di qui la necessità di rinviare la questione, diciamo così, "en petit comité", in modo da vedere come superare questi ostacoli.

Viglino (RV) - Proporrei di nuovo di rinviare a domani perché altrimenti continuiamo una discussione senza avere delle idee veramente chiare in merito. Invece, se per esempio il Consiglio vuol nominare alcuni Consiglieri, oppure alcuni Consiglieri spontaneamente si offrono per riprendere la discussione domani mattina alle 8,30, almeno, alle 9,30 per l'inizio dei lavori del Consiglio, avremo preso un accordo sull'argomento.

Dolchi (Presidente) - Mi sembra che, giunti a questo punto, forse la proposta della Consigliera Viglino è quella di accogliere il Gruppo che io indicherei nella Conferenza dei Capigruppo, domani mattina alle 8,30, nell'apposita Sala consiliare aperta poi a tutti quelli che hanno desiderio di approfondire questo problema; quindi non una istanza chiusa e predeterminata ma, direi, come invito ai Capigruppo e a quanti si interessano di questo problema per la formulazione definitiva dell'articolo 4, tenendo presente che quanto ha detto il Vice Presidente Chanu potrebbe essere preso in considerazione per l'equiparazione del trattamento tra coltivatori diretti e conduttori, che nell'attuale formulazione hanno un trattamento diverso e che nulla osta se lo spirito, cioè se l'Avvocato Chanu ha interpretato il sentimento del Consiglio e se il Consiglio aderisce che abbiano lo stesso trattamento. Mi sembra che fosse stata questa la sua proposta: stesso trattamento nella nostra legge che automaticamente diventa diversa con l'applicazione della 865 da parte di Comuni.

Il Consiglio ha delle obiezioni... (non si sente) ...riprende la seduta e allora riassumo: il Consiglio ha deciso di soprassedere alla definizione, all'approvazione dell'articolo 4 domani mattina alle ore 8,30. I Capigruppo e quanti altri si interessano a questo problema sono invitati nella Sala pre-consiliare per trovare una formulazione comune. Prosegue l'esame della legge articolo per articolo, in modo che, se non vi sono altri casi da approfondire ulteriormente, domani mattina si possa giungere alla votazione complessiva, previa definizione dell'articolo 4.

Siamo quindi all'articolo 5.

Chincheré (PCI) - Nel caso di cessione volontaria delle aree da espropriare, l'importo del contributo straordinario è maggiorato del 30%.

Dolchi (Presidente) - Ci sono richieste di chiarimenti? Ci sono proposte su questo articolo?

La parola al Vice Presidente Chanu.

Chanu (DP) - In relazione a quel comma di cui si doveva trattare l'eventuale modifica che sarebbe al punto 12, di cui si era parlato stamattina, mi interessava sapere se la... in termini per i proprietari, per cui è in atto una procedura di espropriazione, onde si potessero servire dei benefici delle norme in materia di cessione volontaria, doveva fare aggancio, oltre che all'articolo 3, anche a questo articolo 5, in modo da essere...

Fosson (UV) - Io ho visto qui, eh! C'era una eccezione del Consigliere Andrione nel parere della Commissione apposita.

Dolchi (Presidente) - Però l'ha ritirata in sede di Commissione Affari Generali.

Fosson (UV) - Ecco, volevo solo sapere questo perché non ho potuto chiedere a lui.

Dolchi (Presidente) - Ma il Presidente della Commissione Affari Generali e dai verbali risulta che la posizione del Consigliere Andrione in sede di Commissione Affari Generali, cioè in epoca successiva, è stata quella di soprassedere, di dichiarare di non insistere sulla proposta che a suo tempo, in data precedete, aveva fatto in sede di Commissione speciale della legge 865.

Fosson (UV) - Va bene, se lui ha fatto questa richiesta, io non ho nulla in contrario perché io non concordavo completamente sulla richiesta che era stata fatta dal Consigliere, quindi avrei fatto un'eccezione in parte a quello che aveva fatto, ma se lui l'ha ritirata automaticamente, va benissimo.

Dolchi (Presidente) - Per la verità, mi si precisa che non è stata esplicitamente registrata ma il Consigliere Andrione non l'ha più ripresa né ha fatto cenno di volerla riprendere, né in Commissione né in Aula.

Fosson (UV) - A me risultava invece che lui aveva sempre, mentre era d'accordo di non insistere sulla questione, quella che, un momento, invece lui aveva detto: "può essere maggiorata", attraverso una discussione che ho fatto anch'io con il Consigliere Andrione, eravamo dell'avviso di lascare il testo "è" e non "facoltativo", non dare questa facoltà "può essere maggiorato". Invece aveva qualche perplessità ancora sulla misura; lui aveva proposto 50% mentre sul testo della legge c'è il 30%.

Ora, io non so in questo momento se, e non vorrei insistere per conto suo, è per questo che chiedevo se nella Commissione Affari Generali lui si era espresso in modo diverso, perché io penso che anche il 50% è un forte.

Dolchi (Presidente) - Il quesito che si pone al Presidente della Commissione Affari Generali e Finanze è se il Consigliere Andrione, come io ho detto, non ha più insistito in sede di Commissione Affari Generali e Finanze sulla sua preventiva obiezione o perlomeno sulla sua precedente posizione che è richiamata anche nel parere della Commissione speciale che è a vostre mani, e cioè se l'importo del contributo può essere maggiorato fino al 50%. Sappiamo che il Consigliere Andrione lui stesso riconosceva inopportuno questo "può" e quindi era d'accordo che fosse perentorio il verbo, cioè "è maggiorata" e si trattava di vedere l'entità della maggiorazione, ecco, si tratta, dai verbali risulta che il Consigliere Andrione non ha più ripreso la sua precedente proposta né ha annunciato di volerlo fare in Aula, il Vice Presidente Fosson voleva un chiarimento su questo.

Siggia (PCI) - Il Consigliere Andrione non solo ha rinunciato a riproporre un emendamento e non l'ha più detto, ma ha dato le giustificazioni che sottolineava il Presidente adesso: la preoccupazione di un'elasticità tale che poteva comportare molte volte dei disguidi che era molto meglio una cifra preventivata in un ammontare che non avesse potere di discrezionalità da parte...

Fosson (UV) - Siamo perfettamente d'accordo di lasciare "è", cioè tassativo, cioè in base a quello che ho già detto prima e se la questione non è stata fatta per una variazione della cifra, siamo perfettamente d'accordo del 30% di maggiorazione.

Dolchi (Presidente) - Mi precisano che poi è noto che anche l'865 fa esplicito riferimento al 30%.

Ci sono altri che chiedono la parola sull'articolo 5?

Se non c'è nessuno io metterei in votazione per alzata di mano l'articolo 5 come letto dal Consigliere segretario. Chi è d'accordo è pregato di alare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?

28 presenti, 28 votanti, 27 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Chincheré (PCI) - Articolo 6. I proprietari possono tuttavia chiedere che l'importo del contributo straordinario sia determinato sulla media del valore venale delle aree da espropriare e del coacervo dell'ultimo decennio degli imponibili netti agli effetti delle imposte sui terreni.

L'importo del contributo straordinario non può comunque essere superiore all'importo del contributo globale previsto per la cessione volontaria delle aree situate nei centri edificati e sul medesimo non è applicata la maggiorazione per la cessione volontaria delle aree espropriande.

Dolchi (Presidente) - Faccio presente al Consiglio che la Commissione Affari Generali propone la soppressione dell'intero articolo n. 6.

Quindi si tratta di vedere se il Consiglio, accogliendo la proposta della Commissione Affari Generali e Finanze, intende sopprimere l'articolo 6. In tal caso dovrà pronunciarsi in questo senso con votazione.

La Presidente della Commissione Affari Generali e Finanza vuole illustrare le ragioni per cui la Commissione propone la soppressione dell'articolo 6.

Siggia (PCI) - È una ragione di opportunità anche in questo caso il fatto di poter dare la facoltà ai proprietari di terreni da espropriare... le due diverse procedure mettono l'Amministrazione regionale in condizione di mantenere in vita due tipi di espropriazione diversi con notevoli difficoltà, non solo, ma il motivo per cui la Commissione riteneva che l'articolo potesse essere abolito era anche perché in questo articolo, mentre da una parte si dava la possibilità di ricorrere all'esproprio attraverso la legge di Napoli, si dovevano prevedere dei correttivi all'esproprio secondo questa legge perché se no le indennità di esproprio diventavano troppo alte, quindi una discreta macchinosità in questa procedura che, effettivamente, sotto il rilievo pratico poteva portare a poco vantaggio economico da parte dei proprietari, in quanto scegliendo la strada della 865, modificata dalla Regione, quindi con quegli aumenti visti nel primo comma dell'articolo 4, attraverso la coesione volontaria e quindi l'aumento del 30%, nella realtà come differenza economica era così minima che mantenere in piedi un altro tipo di procedura di esproprio è parso alla Commissione inopportuno.

Dolchi (Presidente) - Ci sono altri che intendono prendere la parola su questo articolo 6 o sulla sua soppressione?

Borbey (DC) - ...portare all'attenzione del Consiglio che vi possono essere dei casi particolari, e faccio riferimento essenzialmente al comune di Aosta dove, a un certo punto, dei terreni che possono valere 20 o 30 mila lire al metro quadro verranno pagati 4.500 al metro quadro o via dicendo, terreni che nelle vicinanze della Dora Baltea dove c'è attualmente la zona sportiva, possono venir pagati, dato che sono degli incolti catastalmente, venir pagati forse a un valore di 300-400 lire al metro quando invece sappiamo tutti che, commercialmente, attualmente valgono 12, 13, 15.000 al metro.

Ora, io questo lo dico a titolo personale, ritengo che sarebbe bene rilasciare l'articolo 5 come legge di Napoli, cioè la media del valore venale e il coacervo dell'ultimo decennio degli imponibili netti, cioè di pagare almeno la metà del valore venale del terreno, cancellando il secondo comma dell'articolo 6 cioè, non se, al massimo che non superi le 11 volte, cioè se il terreno è nell'area edificabile o meno.

Questo è proprio per agevolare tutti i proprietari che proprio nella città di Aosta o in comuni, diciamo prettamente industriali o cosa, che sinora c'è stata la libertà di costruire e chi in effetti ha voluto tenere ancora un po' di verde per la città o per questi comuni un po' più grandi, adesso si vede bastonato e deve lasciare via i suoi terreni a 3, 4.000 lire al metro, quando invece sinora altri hanno fatto speculazioni a valori di 50, 60, 70.000 lire la metro quadro perché oggi come oggi, ad Aosta non si può più costruire, è tutto vincolato perché non ci sono infrastrutture quindi non si concede più una licenza edilizia e quindi, con la modifica al Piano regolatore, viene vincolato... Quindi io propongo questo perché ritengo che sia una cosa illogica che quei proprietari che sinora hanno voluto tenere un po' di verde per la nostra città e per i comuni grandi, siano maggiormente castigati.

Caveri (UV) - A me sembra che o si sopprime tutto l'articolo 6 oppure se si insite sui criteri del primo comma e allora bisogna mantenere il secondo perché altrimenti si stabiliscono delle disparità di trattamento che sono contrarie a ogni principio di giustizia e di equità.

Poi l'interpretazione di questo articolo sarà una cosa complicatissima perché tutta la formulazione di questo articolo 6 è molto macchinosa; comunque a me pare che c'è da scegliere tra o la soppressione di tutto l'articolo 6 oppure se si vuole mantenere il primo comma e allora bisogna mantenere il secondo.

Dolchi (Presidente) - Altri che chiedono la parola?

Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento soppressivo della Commissione Affari Generali e Finanze.

Chi è d'accordo per la soppressione dell'intero articolo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?

Allora: 29 presenti, 29 votanti, 23 favorevoli all'emendamento soppressivo, 6 contrari.

Il Consiglio approva, pertanto è soppresso l'articolo 6.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 7 che diventa articolo 6.

Chincheré (PCI) - Articolo 6. Il contributo straordinario a favore di proprietari nei cui confronti è stata pronunciata l'occupazione di urgenza di aree di terreno è pari a un ventesimo del contributo spettante ai medesimi per le stesse aree ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per ciascun anno di occupazione, ovvero a un dodicesimo del contributo annuo di occupazione per ciascun mese o frazione di mese di occupazione.

Dolchi (Presidente) - C'è qualcuno che chiede la parola? Nessuno chiede la parola?

Metto in votazione l'articolo 7 diventato articolo 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

28 presenti, 28 votanti.

Il Consiglio approva all'unanimità con 28 voti favorevoli.

Articolo 8 che diventa articolo 7.

Chincheré (PCI) - Se le aree da espropriare risultano edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge statale 6 agosto 1967 n. 765, il contributo straordinario è determinato in base alla somma del contributo sull'area calcolato con le modalità di cui ai precedenti articolo e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione, sempre che non ricorrano le condizioni per la loro demolizione a norma del quinto comma dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971 n. 865.

Fosson (UV) - Ma io vorrei solo sapere quali sono le norme del 5 comma dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971 n. 865 per quanto concerne, per la loro demolizione. A cosa si riferisce?

Manganoni (PCI) - Non conosco l'articolo 8 della legge 6 agosto 1967 qui si parla del valore delle opere di urbanizzazione ma si intende opere di urbanizzazione costruite dal privato, cioè questo io non ho capito bene perché se queste opere di urbanizzazione sono state costruite da un Ente pubblico, allora qui il discorso cambia.

Ecco, vorrei questa precisazione. Mi riservo di intervenire nuovamente.

Dolchi (Presidente) - Al Vice Presidente Fosson: il quinto comma dell'articolo 16 della legge 865 dice che per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area definito a norma dei precedenti commi e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione, e noi lo ritroviamo riportato qui, che la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base a una licenza annullata, non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, né deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Questo per quanto riguarda la richiesta del Vice Presidente Fosson.

Allora il chiarimento per il Consigliere Manganoni riguarda l'articolo 8 della legge 865, riguardi i privati che hanno eseguito opere di urbanizzazione in convenzione con le Amministrazioni comunali, a seguito di convenzioni con le Amministrazioni comunali.

Mi sembra ovvio che vengano considerate in più del valore dell'area le opere di urbanizzazione eseguite perché erano concordate e quindi direi quasi prescritte nella convenzione con i comuni.

Ci sono altri che chiedono la parola?

Metto in votazione l'articolo 8 che è diventato l'articolo 7. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

24 presenti, 24 votanti.

Il Consiglio approva all'unanimità con 24 voti favorevoli.

Si passa all'articolo 9.

Chincheré (PCI) - Qualora per effetto della espropriazione il coltivatore diretto o colui il quale esercita l'attività artigiana, commerciale o turistica o di piccola industria, così come definita dall'ultimo comma dell'articolo 8 dalla legge statale 28 luglio 1957 n. 635, debba esercire totalmente la propria attività in latri immobili, oppure trasferire la sede effettiva della sua impresa o attività, i contributi straordinari di cui alla presente legge possono essere maggiorati fino al 100% in relazione alle spese effettuate, purché il trasferimento avvenga in area destinata alla stessa attività dagli strumenti urbanistici e dai piani commerciali, quando si tratta di attività commerciale.

Dolchi (Presidente) - Chi chiede la parola su questo articolo 9? Nessuno chiede la parola?

Metto in votazione l'articolo 9 che è diventato articolo 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

23 sono i presenti, 23 i votanti.

Il Consiglio approva con 23 voti favorevoli.

Articolo 10 che diventa articolo 9.

Chincheré (PCI) - L'importo dei contributi straordinari previsti dalla presente legge è ridotto del 10% per ogni scaglione di un milione di lire superiore a lire 5 milioni di reddito netto complessivo, determinato a carico del proprietario delle aree di terreni cui il contributo si riferisce agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte sul reddito delle persone giuridiche.

Dolchi (Presidente) - C'è qualcuno che chiede la parola?

La parola al Consigliere Manganoni.

Manganoni (PCI) - Qui non è che io proponga delle modifiche. Mi limito a fare una considerazione.

I cinque milioni, per oggi, penso con il valore della lira di oggi, ma se noi andiamo di questo passo, certo che fra un anno o due gli stipendi minimi, le paghe minime forse supereranno i cinque milioni. No?

Quindi sarà una questione che potremo sempre rivedere, qui ci si riferisce naturalmente, dice: "del reddito netto" cioè alla cosiddetta denuncia Vanoni, la quale riflette fino al centesimo il reddito del cittadino a reddito fisso ma non riflette assolutamente la realtà dei cittadini a non reddito fisso, pertanto io sono alquanto perplesso di queste affermazioni, anche se riconosco che la Regione non ha altre possibilità per accertare i redditi dei cittadini.

Quindi, se vogliamo ancorarci a un reddito, forzatamente dobbiamo accettare questo reddito, che però è reale solo per i prestatori d'opera; per altri cittadini che svolgono altre attività, il reddito non è assolutamente reale, secondo le denunce.

Quindi questo è l'inconveniente, no, che si presenta.

Dolchi (Presidente) - Metto pertanto in votazione l'articolo 10 diventato articolo 9. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione: 22 presenti, 22 votanti.

Il Consiglio approva con 22 voti favorevoli.

Articolo 11.

Chincheré (PCI) - I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla Giunta regionale su proposta del Presidente. Alla loro liquidazione di provvede con ordinativo di pagamento dell'Assessore alle Finanze, su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Detti contributi sono erogati entro 90 giorni dalla data del provvedimento amministrativo di determinazione della indennità di esproprio, contro cui non sia stata presentata opposizione, oppure dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione presentata contro il provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità. Se il proprietario ha convenuto con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, il contributo straordinario è erogato entro 90 giorni dalla data in cui copia della convenzione è pervenuta al Presidente della Giunta. Se il proprietario ha accettato l'indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notificazione dell'importo della medesima, il contributo straordinario è erogato entro 90 giorni dalla data in cui il Presidente della Giunta ne ha ricevuto comunicazione.

Dolchi (Presidente) - C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 11 che diventa articolo 10? Nessuno chiede la parola?

Metto pertanto in votazione l'articolo 11. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione: 24 presenti, 24 votanti, 23 voti favorevoli, 1 voto contrario.

Il Consiglio approva.

Articolo 12 che diventa articolo 11.

Chincheré (PCI) - I contributi straordinari di cui ai precedenti articoli sono concessi anche per le espropriazioni di pubblica utilità effettuate a norma della legge 22 novembre 1971 n. 865, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

La parola al Vice Presidente Chanu.

Chanu (DP) - In relazione a quanto era stato oggetto di intervento di discussione stamattina circa l'articolo 3 in materia di concessione volontaria, formalizzo l'emendamento che avevo preannunciato e che potrebbe suonare così, emendamento aggiuntivo, si tratterebbe di aggiungere il secondo comma a questo articolo: "Nelle procedure di espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i proprietari espropriandi verranno rimessi nei termini, onde fruire dei benefici della cessione volontaria previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge".

Dolchi (Presidente) - C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 12 e sulla proposta di emendamento aggiuntivo del Vice Presidente Chanu che avevamo incaricato di ricordarsi stamattina di interpretare quelle che erano state le volontà del Consiglio perché non ci fossero dubbi sul diritto degli espropriandi ad accedere alla procedura di questa legge regionale.

Non ci sono obiezioni, non ci sono Consiglieri che chiedono la parola?

Metto in votazione: "Nelle procedure di espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i proprietari espropriandi verranno rimessi nei termini, onde fruire dei benefici della concessione volontaria previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge".

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

26 sono i presenti, 26 votanti, 25 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Metto quindi in approvazione l'articolo 12 nel suo complesso e cioè il primo comma come risulta dal disegno di legge con l'emendamento testé approvato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?

Esito della votazione: 27 presenti, 27 votanti, 26 voti favorevoli, 1 voto contrario.

Il Consiglio approva l'articolo 12 che diventa articolo 11.

Articolo 13.

Chincheré (PCI) - ... determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio della Regione, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, da valere ai fini della determinazione dei contributi straordinari previsti dalla presente legge. Qualora il giusto prezzo agricolo di un terreno che risulti inferiore di almeno il 50% al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella Regione coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata, il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari, è moltiplicato per un coefficiente da 1 a 5, inversamente proporzionale all'entità del prezzo stesso. La tabella contenente i giusti prezzi agricoli medi dei terreni di cui al primo comma del presente articolo, è approvata dalla Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; per gli anni 1974 e precedenti vale la tabella unita alla presente legge, per gli stessi anni, la riduzione dei contributi di cui al precedente articolo 10 è effettuata con le stesse modalità per i redditi superiori a lire 5 milioni, risultati dai ruoli delle imposte diretto o comunque determinabili ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del Testo Unico 29 gennaio 1958 n. 645.

Dolchi (Presidente) - Signori Consiglieri, vi richiamo all'allegato per sottolineare che la Commissione Affari Generali e Finanze ha proposto di modificare i commi primo, secondo e terzo dell'articolo testé letto nel modo seguente e io pregherei il Consigliere Segretario di leggere anche gli emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione Affari Generali e Finanze.

Chincheré (PCI) - Articolo 13 - emendamenti - Modificazione del primo, secondo e terzo comma nel modo seguente:

"Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio della Regione, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, da valere ai fini della concessione dei contributi straordinari previsti dalla presente legge. Qualora il giusto prezzo agricolo di una coltura risulti inferiore di almeno il 50% al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella Regione coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata, il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari, è moltiplicato per un coefficiente da 1 a 5, inversamente proporzionale all'entità del prezzo stesso. La tabella contenente i giusti prezzi agricoli medi dei terreni di cui al primo comma del presente articolo, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Manganoni (PCI) - Io chiedo scusa al Segretario che ha dato lettura dell'emendamento ma forse mi è sfuggito o non ho afferrato bene. Comunque il problema che io volevo sollevare era questo: "l'Assessore all'Agricoltura e Foreste determina ogni anno ecc." io penso che, non per mancanza di fiducia all'Assessore, che è forse bene che siano anche altri organismi che interessano di questo problema, che potrebbe essere il Consiglio o perlomeno la Commissione e cito un dato: come per la tabella del valore delle piante, che è stata portata in Consiglio nel corso della scorsa primavera quando sono stati aggiornati questi valori delle multe che dà la Forestale in base al valore legnoso delle piante, è stato portato in Consiglio, io penso che altrettanto si potrebbe fare in questa tabella; perché io non penso che lo si debba variare tutte le volte che cambia il tempo, no? Perché sto franamento della lira avrà pure un termine, no? E allora io proporrei che la Giunta, sentita la Commissione, riveda le tabelle, se lo giudica necessario, che vengono portate in Consiglio.

Fosson (UV) - Io volevo un chiarimento sul terzo comma dell'articolo ma, praticamente, vedo che è stato modificato e il chiarimento p sempre valido nella seconda parte della formulazione attuale, del secondo comma attuale, cioè io non ho ben capito "Qualora il giusto prezzo agricolo medio di una coltura risulti inferiore di almeno il 50% al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella Regione coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata, il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari è moltiplicato per un coefficiente da 1 a 5, inversamente proporzionale alla entità del prezzo stesso". Se qui non c'è una tabella per sapere questo, praticamente uno non capisce come funziona questo meccanismo, quindi desidererei un chiarimento su questo.

Dolchi (Presidente) - Questo è l'emendamento proposto dalla Commissione Affari Generali e Finanze...

Fosson (UV) - ...è il terzo comma dell'articolo precedente che è stato rielaborato in parte, ma questa parte qui è rimasta quasi invariata. Quindi desideravo, il chiarimento vale anche per quello, per l'emendamento sostitutivo.

Dolchi (Presidente) - ...al Presidente della Commissione Affari Generali e Finanze, se ritiene dare la risposta sull'orientamento seguito dalla Commissione per questa proposta.

Siggia (PCI) - Dunque, la Commissione riteneva che le modifiche proposte nell'emendamento non fossero sostanziali; erano solo una migliore definizione di compiti che erano: da parte dell'Assessorato di proporre delle tabelle, da parte della Giunta di determinare le tabelle che venivano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, non c'è altra modifica sostanziale che una più corretta dicitura nelle competenze di ogni singolo organo regionale.

In Commissione si era anche discusso sulla proposta fatta dal Consigliere Manganoni di dare maggiori poteri al Consiglio di esaminare ogni anno le tabelle che venivano trasmesse su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

In Commissione il Consigliere Caveri faceva un'osservazione che è parsa a tutti, in linea di massima, molto valida: che nella realtà il lavoro dell'Assessorato è un lavoro tecnico e di determinazione di cifre in base a certi parametri, per cui la discussione in Aula consiliare fra 35 Consiglieri può essere una discussione a giro vuoto perché può non portare sostanziali modifiche e, nello stesso tempo, a volte essere spinta da motivi esclusivamente polemici o politici e così dare delle cifre diverse senza nessuna base tecnica di validità di importi.

Il Consigliere Manganoni aveva fatto questa richiesta e io credo che una validità ci sia nella sua proposta e che un nuovo emendamento può essere proposto, che io propongo a titolo personale in questo momento, che "Su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione consiliare", perché allora nell'ambito della Commissione consiliare è più facile avere quegli elementi che sono tecnici, che portano una formulazione tabellare valida e, d'altra parte, non è la prima volta che la Commissione consiliare in materia di regolamento di legge ha motivo di vedere, lo troveremo in altre discussioni che facciamo in questo stesso ordine del giorno, che la Commissione ha potere di vedere gli standard, le tabelle cioè quelli che sono i criteri orientativi dati in base a elementi tecnici forniti dall'Assessorato; per cui, come Commissione Affari Generali e Finanze, l'emendamento è scritto nel testo letto dal Segretario Chincheré, aggiungo, a titolo personale, la richiesta dell'emendamento che consiste nell'aggiunta di "Sentita la Commissione consiliare competente".

Dolchi (Presidente) - Forse non è stato però risposto al Vice Presidente Fosson, sul coefficiente 1 e 5 inversamente proporzionale, che era forse la sua domanda specifica.

Chanu (DP) - Io volevo prendere la parola unicamente per dire che, a nome dei Democratici Popolari, aderivo alla ulteriore precisazione dell'emendamento già proposto dalla Commissione Affari Generali, nel senso che si aggiungesse "sentita la Commissione competente" naturalmente per quello che riguarda la questione puramente tecnico o contabile, algebrica, del comma su cui il Consigliere Vice Presidente Fosson ha chiesto dei chiarimenti, pregherei se fosse possibile di interpellare... chi ha redatto il testo, si potrà evitare di entrare in discussione.

Dolchi (Presidente) - Dunque, per quanto riguarda la proposta del Vice Presidente Fosson, effettivamente è un problema di matematica: per alzare i prezzi più bassi si moltiplica in modo inversamente proporzionale.

Siggia (PCI) - La Commissione ha ritenuto valido l'ultimo comma di quell'articolo, il quale ha un preciso scopo, siccome è probabile, e dobbiamo usare le diciture catastali, esistono incolti sterili che hanno valori bassissimi, esistono dei grossi appezzamenti di terreno che economicamente possono avere un valore così notevole quindi, come importo di esproprio, possono essere rapportati a tutta l'altra elencazione che nell'allegato A ritrovate, per non modificare i tipi di coltura con i giusti prezzi agricoli medi, si è usato il correttivo, che qualora ci si trovi nei casi indicati dell'articolo 13, quindi un valore che sia superiore, per... inferiore di almeno il 50%, allora l'aliquota da aggiungere è inversamente proporzionale dall'uno al cinque a quella che ... per i valori più alti, quindi in modo che, faccio un esempio concreto, tra il vigneto che è il primo dei tipi di coltura con il giusto prezzo agricolo segnato vicino, e l'incolto sterile in fondo, in determinati casi l'incolto sterile abbia il contributo inversamente proporzionale a quello di sopra, in modo che i valori medi sono mantenuti in una scala sì decrescente ma senza grossi sbalzi, chiaro?

Fosson (UV) - Io ringrazio del chiarimento, ma scusate se voglio un maggiore chiarimento perché questo funziona solo per alcuni tipi di coltura o per tutti? Perché, come è detto qui, si dice: "Se un terreno ha un valore inferiore al 50% di... quindi una lira al metro quadrato sarà moltiplicato per cinque e via dicendo, però se c'è un terreno di altro genere, prato asciutto, cosa si fa, si fa uno stesso rapporto così, verso il terreno che ha un maggior valore, perché bisogna vedere come si gioca questo, perché potrebbe, a un certo momento, se è automatico per tutte le classi di terreno, si potrebbe avere nell'applicazione una deformazione che, praticamente, in qualche caso si pagherebbero di più dei terreni di minor valore rispetto agli altri.

Dico se è automatico per tutte le voci.

Quindi, io capisco adesso la questione del correttivo che introduce con questo come principio, niente da dire sulla questione principio, vorrei solo avere la sicurezza che nell'applicazione pratica di questo correttivo non si crei una sperequazione in senso inverso di quello che si vuole ottenere.

Ecco, non so, chiedendo degli esempi pratici.

Siggia (PCI) - Credo di poterle solo dire questo: per il vigneto che è l'esempio che ha fatto lei, evidentemente non si ripropone questo caso perché non sarà mai inferiore al 50% del giusto prezzo agricolo...

Dolchi (Presidente) - Non supera il 5%...

Siggia (PCI) - La superficie non interessa, quindi non si ripropone mai perché non ci sarà mai, dati i coefficienti pagati per il vigneto, in caso in cui ci sia un giusto prezzo agricolo inferiore del 50%, mentre si ripercuote e l'inversamente proporzionale ha un significato nei cinque, uno e cinque, proprio perché la scala prevede di arrivare alla quinta categoria, tipo di coltura, chiamiamola così, in cui è ancora possibile che ci sia questo divario, perché superato quello , non ci sarà mai il caso di un... inferitore al 50%, allora inversamente proporzionale perché sarà moltiplicato per cinque l'incolto sterile, moltiplicato per quattro l'incolto produttivo e avanti così; ma fino al punto in cui non ci sarà possibilità di ritrovare un terreno che abbia un valore inferiore al 50% del giusto prezzo agricolo.

Dolchi (Presidente) - Mi sembra che, al di là della dizione dell'articolo, il riferimento è più preciso, cioè superiore al cinque per cento c'è solamente il prato irriguo, essendo calcolato 370 nella proposta di legge alla tabella A), determina quindi questo intervento minore del 50% solamente per quelle valutazioni che siano inferiori a 185.

Non so, nella pratica si riferiscono solo a quei prezzi inferiori a 185, perché superiore al 5% c'è solo il prato irriguo.

Fosson (UV) - Non vorrei prolungare questa discussione, forse in separata sede, tanto non approviamo la legge e si potrebbe anche eventualmente tenere sospeso, abbiamo tenuto sospeso l'articolo 4, se vogliamo approvare domani e vedere un po' il meccanismo e altrimenti possiamo anche approvarlo se c'è la sicurezza che questo funzioni in un dato senso, però non cambia quello chi io ho detto perché mettiamo pure che non debba passare i 185 con il rapporto, alla seconda voce "prato irriguo" però bisogna vedere questi coefficienti come si fanno per gli altri terreni perché, se a un certo momento un incolto sterile, adesso qui moltiplicando per cinque non può arrivare a quello, ma in certe altre voci il coefficiente potrebbe giocare a pagare lo stesso prezzo per un terreno inferiore rispetto a quello del giusto prezzo agricolo, di quello, non so.

Se praticamente si sono fatti, mi si dice che questo inconveniente non può esistere, io faccio fiducia completamente e votiamo anche adesso l'articolo 13, altrimenti si potrebbe votare domani con l'articolo 4, non cambia niente.

Dolchi (Presidente) - Dal punto di vista matematico, dice Pramotton, mi conferma che ci sono delle correzioni ma non c'è mai una alterazione di quello che è l'orientamento, il prezzo, cioè non si capovolge mai il prezzo, cioè non si raggiunge mai il presso precedente superiore.

Ci sono altri che chiedono la parola sull'articolo 13, diventato 12?

Viglino (RV) - Io penso che lo si potrebbe approvare domani perché così abbiamo tempo, il Vice Presidente Fosson avrebbe il tempo di richiedere degli esempi concreti ed essere convinto, diciamo, della sua votazione; e, dato che domani dobbiamo riprendere l'argomento, io penso che anche questo non richiederà molto tempo perché un esempio si può fare abbastanza rapidamente, venga riportato assieme all'approvazione dell'articolo 4.

Dolchi (Presidente) - Il Consiglio è d'accordo che, invece di rimandare domani l'approvazione di un solo articolo, rimandiamo a domani anche l'articolo 13 diventato 12?

Va bene, allora anche tutti gli emendamenti concernenti questo articolo, l'emendamento presentato dalla Consigliera Siggia e i tre emendamenti della Commissione Affari Generali e Finanze, li discutiamo domani e li approviamo assieme all'articolo.

Passiamo quindi all'articolo 14, diventato articolo 13.

Chincheré (PCI) - L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in annue lire 200.000.000, graverà sul capitolo che viene istituito nella parte "Spesa" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte "Spesa" del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Dolchi (Presidente) - C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 14, diventato 13?

Allora chi è d'accordo dell'approvazione dell'articolo 14, come testé letto, è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie, Chi si astiene?

Allora, esito della votazione: 28 presenti, 28 votanti, 27 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Articolo 15. Per quanto riguarda l'articolo 15 di cui penso sia superflua la lettura, devo solo dare al Consiglio l'indicazione del capitolo perché non era stato precisato.

Le variazioni in aumento riguardano il capitolo 266.

C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 15?

Metto in approvazione l'articolo 15. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

28 presenti, 28 votanti, 27 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Metto in votazione l'articolo 16.

Mi sembra che sia forse superfluo chiedere se qualcuno vuole parlare.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo?

28 presenti, 28 votanti, 27 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Si passa ora all'esame dell'allegato A.

Chincheré (PCI) - Tabella dei giusti prezzi agricoli medi dei terreni nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Tipi di coltura: vigneto, frutteto, prato arborato irriguo, seminativo arborato irriguo, orto irriguo - Giusti prezzi agricoli medi per ettaro: 4.500.000.

Prato irriguo, seminativo irriguo - Giusti prezzi agricoli medi per ettaro: 3.700.000.

Prato asciutto, prato erborato asciutto, seminativo asciutto, seminativo arborato asciutto - Giusti prezzi agricoli medi per ettaro: 2.200.000.

Castagneto, bosco alto fusto, bosco ceduo, bosco misto - Giusti prezzi agricoli medi per ettaro: 410.000.

Pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, incolto produttivo - Giusti prezzi agricoli medi per ettaro: 300.000.

Incolto sterile - Giusto prezzo agricolo medio per ettaro: 10.000.

Dolchi (Presidente) - Chi chiede la parola sulla tabella A?

Metto in approvazione, visto che nessuno chiede la parola, l'allegato A così come è stato letto e così come è stato mandato ai Consiglieri. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione: 28 presenti, 28 votanti, 27 voti favorevoli, 1 contrario.

Il Consiglio approva.

Siamo così arrivati alla fine dell'esame degli articoli, come concordato all'inizio di questa seduta e nel corso dei lavori, domani mattina, il Consiglio, come prima cosa, esaminerà gli articoli 4 e 13, diventato 12.

Ricordo che i Capigruppo e quanti si interessano a questa particolare materia sono inviati per le ore 8.30 nella saletta pre-consiliare.