Oggetto del Consiglio n. 222 del 3 ottobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 222/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Funzionamento dei Gruppi consiliari".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Funzionamento dei Gruppi consiliari", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 settembre 1974:
Relazione al disegno di legge n. 55, presentata il 28 giugno 1974 dal Consigliere Andrione, concernente: "Funzionamento dei Gruppi consiliari".
Ogni Assemblea ha il preciso dovere di provvedere ai mezzi indispensabili per il proprio funzionamento.
Infatti, tutti i Consigli regionali d'Italia, 19 Regioni, hanno provveduto a stabilire, in forma autonoma, i fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Fa eccezione il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta che non ha mai preso deliberazioni in materia.
Se ciò era comprensibile in passato quando, anche per i meccanismi messi in moto nel sistema elettorale maggioritario, il ruolo del Consiglio appariva secondario, non PUÒ più essere tollerato ora.
Infatti, il moltiplicarsi dei compiti dei Consiglieri e la necessità di permettere loro di essere sufficientemente preparati per lo svolgimento dei loro compiti, impongono il riconoscimento dell'organizzazione dei gruppi consiliari e, conseguentemente, un loro modesto finanziamento.
Si propone quindi all'approvazione del Consiglio il seguente disegno di legge (...Omissis...)
Illustra il Consigliere ANDRIONE.
Intervengono i Consiglieri CHANU (contrario alla proposta di legge), MONAMI (favorevole), PEDRINI (favorevole), l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANEISO (favorevole), il Consigliere ANDRIONE, l'Assessore all'industria e commercio, MARCOZ (favorevole), i Consiglieri RAMERA (favorevole), MANGANONE (favorevole), JORRIOZ (favorevole). VIGLINO (favorevole), PARISI (favorevole) e FOSSON.
Prendono la parola i Consiglieri PEDRINI, CHANU, l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI, i Consiglieri FOSSON e VIGLINO e l'Assessore MILANESIO.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame ed il relativo allegato A sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, i1 Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: dieci.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Funzionamento dei Gruppi consiliari".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 55)
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Disegno di legge regionale n. 55
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: "FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nell'ambito del Consiglio Regionale sono costituiti, in conformità alle norme del Regolamento del Consiglio, i Gruppi consiliari.
Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal 1° gennaio 1974.
Art. 2
A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio Regionale, a carico del bilancio del Consiglio, la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari all'esplicazione delle loro funzioni.
Art. 3
I contributi finanziari, composti da una quota fissa eguale per ogni Gruppo e tale da garantire le attività fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale, alla consistenza numerica di ogni singolo Gruppo, sono determinati dalla tabella allegata, e decorrono dal 1° gennaio 1974.
Art. 4
Ogni Gruppo provvede autonomamente, in base ad apposito Regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti il proprio funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale e per eventuali collaborazioni.
Art. 5
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 4, che viene istituito nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte SPESA del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- Variazioni in aumento:
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- Capitolo 4 "Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari" |
£. 50.000.000 |
- Variazioni in diminuzione:
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- Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) |
£. 50.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
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Allegato A alla legge regionale n.
TABELLA DEI CONTRIBUTI
1) Quota costante mensile per ogni gruppo: Lire 100.000;
2) Contributi mensili ragguagliati alla entità numerica dei gruppi:
Lire 100.000 per ogni Consigliere fino a 3 Consiglieri;
Lire 75.000 per ogni altro Consigliere oltre i 3.
