Oggetto del Consiglio n. 3762 del 9 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3762/VIII - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO MODIFICATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 12 NOVEMBRE 1986, REP. N. 7840 TRA LA REGIONE VALLE D'AOSTA E LA SOCIETÀ "ILSSA VIOLA INDUSTRIALE s.r.l.".
PRESIDENTE: Do lettura della deliberazione in oggetto:
IL CONSIGLIO
Premesso:
- che in data 12/11/1986 veniva stipulato il protocollo d'intesa, rep. n. 7840, con il quale la Ilssa Viola Industriale s.r.l. si impegnava a cedere alla Regione, terreni e fabbricati, attrezzature e varie facenti parte del complesso industriale sito in Pont-Saint-Martin e la centrale idroelettrica di Issime, nonché la sottostazione di trasformazione;
- che la Ilssa Viola Industriale s.r.l. si impegnava a trasferire il possesso dei beni oggetto della compravendita alle seguenti scadenze:
- 31/12/1986 beni contrassegnati in verde nella cartina allegata al protocollo d'intesa sopra citato;
- 28/02/1987 beni contrassegnati in blu nella planimetria di cui sopra;
- 31/10/1987 beni contrassegnati in rosso nella planimetria di cui sopra;
- 30/4/1988 beni contrassegnati in giallo nella planimetria di cui sopra;
- che in data 9/12/1986, a rogito Favre n. 38001 rep., veniva stipulato tra le parti l'atto di compravendita avente per oggetto i beni di cui sopra;
- che la Ilssa Viola Industriale s.r.l., provvedeva, nel termine previsto contrattualmente, alla consegna dei beni contrassegnati in verde ed in blu nella cartina allegata al protocollo d'intesa rep. n. 7840 (31/12/ /1986 e 28/2/1987); che provvedeva poi a trasferire, in anticipo rispetto al termine previsto (30/4/1988), il possesso di un capannone facente parte dei beni contrassegnati in giallo nella planimetria di cui sopra;
- che per quanto concerne il possesso dei beni contrassegnati in rosso nella planimetria di cui sopra, il cui trasferimento era previsto alla data del 31/10/1987, è sorta controversia tra le parti, in quanto mentre la SMI S.p.A. - che ha incorporato nel frattempo la Ilssa Viola Industriale s.r.l. - afferma di aver adempiuto alla sua obbligazione contrattuale (considerando la presenza nell'ambito di tali aree di taluni macchinari ed impianti giuridicamente irrilevante), la Regione la considera inadempiente e lamenta di non poter attuare su dette aree i suoi programmi di sgombero e riconversione delle stesse, strettamente connessi a quelli inerenti le aree già in precedenza liberate;
- che la Regione ha provveduto da parte sua alla esatta esecuzione degli impegni a suo carico e che ora solo più deve versare la somma di Lire 1.500.000.000=, come previsto al punto 7.3. del richiamato protocollo d'intesa del 12/11/1986;
- che a seguito di ciò la Regione avviava con la SMI S.p.A., e tramite i rispettivi legali, intense trattative al fine di ottenere, nel minor lasso di tempo possibile, la piena disponibilità di tutta l'area ex Ilssa Viola e il pagamento della penale prevista a carico della Ilssa Viola Industriale s.r.l. nel paragrafo 10 del protocollo d'intesa, che la SMI S.p.A. contesta di dovere, quanto meno in ordine all'asserito manato trasferimento del possesso dei beni contrassegnati in rosso nella richiamata planimetria;
- che nel perseguimento di detti scopi, anche in via di correttezza e ritenuto che la situazione di fatto attuale è in gran parte dovuta ad eventi che la Ilssa Viola Industriale s.r.l. e la incorporante SMI S.p.A. non potevano ragionevolmente prevedere e che, comunque, stanno già affrontando con il massimo impegno; ma contestualmente anche valutando le gravi ragioni che con carattere di assoluta urgenza per la Regione, rendono necessaria la completa sollecita liberazione degli immobili de quo, la Regione, si è determinata - anche in vista del presente accordo globale già delineato tra le parti - ad autorizzare la SMI S.p.A. all'uso temporaneo, con equo corrispettivo, di due capannoni;
- che si rende pertanto necessario di approvare un nuovo protocollo d'intesa tra la Regione e la Società SMI S.p.A. modificativo del protocollo principale stipulato in data 12 novembre 1986, rep. n. 7840;
DELIBERA
di approvare l'allegato protocollo d'intesa tra la Regione Valle d'Aosta e la SMI - Società Metallurgia Italiana S.p.A. - modificativo del protocollo principale stipulato in data 12 novembre 1986, rep. n. 7840.
PROTOCOLLO D'INTESA
La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074 rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Dott. Augusto Rollandin a questo autorizzato in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. ( ) controllata senza osservazioni dalla Commissione di Coordinamento al n. del
- E -
La SMI - Società Metallurgia italiana - S.p.A., codice fiscale n. 00931330583 quale incorporante la Ilssa Viola Industriale s.r.l., qui rappresentata con ogni opportuno potere da...
-PREMESSO
- che in data 12/11/1986 le parti sindacate, in ottemperanza e nel rispetto del quadro creato dalle leggi nazionali e comunitarie per la ristrutturazione del settore siderurgico, stipulavano il protocollo d'intesa, rep. n. 7840, con il quale la Ilssa Viola Industriale s.r.l. si impegnava a cedere alla Regione, terreni e fabbricati, attrezzature e varie facenti parte del complesso industriale sito in Pont-Saint-Martin e la centrale idroelettrica di Issime, nonché la sottostazione di trasformazione;
- che la Ilssa Viola Industriale s.r.l. si impegnava a trasferire il possesso dei beni oggetto della compravendita alle seguenti scadenze:
- 31/12/1986 beni contrassegnati in verde nella cartina allegata al protocollo d'intesa sopra citato;
- 28/02/1987 beni contrassegnati in blu nella planimetria di cui sopra;
- 31/10/1987 beni contrassegnati in rosso nella planimetria di cui sopra;
- 30/4/1988 beni contrassegnati in giallo nella planimetria di cui sopra;
- che in data 9/12/1986, a rogito Favre n. 38001 rep., veniva stipulato tra le parti l'atto di compravendita avente per oggetto i beni di cui sopra;
- che la Ilssa Viola Industriale s.r.l., provvedeva, nel termine previsto contrattualmente, alla consegna dei beni contrassegnati in verde ed in blu nella cartina allegata al protocollo d'intesa rep. n. 7840 (31/12/1986 e 28/2/1987); che provvedeva poi a trasferire, in anticipo rispetto al termine previsto (30/4/1988), il possesso di un capannone facente parte dei beni contrassegnati in giallo nella planimetria di cui sopra;
- che per quanto concerne il possesso dei beni contrassegnati in rosso nella planimetria di cui sopra, il cui trasferimento era previsto alla data del 31/10/1987, è sorta controversia tra le parti, in quanto mentre la SMI S.p.A. - che ha incorporato nel frattempo la Ilssa Viola Industriale s.r.l. - afferma di aver adempiuto alla sua obbligazione contrattuale (considerando la presenza nell'ambito di tali aree di taluni macchinari ed impianti giuridicamente irrilevante), la Regione la considera inadempiente e lamenta di non poter attuare su dette aree i suoi programmi di sgombero e riconversione delle stesse, strettamente connessi a quelli inerenti le aree già in precedenza liberate;
- che la Regione ha provveduto da parte sua alla esatta esecuzione degli impegni a suo carico e che ora solo più deve versare la somma di Lire 1.500.000.000=, come previsto al punto 7.3. del richiamato protocollo d'intesa del 12/11/1986;
- che a seguito di ciò la Regione avviava con la SMI S.p.A., e tramite i rispettivi legali, intense trattative al fine di ottenere, nel minor lasso di tempo possibile, la piena disponibilità di tutta l'area ex Ilssa Viola e il pagamento della penale prevista a carico della Ilssa Viola Industriale s.r.l. nel paragrafo 10 del protocollo d'intesa, che la SMI S.p.A. contesta di dovere, quanto meno in ordine all'asserito mancato trasferimento del possesso dei beni contrassegnati in rosso nella richiamata planimetria;
- che nel perseguimento di detti scopi, anche in via di correttezza e ritenuto che la situazione di fatto attuale è in gran parte dovuta ad eventi che la Ilssa Viola Industriale s.r.l. e la incorporante SMI S.p.A. non potevano ragionevolmente prevedere e che, comunque, stanno già affrontando con il massimo impegno; ma contestualmente anche valutando le gravi ragioni che con carattere di assoluta urgenza per la Regione, rendono necessaria la completa sollecita liberazione degli immobili de quo, la Regione, si è determinata - anche in vista del presente accordo globale già delineato tra le parti - ad autorizzare la SMI S.p.A. all'uso temporaneo, con equo corrispettivo, di due capannoni.
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano, per quanto d'uopo anche in via di transazione, quanto segue:
1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente protocollo d'intesa.
2) La Regione Autonoma Valle d'Aosta dà atto di aver autorizzato e quindi ora conferma alla SMI S.p.A., che quest'ultima, con decorrenza dall'8/4/1988 e sino al termine ultimo e, a tutti i fini dichiarato e ritenuto essenziale, del 30/9/1988, potrà utilizzare, come deposito temporaneo dei soli macchinari ed attrezzature ancora esistenti nell'area contrassegnata in rosso nella planimetria di cui sopra, i due capannoni di circa mq. 3.500 esistenti nell'area verde e già ben noti alle parti.
2.1.) Detta autorizzazione è condizionata al contestuale impegno della SMI S.p.A. di provvedere alla rimozione dei macchinari ed attrezzature esistenti sull'area contrassegnata in rosso entro il 30/6/1988 e ciò per consentire alla Regione il tempestivo avvio dei lavori di risistemazione della detta area, lavori per cui sono già in corso le procedure di appalto che prevedono che gli stessi debbano assolutamente terminare entro i primi giorni del dicembre 1988.
Qualora, per problemi tecnici sopravvenuti ed obiettivamente giustificati, lo smontaggio dei macchinari ed impianti situati nell'area in questione non fosse stato ultimato alla data del 30/6/1988, la Regione consente fin d'ora che le relative operazioni vengano concluse entro e non oltre la data, considerata essenziale dalle parti, del 10/7/1988.
2.2.) Per l'utilizzazione dei due capannoni di cui al punto 2) a titolo di deposito temporaneo la SMI S.p.A. riconosce alla Regione un indennizzo pari a Lire 7.500.000= (settemilionicinquecentomila) mensili, da calcolarsi pro rata temporis per il periodo intercorrente fra l'8/4/1988 e la restituzione degli stessi alla Regione, da avvenire come detto più sopra, entro e non oltre il 30/9/1988.
3) A modifica di quanto previsto nel protocollo d'intesa rep. 7840 del 12/11/1986, i terreni e fabbricati contrassegnati in giallo nella planimetria ad esso allegata dovranno invece essere categoricamente liberati ed il possesso alla Regione dovrà essere trasferito entro e non oltre il 31/12/1989.
Per l'occupazione dei suddetti terreni e fabbricati la SMI S.p.A. corrisponderà un indennizzo fin d'ora consensualmente determinato e convenuto come segue:
3.1.) per il periodo 1/5/1988 - 30/3/1989: Lire 22.500.000= (ventiduemilionicinquecentomila) mensili;
3.2.) per il periodo 1/4/1989 - 30/6/1989: Lire 30.000.000= (trentamilioni) mensili;
3.3.) per il periodo 1/7/1989 - 30/9/1989: Lire 40.000.000= (quaranta milioni) mensili;
3.4.) per il periodo 1/10/1989 - 31/12/1989: Lire 50.000.000= (cinquantamilioni) mensili.
3.5.) In caso di trasferimento del possesso dei terreni e fabbricati contrassegnati in giallo precedentemente alla scadenza del 31/12/89 la SMI corrisponderà alla Regione solo l'indennizzo relativo al periodo di effettiva occupazione secondo quanto previsto.
4) A saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche a titolo di penale e risarcimento danni, della Regione per il ritardo da essa lamentato nel trasferimento del possesso dei beni contrassegnati in rosso nella planimetria allegata al protocollo d'intesa rep. n. 7840 del 12/11/1986, la SMI S.p.A. riconosce in favore della Regione medesima che lo accetta, un indennizzo forfettario pari a Lire 200.000.000= (duecentomilioni).
5) In caso di mancato rispetto da parte della SMI S.p.A. di anche uno solo dei termini perentori ed essenziali del 10/7/1988 (di cui al paragrafo 2.1.), 30/9/1988 (di cui al paragrafo 2), 31/12/1989 (di cui al paragrafo 3), la Regione avrà facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di considerare risolti gli accordi transattivi tutti di cui al presente protocollo d'intesa e di far quindi valere le ragioni ad essa spettanti in base agli accordi originari anche in ordine alla penale di Lire 3.000.000= per ogni giorno di ritardo salva comunque la facoltà di far valere i propri diritti scaturenti dal presente accordo.
6) La Regione si impegna a pagare il proprio residuo debito di Lire 1.500.000.000= previsto al punto 7.3. del protocollo d'intesa rep. n. 7840 del 12/11/1986 entro il 31/12/1989 o comunque entro 30 giorni dalla data nella quale tutti gli immobili dell'area ex Ilssa Viola saranno stati resi disponibili alla Regione stessa, se precedente il 31/12/1989.
Nella stessa occasione la Regione avrà il diritto di trattenere gli indennizzi dovutile dalla SMI S.p.A. a norma dei paragrafi 2) 3) e 4) del presente accordo, salvo che non preferisca pagare il proprio debito per intero ricevendo in pari tempo il pagamento da parte della SMI delle somme come sopra maturate.
In caso di ritardo ulteriore da parte della SMI, la Regione avrà ovviamente diritto a trattenere quanto da essa dovuto sino al momento dell'effettivo rilascio, mentre la SMI - ove la Regione non si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui al paragrafo 6) - sarà tenuta all'immediato versamento dell'indennità a suo carico.
7) Nella scrittura in oggetto non è ravvisabile la stipula di alcun contratto di locazione o affitto.
8) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo sarà demandata al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri dei quali due arbitri nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo dagli arbitri come sopra designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.
Il Collegio deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedure osservate per altro le regole del contraddittorio.
9) Le spese di registrazione del presente protocollo verranno anticipate dalla Regione, ma sono poste a carico della SMI S.p.A., che provvederà a rimborsare la Regione a seguito di semplice richiesta ed indicazione dell'importo.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione testé letta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 22
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
