Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3059 del 24 settembre 1987 - Resoconto

OGGETTO N. 3059/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "PROROGA, CON INTEGRAZIONI, DELL'EFFICACIA DELLA L.R. 10 GIUGNO 1984, N. 19, CONCERNENTE L'ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI ALBERGATORI DELLA VALLE D'AOSTA".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Laničce, ne ha facoltą.

LANIECE (D.C.): Il presente disegno di legge prevede la proroga della Confidi, garanzia fidi, fra gli albergatori ed un ulteriore abbattimento del tasso di interesse dei prestiti destinati a finanziare la realizzazione di opere conseguenti alla necessitą di adeguare le strutture dei fabbricati alberghieri alle nuove disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi, che contengono prescrizioni particolarmente severe ed onerose, specialmente per quanto concerne le centrali termiche, la cucina e i contenitori di gasolio.

Presento un emendamento all'art. 2: dato che ormai siamo a fine anno, propongo di abolire le parole "limitatamente all'anno 1987". Propongo inoltre l'aggiunta di un articolo 4 per quanto riguarda l'urgenza.

PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Consigliere Millet, ne ha facoltą.

MILLET (P.C.I.): Gią in Commissione il nostro Gruppo ha anticipato che avrebbe presentato un emendamento, che ricalca quello che gią abbiamo fatto per quanto riguarda la Confidi per gli agricoltori.

Il nostro emendamento propone di aggiungere all'art. 1 i seguenti due commi:

"2. Il contributo č condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al Consorzio".

"3. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli Istituti di credito agli aderenti al consorzio".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Laničce, ne ha facoltą.

LANIECE (D.C.): Accettiamo gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE: Si passa alla votazione dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

ART. 1

1. L'efficacia della legge regionale 1 giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta č prorogata sino al 31 dicembre 1989.

PRESIDENTE: All'art. 1 vi č un emendamento presentato dal Gruppo comunista, di cui do lettura:

"2. Il contributo č condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al Consorzio".

"3. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli Istituti di credito agli aderenti al consorzio".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 nel testo cosģ emendato:

ART. 1

1. L'efficacia della legge regionale 1° giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta č prorogata sino al 31 dicembre 1989.

2. Il contributo č condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al Consorzio.

3. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli Istituti di credito agli aderenti al consorzio.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

(Norma transitoria)

1. Limitatamente all'anno 1987 il Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta č autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine con abbattimento di nove punti del tasso di interesse fissato tra il Consorzio stesso e gli istituti di credito convenzionati, qualora si tratti di interventi specificamente finalizzati a consentire l'adeguamento obbligatorio delle aziende alberghiere alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.

PRESIDENTE: All'art. 2 vi č l'emendamento presentato dall'Assessore Laničce, di cui do lettura:

All'inizio del 1° comma dell'art. 2 sono soppresse le parole: "Limitatamente all'anno 1987".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 nel testo cosģ emendato:

ART. 2

1. Il Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta č autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine con abbattimento di nove punti del tasso di interesse fissato tra il Consorzio stesso e gli istituti di credito convenzionati, qualora si tratti di interventi specificamente finalizzati a consentire l'adeguamento obbligatorio delle aziende alberghiere alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno, per quanto concerne l'anno 1987, sul capitolo 37850 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio, e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Gli oneri per gli esercizi 1988 e 1989 saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e troveranno copertura mediante utilizzo delle risorse iscritte al programma 2.2.2.13: - interventi promozionali per lo sviluppo di attivitą alberghiere ed extra-alberghiere - del bilancio pluriennale 1987-1989.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4 per la dichiarazione di urgenza:

ART. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą

PRESIDENTE: Pongo in votazione per scrutinio segreto la legge nel suo complesso:

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 26

Votanti 26

Favorevoli 24

Contrari 2

Il Consiglio approva