Oggetto del Consiglio n. 3055 del 24 settembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3055/VIII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA L.R. CONCERNENTE: "INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT".
PRESIDENTE: Ha chiesto di illustrare il disegno di legge l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): La Commissione di Coordinamento ha rinviato non vistato il disegno di legge "Interventi a favore dello sport", in quanto non ha ritenuto chiaro il contenuto dell'art. 12 dello stesso.
Tenuto conto della scarsa rilevanza del citato art. 12 nella economia generale della normativa proposta, si è ritenuto opportuno di toglierlo, in quanto era ininfluente sul contenuto della legge. Pertanto si è provveduto alla correzione anche del richiamato art. 21 ex lege e dell'attuale art. 20 del testo in esame.
Presento un emendamento in merito all'urgenza della legge, in quanto siamo in ritardo.
Avendo fatto una lunga discussione in questo Consiglio nel mese di luglio, penso non sia il caso di dilungarmi oltre nella illustrazione.
PRESIDENTE: È aperta a discussione generale. L'Assessore Lanièce ha presentato un emendamento, che consiste nell'aggiunta di un art. 24 relativo all'urgenza. Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Non avevo potuto nella seduta di luglio presentare un emendamento, perchè questa legge era tra quelle approvate a raffica. Presento oggi - e l'ho gia consegnato alla Presidenza del Consiglio - un comma aggiuntivo al 1° articolo, che chiede che questi contributi previsti dal 4° comma dello stesso articolo non siano attribuiti a società che abbiano attività di boxe o di altri sport che siano dichiarati pericolosi con deliberazione del Consiglio regionale.
Questa normativa può sembrare un po' vessatoria nei confronti dei praticanti dell'arte nobile della boxe, ma nasce dall'esperienza di paesi più civili, fra virgolette, dal punto di vista sportivo rispetto al nostro, come la Svezia, la Svizzera e gli USA. In questi Stati la boxe ha subito negli ultimi anni una serie di notevoli limitazioni, in particolare per quanto riguarda la sua pratica dilettantistica. Si è notato con sempre maggiore frequenza l'insorgere in pugili che avevano fatto molti incontri pur senza gravi danni apparenti, di gravi manifestazioni di demenza senile e di atrofia cerebrale. Quindi dalla osservazione dal punto di vista popolare del "pugile suonato" è stato scoperto avere una grossa rispondenza nella realtà.
Questi dati hanno portato l'American Medical Association a dare delle grosse limitazioni ai medici per assistere i pugili durante gli incontri di boxe, i quali dovrebbero teoricamente intervenire con molta sollecitudine per evitare questo tipo di lesioni.
In Valle d'Aosta si potrebbe senza grandi difficoltà dare un esempio in campo italiano, perchè ci sia un segnale su questa pericolosità. Faccio presente che in occasione di un incontro di pugilato a livello molto alto che era stato tenuto a Saint-Vincent qualche tempo fa, erano stati fatti degli esami presso l'ospedale regionale grazie all'impianto di tomografia computerizzata che lì ha sede, e si erano trovate delle lesioni molto significative.
Pertanto chiederei da parte dell'Assessore la disponibilità all'inserimento di questa normativa.
Esiste poi un altro motivo per cui ho presentato l'emendamento. Per motivazioni che non conosco, o perchè in futuro verranno fuori dei dati, anche altri sport potrebbero presentare un rischio notevole per la salute e la integrità fisica della popolazione, pertanto la seconda parte dell'emendamento dà la possibilità al Consiglio regionale di intervenire negando questo tipo di contributi. Non credo che ci siano problemi dal punto di vista della presenza o meno del CONI di questi organismi per due motivi: la prima è che comunque questa legge propone sovvenzioni a delle società purché regolarmente costituite e ad associazioni di sport popolari valdostani, quindi anche a strutture che nel CONI non sono rappresentate; la seconda è perchè una struttura può essere iscritta al CONI, ma non per questo deve avere obbligatoriamente dei contributi dalla Regione. La Regione deve stimolare lo sport nel rispetto della salute dei cittadini, per cui dare un segnale in questo senso è importante.
Se l'Amministrazione regionale non vuole inserire questo emendamento, chiedo che ci sia un interessamento da parte dell'Assessore alla Sanità perchè si faccia una verifica dei praticanti di queste attività, e nel caso si scoprissero le lesioni che si sono riscontrate da altre parti, che sia proibita l'attività della boxe in Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Nessun altro Consigliere chiede di intervenire in sede di discussione generale, pertanto dichiaro chiusa la stessa.
Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): Comprendiamo la filosofia del Consigliere Sandri, però la legge è stata impostata per dare contributi a tutte le società riconosciute dal CONI e alle società di sport de Noutra Tera della nostra Valle. Quindi è un discorso applicativo e non restrittivo, e siccome la boxe è anche praticata nei giochi olimpionici, non riteniamo opportuno accogliere questo emendamento.
(Manifestazioni di approvazione in aula per le parole dell'Assessore Lanièce).
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Finalità)
1. La Regione Valle d'Aosta promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, considerando la pratica delle stesse un fondamentale servizio sociale e un elemento di formazione psicofisica.
2. Riconosce altresì il ruolo dell'attività agonistica ai fini del miglioramento tecnico e qualitativo dello sport.
3. Attribuisce pertanto primaria importanza alla attività delle società e federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nella Regione.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge vengono concessi contributi alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., nonché alle società sportive regolarmente costituite e alle associazioni di sport popolari valdostani.
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): La risposta dell'Assessore è dettata quanto meno da scarsa meditazione e credo che un po' di riflessione su queste cose sarebbe utile all'Assessore e agli altri colleghi Consiglieri.
Se facciamo una traslazione in senso più generale di quanto stiamo per fare, forse il ragionamento ed il senso dell'emendamento saranno più chiari.
Penso che qualcuno dei nostri amabili colleghi Consiglieri alla sera si diverta a guardare il pugilato in televisione; vedo per esempio il brillante Consigliere socialdemocratico fare cenni con la testa in segno affermativo. Credo che sia un gusto sadico il continuare in questa visione televisiva dopo che si sa da autorevoli fonti mediche che il meccanismo del K.O. provoca una contusione cerebrale, e cioè l'avverarsi di una lesione verosimilmente reversibile, anche se di questo non si è sicuri. Non mi pare dignitoso in una società che si avvicina al duemila continuare ad avere piaceri notturni quando si sa che questo provoca lesioni in qualcuno. Un episodio del genere mi pare maggiormente grave se valutato nell'ottica della legge che si propone di dare dei finanziamenti per interventi a favore dello sport, e quindi di stimolare attività che sono riconosciute dannose per la salute.
Sarei contento che non fosse accettato questo emendamento, se dall'Assessore al Turismo venisse un impegno per mettere in atto una serie di interventi per evitare questi danni.
Se mi dicesse: "proibiamo l'attività professionistica, l'attività dilettantistica a facciamo limitare nel tempo, nella durata, obblighiamo la presenza di un medico", sarei soddisfatto, ma una risposta come quella che mi ha dato ora l'Assessore non ha nessun senso, perchè significa rifiutare di confrontarsi con un problema che interessa un numero, seppure piccolo, di persone.
Questo discorso parte dalla boxe ma arriva ad altri sport, per cui è importante riservarsi la possibilità di farlo in un futuro prossimo con deliberazioni del Consiglio regionale, perchè ci sono altri sport che sono pericolosi. Se andiamo a fare una analisi approfondita di tutte le attività sportive che portano dei rischi ai praticanti, vediamo che le deliberazioni del Consiglio dovrebbero essere prese subito e non aspettare che questo emendamento sia passato e diventi di competenza del Consiglio prendere questo tipo di decisioni.
Pertanto invito di nuovo l'Assessore al Turismo a dimostrare quanto meno una attenzione maggiore di quella che ha mostrato nell'intervento precedente. Mi dispiace che diritti come questo, appartenenti ai nostri cittadini, siano recepiti così in questo consesso. Si ride troppo spesso in questo Consiglio di argomenti che sono importanti: la integrità fisica è una, la sessualità è un'altra e ci abbiamo riso ieri sera. Forse si dovrebbe ridere di altre cose, anche più divertenti, dopo le elemosine che abbiamo dovuto sopportare per 50 punti del nostro ordine del giorno con tutte le ratifiche che abbiamo dovuto passare.
Può valere come "défi pour le futur": spero che non ci si debba ricredere in questo consesso e nella nostra Regione per aver dato dei finanziamenti a società che praticano la boxe. La responsabilità ovviamente non è di Nuova Sinistra.
Si dà atto che alle ore 20,17 riassume la Presidenza il Presidente BONDAZ.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Lanièce, ne ha facoltà.
LANIECE (D.C.): Il fatto di non aver accolto l'emendamento, non vuol dire che l'esecutivo, il Consiglio non pensi a questi problemi. Se oggi approviamo questa legge, non significa che domani non si possa andare a rivedere gli sport che sono più pericolosi anche della boxe e togliere il finanziamento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Sandri, di cui do lettura:
All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 5.
"I contributi di cui al precedente comma non possono essere attribuiti alle società che abbiano attività di boxe o di altri sport dichiarati pericolosi con deliberazione del Consiglio regionale".
Lo pongo in votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 1
Favorevoli 1
Astenuti 28 (Aloisi, Bajocco, Baldassarre, Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Chabod, Cout, Dolchi, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Marcoz, Martin, Millet, Pascale, Perrin, Pollicini, Rollandin, Stévenin, Tamone, Tonino, Torrione e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 nel testo originario:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri);
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
ART. 2
(Requisiti per accedere ai contributi)
1. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 devono essere costituiti, domiciliati o rappresentati in Valle d'Aosta ed ivi operanti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
ART. 3
(Modalità di riconoscimento delle società, associazioni e degli enti di promozione sportiva)
1. Le società sportive si intendono regolarmente costituite quando abbiano un proprio statuto e siano affiliate alle corrispondenti federazioni sportive nazionali o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero, qualora la corrispondente attività non figuri come attività sportiva inquadrata in una federazione sportiva nazionale, quando facciano parte di una associazione sportiva riconosciuta ufficialmente dalla Regione.
2. Tale riconoscimento è attribuito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, sentito il parere dell'Assemblea generale sportiva di cui al successivo articolo 5.
3. Sono altresì considerate regolarmente costituite a tutti gli effetti di legge le società che facciano parte di una associazione già riconosciuta quale associazione sportiva regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: "Interventi a favore dello sport".
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
ART. 4
(Albo delle società, associazioni, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali)
1. Le società e le associazioni sportive regolarmente costituite in base alle disposizioni dell'articolo precedente sono iscritte in apposito albo tenuto dall'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, unitamente alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
TITOLO II
ASSEMBLEA GENERALE SPORTIVA
ART. 5
(Istituzione e composizione)
1. È istituita presso l'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali l'Assemblea generale sportiva.
2. L'Assemblea generale sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e viene nominata con suo decreto.
3. Fanno parte dell'Assemblea generale sportiva:
a) i rappresentanti delle federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e delle associazioni sportive riconosciute dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, designati dai rispettivi organismi a livello regionale.
b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. designati dai rispettivi comitati regionali;
c) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o, in caso di assenza, un suo delegato;
d) tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
e) l'Assessore allo sport del Comune di Aosta o, in caso di assenza, un suo delegato;
f) il delegato regionale del C.O.N.I. o, in caso di assenza, un suo delegato;
g) un rappresentante dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT, designato d'intesa tra le stesse;
i) il dirigente dell'Ufficio regionale per il Turismo o, in caso di assenza, un suo delegato.
4. In caso di assenza o impedimento l'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali può delegare uno dei Consiglieri regionali di cui alla lettera d) del comma precedente a presiedere l'Assemblea in sua vece.
5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.
6. Non è consentivo il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente l'Assemblea generale sportiva.
7. L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
ART. 6
(Revocabilità e decadenza dei componenti)
1. I componenti dell'Assemblea sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
2. Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell'assemblea provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
ART. 7
(Funzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 3, l'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport ed elabora il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari a favore degli enti ed organismi sportivi di cui al quarto comma dell'articolo 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a favore dei medesimi enti ed organismi sportivi.
2. Il parere dell'Assemblea generale sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Mi asterrò su questo articolo.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
ART. 8
(Convocazione)
1. L'Assemblea è convocata dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali ogni qualvolta egli lo ritenga necessario nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
2. L'Assemblea è convocata mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
ART. 9
(Funzionamento)
1. Affinché le deliberazioni dell'Assemblea siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.
3. È facoltà dell'assemblea disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento, adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
ART. 10
(Regolamento sulle modalità di presentazione delle domande ed individuazione degli organismi beneficiari)
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea generale sportiva dovrà adottare un proprio regolamento, da approvarsi dal Consiglio regionale, volto a stabilire i tempi e le modalità per la presentazione dei documenti, nonché a determinare i criteri per l'individuazione degli organi beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 11. Il medesimo regolamento potrà altresì stabilire ulteriori criteri, integrativi di quelli già previsti dalla presente legge, da seguire per la definizione del piano di riparto.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 10:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
TITOLO III
CONTRIBUTI
CAPO I
CONTRIBUTI ORDINARI
ART. 11
(Piano di riparto)
1. I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta regionale sulla base di apposito piano di riparto.
2. In sede di definizione del piano di riparto dovrà tenersi conto delle seguenti disposizioni:
a) una quota, non inferiore al 20% e non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, dovrà essere riservata a favore delle società sportive che esplicano una attività agonistica classificabile di alto livello; a tale fine dovrà tenersi conto dell'importanza, nell'ambito delle singole discipline sportive, dei campionati o delle manifestazioni agonistiche cui la società regolarmente partecipa nell'arco della stagione cui i contributi si riferiscono;
b) una seconda quota pari al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30%, dovrà essere riservata alla Federazione e alle Associazioni degli sport popolari valdostani, di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;
c) una terza quota, non inferiore al 12% e non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30% e della quota di cui alla lettera b), dovrà essere riservata agli enti di promozione sportiva;
d) le somme che residuano dopo aver dedotto le quote di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere riservate alle società sportive, ai comitato regionali delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e alle associazioni sportive regionali riconosciute ai sensi dell'art. 3, a condizione che non abbiano già avuto accesso ai contributi di cui alle lettere a), b) e c).
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 11:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
ART. 12
(Determinazione dei contributi ordinari)
1. In sede di determinazione dei contributi ordinari si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.
2. Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopraelencati.
3. Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tener conto dell'azione promozionale e di sviluppo dell'attività amatoriale da essi svolta nel settore dello sport.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:
ART. 13
(Divieto di cumulabilità dei contributi)
1. Le società con doppia affiliazione (ad una federazione o associazione sportiva regionale e ad un ente di promozione sportiva) non possono cumulare contributi per la medesima attività.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 13:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:
ART. 14
(Modalità di concessione)
1. Per la concessione dei contributi ordinari gli enti e gli organismi sportivi debbono presentare annualmente una relazione finanziaria consuntiva e previsionale nonché una relazione illustrativa dell'attività da loro svolta.
2. Quando si tratti di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.
3. I contributi ordinari possono di norma essere concessi alle società solo dopo che queste abbiano svolto almeno una annata di regolare attività.
4. In via eccezionale, le società di nuova costituzione possono ottenere il contributo relativo al primo anno di funzionamento anche in corso di attività, previo parere favorevole della federazione, ente o associazione di appartenenza, nonché dell'assemblea generale sportiva.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 14:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:
CAPO II
CONTRIBUTI STRAORDINARI
ART. 15
(Spettanza)
1. I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni non rientranti nella normale attività agonistica e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 15:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:
ART. 16
(Modalità di concessione)
1. Per la concessione dei contributi straordinari devono essere presentati una richiesta illustrante dettagliatamente la manifestazione progettata e un analitico preventivo delle relative entrate e uscite finanziarie. La liquidazione avverrà a manifestazione conclusa e su presentazione di idonei giustificativi di spesa.
2. Quando si tratti di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 16:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 17
(Competenza alla concessione dei contributi)
1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 17:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:
ART. 18
(Possibilità di erogazione rateale)
1. I contributi possono essere erogati anche ratealmente, in relazione alle esigenze finanziarie dei beneficiari, fatta sempre salva la garanzia del corretto e totale impiego delle somme concesse.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 18:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:
ART. 19
(Divieti - Conseguenze dell'impiego irregolare dei fondi erogati)
1. Non possono essere concessi contributi per attività nel settore dello sport al di fuori di quelli previsti nella presente legge.
2. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati determina una azione di recupero, ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 19:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:
TITOLO IV
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
ART. 20
(Piano di riparto per l'esercizio finanziario 1987)
1. Limitatamente all'esercizio 1987, in sede di definizione del piano di riparto dei fondi stanziati con la presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11.
2. Nell'ambito del piano di riparto di cui al primo comma particolare rilievo dovrà essere assicurato al sostegno delle attività agonistiche di alto livello di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 11.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 20:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 21
(Onere derivante dall'applicazione della legge)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni relativamente all'esercizio 1987 e in annue Lire 1.000 milioni per quanto riguarda gli esercizi successivi, graverà sul cap. 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
a) per l'esercizio 1987:
quanto a L. 225.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" del bilancio di previsione, per l'anno 1987 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;
quanto a L. 75.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio in corso relativo a "Finanziamento della Riforma dell'organizzazione turistica"; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di Lire 725.000.000;
b) per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo delle seguenti risorse disponibili già iscritte sul bilancio pluriennale 1987/1989;
programma 2.2.4.10: promozione culturale sportiva e sociale per lire 1.924.000.000 programma 3.2.: altri oneri non ripartibili per lire 76.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 21:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:
ART. 22
(Variazioni di bilancio)
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
cap 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
L. 225.000.000
cap 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)
L. 75.000.000
TOTALE IN DIMINUZIONE L. 300.000.000
In aumento
cap 46500 "Contributi per attività sportive L.R., n.
L. 300.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 22:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:
TITOLO VI
ABROGAZIONE DI NORME
ART. 23
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 26.8.1974, n. 35 concernente: "Interventi a favore del lo sport" così come modificata ed integrata dalla legge regionale 5.7.1976, n. 21;
b) le sottoelencate leggi di spesa e di rifinanziamento delle leggi regionali di cui alla lettera a):
1) L.R. 4.8.1975, n. 33
2) L.R. 3.1.1977, n. 7
3) L.R. 18.7.1977, n. 51
4) L.R. 15.6.1978, n. 19
5) L.R. 28.12.1979, n. 84
6) L.R. 14.7.1982, n. 25
7) L.R. 6.7.1984, n. 35
8) L.R. 22.11.1984, n. 59
c) il primo e il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 11.7.1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;
d) il primo comma dell'art. 1 della L.R. 24.12.1982, n. 98, concernente l'aumento della percentuale di intervento per l'attuazione dei compiti della "Federachon di sport de Noutra Tera".
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 23:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 28
Favorevoli 28
Astenuti 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, relativo alla dichiarazione di urgenza presentato dall'Assessore Lanièce:
1. Ia presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.): Credo che la dichiarazione di urgenza, come peraltro il mio emendamento, potrebbe anche non essere accolta, perchè non vedo assolutamente l'urgenza di questo provvedimento, visto che ormai i tempi sono già stati persi, non certo per problemi di questo Consiglio, ma per le osservazioni del Coordinamento. Pertanto voterò contro l'art. 24.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 24:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 29
Votanti 29
Favorevoli 28
Contrari 1
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 28
Votanti 28
Favorevoli 27
Contrari 1
Il Consiglio approva
