Oggetto del Consiglio n. 3046 del 24 settembre 1987 - Resoconto
OGGETTO N. 3046/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, SEDE REGIONALE DI AOSTA, PER LA SUA ATTIVITÀ STATUTARIA E PER LA GESTIONE DEL NUOVO CANILE REGIONALE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di illustrare il disegno di legge l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.
PERRIN (U.V.): Ce Conseil a déjà voté, il y a quelque temps, une ébauche de convention à établir avec l'E.N.P.A. pour la gestion du nouveau chenil. Entre-temps, nous avons donné provisoirement à l'E.N.P.A. cette gestion.
Cette loi pourvoit uniquement à une contribution annuelle à l'E.N.P.A. de 90.000.000 de lires, ainsi qu'il est prévu par la convention, afin que cet institut puisse oeuvrer de plein droit.
PRESIDENTE: Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo di L. 90.000.000 a favore dell'Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 graverà sul capitolo 29360 che viene istituito nella Parte Spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3.Alla copertura dell'onere di L. 90.000.000 si provvede:
- per l'anno 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap 50150, "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo alle spese per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 1.910.000.000.
- per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per L. 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987/1989.
3. A decorrere dall'anno 1988 si provvederà alla rideterminazione dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento I. S. T. A. T. previsto dalla convenzione stipulata fra la Regione e l'E.N.P.A. di Aosta, con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della L.R. 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" - Spese di investimento L. 90.000.000
In aumento:
Settore 2.2.1. Assetto del territorio e Tutela dell'Ambiente
Programma 2.2.1.08. Parchi, riserve e beni ambientali
Cap 29360 (di nuova istituzione) "Concessione di un contributo annuo all'Ente Nazionale Protezione Animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.
L.R. n. L. 90.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 28
Votanti 28
Favorevoli 27
Contrari 1
Il Consiglio approva
