Oggetto del Consiglio n. 527 del 26 aprile 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 527/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI ASSISTENZIALI AI MINORI".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Marcoz; ne ha facoltà.
MARCOZ (U.V.): Vorrei dire che accettiamo gli emendamenti proposti dalla IV Commissione Consiliare.
Oltre a quanto è scritto nella relazione allegata al disegno di legge, bisogna aggiungere che attualmente sono 120 gli orfani assistiti in Valle d'Aosta, i bambini con un solo genitore sono circa 170, la pensione sociale è stata aggiornata ed è di lire 195.154.
Per quanto riguarda l'articolo 8 i casi autorizzati l'anno scorso sono stati circa 150. Per quanto riguarda l'articolo 9, vi sono circa 220 minori che attualmente sono assistiti nei collegi; per l'articolo n. 10, nel 1983 abbiamo avuto 521 minori nelle colonie, mentre sono stati 903 nei soggiorni marini estivi. Per quanto concerne l'articolo 11, il sussidio base è di lire 350.000.
PRESIDENTE: Signori Consiglieri è aperta la discussione generale. Avete allegato all'ordine del giorno il parere della Consulta per la condizione femminile, della Commissione per la sicurezza sociale e della Commissione Affari Generali con degli emendamenti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.): Noi voteremo a favore del provvedimento in quanto in sostanza sono stati accolti dalla Giunta gli emendamenti che avevamo proposto all'interno della Commissione. Raccomandiamo alla Giunta di tenere conto del parere della Consulta Femminile, che dice che queste sono soluzioni temporanee e che quindi non risolvono certo i problemi di fondo.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, possiamo passare alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
In attesa della riforma dell'assistenza sociale o di leggi regionali di riordino del settore, gli interventi di assistenza economica a favore dei minori sono disciplinati dalla presente legge.
Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di età inferiore agli anni 18, residenti in un comune della Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
Ai minori orfani di uno o di entrambi i genitori, ai minori riconosciuti da un solo genitore, oppure con genitori divorziati oppure con genitori che abbiano ottenuto la separazione consensuale o giudiziale omologata dall'autorità giudiziaria, è erogato un sussidio mensile di mantenimento pari all'importo della pensione sociale dell'I.N.P.S. di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ogni minore oltre al primo, il sussidio mensile è corrisposto nella misura del 40% dell'importo del sussidio, previsto al comma precedente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli; 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
Il sussidio mensile è corrisposto nella misura intera al genitore oppure all'esercente la patria potestà che, costituendo un nucleo familiare a se stante, abbia un reddito annuo, da qualsiasi fonte proveniente, pari o inferiore al reddito di cui all'articolo 28, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato per il diritto alla pensione sociale dell'I.N.P.S. nella misura intera.
Tale limite di reddito è maggiorato del 20% per ogni minore oltre al primo.
Qualora il reddito del genitore o dell'esercente la patria potestà ecceda il limite come identificato al primo comma, per ogni scaglione eccedente di lire 200.000, il sussidio mensile è ridotto del 10%.
PRESIDENTE: All'art. 3 sono stati proposti, dalla Commissione Consiliare competente, i seguenti emendamenti:
Al primo e terzo comma le parole "la patria potestà" sono sostituite dalla seguenti: "la potestà dei genitori".
Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: "I redditi da lavoro dipendenti o da pensione saranno conteggiati nella misura del 60%".
che pongo in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3 così emendato e lo pongo in votazione.
Articolo 3
Il sussidio mensile è corrisposto nella misura intera al genitore oppure all'esercente la potestà dei genitori che, costituendo un nucleo familiare a se stante, abbia un reddito annuo, da qualsiasi fonte proveniente, pari o inferiore al reddito di cui all'articolo 28, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato per il diritto alla pensione sociale dell'I.N.P.S. nella misura intera.
Tale limite di reddito è maggiorato del 20% per ogni minore oltre al primo.
I redditi da lavoro dipendente o da pensione saranno conteggiati nella misura del 60%.
Qualora il reddito del genitore o dell'esercente la potestà dei genitori ecceda il limite come identificato al primo comma, per ogni scaglione eccedente di lire 200.000, il sussidio mensile è ridotto del 10%.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
Qualora il genitore o l'esercente la patria potestà appartenga a nucleo familiare in cui convivono, oltre ai minori assistibili, altri componenti, compresi i conviventi di fatto, i limiti di redditi sono ricavati dalla somma dei redditi individuali diviso il numero dei componenti il nucleo, esclusi il minore o i minori assistibili.
PRESIDENTE: All'articolo 4 vi è un emendamento della IV Commissione Consiliare:
Al primo comma le parole "la patria potestà" sono sostituite dalle seguenti: "la potestà dei genitori".
Pongo in votazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4 nel testo emendato e lo pongo in votazione.
Articolo 4
Qualora il genitore o l'esercente la potestà dei genitori appartenga a nucleo familiare in cui convivono, oltre ai minori assistibili, altri componenti, compresi i conviventi di fatto, i limiti di redditi sono ricavati dalla somma dei redditi individuali diviso il numero dei componenti il nucleo, esclusi il minore o i minori assistibili.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
Non hanno diritto all'assegno mensile i minori che abbiano un reddito personale annuo, da qualsiasi fonte proveniente, di importo pari o superiore all'ammontare annuo del sussidio mensile.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
Gli interventi assistenziali, in assenza dei genitori, sono corrisposti a familiari o parenti che provvedono all'educazione ed all'assistenza dei minori.
PRESIDENTE: Metto n approvazione l'art. 6 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
I sussidi mensili sono approvati e corrisposti con provvedimento deliberativo della Giunta regionale con periodicità annuale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o "una tantum", a favore di famiglie di minori che si trovano in contingente stato di bisogno.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
Con provvedimenti della Giunta regionale, da ratificare da parte del Consiglio, sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti.
PRESIDENTE: All'articolo n. 9 vi è un emendamento sostitutivo, ne do lettura:
"Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti".
Pongo in votazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato e lo pongo in votazione.
Articolo 9
Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
Con provvedimenti della Giunta regionale, da ratificare da parte del Consiglio, sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi.
PRESIDENTE: All'articolo n. 10 vi è un emendamento sostitutivo, ne do lettura:
"Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi".
Metto in votazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10 nel testo emendato e lo pongo in votazione.
Articolo 10
Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11
Con provvedimenti della Giunta regionale, da ratificare da parte del Consiglio, sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
PRESIDENTE: All'articolo 11 vi è un emendamento sostitutivo, ne do lettura:
"Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Metto in approvazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11 nel suo testo emendato e lo pongo in votazione.
Articolo 11
Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12
Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire unmiliardosettecentonovantamilioni.
L'onere di cui al precedente comma graverà:
- quanto a £. 340.000.000 al capitolo 41700, quanto a £. 1.200.000.000 al capitolo 41900 e quanto a £. 250.000.000 al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Alla copertura della spesa per l'anno 1984 si provvede:
- quanto a £. 340.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 (Allegato n°8 settore 3° sicurezza sociale);
- quanto a £. 1.200.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;
- quanto a £. 250.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;
per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al programma 2.2.3.03 Assistenza Sociale e Beneficenza Pubblica del bilancio pluriennale della Regione 1984/1986.
Gli aumenti di spesa derivanti dall'adeguamento automatico alle pensioni sociali dell'I.N.P.S., di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.
PRESIDENTE: Metto i approvazione l'art. 12 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
£ 340.000.000
Variazioni in aumento:
Capitolo 41700 - Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore ed in stato di bisogno
£ 340.000.000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 13 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14, ricordando che è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Maggioranza: 18
Favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso, per votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.
