Oggetto del Consiglio n. 524 del 26 aprile 1984 - Resoconto
OGGETTO N. 524/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIGILANZA E TUTELA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI".
PRESIDENTE: Illustra il disegno di legge n. 50 l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Pollicini; ne ha facoltà.
POLLICINI (Féd. D.P. - U.V.P.): Si tratta di un adempimento previsto dalla legge n. 196 che all'articolo n. 43 dice: "Sono trasferite alla Regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti consorzi e cooperative".
In effetti si tratta di istituire la tenuta del registro delle cooperative e il registro anagrafico delle società cooperative. Il primo registro è preposto a finalità relative all'esenzione fiscale e il secondo è finalizzato alla vigilanza obbligatoria delle cooperative. L'istituzione di questo registro, tenuto dall'Assessorato, è in ritardo di alcuni anni rispetto alla data della legge n. 196, e ciò è dovuto al fatto che l'ufficio preposto ha dovuto attrezzarsi. Nel frattempo le attività di gestione di questo registro sono state tenute dall'Ufficio del Lavoro che però operava su carta intestata dalla Regione, quindi, di fatto, era sempre la Regione che presentava il registro. Sono comunque compiti di carattere tecnico e di controllo burocratico amministrativo.
Questo registro comprende le cooperative che oggi sono in totale 185: 6 di consumo, 11 di produzione lavoro, 55 agricole, 76 edilizie, per la produzione di alloggi. Cooperative di trasporto non ce ne sono, in quanto la SVAP è una cooperativa di lavoro. Le cooperative miste sono 37 e sono quelle di servizio assistenziale per handicappati, asili nido ecc..
Un altro aspetto che è opportuno sottolineare è l'istituzione, presso l'Assessorato, della commissione regionale per la cooperazione che ha il compito di esprimere parere, cioè un compito di consulenza circa le iscrizioni, cancellazioni, ricorsi alla Giunta, la diminuzione del patrimonio e ancora compiti relativi alle norme di codice civile e cioè insolvenza, gestione commissariale, scioglimenti d'autorità e sostituzione dei liquidatori. Per questi atti è necessario il parere consuntivo della commissione, che è composta da:
- l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti;
- un funzionario responsabile del servizio della cooperazione;
- tre funzionari rispettivamente degli Assessorati al Turismo, Agricoltura e Lavori Pubblici;
- rappresentanti del movimento cooperativo, uno per ciascuna associazione di rappresentanza (le associazioni di rappresentanza sono 4 e cioè la Confederazione Cooperative Italiane, la Lega Nazionale Cooperative Mutue, Associazione generale Cooperative Italiane e l'Unione Nazionale Cooperative e Mutue).
Le votazioni avvengono per corrispondenza, e qui si risale ad un regio decreto del 1910 e vorrei che il Consiglio riflettesse un momento su questo modo di votare per corrispondenza.
C'è anche il problema delle ispezioni e delle revisioni ordinarie e straordinarie che vengono fatte attraverso questa norma: spetta all'associazione, per ciascun biennio, per revisioni un'indennità che è pari a 65.000 lire, se i soci sono inferiori a 100, 95.000 lire se i soci sono superiori a 100; inoltre, per quanto riguarda il rimborso forfettario, è di 25.000 lire per le ispezioni in Aosta è 30.000 lire per le ispezioni all'esterno.
Si tratta quindi di normali attribuzioni che competono alla Regione in virtù della legge n. 196.
Si dà atto che alle ore 19.02 assume la Presidenza il Vice Presidente Dolchi.
PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale dopo l'illustrazione dell'Assessore Pollicini.
Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Su questo disegno di legge, già in Commissione il nostro Gruppo aveva presentato una serie di emendamenti. Il primo si riferisce al punto uno dell'art. 16 là dove dice che, per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle società cooperative e loro consorzi e per la promozione della cooperazione, l'amministrazione regionale si avvale delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S.. Esso stabilisce che solo le cooperative di dimensione nazionale hanno questo diritto.
Noi proponiamo un emendamento anche al punto due, là dove è indicata: "la Fédération des coopératives valdôtaines, costituitasi con compiti di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo Valdostano". Noi riteniamo che questo non sia legittimo perchè troppo esclusivo o limitativo. Un'altra fédération, infatti, con lo stesso numero di adesioni, secondo il testo della legge non avrebbe questo diritto. Noi riteniamo che al punto due si debba dire: "Di altre associazioni e società cooperative con sede nella regione che abbiano almeno 15 cooperative e che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati". Sarebbe opportuno togliere il nominativo della Fédération e stabilire dei criteri senza istituzionalizzare con legge l'esclusivo diritto di rappresentanza della sola Fédération. Noi riteniamo che l'approvazione di una legge siffatta possa anche incorrere in questioni di legittimità.
Noi proponiamo alcuni emendamenti al punto due dell'art. 16, e altri all'art. 13 e all'art. 10. L'emendamento più importante riguarda comunque il punto due dell'art. 16, perchè una legge deve stabilire criteri e principi per beneficiare di un diritto e non deve legalizzare privilegi in esclusiva. Noi riproponiamo in aula gli emendamenti fatti in Commissione e che sono allegati agli atti del disegno di legge.
PRESIDENTE: La Presidenza recepisce come emendamenti presentati in sede di discussione generale quelli presentati in Commissione e allegati all'ordine del giorno in possesso dei Consiglieri.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Io non sto a ripetere le argomentazioni già esposte dal Consigliere Millet che io condivido pienamente.
Mi pare infatti che il disegno di legge quale è stato esaminato nella consulta per la cooperazione e nelle commissioni, relativamente alla questione della Fédération, abbia una impostazione notevolmente scorretta e anche antidemocratica. Si da ad un sigla la patente di rappresentare un movimento cooperativo valdostano precludendo a qualsiasi altra nuova sigla la possibilità di avere questa rappresentanza. Si tratta di un metodo che non può essere assolutamente accettato.
Anch'io ho presentato un emendamento all'art. 16, proponendo la seguente formulazione del punto due del 1° comma: "Di altre associazioni di società cooperative con sede nella regione che abbiano almeno 30 cooperative aderenti e che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno loro demandati e che a ciò siano autorizzate con provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa". Di fatto, l'attuale Fédération rientra nelle associazioni riconosciute; non si preclude però ad una nuova Fédération o una nuova alleanza cooperativa, che questa abbia anche il suo spazio di funzionamento, anche se deve rispondere a determinati requisiti. Si sostituisce la sigla, il che costituisce un monopolio, con dei criteri oggettivi ai quali ogni organizzazione deve sapersi attenere.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere De Grandis; ne ha facoltà.
DE GRANDIS (P.R.I.): Mi sembra di poter dire che la formulazione dell'art. 16 faccia nascere alcune perplessità, che sono state evidenziate dai Consiglieri che mi hanno preceduto. Il voler sancire per legge una esclusività ad un organismo già presente e operante nella nostra Regione, anche se benemerito, mi sembra in contrasto con la concezione della libertà di associazione che la stessa nostra Costituzione garantisce. Tuttavia mi sembra che per avere un'organizzazione che offra le dovute garanzie di efficienza e di capacità per esercitare questa funzione, il numero delle cooperative associate non possa essere limitato a 15 o anche a 30 ma debba essere elevato ad un numero superiore. Mi sembra anche necessario che si debba trattare di cooperative efficienti e non di cooperative come quelle edilizie che fino a quando non ottengono i finanziamenti, restano solo in attesa, senza aver nulla da gestire. Bisogna cioè che si tratti di cooperative operanti. Se teniamo conto di questo concetto e del fatto che queste cooperative operanti ed efficienti sono almeno cinquanta, io credo che salvaguardiamo l'iniziativa che ha assunto la Fédération in questo settore e non limitiamo, però, la possibilità che sorgano altre organizzazioni, altrettanto efficienti e capaci, nel favorire lo sviluppo e la cooperazione. Se l'emendamento viene corretto e le cooperative vengono portate a 50, dicendo anche che queste 50 cooperative devono essere operanti ed efficienti, io sono favorevole all'emendamento all'art. 16.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Stevénin; ne ha facoltà.
STEVENIN (U.V.): La Regione Valle d'Aosta, attraverso la legge 16 maggio 1978 n. 196, ha le funzioni amministrative in materia di vigilanza sulla cooperazione. Essa per la revisione ordinaria può avvalersi sia delle associazioni nazionali, in rappresentanza delle cooperative regolarmente costituite in Valle d'Aosta che diano garanzie, attraverso i loro organi regionali, di regolare il funzionamento sia della Fédération régionale des cooperatives valdotâines, regolarmente costituita il 9 ottobre 1976, che, tra le altre cose, nel suo statuto recita all'art. 3: "La fédération svolge le proprie funzioni quale organo di vertice degli interessi della cooperazione valdostana, in specie nell'ambito agricolo, del credito e dell'assicurazione, nonchè, quale organo di revisione, è suo compito eseguire presso le cooperative associate la revisione obbligatoria ai sensi della legge 1577 e relative integrazioni".
La Fédération ha svolto regolarmente tale compito sin dalla sua costituzione per le proprie cooperative associate, con delega della confederazione nazionale delle cooperative italiane e con risultati positivi, dando garanzie sia organizzative, che di assistenza, promozione e controllo della cooperazione per le sue 142 cooperative.
Nello statuto del Friuli si fa una precisa citazione anche della cooperativa che è nata nel Friuli, al di là delle cooperative nazionali. Nel Trentino-Alto Adige esiste la RAFAISEN, che funziona regolarmente quale organo di assistenza, promozione e revisione della cooperazione e nella legislazione trentina addirittura si dice: "Delle organizzazioni nazionali purchè abbiano la presenza di un certo numero di cooperative a livello regionale"; la norma diventa quindi limitativa per le associazioni cooperative nazionali.
Per questo riteniamo debba essere riconosciuto per legge alla Fédération il pieno diritto di affidamento dell'attività di vigilanza sulle cooperative associate. Poichè la Fédération in questi anni ha dato ampia garanzia della sua serietà attraverso gli atti e questo è stato sostenuto sia nelle riunioni preliminari che in quelle fatte dalla Terza Commissione Consiliare, riteniamo che ciò debba essere ribadito anche dalla legge.
Se poi, oltre alla citata Fédération, si vuole dare la possibilità di rappresentanza anche ad eventuali altre cooperative, come risulta dalle proposte fatte dal Consigliere De Grandis, lascio che sia la Giunta a valutare la cosa. E' importante invece che sia presente la Fédération.
Il testo vagliato nella Consulta per le Cooperative ha visto un rappresentante della Lega e un rappresentante di N.S. contrari; tutti gli altri erano invece di questo avviso. Nella Terza Commissione c'è stato un parere sfavorevole da parte del Partito Comunista, mentre gli altri non hanno presentato obiezioni in merito.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Pollicini; ne ha facoltà.
POLLICINI (Féd. D.P. - U.V.P.): Tutta la legge verte sul problema Fédération si, Fédération no. In effetti noi abbiamo reso esplicito quello che era implicito: la Fédération è quell'organismo che raggruppa 152 delle 185 cooperative operanti in Valle d'Aosta. Mi pare che sia fuori luogo giocare sul fatto numerico. Penso comunque che nessuno possa nascondere l'importanza determinante che ha questo organismo nel quadro dell'organizzazione cooperativistica di questa Regione. Noi non intendiamo porre limiti alle prospettive che possono avere altri organismi in crescita.
Quindi, ferma restando la presenza di questo nostro organismo in maniera nominale, io non ho nessuna difficoltà ad accogliere le ipotesi fatte dal Consigliere De Grandis. Egli chiede infatti che altri organismi locali, che raggiungono almeno 50 unità aderenti, possano partecipare ai compiti previsti da questa legge. L'impostazione così come è mi pare corretta e molto esplicita e non ha motivo di essere modificata.
PRESIDENTE: Chiedo se ci sono dei Consiglieri che intendono fare la dichiarazione di voto prima dell'esame dall'articolato altrimenti aspettiamo di arrivare all'articolo n. 16, dove si affronterà l'emendamento e tutti i Consiglieri avranno diritto di prendere la parola. Passiamo all'esame dell'articolato?
Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Io credo che prima di esprimersi sui singoli articoli, bisogna che la Giunta chiarisca bene la sua posizione. E' vero che la questione riguarda in particolare l'articolo n. 16, però ha un riflesso anche sulla composizione della commissione all'articolo n. 10. Se ho capito bene, la proposta era quella di accettare l'osservazione del Consigliere De Grandis, aumentando però il numero delle cooperative associate a 50. Questo aspetto non è molto chiaro.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere De Grandis per una precisazione... un'interpretazione autentica di quanto ha detto!
DE GRANDIS (P.R.I.): Io dicevo che non si può limitare con la legge ad una sola associazione, già individuata, l'esercizio di questa funzione. La risposta dell'Assessore Pollicini mi ha soddisfatto, si può lasciare nella legge l'indicazione della Fédération, come organismo già individuato, purchè si aggiunga la modifica richiesta dai Consiglieri Millet e Riccarand sull'art. n. 16. Essi chiedono infatti che la Fédération sia posta sul piano di qualunque altra organizzazione che riesca a raggiungere una determinata situazione di organizzazione, di efficienza e di capacità amministrativa. La legge riconosce già la Fédération e nel contempo, con un emendamento aggiuntivo, dice che altre associazioni possono essere ammesse, così come è stato per la Fédération, purchè raggiungano i requisiti richiesti, requisiti che in questo momento la Fédération possiede già. In questo modo non si taglia la strada a qualche altra associazione e non si rischia di creare una sorta di monopolio a favore della Fédération che oggi è l'unica ad avere i requisiti necessari. Credo che sotto il profilo giuridico, limitandoci alla Fédération, ci troveremmo, in difficoltà, perchè si crea un regime di monopolio non giustificato. Se invece apriamo la possibilità ad altre organizzazioni che raggiungano le 50 cooperative associate, operanti ed efficienti e che siano riconosciute attraverso un deliberato della Giunta regionale, noi non escludiamo la possibilità futura di partecipazione a nessuno.
PRESIDENTE: La Presidenza non vuole certamente intervenire nel merito; ricordo soltanto al Consiglio che le leggi di principio, se questa è una legge di principio, devono essere generali ed astratte, quindi devono dare delle norme; il fatto che riguardino delle particolari situazioni già esistenti, fugherà ogni possibile dubbio d'interpretazione, ma io sottolineo questo principio fondamentale.
Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Au début, l'alternative était entre reconnaître une question de principe selon laquelle le sizième organisme est la Fédération ou bien on accepte de mettre un barème au-delà duquel n'importe quelle fédération quelle unité peut participer et être reconnue. L'Assesseur avait dit qu'au lieu de déclarer qu'on accepte les coopératives de 140 adhérents, on nomme tout simplement la Fédération. Maintenant il y a aussi une autre proposition: de nommer la Fédération et toute autre association, n'importe laquelle, qui ait au moins 50 adhérents. Alors, si on veut rester sur la question de principe, on peut accepter, car c'est la même question qu'on avait soulevée, quand on avait dit "Fédération" en sousentendant une association qui ait au moins 140 adhérents; mais alors on accepte uniquement, pour agir d'une façon abstraite, les associations qui aient au moins 140 adhérents. Comme ça c'est résolu. Alors, si une autre association arrivera à avoir 140 adhérents elle sera considerée comme la Fédération.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Mi pare che si debba fare chiarezza sulla questione e ritengo che il Consiglio debba fare lo sforzo di approvare delle leggi che siano anche vistate, salvo che non ci sia una questione di principio e si voglia fare il braccio di ferro con lo Stato. Credo che non sia questo il punto.
Riteniamo necessario che ci siano dei criteri generali, non è una questione di numero. Ci sarà anche la Lega Valdostana perchè rappresenta una lega nazionale, ma di quelle riconosciute dal decreto luogotenenziale, che hanno quel diritto. Infatti l'articolo n. 5 del decreto dice molto chiaramente:
"...della dichiarazione di adesione di non meno di 1000 enti cooperativi". Questa è una dimensione a livello nazionale perchè è chiaro che in Valle d'Aosta non ci potrebbero mai essere 1000 adesioni, anche se tutti i cittadini valdostani facessero delle cooperative.
Riteniamo che si debbano sancire questi criteri, tenendo conto della realtà valdostana. Non riusciamo a capire il perchè si vuole indicare la Fédération nella legge e prevedere il limite di 50 cooperative, e poi chiedersi: se risulta che la Fédération ne ha meno di 50, cosa succede? Invece, in base a quanto scritto nella legge, la Fédération anche se ha 40 adesioni può partecipare e, invece, un'altra organizzazione con 49 non può partecipare, perchè non è presente nella legge. Continuando così potremmo creare delle situazioni imbarazzanti.
Riteniamo dunque che, dal momento che facciamo una legge sulla cooperazione e non sulla Fédération, si debbano stabilire altri criteri.
Manteniamo dunque l'emendamento salvo che l'Assessore abbia un'altra formulazione.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Stevenin; ne ha facoltà.
STEVENIN (U.V.): Non vedo il perchè di questa posizione del Partito Comunista e della Nuova Sinistra dal momento che viene data piena garanzia a tre organizzazioni nazionali che si interessano di cooperazione e di vigilanza. In una realtà dove vi sono 112 mila abitanti, il fatto di lasciare la possibilità di un'eventuale creazione di altre cooperative e farlo passare come un gesto di democrazia in assoluto, mi sembra piuttosto un tentativo di cercare di non nominare la Fédération des Coopératives, che è una realtà vera e non di parte politica, nata e cresciuta anzi in una condizione di concentrazione di tutte le forze politiche della nostra Regione. E' un argomento che abbiamo ormai discusso in tutte le sedi. La legge potrà forse essere respinta da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, come tante altre leggi che abbiamo votato all'unanimità, tuttavia ritengo che sia logico portare avanti la proposta della Giunta, così come è stata accettata dalla maggioranza della Consulta, della Commissione Affari Generali e della Terza Commissione.
E l'Assessore lo potrà poi confermare, che ci sia stato, tra l'altro, un carteggio tra l'Assessorato e il Ministero competente. Rispetto al problema del nome "Fédération" all'interno della legge specificatamente, credo che non abbia dato al Ministero alcun problema, mentre mi risulta che ci siano state altre osservazioni.
A questo punto ritengo che non sia più il caso di cercare delle soluzioni differenziate, si tratta di farlo poi in un secondo tempo. Se è già stato fatto dal Trentino-Alto Adige e il Friuli, non vedo perchè noi, come Regione Valle d'Aosta, non possiamo fare altrettanto.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.
TORRIONE (P.S.I.): Volevo intervenire già prima perchè non riuscivo a capire il senso della discussione, tranne quanto detto dall'Assessore Pollicini: questa legge, invece di essere chiamata: "Disciplina sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela delle società cooperative", potrebbe essere chiamata: "Disciplina sulla Fédération". Qui sembra che tutto il discorso sia fatto in funzione di questo.
Certo possiamo apprezzare il discorso della Fédération. Dobbiamo però sollecitare il discorso della cooperazione, che, per tanti versi, ha ancora tanti passi in avanti da fare. E' vero che la realtà della cooperazione si esplica attraverso la Fédération, però è altrettanto vero che lo spirito cooperativistico si evidenzia poi in un atto di adesione ad una cooperativa che, nella maggioranza dei casi, riguarda la costruzione di alloggi, dopodichè il discorso della cooperazione finisce. Io credo che non sia corretto impostare il problema in questi termini. La Fédération ha 140 cooperative c'è però da dire che una buona parte, per non dire la parte più rilevante, è rappresentata da cooperative edilizie, che hanno un significato ben preciso, perchè nel momento in cui esauriscono la loro funzione il discorso sulla cooperazione tramonta. La legge è fatta sulla base di 140 cooperative, figuriamoci un po' se la Fédération ne avesse avute 1000! Manteniamoci nei termini di una logica che sia anche rispettosa delle competenze del Consiglio!
Se la maggioranza ha dei problemi e vuole evidenziare il discorso della Fédération, non escludendo però la rappresentanza di altre cooperative, bisogna che lo faccia in termini più corretti: non che ce ne vogliano 140, che è l'attuale riferimento della Fédération ma 25, 50, 100, numeri che siano ragionevoli facendo una legge che disciplina una materia non solo guardando la realtà attuale ma proiettandosi nel futuro.
Esiste la Fédération e ne prendiamo atto, ma mettiamo una norma che sia logica e che dia questa possibilità, anche ad altre associazioni che raggruppano un numero ragionevole di cooperative.
Le leggi devono essere eque.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti Pollicini; ne ha facoltà.
POLLICINI (Féd. D.P.- U.V.P.): Devo dire tre cose. La prima è che non è affatto vero che la Fédération è soltanto una associazione di cooperative edilizie poichè ne ha in forza 54; ne ha 50 agricole, 13 latteo-casearie, 5 cantine sociali, 4 macelli, 7 assistenziali, 5 di consumo, 3 elettriche, 2 culturali, 14 per la produzione di lavoro, ed inoltre turistiche, consorzi, trasporto, ecc.. Vi sono 26 cooperative nella nostra Regione che non aderiscono a nessuna associazione né alla Lega Valdostana, né ad associazioni nazionali, quindi possono sopravvivere senza la necessità di aderire ad una federazione e hanno anche le ispezioni ed i controlli regolari previsti dalla legge.
A me pare che il dibattito sia senza vie di uscita per cui la Giunta riconferma il testo presentato oggi in Consiglio.
PRESIDENTE: Dopo la dichiarazione dell'Assessore Pollicini, vi ricordo che stiamo discutendo l'articolo n. 1. Quando arriveremo ai successivi articoli il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi e ricorderò quali sono gli emendamenti.
Vorrei solo chiedere visto che l'emendamento originario all'art. 16 era stato variato nel numero delle cooperative quattro volte (15 proposte dal Consigliere Mafrica, 30 dal Consigliere Riccarand, 50 dal Consigliere De Grandis, 140 dal Presidente Rollandin) se questi emendamenti vengono mantenuti.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato; do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e sui loro consorzi, trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la legge 16 maggio 1978, n. 196;
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 1 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
(1) E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti il registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi.
(2) Il registro è pubblico e comprende le società cooperative che hanno sede nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- cooperative di consumo
- cooperative di produzione e lavoro
- cooperative agricole
- cooperative edilizie
- cooperative di trasporto
- cooperative di pesca
- cooperative miste
(3) L'iscrizione nel registro sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nel registro prefettizio di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1557 e successive modificazioni ed integrazioni.
(4) La mancanza di iscrizione nel registro esclude le società cooperative ed i loro consorzi da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura comprese le provvidenze previste da leggi o provvedimenti regionali - in conformità dell'art. 16 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 2 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(1) Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 2, le società cooperative ed i loro consorzi devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti unitamente alla seguente documentazione:
1 - Atto costitutivo omologato dal Tribunale e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale autenticate dal cancelliere del tribunale competente del territorio.
2 - Elenco nominativo dei soci, con l'indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto per l'appartenenza alla cooperativa.
3 - Elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci.
4 - Eventuale regolamento interno.
(2) L'Assessore, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile, che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalle leggi e dall'atto costitutivo, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 9 ne dispone l'iscrizione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(1) Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) L'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti dà notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni dal registro ai fini della relativa annotazione nello schedario generale.
(3) L'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti provvede, inoltre, in conformità della normativa statale in materia, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della pubblicazione sul B.U.S.C. (Bollettino ufficiale società cooperative), gli atti sociali relativi alle società cooperative e ai loro consorzi, aventi sede nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 4 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(1) L'iscrizione delle società cooperative e dei loro consorzi nel registro è effettuata per ordine progressivo, secondo la data di presentazione della domanda.
(2) L'iscrizione dovrà indicare:
- sede legale;
- gli estremi del rogito notarile di costituzione;
- gli estremi dei provvedimenti di omologazione e iscrizione nel registro delle imprese ;
- la categoria di appartenenza;
- la durata della società;
- il numero dei soci, la quota sociale od il taglio delle azioni sociali;
- i dati relativi alla pubblicazione nel B.U.S.C.;
- le eventuali modifiche statutarie;
- l'associazione di rappresentanza cui l'ente eventualmente aderisce;
- gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;
- ogni altra annotazione utile.
(3) Qualora l'ente cooperativo esplichi più di una delle attività indicate nel precedente articolo 2, comma secondo, sarà annotata l'attività prevalente.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 5 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(1) Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti:
1 - le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con le modalità inidicate nel precedente art. 3;
2 - le cariche sociali e le relative variazioni;
3 - il bilancio annuale in duplice copia con allegati la relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed il verbale dell'Assemblea dei soci.
(2) Gli atti di cui sopra debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto deposito nella cancelleria del Tribunale.
PRESIDENTE:Metto in approvazione l'art. 6 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
(1) In difetto dei requisiti richiesti, le domande di iscrizione nel registro sono respinte con provvedimento motivato dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti da notificarsi all'ente cooperativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
(2) Avverso il provvedimento è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
(3) La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni sentita la commissione regionale per la cooperazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 7 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
(1) La cancellazione dal registro è disposta dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti con provvedimento motivato, da notificarsi all'ente cooperativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
1 - in caso di cessazione dell'attività da parte dell'ente per scioglimento od altra causa;
2 - in caso di carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
3 - quando l'ente cooperativo, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite.
(2) Avverso il provvedimento di cancellazione dal registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
(3) La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni sentita la commissione regionale per la cooperazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 8 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
(1) E' istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la commissione regionale per la cooperazione.
(2) La commissione ha il compito di esprimere pareri:
- sulle iscrizioni e le cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal registro delle società cooperative;
- sui ricorsi alla Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
- sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro delle società cooperative nei casi di scioglimento e qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;
- sui provvedimenti previsti dagli artt. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
- sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alle legge 24 luglio 1909, n. 422, nonchè dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale;
- su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dalla Giunta regionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 9 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(1) La Commissione regionale per la cooperazione è composta:
- dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o da un suo delegato;
- dal funzionario responsabile del servizio cooperazione dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;
- da tre funzionari in rappresentanza, rispettivamente degli Assessorati regionali del turismo, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici;
- da rappresentanti del movimento cooperativo designati, uno per ciascuna, dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577;
- da un rappresentante della Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines;
- da non meno di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative in modo che nella commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie degli enti cooperativi.
(2) A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione stabilisce, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, almeno 60 giorni prima dell'elezione, il numero dei rappresentanti effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria.
(3) Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale.
(4) Le votazioni avvengono per corrispondenza su invito e a mezzo di scheda predisposta dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
(5) Lo scrutinio delle schede viene effettuato avanti alla commissione regionale per la cooperazione appositamente convocata in adunanza pubblica.
(6) Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti la designazione degli eletti è fatta per sorteggio.
(7) Norme procedurali per disciplinare lo svolgimento delle elezioni saranno emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione per la cooperazione.
PRESIDENTE: All'art. 10 sono stati presentati numerosi emendamenti.
Do lettura dell'emendamento presentato dai Consiglieri Baldassarre e Riccarand:
Il quarto alinea del 1° comma è sostituito dal seguente:
"da rappresentanti del movimento cooperativo designati, uno per ciascuna, dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui la Regione si avvale per la vigilanza di cui all'art. 16".
PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 11
Contrari: 15
Astenuti: 1 (De Grandis)
Il Consiglio non approva.
PRESIDENTE: Sempre all'articolo 10 c'è un emendamento presentato dai Consiglieri Mafrica e Millet che dice:
Il quarto alinea del 1° comma è sostituito dal seguente:
"da rappresentanti del movimento cooperativo designati, uno per ciascuna, dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo presenti nella nostra Regione, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e dell'art. 16, 1° comma, punto 2 della presente legge".
Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 11
Contrari: 15
Astenuti: 1 (De Grandis)
Il Consiglio non approva.
PRESIDENTE: Ci sono altri due emendamenti dei Consiglieri Mafrica e Millet: si propone la soppressione dei numeri 4,5,6, a fondo pagina dell'articolo n. 10, così come viene proposta la soppressione del 5° comma.
Se il Consiglio è d'accordo possiamo fare un'unica votazione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Si tratta di due cose diverse: i commi 4,5,6, dell'articolo n. 10 riguardano la votazione, per corrispondenza, mentre la soppressione del 5° comma dell'art. 10 riguarda la soppressione di un rappresentante, della Fédération nella Commissione regionale per la cooperazione.
PRESIDENTE: Procediamo a due votazioni distinte.
Do lettura dell'emendamento n. 3:
Il quinto alinea del 1° comma è soppresso.
e lo metto in votazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1 (De Grandis)
Favorevoli: 11
Contrari: 15
Il Consiglio non approva.
PRESIDENTE: Si tratta ora di esaminare l'ultimo emendamento soppressivo; ne do lettura:
"I commi 4), 5) e 6) sono soppressi ".
Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Noi riteniamo giusto che le norme di votazione non siano presenti nella legge ma rinviate ad un regolamento, perchè nel momento in cui si dovessero fare delle variazioni si dovrebbe cambiare la legge. E' una questione di opportunità.
PRESIDENTE: Ci sono altri che intendono prendere la parola?
Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti; ne ha facoltà.
POLLICINI (Féd. D.P.-U.V.P.): Siamo favorevoli alla proposta del Consigliere Millet.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Stevenin; ne ha facoltà.
STEVENIN (U.V.): Voglio chiedere se occorre farne cenno nella legge e se con apposito regolamento si definirà il metodo di votazione.
PRESIDENTE: L'emendamento propone la soppressione degli articoli 4,5,6. Il comma n. 7 dice: "Norme procedurali per disciplinare lo svolgimento delle elezioni saranno emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione per la cooperazione". Quindi, sopprimendo i tre commi, non si modifica la facoltà della Giunta di approvare il regolamento in questione.
Se nessuno chiede la parola pongo in votazione la soppressione dei commi n. 4,5,6,.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Astenuti: 1 (Beneforti)
Favorevoli: 26
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10 nel testo emendato:
Articolo 10
(1) La commissione regionale per la cooperazione è composta:
- dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o da un suo delegato;
- dal funzionario responsabile del servizio cooperazione dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;
- da tre funzionari in rappresentanza, rispettivamente degli Assessorati regionali del turismo, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici;
- da rappresentanti del movimento cooperativo designati, uno per ciascuna, dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577;
- da un rappresentante della Fédération régionale des coopératives valdôtaines;
- da non meno di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative in modo che nella commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie degli enti cooperativi.
(2) A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione stabilisce, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, almeno 60 giorni prima dell'elezione, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria.
(3) Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale.
(4) Norme procedurali per disciplinare lo svolgimento delle elezioni saranno emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione per la cooperazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 21
Favorevoli: 17
Contrari: 4
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet e Tonino)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11.
Articolo 11
(1) La Commissione regionale per la cooperazione è nominata dalla Giunta Regionale.
(2) I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
(3) La commissione è convocata dal presidente e per la validità delle sedute è necessaria la metà più uno dei componenti.
(4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
(5) I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
(6) Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dipendente dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti designato dall'Assessore.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 11 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12.
Articolo 12
(1) La vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.
(2) La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e l'eliminazione di eventuali irregolarità.
(3) Essa è diretta ad accertare principalmente:
- il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- l'osservanza delle norme legislative, statutarie e mutualistiche.
(4) La revisione straordinaria è eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie ed è disposta in caso di grave irregolarità dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artiginato e dei trasporti, sentita la commissione regionale per la cooperazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 12 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13
(1) Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, sono effettuate dalle rispettive associazioni regionali o dalla Fédération stessa a mezzo di propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono.
(2) Le revisioni straordinarie nonchè quelle ordinarie per le società cooperative che non aderiscono alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di cui al comma precedente, sono eseguite da revisore appositamente incaricato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
PRESIDENTE: Al primo comma dell'articolo 13 c'è un emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo comunista. Ne do lettura:
Il 1° comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:
"Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o da quelle previste dall'art. 16, 1° comma, punto 2 della presente legge, sono effettuate dalle rispettive associazioni regionali a mezzo di propri revisori della cui idoneità morale e tecnica rispondono".
Pongo in votazione l'emendamento testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 10
Contrari: 15
Astenuti: 2 (Berti e De Grandis)
Il Consiglio non approva.
PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 13 nel suo testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 16
Contrari: 11
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14
(1) Gli enti cooperativi hanno l'obbligo, di mettere a disposizione del revisore che ha l'obbligo di qualificarsi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'incarico ricevuto, tutti i libri contabili e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.
(2) Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione regionale, da sottoscrivere dal revisore e dal legale rappresentante dell'ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni.
(3) Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all'ente revisionato, all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti ed eventualmente all'Associazione cui la cooperativa aderisce.
(4) Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.
(5) Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 14 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti, favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15.
Articolo 15
(1) In caso di irregolarità non sanata entra i termini fissati nel verbale di revisione ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti diffida l'ente a provvedere alla regolarizzazione.
(2) Qualora l'ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito può essere disposta la cancellazione dal registro delle società cooperative a norma del precedente art. 8.
(3) I provvedimenti di cui agli artt. 2540, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.
(4) I provvedimenti di cui al 3° comma del presente articolo sono trascritti nel registro delle società cooperative e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(5) Essi devono essere comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'annotazione nello schedario generale della cooperazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 15 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16.
Articolo 16
(1) Per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle società cooperative e loro consorzi e di promozione della cooperazione l'Amministrazione regionale si avvale:
1 - delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5.
2 - della Fédération régionale des coopératives valdôtaines, costituitasi con compiti di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo Valdostano.
(2) A tal fine le associazioni di cui al punto 1 e la Fédération di cui al punto 2 del precedente comma devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti:
- copia dell'atto costitutivo dello statuto sociale;
- copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
- relazione annuale sull'attività svolta;
- elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l'adesione;
- copia degli atti concernenti le modifiche alla composizione degli organi sociali ed il numero dei soci.
PRESIDENTE: All'articolo 16 vi sono degli emendamenti già discussi in precedenza. Gli emendamenti sono stati presentati dai Consiglieri Riccarand, Baldassarre e Mafrica.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Ritiro l'emendamento presentato.
PRESIDENTE: Anche gli emendamenti presentati dai Consiglieri Riccarand e De Grandis e dal Presidente della Giunta Rollandin sono stati ritirati. Rimane l'emendamento proposto dal Consigliere Mafrica che vi rileggo:
Il punto 2 del 1° comma è sostituito dal seguente:
"di altre associazioni di società cooperative, con sede nella Regione, che abbiano almeno 15 cooperative aderenti, che dimostrino di avere un'organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno loro demandati e che a ciò siano autorizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
Al 2° comma, le parole: "al punto 1 e la Fédération di cui al punto 2", sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 1 e 2".
e che metto in approvazione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 11
Contrari: 15
Astenuti: 1 (De Grandis)
Il Consiglio non approva l'emendamento.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 16 nel suo testo originario.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 16
Contrari: 11
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17.
Articolo 17
(1) Per le revisioni previste dal primo comma dell'art. 13 spetta all'associazione cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle società cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale.
(2) A tal fine le associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l'indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.
(3) Per le revisioni straordinarie e per le revisioni ordinarie, di cui al 2° comma dell'art. 13, ai revisori spetta, a titolo di rimborso forfettario delle spese, una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 17.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18.
Articolo 18
(1) Sono altresì poste a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative e dei loro consorzi, aventi sede nella Regione, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile e dell'art. 22 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e con legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonchè i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.
(2) Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente, l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza necessaria.
(3) Nei casi, altresì, in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2545 dello stesso codice, nonchè l'impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell'Amministrazione regionale integralmente o per la differenza.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 18 testè letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19.
Articolo 19
(1) Le spese derivanti a carico della Regione, per l'applicazione della presente legge previste in annue £. 10.000.000 (diecimilioni), graveranno sul capitolo n. 35735 di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del Capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese correnti Allegato n. 8 - Settore II Sviluppo economico), del bilancio preventivo per l'anno 1984.
(3) Sul capitolo 50000 resta utilizzabile la minore somma di £. 100.000.000 (centomilioni) per il rifinanziamento della legge regionale 9.5.1963, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (contributo all'EVART). Per gli anni 1985-1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 Interventi promozionali per l'artigianato.
(4) A decorrere dall'anno 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 19.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20.
Articolo 20
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali..."
£. 10.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 35735 (di nuova istituzione): "Spese per la vigilanza e la tutela sulle società cooperative e loro consorzi" L.R. 1984, n.
£. 10.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 20;
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto?
Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Millet, ne ha facoltà.
MILLET (P.C.I.): Il nostro gruppo si astiene in quanto, pur ritenendo importante questa legge sulla cooperazione, che sancisce il diritto della Regione di legiferare in materia, ritiene però grave il fatto che la maggioranza non abbia accettato i nostri emendamenti, con il rischio che questa legge non possa essere vistata.
La nostra è un'astensione motivata dal fatto che la maggioranza non ha accettato gli emendamenti da noi presentati.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.
TORRIONE (P.S.I.): Noi abbiamo detto qual era la nostra impostazione e voteremo contro questa legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.): Il voto di Nuova Sinistra sarà contro il disegno di legge perchè, al di là della questione contingente (sostanzialmente non cambia molto) si tratta di un problema di fondo, un problema di principio che potrebbe ripetersi e ripresentarsi in altri disegni di legge, magari più importanti e in cui la questione è ancora più complicata. Si tratta di una questione nella quale si è seguito un atteggiamento antidemocratico.
Il nostro giudizio è quindi negativo, limitatamente a questi punti, e quindi il nostro voto sarà negativo sul disegno di legge.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo alla votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 27
Votanti: 21
Favorevoli: 17
Contrari: 4
Astenuti: 6 (Bajocco, Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Tonino)
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: La Presidenza fa presente che sembra sia intervenuto un accordo tra i Capi Gruppo e la Giunta sulla prosecuzione dei lavori, a cui aderisce la Presidenza. Si tratta di proseguire i lavori fino alle 20.30. Gli argomenti non verranno trattati nella seduta di domani ma saranno iscritti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.
