Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 273 del 20 dicembre 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 273/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E PER IL TRIENNIO 1984/1986".

PRESIDENTE: Proseguiamo nella trattazione dell'ordine del giorno; do nuovamente lettura del testo dell'art. 2:

ART. 2

(stato di previsione della parte spesa)

E' approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984, annesso alla presente legge, in £ 547.736.000.000 (allegato B).

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 7.12.1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 2 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3

(autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1984, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1, allegata alla presente legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4

(reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

Ai sensi dell'art. 23, comma II della L.R. 30.12.1982, n. 103, è autorizzata la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 1984, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5

(spese di gestione di servizi regionali)

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e le spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, ai sensi di legge o di regolamento, dalla Giunta regionale, nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 5

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6

ART. 6

(erogazioni al Consiglio regionale)

I fondi iscritti ai cap. nn. 20000 e 20050 dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 6 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7

(prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 della L.R. 7.12.1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'allegato n. 6, annesso alla presente legge, nonché quelle relative a residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai cap. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell'allegato di cui al comma precedente ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per i crediti non prescritti e reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 7 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8

(prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 della L.R. 7.12.1979, n. 68, sono considerate impreviste le spese indicate nell'allegato n. 7, annesso alla presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 50800 dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) per l'iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 7 a fronte di spese di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 8 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9

(prelevamento dai fondi globali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 4° della L.R. 7.12.1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1983, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 9 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10

(variazioni per assegnazioni di fondi statali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 1° della L.R. 7.12.1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 10 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11

(contrazione di mutui passivi)

E' autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire 35 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 19,50% e per un periodo di ammortamento di anni 15.

L'onere derivante alla Regione per l'applicazione del comma precedente previsto in annue Lire 7.332 milioni graverà sui seguenti capitoli dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

- n. 50650 "Quote interessi per ammortamento mutui da contrarre" per Lire 6825 milioni;

- n. 50700 "Quota capitale per ammortamento mutui da contrarre" per Lire 507 milioni.

La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l'esercizio finanziario 1984 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti già iscritti ai pertinenti capitoli;

- per gli anni 1985/1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili i

scritte al programma 3.2. - "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1984/1986.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 11 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12

(allegati al bilancio annuale)

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984:

Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2 - quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1984;

Allegato 3 - a) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281;

3 - b) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281;

3 - c) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, commadello Statuto Speciale;

3 - d) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, comma 2° dello Statuto speciale;

Allegato 4 - a) stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

4 - b) stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - classificazione ISTAT - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9 - garanzie fideiussorie con cesse a norma della L.R. 1°.A.1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 12 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 29

Favorevoli: 19

Contrari: 10

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13

(bilancio pluriennale)

E' adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1984/1986, annesso alla presente legge (allegato c)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 19

Contrari: 11

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 14 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Maggioranza: 18

Favorevoli: 19

Contrari: 11

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Metto in votazione la tabella 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 19

Contrari: 11

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Metto in votazione la tabella n. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 19

Contrari: 11

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Metto in votazione gli allegati dal n. 1 al n. 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 19

Contrari: 11

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 30

Favorevoli: 19

Contrari: 11

il Consiglio approva