Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 266 del 19 dicembre 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 266/VIII - RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 7344, IN DATA 9 DICEMBRE 1983, ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE IN VIA D'URGENZA.

Oggetto n. 7344 in data 9 dicembre 1983: Sospensione cautelativa del Sig. Eraldo Manganone dall'incarico di Commissario regionale presso la gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

PRESIDENTE: Metto in approvazione per scrutinio segreto la ratifica della deliberazione in oggetto:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Torrione, ne ha facoltà.

TORRIONE - (P.S.I.): Solo una brevissima precisazione sul piano strettamente tecnico, anche perché i provvedimenti devono essere conseguenti. Sono d'accordo sulla sospensione, l'ho votata d'altronde anche perché avevo letto molto superficialmente questo provvedimento; voglio solo ricordare Al. Consiglio che il Commissario Manganone aveva un incarico relativo ad un posto non di ruolo, per cui non si può applicare la sospensione cautelativa ad uno che aveva un rapporto fiduciario con il Consiglio. L'Istituto della sospensione cautelativa vale solo per coloro che sono dipendenti, perché nell'eventualità in cui poi riescano a dimostrare la loro assoluta estraneità ai fatti che sono loro contestati, possono poi essere riassunti in servizio.

Non credo che si possano estendere alla figura del Commissario, che fra l'altro ricopre un posto fuori ruolo, delle norme regolamentari che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Vorrei ricordare purtroppo che c'è un altro adempimento da affrontare, perché lo stesso provvedimento va preso nei confronti dei due Vice-Commissari, in quanto la legge prevede che il Presidente della Giunta, vista la gravità dei fatti, può sospenderli, ma ne deve dare immediata comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta. Immagino che il Presidente lo abbia già fatto, perché avrà dovuto adottare un provvedimento per tutti i dipendenti che erano del cosiddetto gruppo B della carriera di concetto, ora 7° livello, per i quali la competenza è della Giunta: siccome la nomina del personale è di competenza del Consiglio per la carriera direttiva, la comunicazione della sospensione perché l'iter sia a posto, deve pertanto essere fatta al Consiglio regionale.

Dico questo perché non vorrei che avessimo adottato un provvedimento che va al di là della legge nei confronti del Commissario e fossimo invece inadempienti nei confronti di coloro che invece hanno uno stato giuridico che è ben specificato.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Faval, ne ha facoltà.

FAVAL - (U.V.): Per quanto riguarda la prima parte delle osservazioni fatte dal Consigliere Torrione circa la sospensione cautelativa, se è vero, come egli dice da buon esperto, che questa categoria fa capo in modo specifico alla situazione del dipendente regionale, non si può comunque non ritenere che il Consiglio stesso possa sospendere cautelativamente, in analogia con quanto fa per i propri dipendenti, la persona di cui stiamo parlando dall'incarico che le è stato affidato a suo tempo.

Per quanto riguarda l'altro aspetto, penso che il Segretario della Giunta stia predisponendo gli atti per procedere secondo quanto previsto dal regolamento per il personale.