Oggetto del Consiglio n. 3707 del 20 aprile 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3707/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "ISTITUZIONE E FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ "EMANUELE DESAYMONET", DI AOSTA, PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI".
PRESIDENTE: Vi è stato distribuito il secondo emendamento, che chiamiamo emendamento n. 2 dell'Assessore Voyat. Il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, ha pertanto all'art. 2 due emendamenti sostitutivi dell'articolo: quello proposto dalla Commissione, che termina con le parole "apposite convenzioni", e l'emendamento completo che parla di convenzioni stipulate con tali enti ecc., di cui è già stata data spiegazione.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Baldassarre, per mozione d'ordine, ne ha facoltà.
BALDASSARRE (P.S.D.I.): Non voglio essere insistente, però ufficializzo la proposta di una sospensione di cinque minuti per chiarire la questione e al limite per poter concordare un unico emendamento.
PRESIDENTE: Le richieste di sospensione non sono mai state respinte, ma sono sempre state accolte.
La Presidenza ritiene però che si debba chiarire il fatto che è la IV^ Commissione che si riunisce, perchè l'emendamento è della IV^ Commissione, per definire un unico testo dell'emendamento.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,28 alle ore 18,40.
PRESIDENTE: Riprendono i lavori dopo la breve sospensione, che ha portato, stando a quanto mi è stato consegnato, alla redazione di un testo di emendamento in sostituzione dell'art. 2 concordato, che dovrebbe trovare il consenso di tutti quanti hanno partecipato a formularlo.
Ne do lettura:
"La Comunità "Emanuele Desaymonet" può essere gestita direttamente dalla Regione o dall'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta oppure da enti o associazioni idonei sulla base di convenzioni stipulate con l'U.S.L. in armonia con gli indirizzi fissati dalla Regione".
Comunque su questo emendamento ci si pronuncerà in esame di articolato.
Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(Istituzione della Comunità "Emanuele Desaymonet")
l. È istituita nel territorio del Comune di Aosta la Comunità per il recupero dei tossicodipendenti denominata "Comunità Emanuele Desaymonet" che ha sede nel complesso immobiliare sito in regione Champlan-Talapé.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2 nel testo dell'emendamento sostitutivo dello stesso articolo:
Art. 2
(Gestione)
1. La comunità "Emanuele Desaymonet" può essere gestita direttamente dalla Regione o dall'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta oppure da enti o associazioni idonei sulla base di convenzioni stipulate con l'U.S.L. in armonia con gli indirizzi fissati dalla Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
(Finanziamenti)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 40930, codificazione 1.1.1.4.1.2.8.7.08, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.
3. Alla copertura della spesa si provvede:
- per l'anno 1988 mediante riduzione della somma di lire 150.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti" a valere su apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;
- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per lire 300.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.03 - Assistenza sociale e beneficenza pubblica del bilancio pluriennale 1988-1990;
- per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni;
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti"
lire 150.000.000
Variazione in aumento:
Settore 2.2.3. - Sicurezza Sociale Programma 03 - Assistenza Sociale e Beneficenza pubblica
Capitolo 40930 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento della comunità per il recupero di tossicodipendenti denominata "Emanuele Desaymonet"
L. R.
lire 150.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti 25
Votanti 25
Favorevoli 21
Contrari 4
Il Consiglio approva
