Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3703 del 20 aprile 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3703/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER IL VOLONTARIATO DEI SERVIZI ANTINCENDI - PROTEZIONE CIVILE - CORPO FORESTALE E DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale Perrin, ne ha facoltà.

PERRIN (U.V.): Cette loi veut donner application à une compétence primaire que a Région a à l'égard des services de défense contre les incendies, compétences accrues par la loi de l'état n° 196 dictant Réglementation du Statut Spécial pour la Vallée d'Aoste.

Il y a aussi à souligner qu'une loi du genre avait déjà été votée par ce Conseil en 1983, la loi n° 38, qui n'avait pas eu d'application.

Nous avions discuté pendant à peu près deux ans avec les Sapeurs-pompiers permanents la création d'un corps valdôtain des Sapeurs-pompiers; n'ayant pas obtenu une entente, nous nous sommes limités à réglementer le volontariat.

Cette loi a été discutée avec les représentants des Sapeurs-pompiers volontaires de la Vallée d'Aoste; elle a obtenu leur approbation ainsi que celle de deux Commissions permanentes, donc je ne crois pas qu'elle ait besoin d'ultérieures commentaires.

J'accepte les propositions d'amendement qui ont été présentées lors des réunions des Commissions compétentes.

PRESIDENTE: È aperta la discussione. Se nessun Consigliere intende prendere la parola, si passa all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

(Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari)

1. Il Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, istituito con legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, assume la denominazione di Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operante nel territorio della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasferito, ai sensi dell'articolo 19 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta", al suddetto Corpo Valdostano dei vigili del fuoco volontari, salvo il caso di presentazione di rinuncia scritta (per il personale non iscritto ai sensi dell'articolo 12 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - (Protezione Civile)".

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

(Compiti del Corpo)

1. Al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari sono attribuiti i compiti di estinzione degli incendi nonché i servizi tecnici e di prevenzione urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

2. I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio della Valle d'Aosta e del Corpo forestale valdostano per quanto concerne gli incendi boschivi.

3. L'organizzazione del servizio, gli interventi di cui al precedente comma 1 e l'addestramento sono effettuati sotto la responsabilità tecnica del dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

(Collaborazione con l'Ufficio regionale per la protezione civile)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, quale componente della Protezione civile, partecipa all'attività dell'Ufficio regionale per la Protezione Civile, istituito con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4 "Istituzione dell'Ufficio regionale della Protezione civile".

2. In particolare, nell'ambito della protezione civile, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, per quanto di competenza della Regione:

a) promuove ed attua un organico collegamento con le altre componenti del volontariato di Protezione Civile che concorrono, nella fase operativa, agli interventi di soccorso e di prima assistenza e collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili a fronteggiare le situazioni di emergenza;

b) concorre al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

(Personale del Corpo)

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è composto da:

- funzionari capidistaccamento volontari;

- capisquadra volontari;

- vigili volontari scelti;

- vigili volontari.

2. Il personale suddetto non è vincolato da rapporto di impiego, è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed è soggetto agli obblighi della presente legge.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

(Competenza generale del Presidente della Giunta)

1. Tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, sentito per gli aspetti esclusivamente tecnici il dirigente tecnico del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

Art. 6

(Organi centrali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari)

1. Sono organi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari:

- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente dell'Assemblea;

- gli Ispettori antincendi di zona.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

Art. 7

(Assemblea)

1. Partecipa all'Assemblea, con voto deliberativo, tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari di cui al successivo articolo 8 e si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio direttivo del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

- nominare gli ispettori antincendi di zona;

- proporre i criteri di organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

- proporre l'organizzazione di corsi di specializzazione e le esercitazioni di addestramento per l'attività del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

- svolgere ogni altro compito affidato al Corpo valdostano dei vigili del fuoco valdostani e non espressamente attribuito dalla legge o dal regolamento, di cui all'articolo 38, ad altri organi del Corpo medesimo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

Art. 8

(Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari)

1. È istituito il Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari composto da:

- Presidente del Consiglio direttivo

- Vice-presidente del Consiglio direttivo

- Responsabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari presso l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari

- 4 consiglieri

2. Il consiglio suddetto ha il compito di coadiuvare, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 38, il Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda

- adozione dei provvedimenti disciplinari;

- istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento;

- istituzione e soppressione dei distaccamenti ed individuazione delle zone di competenza territoriale;

- gestione dei materiali in carico e loro dichiarazione di fuori uso;

- formulazione di proposte di potenziamento delle reti degli idranti comunali;

- promozione di studi e dibattiti di interesse per la categoria;

- individuazione dei funzionari capidistaccamento volontari o dei capisquadra volontari, da proporre al Comandante dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, quali suoi possibili delegati in seno alle Commissioni edilizie comunali.

3. Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

Art. 9

(Rapporti con l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari può chiedere l'adesione all'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

2. In tal caso il Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari assume le funzioni del Consiglio per la Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:

Art. 10

(Ispettori antincendi di zona)

1. Per l'assistenza e il controllo dei distaccamenti volontari in merito a questioni tecniche antincendi e all'organizzazione degli interventi in comune, è nominato, per ciascuna zona, un ispettore antincendi di zona.

2. Le zone, citate al precedente comma 1, corrispondono alle otto Comunità montane in cui risulta suddiviso il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

3. Gli ispettori antincendi di zona sono nominati, tra il personale del corpo, dall'Assemblea di cui al precedente articolo 7 ogni qual volta i posti, risultino vacanti e comunque in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo.

4. Gli ispettori antincendi di zona possono convocare in assemblea i funzionari capidistaccamento della propria zona per la trattazione di questioni di comune interesse riferendo in merito al Consiglio direttivo suddetto.

5. Gli ispettori antincendi di zona possono inoltre organizzare esercitazioni e manifestazioni in comune tra i distaccamenti volontari della propria zona.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:

Art. 11

(Compiti degli ispettori antincendi di zona)

1. Gli ispettori antincendi di zona, secondo le direttive generali del Presidente della Giunta regionale e secondo le direttive tecniche del dirigente del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari:

a) controllano che il funzionamento dei distaccamenti volontari della zona avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti;

b) vigilano affinchè le esercitazioni abbiano luogo regolarmente e cooperano nell'istruzione dei vigili volontari;

c) controllano lo stato di manutenzione degli idranti e degli altri presidi antincendi pubblici della zona, fornendo in proposito consulenza ai Comuni interessati;

d) controllano che l'attrezzatura dei distaccamenti volontari corrisponda alle esigenze locali e che il vestiario e l'equipaggiamento si trovino in uno stato d'uso idoneo per successivi impieghi;

e) si portano sul luogo degli interventi rilevanti per collaborare ad acquisire, in merito all'efficacia dei provvedimenti adottati, elementi utili per le successive esercitazioni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 11:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:

Art. 12

(Reclutamento)

1. I vigili volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra i 18 e i 65 anni;

b) avere conseguito il diploma a conclusione della scuola dell'obbligo;

c) idoneità fisica accertata dal Servizio di Medicina Legale dell'U.S.L. della Valle d'Aosta o da analoga autorità della competente U.S.L. o da un medico di sanità pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il Comune di residenza dell'aspirante, da cui risulti che lo stesso è di sana costituzione fisica, ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano pregiudicare sul rendimento in servizio;

d) non aver riportato condanne e pene detentive per delitti non colposi nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:

Art. 13

(Esercitazioni. Decadenza della nomina del vigile per mancata o insufficiente partecipazione)

1. La nomina a vigile volontario decade, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e la assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile", ove il dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, o gli ispettori antincendi di zona segnalino che l'interessato non abbia frequentato con profitto le esercitazioni disposte, in sede locale, ordinariamente ogni mese, dagli organi competenti, per un numero di volte non inferiore alla metà, di quello totale nel corso di un anno.

2. La decadenza non opera quando il mancato raggiungimento del numero minimo prescritto di esercitazioni da frequentare dipende da documentate cause di forza maggiore.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 13:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:

Art. 14

(Iscrizione diretta nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari con la qualifica di vigile volontario)

1. Sono iscritti direttamente nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, con la qualifica di vigile volontario, oltre ai vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti ai sensi del secondo comma dello art. 1 della presente legge, coloro che hanno svolto, con risultati positivi documentati dal Sindaco del Comune di residenza, attività come volontari comunali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 14:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:

Art. 15

(Vigile volontario scelto)

1. La nomina a vigile volontario scelto può essere conferita a vigili volontari che abbiano frequentato, con esito positivo, documentato dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, un apposito corso di addestramento.

2. Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'ammissione alla prova di selezione i seguenti requisiti:

a) attività svolta come vigile del fuoco presso lo Stato, Regioni a Statuto speciale o organizzazioni pubbliche di Stati esteri;

b) attività nei servizi antincendi aziendali o aeroportuali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 15:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:

Art. 16

(Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto)

1. Sono iscritti nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 12 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) ex-permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, "In corporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

c) vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano svolto servizio attivo per un periodo di almeno cinque anni, documentato dal Comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) coloro che hanno svolto, con risultati positivi e per un periodo di almeno 5 anni, documentati dal Sindaco del Comune di residenza, attività come volontari comunali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 16:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 17:

Art. 17

(Nomina a caposquadra volontario)

1. I vigili volontari scelti, con anzianità nella qualifica pari a quella richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a frequentare un corso teorico-pratico per capisquadra volontari organizzato dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. I vigili volontari scelti, risultati idonei al termine del corso predetto, sono nominati capisquadra volontari.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 17:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 18:

Art. 18

(Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra)

1. Sono iscritti nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 12 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) personale volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco con qualifica non inferiore a caposquadra;

b) coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, "Inquadramento di unità di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", hanno svolto servizio volontario per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) ex permanenti del Corpo nazionale vigili del fuoco con anzianità di servizio non inferiore a quella richiesta per la promozione a Caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano svolto servizio attivo per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo suddetto, documentato dal Comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

e) coloro che hanno svolto, con risultati positivi e per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività di caposquadra o coordinatore dei volontari comunali.

2. L'effettiva prestazione del servizio di cui ai punti b) ed e) deve risultare da dichiarazione rispettivamente del Comandante dei vigili del fuoco appartenente al Corpo nazionale e competente per territorio e del Sindaco del Comune interessato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 18:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 19:

Art. 19

(Nomina a funzionario capodistaccamento volontario)

1. Ai responsabili del funzionamento dei distaccamenti indicati nel successivo art. 27 viene conferito l'incarico di funzionario capodistaccamento volontario.

2. L'incarico è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un volontario avente possibilmente qualifica di caposquadra, sentiti il dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e il Sindaco del Comune interessato (o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale), su proposta dei componenti del distaccamento.

3. L'incarico di funzionario capodistaccamento volontario ha durata quinquennale ed è rinnovabile. È revocabile dal Presidente della Giunta regionale sentiti il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e, il sindaco (o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale), e i componenti del distaccamento.

4. Fuori del territorio del distaccamento la responsabilità dell'intervento è assunta da chi ricopre da maggior tempo la qualifica più elevata, salvo quanto disposto al successivo articolo 28.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 19:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 20:

Art. 20

(Chiamata in servizio)

1. In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tale caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello Stato 13 maggio 1961, n. 469, "Ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come sostituito dall'art. 14 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile", hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 20:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 21:

Art. 21

(Invio fuori Valle)

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della facoltà di cui allo articolo precedente per l'invio dei vigili volontari fuori del territorio regionale. Si applicano, in tal caso, le altre disposizioni dell'articolo precedente e quelle in esse richiamate.

2. Il Presidente della Giunta regionale, o in caso d'urgenza il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, possono autorizzare analogamente l'intervento del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, in zone limitrofe al di fuori del territorio della Regione, per operazioni di soccorso.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 21:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 22:

Art. 22

(Conservazione del posto per esercitazione e corsi di aggiornamento)

1. I datori di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti di cui al precedente articolo 20 sono tenuti alla conservazione del posto di lavoro in favore dei vigili chiamati a partecipare alle esercitazioni o corsi di aggiornamento, o in servizio per particolari necessità, per un massimo di 80 giorni l'anno in applicazione delle disposizioni richiamate nel precedente art. 20 e dell'art. 41 della legge dello Stato 23 dicembre 1980, n. 930, "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ".

2. La Regione può altresì istituire corsi di specializzazione, a cura del dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, da tenersi preferibilmente nel territorio della Valle d'Aosta. Per i funzionari capidistaccamento volontari la frequenza ai corsi loro appositamente riservati è obbligatoria, pena la decadenza dall'incarico di funzionario capodistaccamento volontario.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 22:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 23:

Art. 23

(Retrocessione ed esonero)

1. Il personale, con qualifica non inferiore a vigile volontario scelto, può essere retrocesso alla qualifica immediatamente inferiore ove, sebbene diffidato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sentito l'ispettore antincendi di zona e il funzionario capodistaccamento volontario, continui ad assentarsi senza giustificato motivo dalle esercitazioni.

2. È esonerato dal servizio il personale che, senza giustificato motivo, rifiuti di partecipare alle operazioni di soccorso.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 23:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 24:

Art. 24

(Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro)

1. Durante lo svolgimento del servizio di istituto, al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1985, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 24

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 25:

Art. 25

(Cessazione dal servizio)

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento del 65° anno di età o per perduta idoneità al servizio di soccorso o per dimissioni volontarie e per altre cause previste dalla presente legge.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 25

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 26:

Art. 26

(Indennità oraria)

1. Il personale volontario ha diritto, per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle altre operazioni di soccorso nonchè per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale, ad un rimborso spese conferito con gettone di presenza il cui valore è ragguagliato al compenso del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per i vigili scelti, al quinto livello per i capisquadra, ed al sesto livello per i funzionari capidistaccamento volontari.

2. Compete al funzionario capodistaccamento volontario trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con l'indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate.

3. I compensi sono a carico del bilancio regionale.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 26:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 27:

Art. 27

(Distaccamenti)

1. Il distaccamento è costituito da un contingente periferico di vigili del fuoco volontari.

2. Il Presidente della Giunta regionale individua, sentiti i Sindaci, il Comandante appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente nel territorio della Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio direttivo del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco volontari, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti, tenendo conto, ove possibile, della divisione del territorio regionale nei singoli Comuni.

3. Nell'ambito di ogni distaccamento sono istituite, secondo le esigenze locali e l'organizzazione prevista dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari, una o più squadre.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 27:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 28:

Art. 28

(Direzione degli interventi)

1. Nel territorio di ogni distaccamento la direzione degli interventi spetta al funzionario capodistaccamento volontario, o - in sua assenza - al volontario avente qualifica più elevata, fintantochè non subentri personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Altro personale volontario, eventualmente accorso da distaccamenti diversi, opera sotto la direzione del funzionario capodistaccamento volontario nel cui territorio si svolge l'intervento, o dal suo sostituto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 28:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29:

Art. 29

(Dotazione materiale e vestiario)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è dotato, a spese della Amministrazione regionale, di materiale, vestiario ed equipaggiamento adeguati alle esigenze di servizio.

2. Il funzionario capodistaccamento volontario ha in carico il materiale e l'equipaggiamento in dotazione al distaccamento, secondo modalità che saranno oggetto di successiva regolamentazione.

3. Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre, e in questo caso, la relativa responsabilità ricade su una persona appositamente incaricata.

4. Il vestiario costituisce dotazione personale di ogni singolo volontario.

PRESIDENTE: All'art. 29 vi è l'emendamento proposto dalla Commissione di cui do lettura:

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

5. Le dotazioni di materiale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari devono avere in ogni caso caratteristiche tecnico - funzionali di tipo unificato con le analoghe dotazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 29 nel testo così emendato:

Art. 29

(Dotazione materiale e vestiario)

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è dotato, a spese della Amministrazione regionale, di materiale, vestiario ed equipaggiamento adeguati alle esigenze di servizio.

2. Il funzionario capodistaccamento volontario ha in carico il materiale e l'equipaggiamento in dotazione al distaccamento, secondo modalità che saranno oggetto di successiva regolamentazione.

3. Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre, e in questo caso, la relativa responsabilità ricade su una persona appositamente incaricata.

4. Il vestiario costituisce dotazione personale di ogni singolo volontario.

5. Le dotazioni di materiale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari devono avere in ogni caso caratteristiche tecnico - funzionali di tipo unificato con le analoghe dotazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 30:

Art. 30

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)

1. Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, intervenuti di propria iniziativa o su richiesta dell'organo forestale competente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3.12.1982, n. 85, "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi" operano secondo le direttive generali del suddetto organo forestale e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori.

2. Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei vigili del fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 30:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 31:

Art. 31

(Gratuità dei servizi)

1. I servizi prestati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati.

2. I servizi suddetti si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano col subentrare degli organi tecnici competenti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 31:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità


PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 32:

Art. 32

(Assicurazioni)

1. L'Amministrazione regionale provvede all'assicurazione di tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

2. I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 32:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 33:

Art. 33

(Tessera di riconoscimento)

1. Ad ogni appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari viene rilasciata dall'Amministrazione regionale, all'atto della nomina in ruolo, una tessera di riconoscimento personale, firmata anche dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di qualifica, di retrocessione o in caso di deterioramento. Essa è inoltre soggetta a convalida triennale.

3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'Amministrazione regionale all'atto della cessazione del servizio per qualunque motivo e, temporaneamente in caso di sospensione dalla qualifica.

4. In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata denuncia alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri competente per zona, alla Questura di Aosta, nonchè ai competenti organi superiori.

Qualora lo smarrimento della tessera di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, sono presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 33:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 34:

Art. 34

(Competenze del Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta)

1. Rimangono invariate le competenze previste dalla legge dello Stato 27 dicembre 1941, n. 1570, "Nuove norme, per l'organizzazione dei servizi antincendi", 13 Maggio 1961, n. 469, "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e 8 dicembre 1970,n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile" per il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 35

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 35:

Art. 35

(Spese a carico della Regione)

1. Sono a carico della Regione le spese per le attività svolte dagli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel l'interesse del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 35

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 36:

Art. 36

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 1.000.000.000=, rideterminando il finanziamento già previsto con legge regionale 31.5.1983, n. 38, graverà sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

- quanto a lire 300.000.000= sul cap. n. 24.000;

- quanto a lire 700.000.000= sull'istituendo cap. 24002.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione di lire 1.000.000.000= dello stanziamento del capitolo 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 1.143.750.000=;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante l'utilizzo per lire 2.000.000.000= delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili, del bilancio pluriennale 1988-1990.

3. Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 36:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 37:

Art. 37

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"

lire 1.000.000.000=

in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

capitoli 24000 "Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari"

l.r. 31.5.1983, n. 38

l.r. n.

lire 300.000.000=

capitolo 24002 (di nuova istituzione) codificazione 1.1.1.4.1.2.04.03.02 "Spese per la dotazione di materiale e vestiario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari

l.r. n. , articolo 29"

lire 700.000.000=

Totale in aumento lire 1.000.000.000=

PRESIDENTE: All'art. 37 vi è un emendamento della Commissione di cui dò lettura:

Al cap 24000, dopo le parole "Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari" sono aggiunte le parole ", esercitazioni, corsi, divulgazioni e manifestazioni".

Al cap. 24002, dopo le parole "Spese per la dotazione di materiale e vestiario" sono aggiunte le parole "e sedi".

Lo pongo in votazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 37 nel testo così emendato:

Art. 37

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

in diminuzione

capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti"

lire 1.000.000.000=

in aumento

2.1. Interventi a carattere generale 2.1.2. Altri interventi

capitolo 24000 "Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, esercitazioni, corsi, divulgazioni e manifestazioni.

l.r. 31.5.1983, n. 38

l.r. , n.

lire 300.000.000=

capitolo 24002 (di nuova istituzione) codificazione 1.1.1.4.1.2.04.03.02 "Spese per la dotazione di materiale e vestiario e sedi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari

l.r. n. , articolo 29"

lire 700.000.000=

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 38:

Art. 38

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della L.R. 31 maggio 1983, n. 38 "Istituzione del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari" sono sostituite da quelle della presente legge.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 38:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 39:

Art. 39

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 39:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti 27

Votanti 27

Favorevoli 24

Contrari 3

Il Consiglio approva