Oggetto del Consiglio n. 320 del 10 maggio 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 320/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: " PROROGA PER L'ANNO 1983 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI PREMI A CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE CHE CONTRIBUISCONO ALLA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO-MONTANO E ALLA DIFESA IDROGEOLOGICA DEL SUOLO".
PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri diamo per fatta la discussione generale tenuto conto che nella sua precedente introduzione l'Assessore aveva detto che faceva la relazione per i due disegni di legge: il 506 e il 507. Richiamo quindi, la vostra attenzione sull'articolato del disegno di legge n. 507.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
L'applicazione della legge regionale 1982, n. 95 č prorogata per un anno.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo n. 1
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimitą
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 500.000.000 graverą sul capitolo 28200 del bilancio della Regione per l'anno 1983. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di Lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti).
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 -Fondo globale per il finanziamento di spese per lo adempimento di funzioni normali (spese correnti).
L. 500.000.000 Variazioni in aumento
Settore 2.2.1 - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente Programma 2.2.1.06 - Difesa del suolo
Cap. 28 200 - Premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa del suolo.
L.R. 11 ottobre 1978, n. 50
L.R. 24 dicembre 1982, n. 95
L.R
L. 500. 000. 000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimitą
PRESIDENTE: Il Consiglio č chiamato per votazione segreta ad esprimersi sul complesso della legge. (D.L. 507)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti e votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Il Consiglio approva
