Oggetto del Consiglio n. 103 del 16 marzo 1977 - Verbale
OGGETTO N. 103/77 - APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE E SUGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE MATERNE DIPENDENTI DALLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:
E' intendimento del presente disegno di legge:
a) definire lo stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, in esecuzione del disposto dell'articolo 9 della L.R. 3.8.1972, n. 22;
b) disciplinare la materia degli organi collegiali delle scuole suddette, non contemplati nella L.R. 5.11.1976, n. 47, adattando la normativa del D.P.R. 31.5.1974, n. 416 alle particolari condizioni regionali, in conformità delle competenze di integrazione delle leggi dello Stato, attribuite alla Regione dallo Statuto (articolo 3, lettera g).
Lo stato giuridico del personale direttivo e docente si conforma a quello del corrispondente personale della scuola materna statale, salvo gli opportuni adattamenti, in aderenza sia alle aspettative della categoria interessata, sia all'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti del personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della Regione, al quale la disciplina statale si applica per effetto del primo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.
Ovviamente, in materia di reclutamento del personale, sono state inserite apposite norme per accertare la piena conoscenza della lingua francese da parte dei candidati, pur nel rispetto dei criteri generali previsti dalla normativa statale per lo svolgimento dei relativi concorsi. Tali norme riproducono sostanzialmente quelle adottate, per il personale degli altri ordini di scuola, con il disegno di legge regionale di attuazione del D.P.R. n. 861; così come norme analoghe a quelle proposte con quest'ultimo disegno di legge sono state introdotte per definire le singole competenze di organi e uffici regionali nella gestione del personale in argomento.
Apposito articolo fissa l'orario di servizio del personale docente che, per effetto dell'educazione bilingue impartita nelle scuole della Regione, comporta una maggiorazione di quattro ore settimanali rispetto all'orario stabilito dall'articolo 88 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417; per tale prolungamento d'orario è esteso al personale di scuola materna il trattamento economico integrativo previsto dalla L R. 2.2.1968, n. 1, peraltro già corrisposto al personale medesimo in applicazione dell'articolo 9, penultimo comma, della L.R. 3.8.1972, n. 22.
Con riferimento, più specificamente, al personale direttivo, il presente disegno di legge realizza la separazione delle relative funzioni tra scuola materna e scuola elementare, che pur è sancita dalla legge 18.3.1968, n. 444 e dal D.P.R. n. 417. A questo fine, tenuto conto dell'indubbia esigenza di assicurare alle scuole materne dipendenti dalla Regione ed al relativo corpo docente unità di indirizzi sino a completo consolidamento, è stata prevista una coordinatrice didattico-pedagogica con attribuzioni corrispondenti a quelle delle direttrici di scuola materna statale (e con criteri di reclutamento assolutamente eguali), assicurando il coordinamento periferico ed il decentramento amministrativo, imposti dall'estensione territoriale della regione, mediante l'impiego permanente e strutturato delle collaboratrici introdotte dal D.P.R. n. 416 (articolo 4, comma secondo, lettera g).
Per quanto si riferisce agli organi collegiali di governo della scuola, essi non si discostano sostanzialmente da quelli previsti dal D.P.R. n. 416. Il collegio delle docenti ed il comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti riproducono esattamente compiti e composizione dei corrispondenti organi delle scuole statali. Il consiglio di gestione ha le stesse attribuzioni di un consiglio di circolo; le peculiarità inerenti alla sua composizione non intaccano né il numero né i rapporti tra le diverse componenti in esso rappresentate, ma si limitano ai criteri di elezione per il rilievo che si è ritenuto doveroso attribuire alla ripartizione del territorio regionale in comunità montane.
Per analoghi motivi, il disegno di legge in esame prevede la costituzione di comitati di comunità montana, ritenuti più aderenti alla attuale realtà della scuola materna regionale di eventuali consigli di interclasse.
Concludono il disegno di legge le opportune norme per la sua prima applicazione ed il rinvio a precedenti provvedimenti legislativi per la copertura finanziaria.
Le organizzazioni sindacali scolastiche, interpellate, hanno espresso, a maggioranza, parere di massima favorevole.
---
Disegno di legge regionale n. 288
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale.....................n. .....: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE E SUGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE MATERNE DIPENDENTI DALLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Stato giuridico del personale direttivo e docente
Art. 1
Personale direttivo e docente
Il personale direttivo e docente delle scuole materne istituite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, integrativa della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, è alle dipendenze della Regione.
Art. 2
Ruolo delle insegnanti e funzione docente
E' istituito il ruolo delle insegnanti delle scuole materne dipendenti dalla Regione, la cui dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in 92 posti. A partire dal 31 marzo 1978, le variazioni del predetto organico saranno effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Le insegnanti di scuola materna svolgono le attività educative tendenti a favorire lo sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo al pieno inserimento nella scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
Esse sono tenute ad osservare l'orario di servizio e ad esercitare la vigilanza sui bambini ad esse affidati, durante le ore di svolgimento dell'attività educativa.
Devono inoltre:
a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;
b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale, tendenti a realizzare, nell'ambito della scuola, l'educazione bilingue;
c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo, promosse dai competenti organi;
d) curare i rapporti con i genitori dei bambini ad esse affidati;
e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
f) partecipare ai lavori delle commissioni di concorso di cui siano state nominate componenti.
A ciascuna insegnante è assegnata una sezione di scuola materna.
Art. 3
Coordinatrice didattico-pedagogica
È istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione A detto ruolo appartiene un posto di coordinatrice didattico-pedagogica.
La coordinatrice didattico-pedagogica esercita le funzioni attribuite dalle leggi alle direttrici delle scuole materne statali.
In particolare, essa sovraintende al funzionamento e all'attività di tutte le scuole materne dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza sul funzionamento delle scuole materne gestite, nel territorio della Regione, da altri enti pubblici e da privati; coordina le iniziative dirette all'aggiornamento del personale docente; attende alle ispezioni disposte dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e dal Sovraintendente agli Studi.
Art. 4
Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico
Nell'espletamento delle sue funzioni, la coordinatrice didattico-pedagogica è coadiuvata da sei insegnanti, elette dal collegio delle docenti tra il personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo.
Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione fosse superiore a centocinquanta, il numero delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica sarà aumentato di una unità ogni cinquanta sezioni in più o frazione superiore a dieci sezioni.
Le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Ogni anno si procede alla loro parziale sostituzione secondo i criteri indicati nei commi seguenti.
Nel primo anno di applicazione della presente legge rimangono in carica le insegnanti elette nell'anno precedente secondo le disposizioni provvisorie impartite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e si procede, per elezione, alla copertura dei posti residui.
In ciascuno dei due anni immediatamente successivi si procede, per sorteggio, alla designazione di due tra le collaboratrici in carica nell'anno di prima applicazione della presente legge, per la loro sostituzione.
Negli anni seguenti si procede, di volta in volta, alla sostituzione delle collaboratrici che cessano dal mandato per scadenza del triennio. Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla sostituzione mediante surroga; la collaboratrice subentrata cesserà dal mandato alla scadenza del triennio riferito all'insegnante cui è subentrata.
In occasione delle elezioni dei primi due anni, si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto nel primo comma.
Delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica almeno tre operano in sedi periferiche. L'assegnazione avviene secondo le effettive esigenze del servizio, con riferimento al numero ed alla dislocazione delle sezioni di scuola materna funzionanti nella Regione Nella delimitazione delle rispettive zone di attività si dovrà evitare che scuole di una stessa comunità montana siano assegnate a collaboratrici diverse.
La distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici sarà disposta annualmente dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17.
Le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica sono esonerate dall'insegnamento per la durata dell'incarico. Esse esercitano le funzioni vicarie della coordinatrice in tutti i casi previsti dalla legge.
La coordinatrice didattico-pedagogica e le insegnanti collaboratrici costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna.
Art. 5
Personale di segreteria
All'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario e due coadiutori. Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione sia superiore a 120, il numero dei coadiutori assegnati all'ufficio sarà aumentato di un'unità per ogni gruppo di 60 sezioni in più, a partire dalla quinta sezione di ogni gruppo.
Al personale suddetto si estendono integralmente le norme vigenti sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale non insegnante delle scuole elementari e secondarie della Regione.
Art. 6
Reclutamento del personale direttivo e docente
L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per i corrispondenti concorsi di scuola materna statale.
Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica è conferito mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammesse le insegnanti di scuola materna di cui alla legge 18.3.1968, n. 444, e alla legge regionale 2.8.1972, n. 22, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano fornite di laurea in pedagogia o di altra laurea equivalente o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
I concorsi per il personale direttivo e docente sono indetti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, secondo la disciplina vigente per i corrispondenti concorsi statali, salvo quanto indicato all'articolo seguente.
I concorsi per titoli ed esami per il personale docente sono indetti ogni due anni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Art. 7
Lingua francese
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 6 sono ammessi coloro che dimostrino, attraverso apposito accertamento, la piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.
L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.
Detto accertamento si effettua secondo i programmi d'esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417 saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.
Art. 8
Stato giuridico e trattamento economico
Per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico, la prova, i diritti e i doveri, i trasferimenti di sede, i congedi e le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, il collocamento a riposo, le dimissioni dall'impiego e la riammissione in servizio, al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne statali, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Al personale suddetto è corrisposta, per il prolungamento d'orario derivante dall'attività educativa bilingue, un'indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente della scuola elementare con legge regionale 2.2.1968, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 9
Riconoscimento del servizio al personale docente
Ai fini del riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo dal personale docente di cui alla presente legge, previsto dal D.L. 19.6.1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1970 n. 576, e dall'articolo 81 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, sono valutabili i servizi prestati in tutte le scuole materne vigilate.
Art. 10
Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza
Per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza, si applica quanto previsto dall'articolo 116 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417.
Il personale direttivo e docente delle scuole materne di cui alla presente legge è iscritto alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. e segue la normativa in atto per i dipendenti della Regione.
È esteso al personale medesimo il trattamento integrativo di previdenza di cui alla legge regionale 2.2.1968, n. 1.
Art. 11
Calendario scolastico Orario di servizio
Il calendario dell'attività annuale delle scuole materne dipendenti dalla Regione è stabilito dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta del calendario della scuola materna statale, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17.
Modifiche al calendario possono essere deliberate dal consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 6, lettera C, del D.P.R. 31.5.1974, n. 416, in considerazione di particolari esigenze locali, ferma restando la durata dell'anno scolastico per un periodo non inferiore a 10 mesi.
Il prolungamento dell'attività oltre il decimo mese può essere autorizzato eccezionalmente, per singole scuole, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del consiglio di gestione e sentito il parere del Sovraintendente agli Studi. In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata con personale supplente temporaneo.
L'orario di servizio obbligatorio per il personale insegnante è di 40 ore settimanali, di cui 35 dedicate all'attività educativa bilingue e cinque utilizzate per la partecipazione agli organi collegiali e per le attività di aggiornamento.
L'orario di svolgimento dell'attività didattica è di sette ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana. Il giovedì è giorno di vacanza e può essere eventualmente destinato alle attività non di insegnamento.
Art. 12
Competenze
Il personale direttivo e docente di cui alla presente legge è amministrato dagli uffici scolastici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Nei confronti del personale suddetto le competenze attribuite dalle vigenti norme ai provveditori agli studi ed ai direttori didattici sono esercitate, rispettivamente, dal Sovraintendente agli Studi e dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti della coordinatrice didattico-pedagogica del Sovraintendente agli Studi, che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale,
Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.
Art. 13
Incarichi e supplenze
Per la temporanea copertura dei posti di insegnamento la Regione si avvale di personale incaricato e supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi.
Le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze sono stabilite annualmente con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
Al personale docente non di ruolo si estendono, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico del personale di ruolo. Ad esso è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente e competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di servizio continuativo prestato senza demerito.
TITOLO II
Istituzione ed ordinamento degli organi collegiali
Art. 14
Organi collegiali
Gli organi collegiali delle scuole materne di cui alla legge regionale 2.8.1972, n. 22 sono quelli previsti dagli articoli seguenti.
Per quanto in essi non sia espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 31.5.1974, n. 416 e nella legge regionale 5.11.1976, n. 47, in quanto applicabili.
Gli organi collegiali contemplati dalla presente legge entreranno in funzione con l'anno scolastico 1977/1978.
Art. 15
Collegio delle insegnanti
Le insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione compongono un unico collegio dei docenti, presieduto dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) formula le proposte per la formazione e la composizione delle sezioni e per la formulazione dell'orario di apertura delle scuole, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17;
c) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
d) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al D.P.R. 31.5.1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
e) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
f) elegge le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica nel numero e con le modalità indicate nel precedente articolo 4;
g) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di gestione;
h) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.
Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la coordinatrice didattico-pedagogica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo delle sue componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative.
Le funzioni di segreteria del collegio sono attribuite dalla coordinatrice ad una delle collaboratrici dell'ufficio di coordinamento.
Art. 16
Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti
Per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, è istituito un unico comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
Il comitato è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio delle insegnanti nel suo seno.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 7 della legge regionale 5.11.1976, n. 47.
Art. 17
Consiglio di gestione
Con attribuzioni analoghe a quelle indicate dall'articolo 30 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 per i consigli di circolo di scuola materna, funziona, nella Valle d'Aosta, un unico consiglio di gestione delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, così composto:
a) la coordinatrice didattico-pedagogica;
b) un rappresentante dei genitori per ciascuna comunità montana ed un rappresentante per il Comune capoluogo della Regione, eletti dai genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
c) una rappresentante delle insegnanti per ciascuna comunità montana ed una rappresentante per il Comune capoluogo, elette dal collegio delle docenti tra le insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
d) due rappresentanti del personale non docente eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne suddette.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.
Il consiglio di gestione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori dei bambini.
Il consiglio di gestione elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiede, ed il segretario dell'ufficio di coordinamento, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il consiglio di gestione gode dell'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 14 della legge regionale 5.11.1976, n. 47, per i consigli di circolo.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di svolgimento delle attività didattiche, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti. Ai componenti che risiedono in località diversa dalla sede del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.
Il consiglio di gestione e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio di gestione vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del consiglio di gestione sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 18
Comitato di comunità montana
In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 2.2.1972, n.22, del quale fanno parte:
a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;
b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini;
c) un rappresentante per ciascun Comune della comunità, sede di scuole materne regionali, nominato dal Consiglio comunale.
Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione. Oltre alle insegnanti in servizio in detto Comune ed ai rappresentanti dei genitori dei bambini, ne fanno parte un rappresentante per ciascun consiglio di quartiere in cui siano istituite sezioni di scuola materna regionale, nominato dal comitato stesso.
La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del D.P.R. 31.5.1974, n. 416, in quanto compatibili.
Compete, inoltre, di formulare proposte al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 11.
Art. 19
Assemblee dei genitori
I genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione possono riunirsi in assemblea.
Le assemblee possono essere di quartiere, di frazione e di Comune.
L'assemblea elegge un presidente e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di gestione di cui all'articolo 17.
Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, le insegnanti in servizio nelle sezioni corrispondenti, la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici.
TITOLO III
Norme transitorie e particolari
Art. 20
Inquadramento del personale direttivo e docente
Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura del posto di coordinatrice didattico-pedagogica, si provvede mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle insegnanti delle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e contino almeno due anni effettivi nel ruolo di appartenenza.
Il personale docente nominato a ruolo per effetto della legge regionale 23.6.1975, n. 29, in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo previsto dall'articolo 2 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento. Il personale predetto conserva la sede di titolarità precedente.
Art. 21
Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per il pagamento degli emolumenti al personale direttivo ed insegnante, con gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 3.8.1972, n. 22, 6.8.1974, n. 30, 23.6.1975, n. 31 e 31.1.1977, n. 13;
b) per il funzionamento degli organi collegiali, con lo stanziamento di cui alla legge regionale 5.11.1976, n. 47.
Art. 22
Norme finali
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
----
L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida illustra, alla luce della relazione trasmessa in copia ai Consiglieri, la proposta che, a distanza di oltre quattro anni, concerne l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 22 in data 3 agosto 1972.
Annuncia di aver predisposto alcuni emendamenti al disegno di legge, anche in relazione alle richieste avanzate dai Democratici Popolari in sede di Commissione consultiva.
Il Consigliere CHINCHERE' vuole formulare due ordini di osservazioni nei confronti del disegno di legge di cui trattasi, facendo rilevare, da un lato, che l'iter seguito dalla proposta, oltre ad essere stato alquanto breve, non ha visto una sufficiente partecipazione democratica, salvo una assemblea delle insegnanti ed alcune riunioni con i rappresentanti delle forze sindacali, incontri peraltro non voluti dall'Assessore, ma sollecitati dalle forze della minoranza consiliare.
Nel merito della proposta, fa osservare che trattasi di una legge che non tiene conto delle nuove esigenze della scuola materna, da considerarsi non più come zona di parcheggio di bambini, ma come primo momento di formazione e di studio. Rileva inoltre che la struttura della scuola materna regionale, così come è configurata nella proposta, risulterà fortemente accentratrice, senza consentire agli enti minori, quali i Comuni e le Comunità Montane, di partecipare alla gestione.
Quindi si sofferma sull'orario settimanale di lavoro delle insegnanti, giudicandolo troppo gravoso e addirittura in contrasto con le esigenze didattiche e con le necessità di riqualificazione professionale delle insegnanti medesime.
Conclude pertanto sostenendo la necessità dell'approvazione degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista ed annunciando la propria disponibilità per una eventuale trattativa allo scopo di addivenire ad un accordo sul testo del disegno di legge da portare in approvazione.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida respinge le critiche del Consigliere Chincheré, non escludendo però l'eventualità di accogliere alcuni degli emendamenti proposti dal Gruppo comunista, quale, ad esempio, quello relativo alla previsione di diversi collegi delle insegnanti.
Sostiene che la scuola materna valdostana è già da tempo inserita nel tessuto dell'organizzazione scolastica, anzi da alcuni anni a questa parte sono stati introdotti nuovi metodi di sperimentazione e di insegnamento tanto da far considerare la scuola materna valdostana all'avanguardia in campo nazionale e da richiamare l'attenzione della televisione che ha predisposto al riguardo un servizio inchiesta che sarà prossimamente teletrasmesso su una rete nazionale.
Il Consigliere QUEY vuole sottolineare con particolare soddisfazione il buon funzionamento che da alcuni anni caratterizza le scuole materne regionali.
Quindi, aderendo alla proposta di una breve sospensione per un confronto delle varie posizioni, dichiara a nome del Gruppo demopopolare di ritenere soddisfacenti quelle proposte di emendamento emerse dalla Commissione consiliare per la Pubblica Istruzione e fatte proprie dall'Assessore.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in sede di discussione generale, dichiara chiusa la discussione stessa e propone, prima di procedere all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, una breve sospensione dell'adunanza.
---
Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi dalle ore diciotto e minuti quarantaquattro alle ore diciannove e minuti dieci.
---
Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato da parte del Gruppo comunista il seguente emendamento:
l'attuale articolo 1 diventa articolo 2, mentre per l'articolo 1 si propone:
"Art. 1, finalità educative.
La scuola materna regionale ha come finalità la formazione della personalità del bambino, la sua educazione alla vita interpersonale e sociale, l'acquisizione di un livello culturale di base omogeneo per tutti i bambini. La scuola materna regionale promuove, organizza e indirizza le attività del bambino allo scopo di avviarlo ad acquisire lo sviluppo armonico ed il controllo delle capacità corporee, l'equilibrio psicofisico ed il corretto rapporto interpersonale, la capacità di esprimersi e comunicare in forme linguistiche e non linguistiche, gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica. Su questa direzione è compito della scuola materna regionale inserirsi pienamente nel territorio e nell'ambiente socio-linguistico di cui essa è parte.
A tal fine la scuola pubblica dell'infanzia, sulla base dei principi ispiratori della Costituzione, promuove una effettiva uguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini, eliminando ogni forma di discriminazione e di selezione, curando in particolare l'inserimento degli handicappati; opera come comunità di lavoro in rapporto con le famiglie e 1a popolazione, si organizza come istituzione caratterizzata da una ampia libertà di ricerca e di sperimentazione, e dal pluralismo delle opzioni ideali, culturali e pedagogiche. E' assicurata agli insegnanti la libertà didattica."
Il Consigliere CHINCHERE' illustra brevemente l'emendamento, mettendo in evidenza l'opportunità, dal punto di vista formale, di una enunciazione delle finalità della legge.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida dichiara di non accogliere la proposta, ritenendo che un simile articolo non possa inserirsi nel Titolo I, concernente lo stato giuridico del personale direttivo e docente.
Il Consigliere CHANU manifesta parere contrario all'emendamento comunista, ritenendo che il contenuto della proposta potrebbe adattarsi ad una legge sulla scuola materna in generale ma mal si adatterebbe alla normativa sullo stato giuridico del personale delle scuole stesse.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO coglie l'occasione per dichiarare di astenersi dalla votazione sul complesso e sulle singole parti del disegno di legge in argomento, non essendo state accolte, se non in piccola parte, le proposte di emendamento avanzate a suo tempo dal Gruppo socialista, in sede diversa da quella consiliare.
Si dà atto che l'emendamento soprariportato non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli sei espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta, votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 1 è approvato nel testo originario, con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Gruppo consiliare comunista: "Eliminazione del secondo comma"
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli sei espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
b) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione: "Sopprimere l'ultimo comma".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventiquattro, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 2 è approvato, nel testo emendato, con voti favorevoli diciotto e voti contrari sei, espressi per alzata dì mano (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Gruppo comunista:
L'attuale articolo viene sostituito con il seguente:
"Art. 3, Ispettrice tecnica.
E' istituito il ruolo del personale ispettivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione. A detto ruolo appartiene un posto di ispettrice tecnica.
La ispettrice tecnica esercita le funzioni attribuite dal D P.R. 31.5.1974 n. 417, art. 4".
Il Consigliere CHINCHERE' illustra brevemente l'emendamento, ponendo l'accento sull'opportunità di sostituire la figura della coordinatrice didattico-pedagogica con quella meno accentratrice di Ispettrice tecnica.
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari diciotto e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Mìlanesio e Tripodi)
b) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:
Sostituire il terzo comma:
"In particolare, avvalendosi delle collaboratrici previste dal successivo articolo 4, essa sovraintende al funzionamento e all'attività di tutte le scuole materne dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza sul funzionamento delle scuole materne gestite, nel territorio della Regione, da altri enti pubblici e da privati; coordina le iniziative dirette all'aggiornamento del personale docente; attende alle ispezioni disposte dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e dal Sovraintendente agli Studi".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 3 così emendato sono approvati con voti favorevoli diciannove e voti contrari sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Gruppo comunista:
L'articolo 4 viene sostituito con il seguente:
"Art. 4, Personale direttivo e coordinamento didattico pedagogico regionale.
E' istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne regionali. Tale ruolo comprende n. 2 posti di organico; le funzioni attribuite al personale direttivo sono le stesse attribuite al personale direttivo della scuola elementare dall'articolo 3 del D.P.R. 417 del 31.5.1974.
Nell'espletamento delle loro funzioni le direttrici didattiche sono coadiuvate da 7 insegnanti coordinatrici pedagogico-didattiche, 1 per ogni Comunità Montana, elette da tutti i docenti di scuola materna del circolo didattico in cui prestano servizio.
Le coordinatrici durano in carica 3 anni e possono essere rielette. Nei casi di cessazione dell'incarico, durante il triennio, si procede alla sostituzione mediante surroga, secondo le normative vigenti.
L'ispettrice tecnica, insieme alle direttrici didattiche ed alle coordinatrici didattico-pedagogiche di Comunità Montana costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico.
Le funzioni ed i compiti delle coordinatrici sono stabiliti dal Consiglio di circolo in accordo con gli orientamenti e i criteri indicati dal Consiglio di distretto e dal Consiglio scolastico regionale".
Il Consigliere CHINCHERE' illustra l'emendamento come una corretta proposta di decentramento della gestione delle scuole materne regionali.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida dichiara di non accogliere la proposta.
Il Consigliere CHINCHERE' replica sostenendo che la legge in esame non deve rispecchiare le presenti esigenze della scuola materna, ma deve tener conto dei futuri sviluppi della stessa.
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
b) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:
1) sostituire il terzo comma:
"Le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Per la durata dell'incarico esse sono esonerate dall'insegnamento".
2) sopprimere i commi quarto e quinto.
3) sostituire il sesto comma:
"Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla surrogazione in conformità dell'articolo 11 della legge regionale 5.11.1976, n. 47".
4) sostituire il settimo comma:
"In occasione delle prime elezioni si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto dal primo comma".
5) sostituire i commi nono e decimo:
"L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17, dispone in ordine alla distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici e sulla delega di funzioni specifiche. L'esercizio della funzione vicaria è regolato dall'ultimo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417".
Si dà atto che i primi quattro emendamenti sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli venticinque, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà atto che il quinto emendamento e l'articolo 4 così emendamento sono approvati con voti favorevoli diciannove e voti contrari sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 5
Si dà atto che all'articolo 5 sono stati presentati, da parte del Gruppo comunista, i seguenti emendamenti:
1) al primo comma dopo le parole: "All'ufficio regionale di coordinamento didattico pedagogico della scuola materna", aggiungere: "ed alle direzioni didattiche",
2) alla fine del primo comma aggiungere: "Quando il numero delle sezioni per ogni circolo didattico sia superiore a 50, sarà assegnato provvisoriamente un coadiutore in più, in attesa di una ristrutturazione dei circoli stessi. Ai fini di tale ristrutturazione l'Assessore alla Pubblica Istruzione provvede con proprio decreto, su parere conforme del Consiglio regionale scolastico e del Consiglio di distretto".
Si dà atto che i due emendamenti non sono approvati con voti contrari diciannove e voti favorevoli sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 5 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli diciannove e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 è stato presentato, da parte del Gruppo comunista, il seguente emendamento:
Al secondo comma le parole "Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica" vengono sostituite con le seguenti: "Il posto di ispettrice tecnica".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari diciannove e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 6 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli diciannove e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articoli 7, 8, 9 e 10
Si dà atto che gli articoli da 7 a 10 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciannove e voti contrari sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 11
Si dà atto che all'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Gruppo comunista:
1) "Al primo comma le parole: "sentito il Consiglio di gestione" vengono sostituite con le seguenti: "in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Circolo, dal Consiglio di distretto e dal Consiglio scolastico regionale".
2) al secondo comma le parole: "deliberati dal Consiglio di gestione" vengono sostituite con le seguenti: " deliberati dal Consiglio di circolo".
3) al terzo comma, le parole: "In tale caso... con personale supplente temporaneo" vengono sostituite con le seguenti: "In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata con provvedimento dell'Assessore in conformità ai pareri del Consiglio di circolo e del Consiglio di distretto".
4) il quarto comma è sostituito con il seguente:
"L'orario di servizio per il personale insegnante è di 31 ore settimanali (4 giorni per 6 ore più un giorno per 7 ore) più 20 ore mensili dedicate alla gestione della scuola, alle attività collegiali, collettive e di aggiornamento, la cui utilizzazione è decisa dal Collegio dei docenti, secondo la vigente normativa".
5) il quinto comma è eliminato".
Si dà atto che i primi due emendamenti non sono approvati con voti contrari diciannove e voti favorevoli sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà atto che il terzo emendamento non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Il Consigliere CHINCHERE' illustra il quarto emendamento che tende ad una riduzione dell'orario di insegnamento, che allo stato attuale è così gravoso da non consentire al personale docente di partecipare con il necessario impegno all'attività degli organi collegiali, né di occuparsi del proprio aggiornamento professionale.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE rileva che la questione dell'orario di insegnamento è assai complessa e dovrà formare l'oggetto di un'apposita trattativa con le organizzazioni sindacali.
Si dà atto che il quarto emendamento non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Milanesio e Tripodi).
Si dà atto che il quinto emendamento non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Milanesio e Tripodi).
b) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:
1) sostituire il penultimo comma:
"L'orario obbligatorio di servizio per il personale insegnante è di 38 ore e mezza settimanali, compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola".
2) sostituire l'ultimo comma:
"L'attività educativa è distribuita in cinque giorni per settimana. Il giovedì è giorno di vacanza e può essere eventualmente destinato alle attività non di insegnamento".
Si dà atto che i due emendamenti, nonché l'articolo 11 così emendato, sono approvati con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Milanesio e Tripodi).
Articolo 12
Si dà atto che all'articolo 12 è stato presentato dal Gruppo comunista il seguente emendamento:
Al secondo e al quarto comma le parole "dalla coordinatrice didattico-pedagogica" vengono sostituite con: "dalle direttrici didattiche".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti contrari ventuno e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 12 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Milanesio e Tripodi).
Articoli 13 e 14
Si dà atto che gli articoli 13 e 14 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Milanesio e Tripodi).
Articolo 15
Si dà atto che all'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Gruppo comunista:
1) Al primo comma le parole "compongono un unico collegio... coordinatrice didattico-pedagogica" vengono sostituite con: "compongono tanti collegi dei docenti, quante sono le direzioni didattiche".
2) Al secondo comma lettera f) sostituire le parole "collaboratrici... pedagogica" con: "le coordinatrici".
3) Al secondo comma lettera g) sostituire le parole "nel Consiglio di gestione" con: "nel Consiglio di circolo".
4) Al terzo comma sostituire le parole "si riunisce ogni qualvolta... ne ravvisi la necessità" con: "si riunisce ogni qualvolta la Direttrice didattica o una delle coordinatrici didattico-pedagogiche ne ravvisi la necessità".
5) Ultimo comma sostituire "coordinatrice" con "direttrice didattica", e "collaboratrici dell'ufficio di coordinamento" con "insegnanti del collegio dei docenti".
Il Consigliere DOLCHI, tenuto conto che in precedenza analoghi emendamenti non sono stati approvati, propone, per maggior speditezza, che i soprariportati emendamenti siano posti in votazione in blocco.
Si dà atto che gli emendamenti soprariportati non sono approvati con voti contrari ventuno e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
b) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:
Aggiungere ultimo comma:
"Le insegnanti, in servizio nelle scuole materne regionali di una stessa Comunità montana, possono riunirsi periodicamente per valutare l'andamento dell'azione educativa e verificarne l'efficacia in rapporto al programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3.8.1972, n. 22; ove necessario, possono proporre al collegio delle insegnanti le opportune misure per migliorare le attività scolastiche".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 15 così emendato sono entrambi approvati con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 16
Si dà atto che all'articolo 16 sono stati presentati, da parte del Gruppo comunista, i seguenti emendamenti:
1) al primo comma sostituire le parole "è istituito un unico Comitato... personale docente" con "è istituito un comitato per la valutazione del servizio del personale docente per ogni circolo didattico";
2) al secondo comma sostituire le parole ",.. è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica" con "... è formato dalla direttrice didattica".
Si dà atto che gli emendamenti soprariportati non sono approvati con voti contrari venti e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 16 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli venti e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 17
Si dà atto che all'articolo 17 sono stati presentati, da parte del Gruppo comunista, i seguenti emendamenti:
1) il titolo "Consiglio di gestione" viene sostituito con "Consiglio di Circolo";
2) al primo comma sostituire le parole "un unico Consiglio di gestione delle scuole materne di cui,.." con "due consigli di circolo delle scuole materne che rispecchiano la suddivisione distrettuale";
3) eliminare la lettera a) e sostituirla con: "la direttrice didattica appartenente al circolo";
4) lettera c), sostituire le parole "una rappresentante delle insegnanti per ciascuna Comunità Montana e una rappresentante per il Comune capoluogo" con: "due rappresentanti delle insegnanti per ciascuna Comunità Montana e due rappresentanti per il Comune capoluogo";
5) lettera e), aggiungere "1 rappresentante dei Comuni per ogni Comunità Montana, designato dai Comuni appartenenti alla Comunità Montana e dal Comune capoluogo";
6) lettera f), aggiungere "due rappresentanti sindacali nominati dalle confederazioni";
7) al quinto comma sostituire le parole "Il Consiglio di gestione elegge" con "il Consiglio di circolo elegge" e "di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica" con "di diritto la direttrice didattica". Sostituire pure le parole "l'ufficio di coordinamento" con "l'ufficio di direzione";
8) sostituire al sesto, settimo, ottavo e ultimo comma le parole "Consiglio di gestione" con "Consiglio di circolo".
Si dà atto che gli emendamenti soprariportati non sono approvati con voti contrari ventuno e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 17 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi),
Articolo 18
Si dà atto che all'articolo 18 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Gruppo comunista:
Al primo comma - lettera a) sostituire le parole "le insegnanti in servizio..." con "le coordinatrici didattico-pedagogiche di Comunità Montana e le insegnanti in servizio...".
Al terzo comma sostituire le parole "la presidenza del comitato è affidata... coordinatrice didattico-pedagogica" con "la presidenza del comitato è affidata ad uno dei suoi membri eletti nel suo seno".
All'ultimo comma sostituire le parole "... proposte al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico..." con "...proposte al Consiglio di circolo in ordine alle modifiche all'orario di apertura ed al calendario scolastico".
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "E' inoltre compito del Comitato di Comunità Montana quello di curare e coordinare l'organizzazione dei servizi scolastici, unitamente agli altri ordini di scuola (mense, trasporti, assistenza psico-medico-pedagogica, ecc.) in collaborazione con i Consigli di distretto, la Comunità Montana ed i Comuni compresi nella stessa".
Si dà atto che i soprariportati emendamenti non sono approvati con voti contrari ventuno e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi),
b) da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:
sostituire l'articolo:
"In ogni Comunità Montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 3.8.1972, n. 22, del quale fanno parte:
a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della Comunità Montana;
b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella Comunità, eletto dai genitori dei bambini;
c) un rappresentante nominato dal consiglio della Comunità Montana;
d) un rappresentante per ciascun Comune della Comunità, sede di scuole materne regionali, nominato dal Consiglio comunale.
Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione. Oltre alle insegnanti in servizio in detto Comune ed ai rappresentanti dei genitori dei bambini, ne fanno parte un rappresentante nominato dal Consiglio comunale ed un rappresentante nominato da ciascun consiglio di quartiere in cui siano istituite sezioni di scuola materna regionale.
La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Al comitato di Comunità Montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del D.P.R. 31.5.1974, n. 416, in quanto compatibili.
Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:
a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 11, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della Comunità Montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;
b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini".
Si dà atto che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 18 è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 18 bis
Si dà atto che, da parte del Gruppo comunista, è stato presentato il seguente nuovo articolo:
"Art. 18 bis
(Collettivo di plesso o di interplesso)
Le insegnanti di plesso o di interplesso al fine di programmare, organizzare e verificare l'intervento educativo ed al fine di sviluppare l'attività collettiva, formano il collettivo di plesso o di interplesso, strutturato territorialmente per deliberazione del collegio dei docenti.
Il numero degli insegnanti assegnati a ciascun plesso può essere superiore al numero delle sezioni del plesso stesso, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando il numero dei bambini per sezione sia superiore a 20;
b) se vi sono uno o più bambini handicappati da inserire nel plesso;
c) se esiste il servizio di mensa;
d) se l'orario di apertura è superiore all'orario di servizio delle insegnanti.
Il numero delle insegnanti in più rispetto al numero delle sezioni è stabilito con provvedimento dell'Assessore regionale alla P.I., su parere conforme a quello del Comitato di Comunità Montana".
Il Consigliere CHINCHERE' illustra brevemente l'emendamento che vuole superare uno dei difetti della legge in esame, cioè quello di legare strettamente l'insegnante alla sezione di scuola materna, invece di garantire un numero di insegnanti adeguato alle esigenze di ogni plesso.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida risponde che da oltre un anno si è già provveduto ad affiancare insegnanti aggiunte alle insegnanti delle sezioni con un alto numero di bambini oppure di quelle nelle quali sono inseriti degli handicappati.
Si dà atto che l'articolo 18 bis non è approvato con voti contrari venti e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi),
Articolo 19
Si dà atto che all'articolo 19 sono stati presentati, da parte del Gruppo comunista, i seguenti emendamenti:
Al secondo comma sostituire le parole "... di frazione e di Comune" con "di circolo, di Comunità Montana, di frazione, di Comune e di sezione".
Al terzo comma sostituire le parole "...consiglio di gestione" con ",.. consiglio di circolo".
Al quarto comma sostituire le parole "la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici" con "la coordinatrice didattico-pedagogica di Comunità Montana".
Si dà atto che gli emendamenti non sono approvati con voti contrari venti e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Si dà quindi atto che l'articolo 19 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli venti e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 20
Si dà atto che all'articolo 20 è stato presentato, da parte del Gruppo comunista, il seguente emendamento:
Al primo comma sostituire le parole "coordinatrice didattico-pedagogica" con "ispettrice tecnica".
Il Consigliere DOLCHI, in relazione all'avvenuta reiezione degli altri emendamenti presentati dal Gruppo comunista, ritira l'emendamento a nome del Gruppo stesso.
Si dà atto che l'articolo 20 è approvato, nel testo originario, con voti favorevoli venti e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 21
Si dà atto che l'articolo 21 è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Articolo 22
Si dà atto che l'articolo 22 è approvato con voti favorevoli ventisei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri:
CHINCHERE' che, nell'annunciare per i motivi esposti in sede di discussione generale il voto contrario del Gruppo comunista, critica l'atteggiamento rinunciatario dei Consiglieri socialisti, i quali sì sono limitati ad annunciare l'astensione senza portare alcun contributo al dibattito.
MILANESIO, Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, che ribadisce l'astensione del Gruppo socialista sul disegno di legge in esame che avrebbe potuto essere migliorato, sotto l'aspetto di una più compiuta democratizzazione della scuola, se fossero stati accolti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo in sede redigente del progetto.
CHANU, che annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici Popolari.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trenta;
Consiglieri votanti: ventisette;
Voti favorevoli: ventuno;
Voti contrari: sei;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Di Stasi, Milanesio e Tripodi.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione".
Disegno di legge regionale n. 288
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale............n........: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE E SUGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE MATERNE DIPENDENTI DALLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Stato giuridico del personale direttivo e docente
Art. 1
Personale direttivo e docente
Il personale direttivo e docente delle scuole materne istituite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, integrativa della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, è alle dipendenze della Regione.
Art. 2
Ruolo delle insegnanti e funzione docente
È istituito il ruolo delle insegnanti delle scuole materne dipendenti dalla Regione, la cui dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in 92 posti A partire dal 31 marzo 1978, le variazioni del predetto organico saranno effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.
Le insegnanti di scuola materna svolgono le attività educative tendenti a favorire lo sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo al pieno inserimento nella scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
Esse sono tenute ad osservare l'orario di servizio e ad esercitare la vigilanza sui bambini ad esse affidati, durante le ore di svolgimento dell'attività educativa.
Devono inoltre:
a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;
b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale, tendenti a realizzare, nell'ambito della scuola, l'educazione bilingue;
c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo, promosse dai competenti organi;
d) curare i rapporti con i genitori dei bambini ad esse affidati;
e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
f) partecipare ai lavori delle Commissioni di concorso di cui siano state nominate componenti.
Art. 3
Coordinatrice didattico-pedagogica
È istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione, A detto ruolo appartiene un posto di coordinatrice didattico-pedagogica.
La coordinatrice didattico-pedagogica esercita le funzioni attribuite dalle leggi alle direttrici delle scuole materne statali.
In particolare, avvalendosi delle collaboratrici previste dal successivo articolo 4, essa sovraintende al funzionamento e all'attività di tutte le scuole materne dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza sul funzionamento delle scuole materne gestite, nel territorio della Regione, da altri Enti pubblici e da privati; coordina le iniziative dirette all'aggiornamento del personale docente; attende alle ispezioni disposte dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e dal Sovraintendente agli Studi.
Art. 4
Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico
Nell'espletamento delle sue funzioni, la coordinatrice didattico-pedagogica è coadiuvata da sei insegnanti, elette dal collegio delle docenti tra il personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo.
Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione fosse superiore a centocinquanta, il numero delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica sarà aumentato di una unità ogni cinquanta sezioni in più o frazione superiore a dieci sezioni.
Le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Per la durata dell'incarico esse sono esonerate dall'insegnamento.
Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla surrogazione in conformità dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
In occasione delle prime elezioni si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto dal primo comma.
Delle collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica almeno tre operano in sedi periferiche. L'assegnazione avviene secondo le effettive esigenze del servizio, con riferimento al numero ed alla dislocazione delle sezioni di scuola materna funzionanti nella Regione, Nella delimitazione delle rispettive zone di attività si dovrà evitare che scuole di una stessa Comunità Montana siano assegnate a collaboratrici diverse.
L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17, dispone in ordine alla distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici e sulla delega di funzioni specifiche. L'esercizio della funzione vicaria è regolato dall'ultimo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
La coordinatrice didattico-pedagogica e le insegnanti collaboratrici costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna.
Art. 5
Personale di segreteria
All'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario e due coadiutori. Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione sia superiore a centoventi, il numero dei coadiutori assegnati all'ufficio sarà aumentato di un'unità per ogni gruppo di sessanta sezioni in più, a partire dalla quinta sezione di ogni gruppo.
Al personale suddetto si estendono integralmente le norme vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non insegnante delle scuole elementari e secondarie della Regione.
Art. 6
Reclutamento del personale direttivo e docente
L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per i corrispondenti concorsi di scuola materna statale.
Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica è conferito mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammesse le insegnanti di scuola materna di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444 e alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano fornite di laurea in pedagogia o di altra laurea equivalente o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
I concorsi per il personale direttivo e docente sono indetti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, secondo la disciplina vigente per i corrispondenti concorsi statali, salvo quanto indicato all'articolo seguente.
I concorsi per titoli ed esami per il personale docente sono indetti ogni due anni. Sono ammessi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al primo settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Art. 7
Lingua francese
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 6 sono ammessi coloro che dimostrino, attraverso apposito accertamento, la piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le Commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.
L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.
Detto accertamento si effettua secondo i programmi di esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.
Art. 8
Stato giuridico e trattamento economico
Per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico, la prova, i diritti e i doveri, i trasferimenti di sede, i congedi e le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, il collocamento a riposo, le dimissioni dall'impiego e la riammissione in servizio, al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne statali, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
Al personale suddetto è corrisposta, per il prolungamento d'orario derivante dall'attività educativa bilingue, un'indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente delle scuole elementari con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 9
Riconoscimento del servizio al personale docente
Ai fini del riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo dal personale docente di cui alla presente legge, previsto dal D.L. 19.6.1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1970, n. 576, e dall'articolo 81 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sono valutabili i servizi prestati in tutte le scuole materne vigilate.
Art. 10
Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza.
Per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza si applica quanto previsto dall'articolo 116 del D,P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
Il personale direttivo e docente delle scuole materne di cui alla presente legge è iscritto alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L- e segue la normativa in atto per i dipendenti della Regione.
E' esteso al personale medesimo il trattamento integrativo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.
Art. 11
Calendario scolastico - Orario di servizio
Il calendario dell'attività annuale delle scuole materne dipendenti dalla Regione è stabilito dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta del calendario della scuola materna statale, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17.
Modifiche al calendario possono essere deliberate dal consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 6, lettera c, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in considerazione di particolari esigenze locali, ferma restando la durata dell'anno scolastico per un periodo non inferiore a dieci mesi.
Il prolungamento dell'attività oltre il decimo mese può essere autorizzato eccezionalmente, per singole scuole, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del consiglio di gestione e sentito il parere del Sovraintendente agli Studi. In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata con personale supplente temporaneo.
L'orario obbligatorio di servizio per il personale insegnante è di 38 ore e mezza settimanali, compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.
L'attività educativa è distribuita in cinque giorni per settimana. Il giovedì è giorno di vacanza e può essere eventualmente destinato alle attività non di insegnamento.
Art. 12
Competenze
Il personale direttivo e docente di cui alla presente legge è amministrato dagli uffici scolastici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Nei confronti del personale suddetto le competenze attribuite dalle vigenti norme ai provveditori agli studi ed ai direttori didattici sono esercitate, rispettivamente, dal Sovraintendente agli Studi e dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.
Contro i provvedimenti della coordinatrice didattico-pedagogica o del Sovraintendente agli Studi, che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.
Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.
Art 13
Incarichi e supplenze
Per la temporanea copertura dei posti di insegnamento la Regione si avvale di personale incaricato e supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi.
Le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze sono stabilite annualmente con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.
Al personale docente non di ruolo si estendono, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico del personale di ruolo Ad esso è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente e competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di servizio continuativo prestato senza demerito.
TITOLO II
Istituzione ed ordinamento degli organi collegiali
Art. 14
Organi collegiali
Gli organi collegiali delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, sono quelli previsti dagli articoli seguenti.
Per quanto in essi non sia espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e nella legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, in quanto applicabili.
Gli organi collegiali contemplati dalla presente legge entreranno in funzione con l'anno scolastico 1977/1978.
Art. 15
Collegio delle insegnanti
Le insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione compongono un unico collegio dei docenti, presieduto dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psico-fisico dei bambini;
b) formula le proposte per la formazione e la composizione delle sezioni e per la formulazione dell'orario di apertura delle scuole, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di gestione di cui al successivo articolo 17;
c) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
d) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
e) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
f) elegge le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica nel numero e con le modalità indicate nel precedente articolo 4;
g) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di gestione;
h) elegge, nel suo seno, le docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.
Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la coordinatrice didattico-pedagogica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo delle sue componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative.
Le funzioni di segreteria del collegio sono attribuite dalla coordinatrice ad una delle collaboratrici dell'ufficio di coordinamento.
Le insegnanti, in servizio nelle scuole materne regionali di una stessa comunità montana, possono riunirsi periodicamente per valutare l'andamento dell'azione educativa e verificarne l'efficacia in rapporto al programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; ove necessario, possono proporre al collegio delle insegnanti le opportune misure per migliorare le attività scolastiche.
Art. 16
Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti
Per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, è istituito un unico comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
Il comitato è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio delle insegnanti nel suo seno.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
Art. 17
Consiglio di gestione
Con attribuzioni analoghe a quelle indicate dall'articolo 30 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, per i consigli di circolo di scuola materna, funziona, nella Valle d'Aosta, un unico consiglio di gestione delle scuole materne, di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, così composto:
a) la coordinatrice didattico-pedagogica;
b) un rappresentante dei genitori per ciascuna comunità montana ed un rappresentante per il Comune capoluogo della Regione, eletti dai genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
c) una rappresentante delle insegnanti per ciascuna comunità montana ed una rappresentante per il Comune capoluogo, elette dal collegio delle docenti tra le insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;
d) due rappresentanti del personale non docente eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne suddette.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.
Il consiglio di gestione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Può essere eletto anche un vice-presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori dei bambini.
Il consiglio di gestione elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiede, ed il segretario dell'ufficio di coordinamento, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Il consiglio di gestione gode dell'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976 n.47, per i consigli di circolo.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di svolgimento delle attività didattiche, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti. Ai componenti che risiedono in località diversa dalla sede del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.
Il consiglio di gestione e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio di gestione vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Le funzioni di segretario del consiglio di gestione sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 18
Comitato di comunità montana
In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, del quale fanno parte:
a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;
b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini;
c) un rappresentante nominato dal consiglio della comunità montana;
d) un rappresentante per ciascun Comune della comunità, sede dì scuole materne regionali, nominato dal Consiglio comunale.
Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione.
Oltre alle insegnanti in servizio in detto Comune ed ai rappresentanti dei genitori dei bambini, ne fanno parte un rappresentante nominato dal Consiglio comunale ed un rappresentante nominato da ciascun Consiglio di quartiere in cui siano istituite sezioni di scuola materna regionale.
La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.
Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.
Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:
a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 11, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della comunità montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;
b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini.
Art. 19
Assemblee dei genitori
I genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione possono riunirsi in assemblea.
Le assemblee possono essere di quartiere, di frazione e di Comune.
L'assemblea elegge un presidente e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di gestione di cui all'articolo 17.
Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, le insegnanti in servizio nelle sezioni corrispondenti, la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici.
TITOLO III
Norme transitorie e particolari
Art. 20
Inquadramento del personale direttivo e docente
Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura del posto di coordinatrice didattico-pedagogica si provvede mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle insegnanti delle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e contino almeno due anni effettivi nel ruolo di appartenenza.
Il personale docente nominato a ruolo per effetto della legge regionale 23 giugno 1975, n. 29, in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo previsto dall'articolo 2 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento. Il personale predetto conserva la sede di titolarità precedente.
Art. 21
Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per il pagamento degli emolumenti al personale direttivo ed insegnante, con gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22, 6 agosto 1974, n. 30, 23 giugno 1975, n. 31 e 31 gennaio 1977, n. 13;
b) per il funzionamento degli organi collegiali, con lo stanziamento di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
Art. 22
Norme finali
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta,
Aosta, lì
______
