Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 204 del 25 marzo 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 204/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AD INTERESSE AGEVOLATO A FAVORE DI PRIVATI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE".

PRESIDENTE: Vi prego ora di fare un passo indietro per terminare l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relativi alle leggi.

Si tratta di completare con l'adozione dei prescritti atti di approvazione, il disegno di legge n. 486.

Vi pregherei dunque di tornare all'oggetto n. 34, che ieri abbiamo discusso, completando la discussione generale, e per il quale abbiamo rimandato a questa mattina l'esame degli emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:

Art. 1

Disposizioni generali

La Regione Autonoma Valle d'Aosta favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale mediante la concessione di mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di venti anni, da contrarre con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione.

Possono accedere a detti mutui i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i coltivatori diretti, singoli o associati, che intendono, nel territorio regionale, costruire fabbricati di civile abitazione, acquistare alloggi oppure effettuare su immobili di loro proprietà interventi di recupero o ampliamenti di rilievo.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni, in cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione dei mutui.

PRESIDENTE: All'art. 1 vi è l'emendamento delle Commissioni di cui vi do lettura: al 2° comma dopo le parole "gli artigiani" aggiungere le parole "gli esercenti attività commerciali".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1 nel testo emendato:

Art. 1

(Disposizioni generali)

La Regione Valle d'Aosta favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale mediante la concessione di mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione.

Possono accedere a detti mutui i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i soggetti iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti singoli o associati, che intendono, nel territorio regionale, costruire fabbricati di civile abitazione, acquistare alloggi oppure effettuare su immobili di loro proprietà interventi di recupero o ampliamenti di rilievo.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni, in cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione dei mutui.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

Art. 2

Programma biennale di intervento

Per il biennio 1983/84 è attuato un primo programma di interventi, per complessive £. 2.000.000.000, destinate per una quota pari a £. 1.000.000.000 al finanziamento delle domande pervenute nel 1° semestre 1983 e per le restanti due quote di £. 500.000.000 ciascuna alsemestre 1983 ed al 1° semestre 1984.

I mutui sono diretti per una quota non superiore al 40%, in termini di contributi, alla costruzione di nuove abitazioni e per la restante quota all'acquisto di alloggi e ad interventi di recupero o ampliamenti di rilievo di fabbricati esistenti.

La Giunta regionale ha la facoltà di variare dette quote in caso di carenza di domande ammissibili a contributo in un settore.

PRESIDENTE: All'art. 2 vi sono due emendamenti: quello della Commissione e quello confermato dai Consiglieri Tonino e Carlassare. Do lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni che riguarda il 2° comma dell'art. 2 che viene così sostituito:

"I mutui agevolati sono diretti per una quota non inferiore al 35% in termini di contributi, ad interventi di recupero e per la restante quota alla costruzione di nuove abitazioni, all'acquisto di alloggi e ad ampliamenti di rilievo di fabbricati esistenti".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento proposto dai Consiglieri Tonino e Carlassare:

"almeno il 40% dei contributi deve essere riservato ai lavoratori dipendenti".

Apro la discussione su questo emendamento; ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Senza ripetere le cose che sono già state dette in sede di discussione generale, voglio precisare perché sia chiaro a tutti i Consiglieri, qual è il senso di questo emendamento.

La legge n. 24 del '65 prevedeva interventi per i lavoratori dipendenti, gli artigiani ed i coltivatori diretti.

Inizialmente era una legge che guardava soprattutto ai lavoratori dipendenti, con l'apertura poi alle altre categorie. In sede di Commissione -e la proposta l'abbiamo fatta anche noi - sono stati inseriti anche i Commercianti, o comunque gli addetti alle attività commerciali.

L'emendamento nostro ha il significato di cercare di raggiungere comunque un equilibrio nella corresponsione dei mutui tra i lavoratori dipendenti e le altre categorie di lavoratori autonomi, tenendo conto che siccome sono stabiliti delle fasce di reddito sarà molto più facile per le categorie di lavoratori autonomi entrare nella richiesta di mutui e di contributi.

Non si tratta di penalizzare alcuno, ma di stabilire un equilibrio e di rispettarlo, se possibile.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.

MINUZZO - (P.S.D.I.): Sono perplesso su questo emendamento, fra l'altro già annunciato in occasione della riunione della Commissione, perché non riesco a capire, malgrado lo sforzo notevole che ha fatto il Consigliere Tonino a spiegarmelo, quale senso abbia. Poiché il reddito non rientra nei requisiti che assegnano un punteggio per poter accedere ai mutui, essendo il reddito una cosa ed il punteggio un'altra, non vedo a mio avviso il perché su cento domande il 61° artigiano che si trova in un'abitazione in condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio sanitario ed ha una condizione di sovraffollamento, debba essere escluso dal finanziamento o dal mutuo per lasciare il posto ad uno che magari ha avuto sei punti in virtù del fatto di essere da 25 anni residente in Valle, ma che non ha nessuna delle condizioni previste dall'art. 11. A me sembra che, siccome il reddito non va ad incidere nel punteggio per stilare la graduatoria degli aventi diritto ad accedere ai mutui previsti da questa legge, l'emendamento presentato dal Consigliere Tonino per conto del Gruppo comunista sia inaccettabile.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Per invitare la Giunta e la maggioranza a non accettare questo emendamento proprio per le motivazioni che adesso ha espresso il Consigliere Minuzzo.

Nella legge 24 erano previsti dei punteggi in base al reddito, per cui chi meno guadagnava aveva dei punti in più; l'emendamento del Consigliere Tonino sarebbe valido se fosse previsto il reddito fra i requisiti del punteggio. C'è l'opinione generale che il lavoratore autonomo non faccia una dichiarazione dei redditi delle più consone, pertanto alcune volte l'ammontare della dichiarazione dei redditi del lavoratore autonomo è inferiore a quello del lavoratore dipendente. Non avendo dato punteggio al reddito, non riteniamo di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare, ne ha facoltà.

CARLASSARE - (N.S.): Vorrei ricordare che il problema non è tanto quello dei punteggi, ma quello di avere i requisiti per poter accedere al mutuo. Sull'esperienza delle graduatorie stilate, per esempio, per le case popolari vediamo che il lavoratore, che non ha la possibilità di fare se non la dichiarazione dei redditi assolutamente veritiera, si trova notevolmente svantaggiato rispetto a quei lavoratori - sposo le parole dell'Assessore - che bene o male riescono a ridimensionare un po' questa loro fonte di reddito. Questo comporta la possibilità di vedere praticamente escluse dall'accesso al mutuo quelle famiglie composte da due lavoratori dipendenti.

Il problema è che se si supera un determinato reddito non si hanno più i requisiti per richiedere il mutuo.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento proposto dai Consiglieri Tonino e Carlassarre:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti e votanti: 27

Favorevoli: 8

Contrari: 19

Il Consiglio non approva

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo emendato:

Art. 2

(Programma biennale di intervento)

Per il biennio 1983/84 è attuato un primo programma di interventi, per complessive lire 2.000.000.000 destinate per una quota pari a £. 1.000.000.000 al finanziamento delle domande pervenute nel 1° semestre 1983 e per le restanti due quote di lire 500.000.000 ciascuna alsemestre 1983 ed al 1° semestre 1984.

I mutui agevolati sono diretti per una quota non inferiore al 35%, in termini di contributi, ad interventi di recupero e per la restante quota alla costruzione di nuove abitazioni, all'acquisto di alloggi e ad ampliamenti di rilievo di fabbricati esistenti.

La Giunta regionale ha facoltà di variare dette quote in caso di carenza di domande ammissibili a contributo in un settore.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

Art. 3

(Mutui agevolati)

L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui alla presente legge è stabilito in Lire 44.000.000 tanto per la nuova costruzione e l'acquisto di abitazioni che per interventi di amplia mento e di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, lettere c), d), e).

La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, il massimale di cui al comma precedente.

L'ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso superare i valori fissati al 1° comma, è determinato tanto per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che per gli interventi di recupero e di ampliamento di edifici esistenti, sulla base dei corrispondenti costi stabiliti per -i programmi di edilizia agevolata convenzionata, attuati ai sensi della legge 5.8. 1978, n. 457.

Il mutuo concesso per l'acquisto non può comunque eccedere il 75% della spesa sostenuta dall'acquirente, risultante dall'atto preliminare di compravendita registrato.

Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con finanziamenti concessi per lo stesso intervento dello Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

(Contributo regionale)

La Regione Valle d'Aosta concorrerà nel pagamento degli interessi semestrali, nella fase di ammortamento dei mutui, nella misura rispettivamente del 7% per redditi fino a lire 16.000.000, del 10% per redditi fino a £. 13.000.000 e del 13% per redditi fino a lire 10. 000. 000.

La Giunta regionale ha facoltà di variare, anche annualmente, la misura dei tassi di interesse a carico della Regione e i limiti di reddito per l'accesso ai mutui in relazione al tasso globale applicato nelle operazioni di mutuo e all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

Art. 5

(Tempi di attuazione degli interventi)

I privati che intendono beneficiare dei mutui agevolati presentano all'Amministrazione regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, domanda compilata in appositi modelli.

Entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria

i richiedenti producono la documentazione di cui al 2° e 3° comma del successivo art. 9 e all'ultimo comma dell'art. 10. La Giunta regionale provvede all'approvazione della graduatoria definitiva, proposta dalla Commissione.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno pervenire, nel termine di quattro mesi, alla stipula del contratto di mutuo o alla emissione del decreto regionale di concessione del contributo e al contestuale inizio dei lavori o alla stipula dell'atto pubblico di compravendita.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

Art. 6

(Requisiti soggettivi)

Per accedere ai mutui agevolati i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

essere residenti in un Comune della Regione da almeno cinque anni;

non essere proprietari, essi stessi ed i componenti del nucleo familiare, nel Comune di residenza o in quello sede dell'attività lavorativa o dell'intervento, di altra abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia, intendendosi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare.

Sono considerati vani accessori i disimpegni, i corridoi, i bagni, i ripostigli e la cucina se di superficie inferiore a 8 mq. e in genere qualunque altro vano non avente le caratteristiche di locale d'abitazione.

E' ammessa la proprietà di un'abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata in quanto specifici diritti reali sono attribuiti ad altri soggetti, ovvero non sia abitabile perché in condizioni statiche o igieniche precarie;

non aver beneficiato, in altre occasioni, di contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico per la costruzione, ristrutturazione o acquisto di una abitazione;

non aver avuto in assegnazione, a riscatto o con patto di futura vendita, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro ente pubblico;

fruire di un reddito per nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al primo comma del precedente art. 4.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati, dagli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, conviventi stabilmente con il capo famiglia.

PRESIDENTE: All'art. 6 c'è l'emendamento della Commissione che riguarda il l° comma, lettera c), dopo le parole "specifici diritti reali" aggiungere le parole "di godimento".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Art. 6

(Requisiti soggettivi)

Per accedere ai mutui agevolati i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

essere residenti in un Comune della Regione da almeno 5 anni;

non essere proprietari, essi stessi ed i componenti del nucleo familiare, nel Comune di residenza o in quello sede dell'attività lavorativa o dell'intervento, di altra abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia, intendendosi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare. Sono considerati vani accessori i disimpegni, i corridoi, i bagni, i ripostigli e la cucina se di superficie inferiore a mq. 8 e in genere qualunque altro vano non avente le caratteristiche di locale di abitazione.

E' ammessa la proprietà di una abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata in quanto specifici diritti reali di godimento sono attribuiti ad altri soggetti, ovvero non sia abitabile perché in condizioni statiche o igieniche precarie;

non aver beneficiato, in altre occasioni, di contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico per la costruzione, ristrutturazione o acquisto di una abitazione;

non aver avuto in assegnazione, a riscatto o con patto di futura vendita, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro Ente pubblico;

fruire di un reddito per nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al 1° comma del precedente art. 4.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati, dagli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, conviventi stabilmente con il capo famiglia.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:

Art. 7

(Determinazione del reddito)

Il reddito a cui fare riferimento per la determinazione del tasso di interesse a carico dell'Ente pubblico è quello derivante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione al finanziamento.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5.8.1978, n. 457, e successive modificazioni.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:

Art. 8

(Requisiti delle abitazioni)

1) Abitazioni di nuova costruzione.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che prevedono la realizzazione di una abitazione unifamiliare o di un alloggio compreso in un edificio bifamiliare appartenente anche ad un unico proprietario, purché la superficie utile di ogni singolo alloggio non superi i 95 mq. Per i nuclei familiari superiori ai 4 componenti, è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda ed è comprovata dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia, rilasciata dal Comune di residenza.

Per superficie utile si intende quel la interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne.

Abitazioni oggetto di interventi di recupero

Per gli interventi di recupero non sono posti limiti alla superficie dell'abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per gli interventi di recupero definiti alle lettere c), d), e), dell'art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, sulla base di esplicita documentazione rilasciata dal Comune.

Abitazioni oggetto di interventi di ampliamento

E' mutuabile l'intervento che prevede l'ampliamento dell'abitazione di proprietà del richiedente, in misura non inferiore a 1/3 della superficie utile dell'alloggio occupato, per adeguarla alle dimensioni del nucleo familiare ai sensi del precedente punto 1).

Acquisto di alloggio

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio, senza limitazioni di superficie, anche non di nuova costruzione purché al momento di presentazione della domanda non siano decorsi più di 15 anni dal rilascio del permesso di abitabilità o in mancanza dalla data di ultimazione lavori, salvo che l'alloggio sia stato oggetto, in detto periodo, di rilevanti interventi di ammodernamento.

Non possono essere concessi mutui per l'acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie Al, A8, A9.

I richiedenti possono produrre domanda di mutuo per una sola delle quattro anzidette categorie di finanziamento.

PRESIDENTE: All'art. 8 vi è l'emendamento delle Commissioni che riguarda la sostituzione della prima frase, ne do lettura:

"Sono ammissibili a mutuo gli interventi diretti alla realizzazione di:

una abitazione unifamiliare singola;

un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile per ogni singolo alloggio non superi i 95 mq.;

c) un solo alloggio nell'ambito di un edificio plurifamiliare.

La superficie abitabile delle nuove costruzioni di cui al precedente comma non può superare i 95 mq. pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Era per esprimere una perplessità per quanto riguarda l'acquisto degli alloggi. Viene previsto che possano presentare domanda coloro che acquistano alloggi costruiti da almeno quindici anni, per i quali cioè sono passati quindici anni dalla data della concessione edilizia.

A me questa sembra una piccola incongruenza; potrebbero esserne testimoni i Consiglieri che hanno vissuto il periodo della legge 24. Questa legge era nata per favorire la vendita degli alloggi nuovi costruiti ed inizialmente si parlava di alloggi nuovi. Poi ci si è spostati ad alloggi costruiti da almeno cinque anni, adesso si arriva a quindici. Se valgono per gli alloggi nuovi costruiti, si incentiva la costruzione di alloggi nuovi; altrimenti tanto vale lasciarlo per tutte le case, perché che senso hanno i quindici anni o i venti anni?

Addirittura in questo caso vengono penalizzati coloro che vorrebbero acquistare la vecchia casa da ristrutturare. Sollevo solo una perplessità che è del momento, perché se il problema esiste, probabilmente nell'applicazione della legge bisognerà tenerne conto e modificarla.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Sarà senz'altro il tempo che ci darà buoni consigli. Però quando si acquista un vecchio fabbricato quasi sempre dopo si ha bisogno di ristrutturarlo. Qui c'è il mutuo che permette la ristrutturazione del fabbricato.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 nel testo emendato.

Art. 8

(Requisiti delle abitazioni)

1) Abitazioni di nuova costruzione

Sono ammissibili a mutuo gli interventi diretti alla realizzazione di:

una abitazione unifamiliare singola;

un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 95 mg.;

un alloggio solo nell'ambito di un edificio plurifamiliare. La superficie utile abitabile delle nuove costruzioni di cui al precedente comma non può superare i 95 mq., pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari superiori ai 4 componenti, è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq., per ogni componente eccedente i quattro.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda ed è comprovata dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia, rilasciata dal Comune di residenza.

Per superficie utile si intende quel la interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne.

2) Abitazioni oggetto di interventi di recupero

Per gli interventi di recupero non sono posti limiti alla superficie dell'abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per gli interventi di recupero definiti alle lettere c), d), e), dell'art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, sulla base di esplicita documentazione rilasciata dal Comune.

Abitazioni oggetto di interventi di ampliamento

E' mutabile l'intervento che prevede l'ampliamento dell'abitazione di proprietà del richiedente, in misura non inferiore a 1/3 della superficie utile dell'alloggio occupato, per adeguarla alle dimensioni del nucleo familiare ai sensi del precedente punto 1).

Acquisto di alloggio

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio, senza limitazioni di superficie, anche non di nuova costruzione purché al momento di presentazione della domanda non siano decorsi più di 15 anni dal rilascio del permesso di abitabilità o in mancanza della data di ultimazione lavori, salvo che l'alloggio sia stato oggetto, in detto periodo, di rilevanti interventi di ammodernamento.

Non possono essere concessi mutui per l'acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie Al, A8, A9.

I richiedenti possono produrre domanda di mutuo per una sola delle quattro anzidette categorie di finanziamento.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:

Art. 9

(Documentazione attestante il possesso dei requisiti)

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di residenza;

stato di famiglia;

documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;

certificato della conservatoria dei registri immobiliari attestante la non titolarità di diritti di proprietà su altre abitazioni adeguate ad esclusione dell'immobile da ristrutturare o da ampliare;

domanda redatta in apposito modulo.

Per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione nei quattro mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria si richiede altresì:

progetto esecutivo, vistato dal Comune, completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo metrico estimativo;

concessione edilizia rilasciata dal Comune;

certificazione attestante la proprietà dell'area o dell'immobile da ristrutturare.

Per l'acquisto di alloggi, nel termine di cui al comma precedente, dovrà essere prodotto l'atto preliminare di compravendita registrato.

PRESIDENTE: All'art. 9 vi è l'emendamento delle Commissioni di cui do lettura:

- al primo comma dopo la lettera e) inserire una nuova lettera el) "per i lavoratori autonomi documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al 2° comma del precedente art. 1".

Lo metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 nel testo emendato:

Art. 9

(Documentazione attestante il possesso dei requisiti)

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di residenza;

stato di famiglia;

documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;

certificato della conservatoria dei registri immobiliari attestante la non titolarità di diritti di proprietà su altre abitazioni adeguate ad esclusione dell'immobile da ristrutturare o da ampliare;

per i lavoratori autonomi documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al 2° comma del precedente art. 1;

domanda redatta in apposito modulo.

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione nei quattro mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria si richiede altresì:

progetto esecutivo, vistato dal Comune, completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo metrico estimativo;

concessione edilizia rilasciata dal Comune;

1) certificazione attestante la proprietà dell'area o dell'immobile da ristrutturare.

Per l'acquisto di alloggi, nel termine di cui al comma precedente, dovrà essere prodotto l'atto preliminare di compravendita registrato.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:

Art. 10

(Obblighi dei beneficiari e sanzioni)

Il proprietario dell'alloggio acquistato, costruito o ristrutturato con il contributo della Regione, non può cederlo in locazione prima che siano decorsi 5 anni dalla data di ammissione a finanziamento, né alienarlo prima di 10 anni dalla stessa data, salvo che sia a ciò autorizzato dalla Giunta regionale.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate e la restituzione immediata di quelle già usufruite, maggiorate dell'importo degli interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.

La revoca e la restituzione sono deliberate dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11

(Punteggi e graduatorie)

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sotto elencati:

1) Richiedenti che occupino abitazioni:

in condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio Sanitario del Comune, ovvero in condizioni statiche gravemente compromesse

Punti 5

Il punteggio è attribuito dalla Commissione in misura differenziata tenuto conto delle effettive condizioni dell'alloggio;

sprovviste di servizi igienici interni alloggio

Punti 3

2) Condizioni di sovraffollamento dell'alloggio occupato dalla famiglia:

da 1,5 a 2 persone a vano

Punti 2

oltre 2 persone a vano

Punti 4

3) Richiedente sottoposto a provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali

Punti 6

Il punteggio non è cumulabile con quelli derivanti dai precedenti punti 1), 2), 3).

4) Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d'Aosta

- fino ad anni 5

Punti 0

- per ogni anno successivo maturato con un massimo di 25 anni

Punti 0,50

5) Composizione del nucleo familiare:

- fino a 3 persone Punti 2

- fino a 4 persone Punti 3

- fino a 5 persone Punti 4

- oltre le 5 persone Punti 6

6) Distanza dell'abitazione occupata dal richiedente dal proprio luogo di lavoro:

- fino a 10 km. Punti 2

- da 10 a 30 km. Punti 3

- oltre i 30 km. Punti 4

7) Acquisto dell'alloggio occupato stabilmente dal richiedente

Punti 3

La documentazione attestante i punteggi sarà prodotta nei quattro mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

PRESIDENTE: All'art. 11 ci sono tre emendamenti della Commissione:

al punto 3) del 1° comma dopo le parole "derivanti dai precedenti punti 1), 2) "sopprimere il punto "3)". Al punto 4) dopo le parole "con un massimo" sostituire con le parole "di punti 8". Dopo il punto 5) aggiungere un nuovo punto: "presenza di un handicappato grave con invalidità almeno pari al-1'80% - Punti 2".

Li metto in approvazione tutti assieme:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 nel testo così emendato:

Art. 11

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sotto elencati.

1) Richiedenti che occupino abitazioni:

in condizioni igieniche deficienti accertate dall'Ufficio Sanitario del Comune, ovvero in condizioni statiche gravemente compromesse

Punti 5

Il punteggio è attribuito dalla Commissione in misura differenziata tenuto conto delle effettive condizioni dell'alloggio:

sprovviste di servizi igienici interni alloggio

Punti 3

2) Condizioni di sovraffollamento dell'alloggio occupato dalla famiglia:

da 1,5 a 2 persone a vano

Punti 2

oltre 2 persone a vano

Punti 4

3) Richiedente sottoposto a provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali

Punti 6

Il punteggio non è cumulabile con quelli derivanti dai precedenti punti 1), 2).

Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d'Aosta

fino ad anni 5

Punti 0

per ogni anno successivo maturato, con un massimo di punti 8

Punti 0,40

Composizione del nucleo familiare:

fino a tre persone

Punti 2

fino a quattro persone

Punti 3

fino a cinque persone

Punti 4

oltre le cinque persone

Punti 6

Presenza di un handicappato grave con invalidità pari all'80%

Punti 2

Distanza dell'abitazione occupata dal richiedente dal proprio luogo di lavoro:

fino a 10 km. Punti 2

da 10 a 30 km. Punti 3

oltre i 30 km. Punti 4

Acquisto dell'alloggio occupato stabilmente dal richiedente

Punti 3

La documentazione attestante i punteggi sarà prodotta nei quattro mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:

Art. 12

(Istituzione della Commissione)

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l'Amministrazione regionale una Commissione composta da 7 membri, nominata dal Presidente della Giunta regionale, di cui fanno parte:

l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici o suo delegato che la presiede;

un Consigliere regionale di minoranza;

un Consigliere regionale di maggioranza;

un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;

un rappresentante degli artigiani;

un rappresentante dei coltivatori diretti;

un Dirigente dell'Assessorato ai Lavori Pubblici o suo delegato.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali o di categoria sono designati dalle stesse.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ufficio Edilizia Residenziale.

Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE: All'art. 12 vi sono due emendamenti delle Commissioni:

al 1° comma dopo le parole "un rappresentante degli artigiani" aggiungere le parole "un rappresentante degli esercenti attività commerciali". Poi, dopo il secondo comma aggiungere un nuovo comma "La Commissione comunica ai Sindaci competenti gli elenchi delle abitazioni i cui inquilini abbiano ottenuto le provvidenze previste dalla presente legge ai sensi del precedente art. 11, punto 1), lettera a) e b).

Li metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: All'art. 12 vi è anche un emendamento presentato dai Consiglieri Tonino e Carlassare, di cui do lettura:

al primo comma dell'art. 12, dopo le parole "delle relative graduatorie" sostituire con "sono eseguiti dalla Commissione regionale per l'Edilizia residenziale pubblica che viene integrata dai seguenti membri:

- un rappresentante degli artigiani

- un rappresentante dei coltivatori diretti

- un rappresentante degli esercenti attività commerciali.

Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Non accettiamo questo emendamento, perché ci sono due componenti che non hanno niente a che vedere con i mutui privati e sono i due componenti delle Cooperative. Riteniamo che nominando una Commissione ad hoc composta da due Consiglieri, uno di maggioranza ed uno di minoranza, i partiti politici potranno proporre i nominativi della Commissione Edilizia Residenziale Pubblica, come pure l'Assessorato ed anche le Organizzazioni sindacali; in effetti i componenti della Commissione potrebbero essere gli stessi, esclusi però i due componenti che rappresentano le Cooperative perché non c'entrano niente con questa legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Per dichiarazione di voto. Sono favorevole all'emendamento, a me sembra inutile fare troppe Commissioni che hanno compiti analoghi,

in cui ci sono forse le stesse persone. Voglio ricordare all'Assessore Borbey che non è escluso che una Cooperativa possa accedere a questi finanziamenti; addirittura l'art. 1 prevede che possono accedere a detti mutui i lavoratori dipendenti e gli artigiani singoli o associati, cioè anche in cooperativa, per cui la mia opinione è che sia inutile fare Commissioni troppo diverse.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Tonino e Carlassare:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

Art. 12

(Istituzione della Commissione)

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l'Amministrazione regionale una Commissione composta di 7 membri, nominata dal Presidente della Giunta regionale, di cui fanno parte:

- l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici o suo delegato che la presiede;

- un consigliere regionale di minoranza;

- un Consigliere regionale di maggioranza;

- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;

- un rappresentante degli artigiani;

- un rappresentante degli esercenti attività commerciali;

- un rappresentante dei coltivatori diretti;

- un Dirigente dell'Assessorato Lavori Pubblici o suo delegato.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali o di categoria sono designati dalle stesse.

La Commissione comunica ai Sindaci competenti gli elenchi delle abitazioni i cui inquilini abbiano ottenuto le provvidenze previste dalla presente legge ai sensi del precedente art. 11, punto 1, lettere a) e b).

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ufficio Edilizia Residenziale.

Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 13:

Art. 13

(Ricorsi)

Le graduatorie provvisorie e definitive nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo di 15 giorni, all'Albo Pretorio dell'Amministrazione regionale.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione gli interessati possono ricorrere, attraverso le graduatorie e le revoche, alla Giunta regionale, che sentita la Commissione, decide in merito in via definitiva nei successivi 30 giorni.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 13:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 14:

Art. 14

(Disposizioni integrative)

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di recupero per i quali, all'atto della presentazione della domanda, sia decorso più di un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia, nonché gli interventi per l'acquisto, il cui atto pubblico di compravendita sia stato stipulato prima della data di presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente in sede di prima applicazione della presente legge, sono ammissibili a finanziamento gli interventi costruttivi non ultimati, e per l'acquisto di alloggi, il cui atto pubblico di compravendita non sia antecedente al 1° gennaio 1983.

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero degli alloggi i tempi di erogazione del mutuo saranno stabiliti nell'apposita convenzione da stipulare con gli Istituti di credito.

Per l'acquisto di alloggi l'erogazione del mutuo è effettuata in un'unica soluzione contestualmente o dopo il perfezionamento dell'atto pubblico di compravendita.

Al mutuatario è data facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità e i criteri previsti dalla convenzione da stipulare con Istituti di Credito.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

La Giunta regionale è autorizzata a promulgare la normativa tecnica di attuazione della presente legge.

PRESIDENTE: All'art. 14 vi sono due emendamenti della Commissione, di cui do lettura:

Ilcomma viene sostituito dal seguente:

"In deroga alle disposizioni di cui al can ma precedente e limitatamente alle domande presentate nel primo semestre 1983 sono ammissibili a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione, di recupero e di ampliamento non ultimati, che l'acquisto di alloggi, il cui atto pubblico di compravendita non sia stato stipulato antecedentemente al 30.6.1982, fermi restando i requisiti delle abitazioni previsti dal precedente art. 8".

Aggiungere inoltre dopo ilcomma il comma seguente:

"Le nuove costruzioni ammissibili a finanziamento ai sensi del precedente comma, le cui concessioni edilizie siano state assentite entro il 31 marzo 1983, devono rispettare i limiti di superficie utile dei singoli alloggi previsti dalla L.R. 30.11.1965, n. 24".

Li metto in approvazione:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 14 nel testo così emendato:

Art. 14

(Disposizioni integrative)

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di recupero per i quali, all'atto della presentazione della domanda, sia decorso più di un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia, nonché gli interventi per l'acquisto, il cui atto pubblico di compravendita sia stato stipulato prima della data di presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e limitatamente alle domande presentate nel primo semestre 1983 sono ammissibili a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione, di recupero e di ampliamento non ultimati che l'acquisto di alloggi, il cui atto pubblico di compravendita non sia stato stipulato antecedentemente al 30.6.1983, fermi restando i requisiti delle abitazioni previsti dal precedente art. 8.

Le nuove costruzioni ammissibili a finanziamento ai sensi del precedente comma, le cui concessioni edilizie siano state assentite entro il 31 marzo 1983, devono rispettare i limiti di superficie utile dei singoli alloggi previsti dalla L.R. 30.11.1965, n. 24.

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero degli alloggi, i tempi di erogazione del mutuo saranno stabiliti nell'apposita convenzione da stipulare con gli Istituti di Credito.

Per l'acquisto di alloggi l'erogazione del mutuo è effettuata in un'unica soluzione contestualmente o dopo il perfezionamento dell'atto pubblico di compravendita.

Al mutuatario è data facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità e i criteri previsti dalla convenzione da stipulare con Istituti di Credito.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

La Giunta regionale è autorizzata a promulgare la normativa tecnica di attuazione della presente legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 15:

Art. 15

(Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63)

L'art. 3 della L.R. 11.8.1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

"Agli emigrati che rientrano definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati, della durata massima ventennale, diretti a favorire la costruzione di fabbricati di civile abitazione, l'acquisto di alloggi, ovvero l'esecuzione di interventi di recupero o di ampliamento dell'abitazione, già di loro proprietà.

L'art. 4 della L.R. 11.8.1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

"L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente art. 3 è stabilito in Lire 44.000.000 tanto per la nuova costruzione e l'acquisto di abitazioni che per interventi di recupero così come definiti dall'art. 31 della legge 5.8.1978, lettere c), d), e).

La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, i massimali di cui al comma precedente.

Le caratteristiche degli alloggi di nuova costruzione o da acquistare devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa regionale per la concessione di mutui a privati".

L'art. 7 della L.R. 11.8.1981, n. 63, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 6 è fissato in lire 30.000.000 ed è suscettibile di periodici aggiornamenti da parte della Giunta regionale".

L'art. 8 della L.R. 11.8.1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

"L'ammontare del mutuo concedibile che non può in ogni caso eccedere gli importi stabiliti agli artt. 4 e 7 della presente legge, è determinato ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 3 della legge regionale 1983, n. ....

La Regione concorre nel pagamento degli interessi derivanti dai mutui di cui ai precedenti articoli 3 e 6 nella misura costante del 10%, indipendentemente dal reddito del beneficiario del mutuo.

Al termine di ciascun semestre dell'anno solare la Giunta regionale provvede all'approvazione degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda.

I beneficiari dei mutui agevolati di cui alla presente legge, che intendessero alienare l'alloggio, debbono attenersi alle disposizioni regionali vigenti per la concessione di mutui individuali a privati.

La Giunta regionale è autorizzata ad emettere la normativa tecnica di applicazione della presente legge e a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito operanti in Regione".

A decorrere dall'anno 1983 l'apporto finanziario di cui all'art. 10 della L.R. 11.8.1981, n. 63 è elevato a Lire 94.000.000 da ripartire nel modo seguente:

- concorso nel pagamento degli interessi per la concessione dei mutui di cui all'art. 4

£. 66.000. 000

- concorso nel pagamento degli interessi per la concessione dei mutui di cui all'art.?

£. 28.000. 000

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 15:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 16:

Art. 16

(Norme finanziarie)

Per le finalità previste dagli art t. 2 e 15 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno per la durata di anni 20:

- a decorrere dall'anno 1983

£. 1.569.000

- a decorrere dall'anno 1984

£. 500. 000. 000

L'onere di cui al comma precedente graverà:

- quanto a Lire due miliardi sull'istituendo capitolo 25255 "Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia residenziale-prime rate - L.R. N. " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

- quanto a Lire sessantanove milioni sul capitolo 25260 "Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore dei lavoratori emigrati - prime rate - L.R. 11.8.1981, n. 63 "del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1983 mediante prelievo di Lire 1.569.000.000 dal cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento" (allegato n. 8 - 1° settore: assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983;

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per £. 4.138.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.02 - Interventi per l'edilizia abitativa - del bilancio pluriennale 1983/1985;

- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 16:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:

Art. 17

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento"

£. 1.569.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 1° - assetto del territorio e tutela dell'ambiente;

Programma 2.2.1.02 - Interventi per l'edilizia abitativa;

Cap. 25255 - (di nuova istituzione)

"Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia residenziale"

prime rate

L.R. n.

£. 1.500.000.000

cap. 25260 "Contributi regionali per il concorso net pagamento degli interessi sui mutui a favore dei lavoratori emigrati"

prime rate

L.R. 11.8.1981, n. 63

L.R. "

£. 69.000.000

Totale in aumento £. 1.569.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 17:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTATION A SCRUTIN SECRET

RESULTAT DU VOTE

Présents, votants et avis favorables: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.