Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 193 del 24 marzo 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 193/VII - DISCUSSIONE GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AD INTERESSE AGEVOLATO A FAVORE DEI PRIVATI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE".

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Ritengo che non sia necessario fare una relazione eccessivamente lunga; ad ogni modo, in linea generale, questo disegno di legge biennale prevede una spesa a carico della Regione di 2 miliardi per il biennio 1983-1984, così suddivisi:

- 1 miliardo di finanziamento per tutte le domande che perverranno entro il 30 giugno 1983;

- mezzo miliardo per le richieste che perverranno entro la fine dell'anno 1983;

- l'altro mezzo miliardo per le domande che perverranno nel 1° semestre del 1984.

L'ammontare massimo dei mutui agevolati è stabilito in Lire 44 milioni sia per la nuova costruzione, sia per l'acquisto, sia per gli interventi di ampliamento e di recupero.

La Regione concorrerà nel pagamento degli interessi semestrali nella misura rispettivamente di 7 punti... si dice 7%?... il Consigliere Clusaz mi aveva suggerito di non inserire la percentuale nella legge, invece l'ufficio dell'Assessorato alle Finanze dice che è giusto prevedere la percentuale... quindi il 7% di abbattimento per redditi sino a 16 milioni; il 10% per redditi sino a 13 milioni, il 13% a carico della Regione per redditi sino a 10 milioni.

Si precisa che questo reddito non è il reddito imponibile e questo perché la legge si rifà alla legge dei mutui dell'edilizia residenziale pubblica previsti dalla legge nazionale 754.

Non ritengo di dover dire a voi Consiglieri tutti i requisiti soggettivi perché all'art. 6 vengono spiegati i diritti di coloro che possono godere di queste agevolazioni, idem all'art. 8, che precisa quali debbono essere i requisiti delle abitazioni e cioè il proprietario che deve costruire un nuovo alloggio può chiedere questo mutuo, se l'alloggio non supera i 95 mq. di superficie utile netta per nuclei familiari superiori a 4 persone.

Si può derogare fino a 15 mq. ogni componente in più il nucleo familiare, quindi fino a 4 persone l'alloggio non deve superare i 95 mq. netti.

Le abitazioni oggetto di intervento di recupero sono le ristrutturazioni ed anche quegli ampliamenti che non superano però 1/3 dell'attuale edificio.

Nel caso di acquisto di alloggi si può ottenere il mutuo per acquistare alloggi che non abbiano anzianità superiore a 15 anni. Non è specificato e non c'è vincolo per la superficie dell'alloggio da acquistare, però il mutuo concesso non deve superare il 75% del valore dell'alloggio, inserito in atto o già in compromesso registrato.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti viene specificata all'art. 9, dove si dice che bisogna avere cittadinanza italiana, certificato di residenza, situazione di famiglia e tutti i documenti tipo il progetto esecutivo, la concessione edilizia, la certificazione attestante la proprietà dell'area. Questi documenti verranno richiesti nei 4 mesi successivi la data stabilita quale termine della presentazione delle domande per quei soggetti che avranno diritto al mutuo e che saranno in graduatoria; questo anche per non far spendere inutilmente dei denari al cittadino perché, ad esempio, per avere i certificati ipotecari occorrono mesi e mesi se l'ufficio ipoteche viene riaperto. Richiederemo solo quelli che saranno in graduatoria.

Per quanto riguarda i punteggi e le graduatorie, salvo gli emendamenti che la Commissione ha presentato, si danno in linea di massima 5 punti per quei fabbricati che hanno deficienze igieniche non indifferenti e che hanno dei problemi di stabilità accertati.

In condizioni di sovraffollamento che vanno da una persona e mezzo a due persone per vano, si danno 2 punti; per chi abita in alloggi che superano il numero di due persone a vano si danno 4 punti.

Vengono dati dei punti non indifferenti a chi ha uno sfratto esecutivo ed inoltre - questo carpendo l'esperienza dell'Ufficio delle Finanze che ha gestito la legge n. 24 dei mutui, la quale ultimamente dava ancora 16 milioni di mutuo - si danno 0,50 punti per ogni anno di anzianità lavorativa in Valle dopo il 5° anno.

Chi ha un'anzianità lavorativa in Valle di dieci anni, ottiene il punteggio di 0,50 punti dal 5° anno, al decimo sono quindi 2,5 punti.

Ci sono punteggi anche secondo la composizione del nucleo familiare ed anche un piccolo punteggio per la distanza del posto di lavoro rispetto all'abitazione del richiedente.

E' un punteggio minimo che va da 2 punti sino a 10 Km., 3 punti da 10 ai 30 Km., ecc.

Si dà una preferenza ed un punteggio maggiore - 3 punti - anche per chi vuole acquistare l'alloggio che attualmente tiene in affitto.

La Commissione che deve vagliare tutte queste domande è composta da un delegato dell'Assessore ai Lavori Pubblici, da un Consigliere regionale di minoranza e da uno di maggioranza, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale, da un rappresentante degli artigiani, da uno della Coltdiretti e da un dirigente - suo delegato - dell'Assessorato.

C'è anche una disposizione integrativa alla famosa legge dei mutui per gli emigrati, e francamente abbiamo avuto dei grossi problemi per gestire questa legge, anche a causa delle difficoltà che le banche ci hanno opposto.

Abbiamo rimediato a queste carenze della precedente legislazione e non ritengo darne ulteriore illustrazione perché l'impostazione è abbastanza chiara.

La Commissione ha apposto degli emendamenti che non ritengo di dover spiegare uno ad uno; quando voteremo gli articoli, se ci sarà bisogno di chiarimento, mi auguro che i Consiglieri Presidenti di Commissione mi daranno una mano.

Devo dire che l'Assessore Rollandin aveva giustamente richiesto un emendamento per la questione degli handicappati, che però adesso mi sfugge. Visto che il collega Rollandin è assente, ne riparleremo nel corso del dibattito.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, ne ha facoltà.

TONINO - (P.C.I.): Crediamo che si tratti di un provvedimento molto importante. Questo voto che dura ormai da tre anni, dal momento in cui aveva perso efficacia la legge regionale n. 24 perché non più rifinanziata, è un vuoto che si è fatto sentire.

I finanziamenti dello Stato hanno coperto solo una componente della domanda di abitazione nella nostra Regione e se si facesse una statistica di come si sono utilizzati i fondi dello Stato si scoprirebbe, fra l'altro, che grossa parte di questi fondi è andata nei centri più sviluppati della nostra Regione, e perché si sono finanziate le cooperative e perché sono centri in cui maggiormente circolava l'informazione per accedere ai finanziamenti della legge dello Stato.

La legge che oggi discutiamo arriva abbondantemente in ritardo; per non perdere i due miliardi relativi al 1982 si è dovuta fare una leggina di proroga dello stanziamento, per cui è necessario fare in modo che diventi subito operativa.

Rispetto al contenuto della legge abbiamo sollevato in Commissione alcune puntualizzazioni, che sono state accolte in sede di Commissione e che fanno parte degli emendamenti allegati al disegno di legge; si tratta di osservazioni che mi sembra vadano a perfezionare un articolato che fa tesoro sia dell'esperienza di applicazione della legge regionale n. 24, che era una legge consolidata, sia di alcuni suggerimenti che derivano dall'esperienza di applicazione delle leggi dello Stato.

Dal nostro punto di vista è importante che il meccanismo di funzionamento di questa nuova legge sia il più possibile snello, ci pensano già le banche a ritardare il pagamento delle quote relative al mutuo.

Ci sembra sia importante quella differenziazione dei tassi di interesse rapportati al reddito, anche se c'è il rischio che in questo modo si vada a privilegiare l'evasione fiscale, rischio che è in parte corretto dal riferimento che fa questo disegno di legge alla necessità di computare soltanto il 70% del reddito dei lavoratori dipendenti.

Si tratta di un sistema già usato dalle leggi dello Stato, che tenta di perequare quella differenza di contribuzione che è normalmente nei fatti fra il lavoratore dipendente e quello autonomo.

Ci sono alcune osservazioni, peraltro già concretizzate in tre emendamenti, che vorrei fare anche in sede di discussione generale. Ho detto in precedenza che l'estensione di queste provvidenze non solo al lavoratore dipendente ma anche ad altre fasce di lavoratori autonomi che hanno normalmente dichiarazioni di redditi denunciate più basse rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti, può far sì, nella pratica, che, proprio perché è maggiore la facilità di accesso alle fasce di reddito, la massa di richieste provenienti dai lavoratori autonomi sia notevolmente superiore a quella dei lavoratori dipendenti.

Ci sembra perciò opportuno - e ne abbiamo discusso in Commissione - inserire una salvaguardia per i lavoratori dipendenti in termini di percentuale minima di mutui loro accordati.

Noi proporremmo il 40%, per cui ci sarebbe il 60% per tutte le fasce di lavoratori autonomi ed il 40% per i lavoratori dipendenti, per salvaguardare la necessità che almeno una certa percentuale vada a favore di questa categoria.

Ripeto che le motivazioni stanno nel fatto che è più facile restare dentro le fasce di reddito stabilite da questo disegno di legge per i lavoratori autonomi che non per i lavoratori dipendenti, soprattutto se si considera che quando si tratta di nuclei familiari in cui ci sono due lavoratori dipendenti si va fuori dalle fasce di reddito stabilite con questo disegno di legge.

Si tratterebbe perciò di inserire all'art. 2 un emendamento in cui si dice che almeno il 40% dei contributi deve essere riservato ai lavoratori dipendenti.

Subito dopo ricordo ai colleghi che esiste già il comma che dice che la Giunta regionale ha facoltà di variare dette quote - cioè le quote a cui si fa riferimento in precedenza - in caso di carenza di domande assimilabili a contributi in un settore. Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione, andando in ordine di articolato, riguarda la Commissione prevista all'art. 12.

Esiste già per la gestione di tutti fondi relativi all'edilizia, una Commissione regionale che si chiama "Commissione regionale per l'edilizia residenziale pubblica" e mi sembra inutile creare un doppione. Tra l'altro queste Commissioni, che dovrebbero avere un compito consultivo nei confronti della Giunta e dell'Assessore, è bene che abbiano una visione complessiva di come vanno a finire i finanziamenti, sia quelli regionali che statali, per cui è mia opinione che se è la stessa Commissione ad affrontare tutti i problemi ci guadagniamo in conoscenza ed efficienza.

Proponiamo allora che il 1° comma dell'art. 12 sia sostituito dicendo che l'esame e le formulazioni relative alla graduatoria sono esaminate da quella Commissione già esistente, che viene integrata da un rappresentante degli artigiani, da un rappresentante dei coltivatori diretti e da un rappresentante degli esercenti attività commerciali, proprio perché qui si danno contributi anche a queste categorie economiche.

La terza osservazione riguarda la necessità di una norma transitoria che si riferisce a quello che ho chiamato prima vuoto legislativo.

Già in sede di Commissione e nella stesura dell'articolato si è tenuto conto della necessità di rispondere alle aspettative degli anni passati ponendo un limite; in Commissione si è deciso che in deroga alle disposizioni esistenti possono essere ammessi a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione, di recupero, di ampliamento, purché non ultimati, che l'acquisto di alloggi il cui atto pubblico non sia stato stipulato antecedentemente il 30.6.1982, cioè un anno fa..

Qui si pone il problema al quale si era accennato anche in Commissione, che riguarda quegli interventi di nuova costruzione di coloro che hanno iniziato il fabbricato non conoscendo la norma dei 95 mq. netti.

Tenendo conto dell'osservazione che faceva prima anche il Presidente della Giunta, potremmo usare una formulazione di questo tipo: le nuove costruzioni ammissibili a finanziamento ai sensi del precedente comma, purché iniziate prima del 31.12.1982 per evitare che alcuno si inserisca adesso, devono rispettare i limiti di superficie utili dei singoli alloggi previsti dalla L.R. 30.11.1965, n. 24, cioè i limiti in quel caso erano di 120 mq. massimo, altrimenti probabilmente alcuni nuclei familiari che avevano fatto la domanda, sono tagliati fuori, mentre altri che fortunatamente si sono mantenuti nei 95 mq. verrebbero ammessi al finanziamento.

Chiedo ai Consiglieri di riflettere anche su questo, visto che è argomento di cui abbiamo cominciato a discutere in Commissione ma che non si è concretizzato.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ANDRIONE - (U.V.): Riferendomi all'ultimo appunto del Consigliere Tonino, ed in proposito c'è anche l'emendamento del Consigliere Martin, e cioè di chi in buona fede si è tenuto sui 120 mq., nella convinzione che quando il finanziamento fosse venuto sarebbe stato per questa dimensione, mi sembra che la preoccupazione di giustizia debba essere tenuta presente. Però vorrei capire bene due cose: qui si parla di nuove costruzioni solamente, non si parla di acquisto, per il quale non esiste il limite, nè per la ristrutturazione.

La mia proposta è quella di scrivere che sono ammessi a finanziamento ecc., secondo la legge del'65, quelle nuove costruzioni la cui concessione edilizia è stata assentita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sen-nò viene fuori il caso di chi ha iniziato a gennaio.

Si mette il limite di dicembre, ci deve essere un limite e questo può essere dato solo dalla concessione edilizia e a quel momento lì potrebbe essere accettabile perché c'è una data certa, indipendentemente da quello che il Consiglio ha fatto, cioè una documentazione di tipo amministrativo che garantisce che il progetto è stato fatto in maniera indipendente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Nebbia, ne ha facoltà.

NEBBIA - (P.S.I.): Faccio un intervento che è anche dichiarazione di voto. Siamo favorevoli all'approvazione di questa legge perché è un provvedimento atteso, adeguato alle caratteristiche della Regione in quanto permette anche ad operatori singoli di realizzare l'abitazione e sappiamo che nei piccoli Comuni è difficile riuscire a costituire forme cooperative ed organizzare interventi di edilizia residenziale pubblica o economica popolare.

Vorrei solo richiamare la Giunta su un altro aspetto che è quello dell'esistenza di aree per edificare o dell'esistenza di immobili da acquisire.

Un provvedimento di questo tipo può rilanciare l'edilizia, ma sappiamo che vista la carenza o l'indisponibilità di immobili o di aree è probabile che sia un provvedimento che alza anche le valutazioni degli immobili esistenti; come spesso succede quando si tratta di contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione, questi contributi spesso non vengono utilizzati dai singoli utenti, ma aumentano il carico speculativo degli operatori economici del settore.

Quindi sarebbe opportuno che la Giunta regionale sollecitasse gli amministratori comunali ad individuare aree di tipo residenziale per la realizzazione dei fabbricati o a favorire comunque la realizzazione di recuperi nei centri storici.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere De Grandis, ne ha facoltà.

DE GRANDIS - (P.R.I.): Nell'esprimere il parere favorevole al complesso della legge, così come avevo già fatto in Commissione, volevo solo richiamare l'attenzione dei colleghi Consiglieri all'art. 11, n. 4, fondo pagina, là dove è previsto un punteggio per l'anzianità di residenza anagrafica.

Questo punteggio è nullo sino ai 5 anni e diventa mezzo punto per tutti gli anni successivi al 5° fino a 25 anni. Il che significa creare una grossa sproporzione fra punteggi previsti per altre condizioni che mi sembrano molto più meritevoli di attenzione.

In particolare al punto 1), lettera a), si parla di condizioni igieniche ed efficienti accertate dall'Ufficio Sanitario del Comune, ovvero in condizioni statiche gravemente compromesse si prevedono 5 punti.

Con questo della residenza arriveremmo a 12 punti, il che mi sembra sproporzionato rispetto a situazioni di questo tipo, per cui propongo che il punteggio da 0,50 per ogni anno di residenza oltre i 5 sia portato a 0,20.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo, ne ha facoltà.

MINUZZO - (P.S.D.I.): Per chiedere all'Assessore se non ritiene opportuno in questa legge introdurre una norma per cui gli edifici per i quali i locatari hanno avuto del punteggio per il fatto che erano abitazioni in condizioni igieniche deficienti, non possono più essere affittate.

Diversamente succederà lo stesso discorso che si sta verificando con gli IACP, per cui la gente continua ad abitare in abitazioni malsane, ed è una rotazione.

Bisognerebbe costringere i proprietari a risanare queste abitazioni se vogliono affittarle.

D'altra parte se viene accertato che trattasi di abitazioni malsane, in condizioni igieniche deficienti, non vedo perché si possa continuare ad affittarle.

PRESIDENTE: Colleghi Consiglieri, sono stati presentati emendamenti, oltre a quelli già numerosissimi della Commissione.

Ci sono altri che intendono presentare emendamenti? Se il Consiglio è d'accordo propongo la chiusura della discussione generale, in modo che l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey possa tirare le conclusioni.

Mi permetto anche di anticipare che, a mio avviso, sarebbe saggio che le stesse Commissioni che hanno preso in esame l'argomento si riunissero domani alle ore nove, per rivedere ed ordinare gli emendamenti presentati in sede di discussione generale, in modo da arrivare, se è possibile, ad un testo maggiormente coordinato.

Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Borbey, ne ha facoltà.

BORBEY - (D.C.): Ritengo che la maggior parte degli emendamenti verrà accettata dalla Giunta regionale.

Ho delle perplessità invece per l'emendamento del Consigliere De Grandis, perché la Giunta ha intenzione di premiare di più chi ha maggiore anzianità lavorativa e maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. Questo è un criterio che la Giunta regionale vuole mantenere.

Per quanto concerne la richiesta del Consigliere Minuzzo, la Commissione preposta ha la possibilità di dare punteggi sino ad un massimo di punti 5 e 3; vorrà dire che quando succederanno questi casi specifici ne terremo conto.

La competenza, per rendere inabitabile un alloggio, non è regionale ma del Sindaco. Se inseriamo una disposizione nella legge per cui se si sono dati già dei punteggi perché l'alloggio è malsano non si può affittarlo, il proprietario potrebbe obiettare che non è vero, che l'alloggio è sufficientemente igienico e che la Commissione ha dato dei punteggi fasulli ed in ultima analisi contestare la dichiarazione del medico.

Spetta infatti al medico condotto comunale ed al Sindaco attestare che l'alloggio è inabitabile.

La Commissione, dopo la dichiarazione di un medico che dice che quella abitazione ha delle deficienze igieniche, si reca sul posto con un tecnico, il quale provvede a fare una relazione.

PRESIDENTE: Allora sospendiamo qui la discussione di questo oggetto e chiedo alle Commissioni di riunirsi domani

alle ore 9, per poter passare alla votazione degli emendamenti e degli articoli domani. Il Consiglio è d'accordo?

- Il Consiglio prende atto -