Oggetto del Consiglio n. 181 del 24 marzo 1983 - Resoconto
OGGETTO N. 181/VII - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 FEBBRAIO 1982, N. 182".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltą.
ANDRIONE - (U.V.): Senza riaprire tutta la discussione che abbiamo fatto la volta scorsa, riproponiamo la legge tale e quale, informando che vi sono solo due fattori nuovi. Primo: interrogato in proposito, il Ministro del Tesoro Goria ha confermato la legittimitą di questa legge; secondo: la piattaforma approvata ieri dei nuovi trattamenti economici del personale regionale credo tolga ogni asprezza alla discussione in materia.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltą.
LUSTRISSY - (D.P.): Non voglio rifare la discussione che avevamo gią fatto in sede di prima presentazione di questo provvedimento di legge, perņ ritengo di poter ancora, anche a nome dei colleghi che hanno firmato la presentazione di un emendamento all'art. 2, condividere l'opinione espressa dal Presidente della Commissione di Coordinamento. Al fine di evitare una disparitą di trattamento riproponiamo l'emendamento che avevamo presentato a suo tempo, nel senso che l'art. 2 verrebbe modificato come segue: al 2° comma dopo "alla data del 12.5.1982" sostituire con "č riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici secondo il disposto dell'art. 6 della legge regionale 30.4.1980, n. 18".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica. Ne ha facoltą.
MAFRICA - (P.C.I.): Gią in occasione della precedente discussione, il nostro Gruppo aveva votato gli emendamenti che tendevano a costituire, per questi nuovi dipendenti, condizioni analoghe a quelle che in passato erano state riconosciute ad altre categorie confluite alle dipendenze della Regione. Quindi, condividendo il senso dell'emendamento proposto da alcuni Consiglieri, voteremo a favore dell'emendamento stesso.
PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi degli artt. 79 e 81 del D.P.R. 22.2.1982, n. 182.
Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella di equiparazione annessa alla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 1:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimitą
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
L'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente č disposto con deliberazione della Giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformitą all'unita tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12.5. 1982, fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa.
Il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza, nonchč quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 12 maggio 1982, č considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi pubblici ed interni banditi dall'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE: All'art. 2 vi č l'emendamento che al 2° comma sostituisce dopo le parole "alla data del 12.5.1982" con "č riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici secondo il disposto all'art. 6 della legge regionale 30.4.1980, n. 18".
Lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 28
Astenuti: 2 (Nebbia e Tripodi)
Maggioranza: 16
Favorevoli: 13
Contrari: 15
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo originario:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 17
Astenuti: 13 (Bajocco, Carlassare, Carral, Cout, Dolchi, Fosson, Laničce, Lustrissy, Mafrica, Maquignaz, Martin, Péaquin e Tonino)
Favorevoli: 17
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 12.5. 1982.
Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:
per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. 16.10. 1976, n. 509, la posizione economica č determinata dallo stipendio in godimento, o comunque cui avevano diritto alla data dell'11.5.1982 comprensivo di eventuali assegni pensionabili;
al personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti vigenti per gli impiegati civili dello Stato ai soli fini della determinazione della posizione economica al 12.5.1982.
Al dipendente viene altresģ riconosciuto il maturato in itinere con le modalitą indicate dall'art. 11 della legge regionale 30.4.1980, n. 18, con riferimento alla data del 12.5.1982.
Dal 12.5.1982, al personale di cui alla presente legge compete la progressione economica prevista dalla legge regionale 30.4.1980, n. 18.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Fosson, Laničce, Maquignaz e Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge č iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'assistenza di dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).
Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale di cui alla presente legge č eseguita dal 12 maggio 1982.
E' data facoltą al personale di cui alla presente legge di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gią costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione della deliberazione di inquadramento.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
Il personale non di ruolo in servizio presso gli enti di cui al Capo IV del D.P.R. 22.2.1982, n. 182, č inquadrato presso la Regione in posizione non di ruolo, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12.5.1982.
La posizione economica č determinata dallo stipendio in godimento o comunque, cui il personale di cui al comma precedente aveva diritto alla data dell'11.5.1982.
Al personale di cui al 1° comma sono applicate le norme dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale non di ruolo, con effetto dal 12.5.1982.
Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo ą iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in £. 150.000.000 per l'anno 1 982 e in annue £. 200.000.000 a decorrere dal 1983, graverą sul Cap. 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti Capitoli dei bilanci futuri.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
per l'anno 1982 mediante prelievo di £. 150.000.000 dal Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio corrente (Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale - Ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell'Amministrazione regionale); per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per £. 400.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1-2 personale regionale - del bilancio pluriennale 1982/1984.
Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei rispettivi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in aumento
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente"
£. 150.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"
£. 150.000. 000
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
Art. 8
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle di Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 25
Maggioranza: 18
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'allegato:
(...Omissis...)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Lustrissy. Ne ha facoltą.
LUSTRISSY - (D.P.): Per i motivi gią espressi ci asterremo dalla votazione della legge.
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica per dichiarazione di voto. Ne ha facoltą.
MAFRICA - (P.C.I.): Pur concordando sul fatto che questa legge non riconosce fino in fondo i diritti di anzianitą di questi lavoratori che adesso entrano nei ruoli regionali, riteniamo che sia nell'interesse delle stesse persone entrare comunque in una collocazione definitiva, per cui voteremo a favore della legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTATION A SCRUTIN SECRET
RESULTAT DU VOTE
Présents: 32
Votants: 27
Abstentions: 5 (Fosson, Laničce, Lustrissy, Maquignaz, Martin)
Avis favorables: 26
Avis contraires: 1
Le Conseil approuve
