Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 18 del 12 gennaio 1983 - Resoconto

OGGETTO N. 18/VII - PROBLEMI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELL'U.S.L. DI 18 AUTISTI DI AMBULANZA. (Interpellanza).

PRESIDENTE: Do lettura del testo della interpellanza presentata dal Consigliere Minuzzo:

INTERPELLANZA

VISTA la legge 22 luglio 1980 n. 33, concernente "Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della Regione Valle d'Aosta";

RILEVATO che in occasione del bando di concorso per l'assunzione di 18 autisti presso l'U.S.L. non si è assolutamente tenuto conto della citata legge;

INTERPELLA

l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale per conoscere i motivi per i quali, personale che già svolgeva mansioni di autista di autoambulanza non è stato ammesso al concorso.

PRESIDENTE: Ha chiesto di illustrare l'interpellanza il Consigliere Minuzzo. Ne ha facoltà.

MINUZZO - (P.S.D.I.): Ho presentato questa interpellanza per avere più chiara quella che è l'applicazione della L.R. concernente l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della Regione Valle d'Aosta e più precisamente la L.R. n. 33, là dove si parla dell'assunzione o del passaggio del personale che al momento dell'entrata in vigore della legge era alle dipendenze di qualche Ente o che comunque svolgeva attività di autista di autoambulanze, che poi avrebbe dovuto trovare collocazione presso l'U.S.L. con il concorso predisposto dalla Giunta e pubblicato il 23 settembre 1981. Infatti, l'art. 9 della legge 33, secondo la mia interpretazione, dice che il personale attualmente in servizio presso Enti locali e Comunità Montane è iscritto ai ruoli nominativi regionali del personale dell'U.S.L., ai sensi dell'art. 68 della legge n. 833, ove si verifichino le condizioni previste dal D.P.R. 20.12.1979, n. 61. Nel bando di concorso quindi non si parla assolutamente di titoli di studio o di qualsiasi altro requisito se non quello di essere in grado di svolgere le mansioni suddette, come previsto dall'articolo 9. Però, nel bando di concorso predisposto dalla Regione, era stato inserito, nell'articolo che prevedeva i requisiti, l'obbligo di avere il titolo di studio della scuola dell'obbligo. A me sembra che questo bando di concorso sia in contrasto con la legge regionale n. 33, per cui si sono creati, a mio avviso, non delle ingiustizie, ma dei trattamenti che non sono conformi allo spirito della legge, per cui volevo chiedere all'Assessore alla Sanità di avere una sua autentica interpretazione della legge 33, visto e considerato che oltretutto ci sono delle pendenze presso il Tribunale Amministrativo Regionale, che sta discutendo questo problema.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN - (U.V.): Penso che sia utile chiarire una volta per tutte questo problema poiché su questo concorso ci sono già stati molti "ricami" in quanto automaticamente, come un concorrente viene escluso dalla partecipazione ad un concorso, scatta tutta una serie di corse per cercare di trovare comunque un motivo per l'ammissione. La prima osservazione: viene citata nella premessa solo la legge 33, mentre questa legge che istituisce l'organizzazione del servizio di pronto soccorso è stata sensibilmente modificata dalla legge 47 del 4.8.1981. In questo caso vi si fa espresso riferimento e si è dovuti arrivare a questa modifica per tener conto della carenza di requisiti che avevano alcuni autisti dipendenti delle Comunità Montane. Però al di là di questo non si poteva andare, cioè non si poteva derogare al titolo di studio minimo, che è quello della scuola dell'obbligo. A questo punto si è fatta una lunga discussione all'interno della Commissione stessa per vedere se c'era in qualche modo un appiglio per poter tener conto di questo e si è visto che era inammissibile. In più voglio precisare al Consigliere Minuzzo che gli articoli che ha citato (l'art. 9 della 33 e che riguardava l'art. 68 del 761) non sono così marginali perché fissano la riserva di posti, che è il 50% dei posti disponibili. Per cui ribadisco ancora una volta che l'individuo - non stiamo a fare nomi - che ha fatto ricorso a parecchi Consiglieri, non è stato possibile inserirlo nella graduatoria del concorso perché non aveva il titolo di studio minimo; posso in ogni modo fornire copia della legge e delle disposizioni che purtroppo ci hanno reso impossibile intervenire in questo caso a favore del concorrente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Minuzzo. Ne ha facoltà.

MINUZZO - (P.S.D.I.): L'Assessore forse ha voluto personalizzare il discorso; invece per me ha tutto un altro significato, anche perché ho qui la legge 47 del 4.8.1981, che non dice assolutamente niente. L'art. 1 oltre che alle modifiche dice "l'organico provvisorio del personale degli istituendi centri di emergenza di base da accertare...è indicato nelle allegate tabelle B e C". Successivamente dice "in sede di prima applicazione alla presente legge, il 50% dei posti di autista di cui allo allegato a) tabella B, è riservato agli autisti addetti alla conduzione delle autoambulanze, presso i servizi di trasporti infermi organizzato dal Comune e Comunità Montane i quali abbiano alla data del 1° gennaio 1981 rapporto di lavoro oppure convenzione o contratto di appalto con i suddetti enti".

A questo punto, visto che alla L.R. 47 vi è stata una modifica, si poteva introdurre anche qui l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Resto sulle mie convinzioni, anche se non penso che la Commissione abbia compiuto degli arbitri e tanto meno l'Assessore Rollandin; è forse una questione di interpretazione della legge, avevo solo chiesto dei chiarimenti. E' un'interpellanza perché a causa del Regolamento non potevo presentare un'interrogazione, diversamente non avrei neanche avuto la necessità di doverla spiegare.