Oggetto del Consiglio n. 613 del 15 luglio 2026 - Verbale
Oggetto n. 613/XVII del 15/07/2026
D.L. N. 18: "LEGGE DI MANUTENZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2026". (RITIRO DI UN ORDINE DEL GIORNO. REIEZIONE DI TRE ORDINI DEL GIORNO).
Il Presidente AGGRAVI, richiamato il dibattito avvenuto (oggetto n. 612/XVII), invita il Consiglio a continuare la discussione sul disegno di legge n. 18, indicato in oggetto e iscritto al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati depositati n. 1 emendamento dalla III Commissione consiliare permanente, n. 1 emendamento dalla II Commissione consiliare permanente, n. 1 emendamento dalla I Commissione consiliare permanente e n. 3 emendamenti dal Presidente della Regione.
Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento interno, sono stati depositati n. 3 ordini del giorno del gruppo Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine e n. 1 ordine del giorno del gruppo Alleanza verdi e sinistra.
Il Presidente invita in Consiglio a esaminare l'ordine del giorno n. 2 presentato dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine.
Illustra il Consigliere PERRON.
Intervengono l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, SAPINET, e il Consigliere PERRON che dichiara di ritirare l'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
prende atto del ritiro.
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Successivamente, il Presidente AGGRAVI invita il Consiglio a esaminare l'ordine del giorno n. 3 presentato dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine.
Illustra il Consigliere MANFRIN.
Intervengono l'Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili, LOTTO, e i Consiglieri MANFRIN e CAMPOTARO.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli undici (presenti: trentatré; votanti: undici; astenuti: ventidue, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BERTSCHY, BORRE, CENTOZ, FORCELLATI, GIROD, GROSJACQUES, JORDAN, LAVEVAZ, LOTTO, MARGUERETTAZ, MARQUIS, MARTINET, MARZI, PETEY, SAPINET, SORBARA, TESTOLIN, TRIONE, VIÉRIN Laurent e VIÉRIN Marco);
NON APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO N. 3
"Trasparenza dei criteri di localizzazione degli impianti di telecomunicazione e di pianificazione regionale del territorio".
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PREMESSO CHE:
il disegno di legge regionale n. 18/XVII, presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2026 («Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2026»), reca all'articolo 11 modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
in particolare, il comma 1 del predetto articolo 11 introduce, dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, il nuovo comma 4bis, il quale impone che i pareri e le valutazioni tecniche resi dagli organi consultivi delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti amministrativi siano «congruamente motivati», siano «formulati in termini di assenso o dissenso» e indichino «le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi», nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria;
tale disposizione introduce un principio generale di rafforzamento della trasparenza e della motivazione dell'azione amministrativa regionale, applicabile all'intero sistema dei procedimenti disciplinati dalla l.r. 19/2007, ivi compresi quelli relativi alla localizzazione di infrastrutture di interesse pubblico sul territorio regionale;
RICHIAMATO CHE:
in data 8 luglio 2026 è stata resa nota la costituzione, da parte dei residenti di Arpuilles, Entrebin ed Excenex, del Comitato «La Voix du Pays», in relazione alla realizzazione di una torre per telecomunicazioni di oltre 30 metri prevista sulla collina di Aosta;
il Comitato ha reso pubblico un documento nel quale si chiede che la Regione, in virtù delle competenze attribuite dallo Statuto speciale in materia di governo del territorio e di tutela del paesaggio, dia piena attuazione alla legge regionale 25/2005, come modificata nel 2024, rendendo pubblici i piani generali di localizzazione degli impianti previsti dall'articolo 6bis della medesima legge e chiarendo in che modo tali strumenti siano stati applicati nella scelta del sito di Arpuilles, provvedendo alla loro approvazione senza ulteriore ritardo qualora non fossero ancora stati predisposti;
il Comitato chiede altresì che, prima di autorizzare nuovi impianti, siano valutate tutte le possibili alternative, tra cui il riutilizzo di strutture esistenti, l'individuazione di siti a minore impatto paesaggistico e ambientale, nonché l'adozione di soluzioni tecnologiche idonee a limitare il consumo di suolo e l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
in data 13 luglio 2026 l'Amministrazione comunale di Aosta ha promosso un confronto tra Comune, progettisti, società proponente e l'operatore Wind Tre, nel corso del quale il Comune ha indicato una prima area di proprietà comunale da sottoporre ad approfondimento quale possibile localizzazione alternativa, per la quale dovranno essere verificate la copertura radioelettrica, il collegamento alla rete degli impianti esistenti, l'accessibilità, l'alimentazione elettrica, l'impatto sul territorio e la complessiva fattibilità progettuale;
nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi il 28 giugno 2026 presso la latteria di Arpuilles, il Comitato «La Voix du Pays» ha riferito a circa sessanta residenti delle frazioni di Arpuilles, Entrebin ed Excenex quanto emerso nell'incontro del 26 giugno con il Sindaco di Aosta e alcuni Assessori comunali, i quali hanno rappresentato l'impossibilità di sospendere con atti di ordinaria amministrazione la realizzazione dell'impianto, in quanto la normativa statale e regionale equipara le infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, circostanza che nella prassi ha determinato l'esito favorevole ai gestori nei ricorsi promossi da altri Comuni;
il medesimo Comitato ha richiamato, quale possibile modello di riferimento, la soluzione adottata nel Comune di Saint-Nicolas, dove il ricorso a tralicci già esistenti e distanti dalle abitazioni ha consentito di evitare la realizzazione di un nuovo palo per le telecomunicazioni, ed ha avviato una richiesta di accesso agli atti relativi al progetto, al fine di verificarne il raggio di copertura e le eventuali alternative localizzative a minore impatto;
CONSIDERATO CHE:
la scelta della localizzazione di infrastrutture qualificate di interesse pubblico non può dipendere esclusivamente dalla disponibilità di un'area privata, ma deve essere guidata da una valutazione comparativa delle alternative, condotta dalle strutture regionali competenti in funzione dell'interesse pubblico;
il principio di motivazione congrua e di trasparenza dei pareri e delle valutazioni tecniche, introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge in esame, costituisce la cornice procedimentale più idonea a garantire che anche le decisioni relative alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione siano assunte con adeguata pubblicità dei criteri seguiti e delle alternative esaminate;
la circostanza per cui le infrastrutture di telecomunicazione sono equiparate, ai fini urbanistici, alle opere di urbanizzazione primaria rende particolarmente arduo, per i Comuni e per i cittadini, opporsi in via successiva a un progetto già presentato, come confermato nella prassi dagli esiti sfavorevoli registrati in altri Comuni: circostanza che rafforza la necessità che l'unico strumento realmente efficace di tutela del territorio sia la pianificazione preventiva dei siti idonei, di cui all'articolo 6bis della l.r. 25/2005, e la piena trasparenza dei criteri di localizzazione sin dalla fase istruttoria;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
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a dare piena attuazione alla legge regionale 25/2005, come modificata nel 2024, provvedendo, laddove non fosse già stato fatto, all'adozione, senza ulteriore ritardo, dei piani generali di localizzazione degli impianti di telecomunicazione previsti dall'articolo 6bis della medesima legge;
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a rendere pubblici, per ciascun impianto di telecomunicazione autorizzato o in corso di autorizzazione, i criteri applicati per l'individuazione del sito prescelto, ivi compreso quello previsto ad Arpuilles, dando conto delle alternative valutate;
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a garantire che, in applicazione del principio di motivazione congrua introdotto dall'articolo 11 del presente disegno di legge, i pareri e le valutazioni tecniche relativi alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione diano espressamente conto delle alternative esaminate, ovvero riutilizzo di strutture esistenti, siti a minore impatto paesaggistico e ambientale, soluzioni tecnologiche a minor consumo di suolo e minore esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché delle ragioni della scelta operata;
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a promuovere, nell'ambito delle procedure di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, adeguate forme di informazione e coinvolgimento dei Comuni e delle comunità locali interessate, anche mediante la pubblicazione tempestiva, sul sito istituzionale della Regione, della documentazione relativa ai piani generali di cui al punto 1 e ai singoli procedimenti autorizzatori;
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a sostenere, per quanto di competenza regionale, il confronto tecnico avviato dal Comune di Aosta con i progettisti e l'operatore in relazione all'area alternativa di proprietà comunale individuata in data 13 luglio 2026, fornendo il supporto tecnico eventualmente necessario alla verifica di soluzioni a minor impatto paesaggistico e ambientale, ivi compreso il riutilizzo di infrastrutture esistenti, sul modello già sperimentato nel Comune di Saint-Nicolas.
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Successivamente, il Presidente AGGRAVI invita il Consiglio a esaminare l'ordine del giorno n. 1 del gruppo Alleanza verdi e sinistra.
Illustra la Consigliera MINELLI.
Intervengono il Presidente della Regione TESTOLIN e la Consigliera MINELLI.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli nove (presenti: trentatré; votanti: nove; astenuti: ventiquattro, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BERTSCHY, BORRE, DOMANICO, GIROD, GROSJACQUES, JORDAN, LATTANZI, LAVEVAZ, LOTTO, MARGUERETTAZ, MARQUIS, MARTINET, MARZI, PETEY, SAPINET, SORBARA, TESTOLIN, TRIONE, TUCCARI, VIÉRIN Laurent, VIÉRIN Marco e ZUCCHI);
NON APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO N. 1
"DL 18 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2026"
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
VISTO il disegno di legge n. 18 recante "Disposizioni urgenti di manutenzione dell'ordinamento regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni";
VISTO, in particolare, l'articolo 23, recante modificazioni alla legge regionale 18 marzo 2026, n. 2, concernente l'ordinamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
RICHIAMATI gli atti ispettivi e gli ordini del giorno presentati nel tempo e in particolare dall'inizio della legislatura sul tema del trattamento previdenziale del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
RICORDATO che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha promosso la norma di attuazione statutaria finalizzata all'applicazione al personale dei due Corpi del regime previdenziale previsto per i corrispondenti Corpi dello Stato, che consentirebbe il collocamento a riposo alla stessa età del personale dei vigili del fuoco operante sul territorio nazionale;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione ha più volte riferito in Consiglio regionale che la definizione della questione era subordinata alla quantificazione, da parte dell'INPS, del maggior onere derivante dal passaggio dal regime CPDEL al regime CTPS e che, nelle more, il bilancio regionale ha già previsto uno stanziamento accantonato di 1,8 milioni di euro;
RILEVATO che, secondo quanto comunicato ai rappresentanti del personale nel corso di un incontro con il Presidente della Regione e con la struttura competente - avvenuto il 9 giugno, come riportato dagli organi di informazione - tale quantificazione sarebbe ormai disponibile e l'impatto finanziario risulterebbe inferiore alle valutazioni inizialmente prospettate, senza che a tali comunicazioni verbali abbiano però fatto seguito atti formali o decisioni dell'Amministrazione regionale di cui si sia a conoscenza;
CONSIDERATO che il protrarsi dell'incertezza determina un grave disagio per il personale interessato e rischia di ritardare ulteriormente la conclusione di un percorso avviato ormai da diversi anni;
IMPEGNA
il Governo regionale:
a formalizzare nel più breve tempo possibile gli esiti della quantificazione degli oneri necessari all'attuazione del nuovo regime previdenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
ad assumere l'impegno politico e amministrativo di garantire la copertura finanziaria necessaria all'attuazione della norma di attuazione statutaria, inserendo le relative risorse nel primo provvedimento utile di bilancio;
a riferire tempestivamente al Consiglio regionale sul cronoprogramma previsto per la conclusione dell'iter.
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Successivamente, il Presidente AGGRAVI invita il Consiglio a esaminare l'ordine del giorno n. 1 presentato dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e La Renaissance Valdôtaine.
Il Consigliere MANFRIN deposita un nuovo testo emendato dell'ordine del giorno n. 1 e lo illustra.
Interviene l'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, SAPINET.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli otto (presenti: trentatré; votanti: otto; astenuti: venticinque, i Consiglieri AGGRAVI, BACCEGA, BERTSCHY, BORRE, CAMPOTARO, CENTOZ, FORCELLATI, GIROD, GROSJACQUES, JORDAN, LAVEVAZ, LOTTO, MARGUERETTAZ, MARQUIS, MARTINET, MARZI, MINELLI, PETEY, SAPINET, SORBARA, TESTOLIN, TORRIONE, TRIONE, VIÉRIN Laurent e VIÉRIN Marco);
NON APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO N. 1
"Recepimento integrale della legge "Salva Casa"
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
PREMESSO CHE il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, cosiddetto "Decreto Salva Casa", ha introdotto significative modifiche al Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tra le quali:
a) all'articolo 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, la riduzione della superficie minima degli alloggi monostanza da 28 a 20 metri quadrati per una persona, e da 38 a 28 metri quadrati per due persone, quale requisito igienico-sanitario ai fini dell'agibilità, a condizione che siano garantiti i requisiti di adattabilità previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo, la possibilità di dimostrare lo stato legittimo di un immobile o di un'unità immobiliare, nei casi in cui non siano reperibili gli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, anche mediante documenti probatori alternativi quali estratti catastali, estratti cartografici, documenti d'archivio o altri elementi tecnici idonei a comprovarne la risalenza e la conformità;
c) all'articolo 31, l'introduzione di agevolazioni per la rimozione delle opere abusive e per l'alienazione di immobili interessati da difformità edilizie minori, non limitate al solo caso della nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire, ma estese anche ad altre fattispecie di parziale difformità e di variazione essenziale;
CONSIDERATO CHE la legge regionale 10 giugno 2025, n. 17, recante disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale a recepimento del Decreto Salva Casa, ha modificato la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recependo le previsioni statali sopra richiamate in modo parziale e, in alcuni casi, restrittivo rispetto al dettato nazionale, e in particolare:
- quanto alle superfici minime degli alloggi monostanza, ha recepito la riduzione a 20 e 28 metri quadrati, in conformità al Decreto Salva Casa, per i soli alloggi monostanza esistenti alla data del 24 maggio 2024 ? analogamente a quanto previsto dalla stessa normativa statale, che limita la deroga agli interventi su edifici esistenti oggetto di recupero ? con l'esclusione, tuttavia, degli interventi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione totale; resta invariato a 28 e 38 metri quadrati il limite per gli alloggi monostanza di nuova costruzione, in linea con quanto previsto anche a livello nazionale, dove il Decreto Salva Casa non ha esteso la riduzione alla nuova costruzione;
- quanto allo stato legittimo degli immobili, non ha recepito la possibilità di dimostrarlo mediante documenti probatori alternativi al titolo abilitativo, prevista dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo, del d.P.R. 380/2001, mantenendo come unica via la dimostrazione tramite il titolo abilitativo originario;
- quanto alla rimozione delle opere abusive e all'alienazione di immobili con difformità edilizie, ha recepito le agevolazioni di cui all'articolo 31 del d.P.R. 380/2001 limitatamente al solo caso della nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire, senza estenderle alle altre fattispecie previste dalla normativa statale;
RILEVATO CHE il presente disegno di legge n. 18/2026, anziché completare il recepimento delle disposizioni sopra richiamate, introduce all'articolo 5, comma 28, e all'articolo 1, comma 41, ulteriori restrizioni rispetto a quanto già recepito dalla legge regionale 17/2025 in materia di tolleranze esecutive e di recupero dei sottotetti, aggravando lo scostamento tra la disciplina regionale e quella statale in materia di semplificazione edilizia;
TENUTO CONTO CHE:
- la Valle d'Aosta presenta una rilevante e documentata pressione abitativa, determinata dalla compresenza di una domanda di alloggi residenziali di piccola dimensione da parte di lavoratori, giovani coppie e residenti a reddito medio-basso, e di un'offerta abitativa insufficiente, aggravata dall'elevato costo del patrimonio immobiliare caratteristico del territorio montano;
- numerosi operatori del settore edilizio e immobiliare hanno rappresentato alla Regione la necessità di adeguare i requisiti minimi igienico-sanitari alle nuove soglie nazionali, al fine di favorire il recupero e la realizzazione di unità abitative di piccola dimensione che rispondano alle esigenze delle fasce di popolazione a maggior bisogno abitativo;
- una parte non trascurabile del patrimonio abitativo inutilizzato in Valle d'Aosta è costituita da immobili risalenti, per i quali la mancata reperibilità del titolo edilizio originario costituisce un ostacolo concreto alla dimostrazione dello stato legittimo e, di conseguenza, alla loro commerciabilità e al loro riutilizzo;
- la riduzione della superficie minima a 20 mq per i monolocali esistenti non costituisce un abbassamento degli standard di qualità della vita, ma il riconoscimento normativo di soluzioni abitative moderne, efficienti e compatibili con le attuali tecniche costruttive; non vi è ragione per escludere da tale beneficio gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, che dal punto di vista dell'esito abitativo finale sono equivalenti agli altri interventi di recupero già ammessi;
PRESO ATTO CHE il presente disegno di legge n. 18/2026, pur intervenendo all'articolo 5 sulla legge regionale 11/1998 con numerose modifiche in materia urbanistica ed edilizia, tra le quali figurano anche correzioni connesse al recepimento del Decreto Salva Casa già effettuato con la legge regionale 17/2025, non reca disposizioni volte a completare tale recepimento, né a evitare le ulteriori restrizioni sopra richiamate,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a presentare, entro la sessione autunnale 2026, un apposito disegno di legge, ovvero a inserire in un successivo provvedimento di manutenzione normativa, le disposizioni necessarie a:
a) estendere l'applicazione della riduzione a 20 e 28 metri quadrati, già prevista per gli alloggi monostanza esistenti alla data del 24 maggio 2024, anche agli interventi di ristrutturazione edilizia comportante totale demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di requisiti di adattabilità e accessibilità di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236;
b) introdurre la possibilità di dimostrare lo stato legittimo degli immobili e delle unità immobiliari anche mediante documenti probatori alternativi al titolo abilitativo originario, quali estratti catastali, estratti cartografici, documenti d'archivio o altri elementi tecnici idonei, nei casi in cui detto titolo non sia reperibile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto periodo, del D.P.R. 380/2001, come modificato dalla legge 105/2024, al fine di agevolare il recupero e la rimessa sul mercato del patrimonio abitativo inutilizzato più risalente;
c) estendere il recepimento delle agevolazioni per la rimozione delle opere abusive e per l'alienazione di immobili interessati da difformità edilizie minori, di cui all'articolo 31 del D.P.R. 380/2001, come modificato dalla legge 105/2024, anche alle fattispecie diverse dalla nuova costruzione eseguita in assenza di permesso di costruire, nei limiti e con le cautele previste dalla normativa statale.
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Il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati con l'emendamento n. 1 all'art. 10 della III Commissione consiliare, l'emendamento n. 1 all'art. 11 della II Commissione consiliare, gli emendamenti nn. 1, 2 e 3 all'art. 16 del Presidente della Regione e l'emendamento n. 1 all'art. 16 della I Commissione consiliare.
Visti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti I, II, III, IV e V.
Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali.
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- Voti favorevoli: venti;
- Astenuti: quattordici, i Consiglieri BACCINI, BELLORA, CAMPOTARO, CENTOZ, DOMANICO, FORCELLATI, GUICHARDAZ, LATTANZI, MANFRIN, MINELLI, PERRON, TORRIONE, TUCCARI e ZUCCHI;
ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2026".
(SEGUE: disegno di legge n. 18)
