Oggetto del Consiglio n. 4323 del 28 gennaio 2025 - Resoconto
OGGETTO N. 4323/XVI - D.L. n. 176: "Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali".
Bertin (Presidente) - Punto n. 5.01.
Il disegno di legge 176 è composto da 18 articoli. Il relatore è il consigliere Padovani, a cui passo la parola.
Padovani (FP-PD) - Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di beni e attività culturali, apportando modificazioni a numerose leggi regionali di settore.
Il disegno di legge ha l'obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo e definire le modalità di erogazione dei contributi destinati a soggetti che operano sul territorio regionale per la promozione e la diffusione della cultura.
La disciplina vigente in materia di contributi è datata e necessita, quindi, di modifiche mirate a garantire un'azione più coordinata e un'assegnazione più efficace, incentivando iniziative di valore scientifico e culturale e migliorando gli standard tecnico qualitativi.
Il disegno di legge si compone di quattro capi: il capo I si compone di un unico articolo relativo all'oggetto e finalità del presente disegno di legge, che sono lo snellimento del procedimento amministrativo e l'individuazione delle modalità di erogazione dei contributi ai soggetti che operano sul territorio regionale per la promozione e la diffusione della cultura.
Il capo II reca modificazioni alla legge regionale n. 56 del 10 giugno 1983, recante "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali", al fine di coordinare la sopravvenuta normativa statale in materia di beni culturali.
Dal 1983, infatti, anno in cui è stata approvata la legge regionale 56, la normativa statale è progredita con l'emanazione di numerose disposizioni di legge, fino all'approvazione del codice dei beni culturali e del paesaggio e delle relative disposizioni attuative; da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri denominato "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione delle performance", che ha modificato l'organizzazione degli organi periferici del Ministero.
Inoltre, la legge regionale 56 non risulta perfettamente in linea con le disposizioni in materia di separazione delle competenze tra la funzione di direzione politico amministrativa e la direzione amministrativa, prevista a livello regionale dalla legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010, recante "Nuova disciplina delle organizzazioni dell'Amministrazione regionale e degli enti del Comparto Unico della Valle d'Aosta, abrogazione della legge regionale 23 ottobre 95, n. 45, e di altre leggi in materia di personale".
Il capo reca, altresì, una modificazione alla legge regionale n. 18 del 27 maggio 1994, "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio", di coordinamento con la legge regionale 56, a seguito dell'abrogazione di alcuni articoli della stessa.
Il capo reca, da ultimo, una modificazione alla legge regionale n. 27 del 10 maggio 1993, "Concessione di contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio di edilizio artistico, storico ed ambientale", al fine di specificare che i contributi previsti dalla medesima legge sono concessi nel rispetto, se del caso, della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
Il capo III modifica la disciplina concernente l'erogazione di contributi a soggetti che operano sul territorio regionale, al fine di promuovere e diffondere la cultura.
La disciplina concernente l'erogazione dei contributi a soggetti terzi in ambito culturale necessita infatti di alcune puntuali modificazioni finalizzate a un'azione coordinata e per l'assegnazione di contributi a soggetti terzi, al fine di promuovere la crescita di iniziative di valore scientifico e culturale e, al tempo stesso, favorire un miglioramento in termini di standard tecnico qualitativi.
Il capo IV reca le disposizioni finali.
La ragione delle modificazioni proposte è quella di snellire il procedimento amministrativo e individuare le modalità di erogazione del contributo, puntando a semplificare il percorso che gli enti e le associazioni di cui alle leggi in esame devono svolgere per l'ottenimento del sostegno a essi destinato, strutturando, al contempo, il processo istruttorio di competenza degli uffici, i tempi amministrativi e gli ulteriori aspetti procedimentali attualmente non disciplinati.
Inoltre, le disposizioni attualmente in essere non risultano perfettamente in linea con quanto previsto in materia di separazione delle competenze tra la funzione di direzione politico-amministrativa e la direzione amministrativa prevista a livello regionale dalla legge regionale 22/2010.
Nello specifico, il presente disegno di legge si compone di 18 articoli.
L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del disegno di legge, il quale, al fine di snellire il procedimento amministrativo e di individuare le modalità di erogazione dei contributi, reca modificazioni a leggi regionali in materia di beni e di attività culturali, con particolare riferimento all'erogazione di contributi a soggetti che operano sul territorio regionale per la promozione e la diffusione della cultura.
L'articolo 2 reca modificazioni alla legge regionale 56/1983. Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 56 per adeguarne la terminologia, i riferimenti normativi e le competenze del Soprintendente per i beni culturali e le attività culturali, in coerenza con la vigente legislazione statale.
Il comma 2 reca modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 56, sostituendo il comma 2 relativo ai compiti in capo alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, recependo i contenuti del Dpcm 57/2024, che ha modificato l'organizzazione degli organi periferici del Ministero della cultura, adattandoli al contesto organizzativo regionale.
In particolare, sono state recepite funzioni sino a oggi non contemplate dalla legge regionale 56, quale la possibilità per la Commissione di rendere il parere sull'alienazione e sui trasferimenti di beni culturali.
Il comma 3 sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 56, precisando che l'autorizzazione all'utilizzo di metal detector sul territorio regionale è ammissibile esclusivamente per scopi scientifici e didattici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 42/2004.
Inoltre, per la separazione delle competenze, l'incombenza di rilasciare le autorizzazioni, attualmente in capo al Presidente della Regione, viene trasferita al Soprintendente.
Il comma 4 prevede l'inserimento, dopo il comma I dell'articolo 7 della legge regionale 56, come modificato dal comma 3, del comma 1bis, con il quale sono definiti i soggetti ammessi e i criteri di presentazione della domanda di autorizzazione all'uso dei rilevatori di metallo, per consentire l'immediata applicazione della norma.
Risulta infatti fondamentale acquisire informazioni chiare e precise in merito al progetto di ricerca per il quale si fa richiesta di utilizzo del metal detector, anche con riferimento alla sua durata, al fine di definire conseguente arco temporale di validità dell'autorizzazione concessa.
Il comma 5 inserisce, dopo il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 56, il comma 4bis, che prevede la possibilità, da parte del Soprintendente, di revocare le autorizzazioni rilasciate in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 56, come modificato dal presente articolo.
L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27/1993 e precisa che i contributi previsti ai sensi della medesima legge, al fine di conservare l'integrità del patrimonio edilizio, artistico, storico e ambientale, sono concessi nel rispetto sia del caso della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 4 modifica la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/1994, al fine di coordinarla con le modificazioni apportate alla legge regionale 56 del presente disegno di legge.
L'articolo 5 reca modificazioni alla legge regionale n. 79 del 9 dicembre 1981, recante "Contributi alle associazioni culturali valdostane".
In particolare, il comma 1 prevede l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 79, del comma 1bis, che dispone che la struttura regionale competente in materia di attività culturali verifichi i requisiti delle associazioni culturali per l'assegnazione dei contributi.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale 79, inserendo la prescrizione, attualmente non presente nella legge regionale, che i contributi siano erogati annualmente.
Il comma 3 sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 79, prevedendo che i criteri e le modalità di concessione dei contributi siano definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 4 inserisce, dopo l'articolo 6 della legge regionale 79, un nuovo articolo 6bis, concernente "Disposizioni finanziarie in adeguamento al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno del 2011", (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
L'articolo 6 reca modificazioni alla legge regionale n. 15 del 4 maggio 1984, "Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della cooperativa regionale università valdostana della terza età".
Il comma 1 sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 15, precisando oggetto e finalità del contributo erogato, oltre a fornire l'indicazione che l'erogazione dello stesso avviene annualmente.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale 15, prevedendo che, al fine di ottenere il contributo ai sensi della legge regionale, l'associazione interessata presenta domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali e che i criteri e le modalità per la concessione del contributo siano definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 3 inserisce, dopo l'articolo 4 della legge regionale 15, un nuovo articolo, 4bis, concernente disposizioni finanziarie in adeguamento al decreto legislativo 118/2011.
L'articolo 7 reca modificazioni alla legge regionale n. 5 del 17 marzo 1986, recante "Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico".
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale in oggetto, al fine di specificare che per ottenere il finanziamento regionale, gli enti e le associazioni interessate devono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività culturali i programmi delle attività da realizzare nell'anno successivo.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 5, sostituendo la terminologia originariamente prevista.
Il comma 3 sostituisce l'articolo 3 della legge regionale, al fine di prevedere che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi siano definiti con deliberazione della Giunta regionale.
L'articolo 8 reca modificazioni alla legge regionale n. 66 del 20 agosto 1993, recante "Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali n. 39/30, n. 30/1982, n. 27/1987, n. 15/1990 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'education bilingue".
Il comma 1 sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 66/1993, precisando oggetto e finalità dei contributi erogati, oltre a fornire l'indicazione che gli stessi sono erogati annualmente.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dall'articolo 2 della legge regionale, inserendo la prescrizione, attualmente non prevista, che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi siano definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 3 inserisce, dopo l'articolo 3 della legge regionale 66, un nuovo articolo, 3bis, concernente disposizioni finanziarie al decreto legislativo 118/2011.
L'articolo 9 reca modificazioni alla legge regionale n. 69/1993 recante "Contributi per attività di iniziative a carattere culturale scientifico".
Il comma 1 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale, prevedendo che per l'ottenimento dei contributi di cui alla legge stessa, associazioni, enti pubblici e privati presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali e che l'entità, i criteri e le modalità di presentazione della domanda per la concessione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 69, fornendo precisazioni in merito alle condizioni di non cumulabilità.
L'articolo 10 reca modificazioni alla legge regionale n. 36/1994, "Creazione della Fondazione Institut d'études fédéralistes et régionalistes".
Il comma 1 sostituisce l'articolo 5 della legge regionale e precisa che i criteri e le modalità per la concessione del contributo annuo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dall'articolo 8 della legge regionale, definendo le disposizioni finanziarie in adeguamento al decreto legislativo 118/2011.
L'articolo 11 reca modificazioni alla legge regionale n. 45 del dicembre del 1997 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale n. 29/92)".
Il comma 1 sostituisce l'articolo 6 della legge regionale 45, prevedendo che i soggetti che possono beneficiare dei contributi regionali elencati all'articolo 3 della medesima legge devono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali e che i criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 10 della legge regionale in oggetto, in adeguamento alle modificazioni previste all'articolo 6 di cui al comma 1 e in applicazione della legge regionale n. 18 dell'aprile 1998 recante "Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale", per la costituzione di organi collegiali non permanenti per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali pubblicitarie per quanto attiene alla nomina degli esperti.
L'articolo 12 reca modificazioni alla legge regionale n. 24/2002, "Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz".
Il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge regionale 24, precisando che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi erogati annualmente sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Il comma 2 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale, un nuovo comma 2bis, concernente disposizioni finanziarie in adeguamento al decreto legislativo 118/2011.
L'articolo 13 modifica la legge regionale n. 36/2010 concernente "Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste".
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 12, prevedendo che la Fondazione istituisce e gestisce il Film Fund, secondo gli obiettivi strategici e le linee guida indicate nel piano annuale di cui all'articolo 11, al fine di incentivare e sostenere sia la produzione cinematografica televisiva e audiovisiva del territorio regionale, che le competenze professionali tecniche e artistiche, anche in relazione ad opere audiovisive da realizzarsi al di fuori della Valle d'Aosta.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 36/2010 al fine di non definire un limite all'importo del contributo che la Film Commission può concedere a valere sul Film Fund, attualmente individuato in euro 180 mila per ciascuna operazione.
Tale modificazione si rende necessaria per allinearsi con il contributo concesso per le medesime finalità da altre Regioni italiane, rendendo quindi più attrattivo il territorio valdostano per le produzioni di rilievo nazionale ed internazionale.
Infatti, negli ultimi anni, anche a causa di un generalizzato aumento dei costi di produzione, alcune produzioni, che, inizialmente erano propense a effettuare riprese in Valle d'Aosta, si sono poi indirizzate su altre Regioni italiane con connotazioni territoriali simili, ma che fornivano un maggiore supporto a livello contributivo.
La modificazione non comporta in ogni caso oneri a carico del bilancio regionale, in quanto lo stanziamento a favore del Film Fund resta invariato.
Il medesimo comma elimina, altresì, la percentuale del 150% sul contributo concesso come indicatore della spesa da sostenere sul territorio regionale, perché penalizzante e disincentivante rispetto a quanto previsto da altre Film Commission a livello statale su misure analoghe.
L'articolo 14 modifica la legge regionale n. 6 del 12 marzo 2012 recante "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli contro ogni forma di totalitarismo".
Il comma 1 modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale, precisando che l'entità del contributo di quella medesima legge regionale è definito annualmente con legge di bilancio e inserisce, al contempo, la prescrizione, attualmente non presente, che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti con deliberazione di Giunta regionale.
L'articolo 15 reca disposizioni transitorie.
L'articolo 16 reca le abrogazioni.
L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 18 reca la dichiarazione d'urgenza.
La quinta Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei Commissari di minoranza dei gruppi della Lega e di Forza Italia.
Presidente - La relazione è stata illustrata. Apriamo la discussione generale. La discussione generale è aperta. Non vedo richieste di intervento, chiudo la discussione generale. La discussione generale è chiusa. Da parte del Governo, chiede la parola l'assessore Jean Pierre Guichardaz, ne ha facoltà.
Guichardaz J. (FP-PD) - Grazie per la relazione che è stata, credo, estremamente dettagliata ed esaustiva, quindi permettetemi di iniziare questo mio intervento con alcuni doverosi ringraziamenti.
Innanzitutto, un sentito grazie alla dirigente della struttura attività culturali, la dottoressa Alessia Favre, e a tutto il suo team per il prezioso lavoro svolto; un ringraziamento speciale va anche alla Sovraintendente Laura Montani per il lavoro di coordinamento di queste complesse norme contenute all'interno di questo testo di legge.
Desidero inoltre esprimere anche il mio personale ringraziamento al Presidente della quinta Commissione, collega Andrea Padovani, e ai Consiglieri della Commissione per il confronto che abbiamo avuto in Commissione, che ci ha portato oggi all'iscrizione di questo testo di legge all'ordine del giorno.
Venendo al tema più generale, desidero soffermarmi un attimo sull'importanza della cultura per la nostra Regione: la cultura, come ho avuto modo di dire in altre sedi, e come ho avuto modo di ribadire anche durante il confronto che abbiamo avuto in Commissione, non è un settore tra i tanti, non è un settore trascurabile, è il cuore della nostra identità come comunità, è ciò che ci permette di custodire le nostre radici, di tramandarle alle generazioni future, ma anche di guardare al mondo con apertura e innovazione.
La Valle d'Aosta è, lo sappiamo, un territorio straordinariamente ricco di storia, tradizioni e creatività; pensiamo ai nostri beni storici e paesaggistici, ai Festival, alla musica, al teatro, alla letteratura, fino alle arti visive e alle nuove forme di espressione culturale.
Tutto questo è ciò che dà valore aggiunto alla nostra Regione, ciò che la rende unica e competitiva, anche al di fuori dei suoi confini; quindi, sostenere la cultura significa investire non solo nel nostro patrimonio materiale e immateriale, ma anche nel benessere della comunità, nella coesione sociale e nello sviluppo; è un investimento per il futuro, soprattutto per le nuove generazioni, affinché possano trovare nella cultura uno spazio di crescita, di dialogo e di opportunità.
È proprio in questa prospettiva che si inserisce il disegno di legge n. 176. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in Commissione, si tratta di un intervento tecnico e puntuale che possiamo definire di manutenzione normativa.
L'obiettivo è duplice: da una parte, agevolare i processi istruttori per l'erogazione dei contributi, semplificando procedure, spesso complete, disomogenee, disarticolate tra loro, anche perché fanno riferimento a norme che si sono stratificate nel tempo; dall'altra, armonizzare il nostro sistema con le normative nazionali ed europee.
Credo che il capo I della legge, che è stato evocato dal Presidente della Commissione, sintetizzi bene lo spirito del provvedimento: rendere più semplice e più efficiente l'interazione tra le associazioni culturali, gli enti e l'Amministrazione regionale è un passo necessario per rispondere alle criticità emerse negli anni e per garantire trasparenza, qualità e sostenibilità nell'assegnazione dei contributi.
Concludo che, pur rappresentando un primo passo (ne abbiamo parlato in Commissione), questo è un passaggio di tipo tecnico, però traccia una direzione, che è quella di un sistema culturale, come dicevo prima, più moderno e inclusivo, capace di valorizzare al meglio le risorse e il lavoro di chi opera sul nostro territorio.
È, credo, il segnale di un'attenzione concreta verso un settore che consideriamo strategico per la Valle d'Aosta, non solo per il turismo, ma anche per, come dicevo prima, la crescita di un senso civico e di uno spirito critico anche della nostra comunità e della nostra collettività.
Concludo ribadendo l'impegno mio e di quest'Amministrazione a proseguire su questa strada per costruire, come ho avuto modo di dire in Commissione, una normativa sempre più organica e incisiva, capace di abbracciare tutte le dimensioni del mondo culturale valdostano, dimensioni molto complesse, tra l'altro, e molto variegate.
Ringrazio quindi tutti i Consiglieri regionali, intanto per il confronto costruttivo che abbiamo avuto in Commissione, e naturalmente confido che questo testo possa essere approvato con il consenso di tutta l'Aula.
Presidente - Ci sono altri interventi? Non vedo richieste, mettiamo in votazione il disegno di legge. Articolo n. 1, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani).
L'articolo n. 1 è approvato.
Posso dare lo stesso risultato per l'articolo n. 2? No. Si è prenotato il Consigliere Sammaritani, ne ha facoltà.
Sammaritani (LEGA VDA) - A proposito dell'articolo 2 e con riferimento specifico al comma 3 - ed era un dubbio che avevamo già manifestato anche in sede di Commissione - c'è la questione appunto dei metal detector, o meglio, dei rilevatori di metalli. Infatti, quest'articolo va a modificare l'articolo del 1983, quindi sono passati 41 anni... alla buon ora, direi, a proposito finalmente dell'adeguamento delle norme, ma comunque, al di là di questo, siccome i principi sono sempre quelli di snellire la burocrazia, i procedimenti amministrativi, eccetera (e questa valutazione varrebbe anche addirittura per la legge di prima, della 174), qui riteniamo che, in realtà, ci siano delle problematiche, perché questo comma dice testualmente: "sul territorio regionale è vietato l'uso, fatta eccezione per scopi scientifici e didattici - è questo l'inciso che viene introdotto con questa modifica - i rilevatori di metalli senza autorizzazione", chiunque poi intenda farne uso, deve chiedere al Soprintendente un'autorizzazione specifica, dicendo qual è il campo di applicazione, eccetera.
Questa normativa si intreccia con la normativa statale e anche addirittura con il codice penale, perché nel 2017 è stato introdotto nel codice penale l'articolo 707bis, che prevede appunto che non si possa neanche possedere uno strumento di rilevazione di metalli se si è all'interno di un'area archeologica definita, e già questo crea delle problematiche, perché definire quella che è l'area archeologica può diventare problematico, in certe circostanze.
Ma non è solo questo, perché questa legge, evidentemente, è finalizzata a individuare la questione dei metal detector, ma non ci sono solo i metal detector; ci sono metal detector negli aeroporti, nel Tribunale di Aosta per entrare devi entrare facendo questo. L'idraulico che viene a guardare dove sono i tuoi tubi della tua vecchia casa, e non sa dove sono, usa di fatto un rilevatore di metalli.
Siccome l'articolo 1bis, che verrebbe introdotto con questo disegno di legge, ci dice che "possono presentare domanda per l'uso di rilevatori di metalli sia soggetti pubblici che privati che esercitino un'attività di ricerca scientifica o didattica", previa presentazione, appunto, della domanda, ci viene un dubbio e dico: ma se da un lato praticamente a leggere questa norma sembrerebbe che tutto il territorio valdostano sia area archeologica, e se possono chiedere autorizzazioni a utilizzare rilevatori di metallo soltanto coloro che fanno ricerca scientifica e didattica, io mi chiedo come si fa a usare il rilevatore di metallo in Tribunale, in aeroporto (se ce ne fosse uno, per adesso non c'è), oppure tenerlo in tasca da parte di un idraulico o di un muratore cui serve per altri utilizzi? Perché non potrebbe neanche fare la domanda. E poi viene condotto tutto all'aspetto Soprintendenza culturale quando invece, come vediamo e come vi ho detto, ci sono rilevatori di metalli che niente hanno a che fare con i beni culturali.
Secondo me, c'è un problema di coordinamento di norme, cioè c'è un problema consistente nel fatto che, in realtà, se transito in un'area archeologica, sempre che sia chiaro quale sia, se non è addirittura tutto il territorio valdostano, e ho in tasca, quindi possiedo, un rilevatore di metallo, c'è il rischio che io sia in contravvenzione; è una contravvenzione perché è comunque un reato, quello previsto dall'articolo 707bis, anche solo viaggiare con in tasca un rilevatore di metallo.
Io questa cosa l'ho segnalata, appunto lo dicevo anche in Commissione: secondo me la problematica è stata minimizzata, però ve lo segnaliamo, perché effettivamente c'è una discrasia delle norme e un mancato coordinamento di norme.
Se l'intento è quello di semplificare dal punto di vista burocratico, mi sa che anche questa volta non ci avete preso, quindi direi che questo problema sussiste, noi lo segnaliamo. Ci asterremo, quindi non avremo paternità di quest'ulteriore complicazione che voglio vedere come faranno coloro che devono far osservare queste norme a superare.
Presidente - C'è qualche intervento ulteriore? Non vedo prenotazioni, mettiamo in votazione l'articolo n. 2. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Manfrin,
Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani).
L'articolo n. 2 è approvato.
Articoli nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18: stesso risultato.
Se non vi sono interventi, mettiamo in votazione la legge nel suo insieme. Non vedo richieste, la votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 11 (Baccega, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Manfrin,
Marquis, Minelli, Perron, Sammaritani).
Il disegno di legge è approvato.
Con questa votazione, per questa mattina interrompiamo i lavori, che riprenderanno alle ore 15:00.
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La seduta termina alle ore 13:06.