Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 487 del 17 settembre 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 487/VII - RIAPPROVAZIONE CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELL PERSONE ANZIANE, INABILI ED HANDICAPPATE".

PRESIDENTE: La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): A l'occasion c la séance du Conseil du 13 juillet on avait déjà approuvé le texte qu'on est en train d'examiner, sauf l'article 7 qui, comme on dit dans le rapport ci joint, sera supprimé, car on ne peut renvoyer au budget de l'année suivante les dépenses qui n'ont pas été faites dans l'année en cours.

Je pense qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le discours sur l'urgence de ce projet de loi car il s'agit des oeuvres publiques destinées à l'assistance aux personnes âgées - et on sait bien que c'est l'année du troisième âge. Il est donc indispensable d'intervenir dans ce secteur.

PRESIDENT: La discussion générale est ouverte. Quelqu'un qui demande la parole?

Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'art. 1:

art. 1

(Finalità della legge)

La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate.

L'intervento della Regione si attua mediante la diretta assunzione di spese ovvero mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto, agli enti locali, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione - compresa l'acquisizione di aree - la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a centri diurni e notturni di assistenza, a micro-comunità di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 20.6.1978, n. 47 a centri di sostegno per handicappati.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo l:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:

art. 2

(Programma di intervento)

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi, ripartiti in ragione di lire duemiliardicinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1982, di lire unmiliardocinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1983 e di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1984.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:

art. 3

(Contributi agli enti locali)

I contributi agli enti locali, di cui al precedente art. 1, possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 25.8.1980, n. 38, recante interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale e copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;

b) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro acquisizione - progetto esecutivo dell'opera;

c) documentazione dimostrativa degli oneri con l'indicazione delle modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:

art. 4

(Piano annuale d'intervento)

Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione da ammettere ai contributi di cui all' articolo precedente, è approvato, previo parere della Commissione consiliare per la sicurezza sociale, dal Consigli regionale, su proposta della Giunta regionale.

Nel piano annuale sono fissati criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:

art. 5 (Rinvio)

All'esame di approvazione dei pro getti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere d cui alla presente legge, si applicano in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 26.5.1982, n. 10.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:

art. 6

(Norme finanziarie)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sugli istituendi capitoli nn. 42560 e 42570 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, si fa fronte:

- per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire 2.500.000.000 dal Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali ("Spese di investimento") - allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982;

- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 2.500.000.000 delle disponibilità relative al programma 2.2.3.04 "Servizi sociali" del bilancio pluriennale 1982/1984 della Regione.

PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

ll Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7, che nel precedente testo di legge recava il n. 8. Infatti l'art. 7 della legge già in vigore viene soppresso.

art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "

£. 2.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 42560 - (di nuova istituzione) "Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"

£. 1.250.000.000

Cap. 42570 - (di nuova istituzione) "Contributi per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali"

£. 1.250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Netto in approvazione l'articolo 7:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Vi sono dichiarazioni di voto?

Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi, per votazione segreta, sul complesso della legge.

VOTAZIONE SEGRETA

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'oggetto iscritto al n. 43 dell'ordine del giorno.