Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 485 del 17 settembre 1982 - Resoconto

OGGETTO N. 485/VII - APPROVAZIONE DI UN DISCIPLINARE SULLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI PORTATORI DI HANDICAPS GRAVI E SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ASSESSORATI REGIONALI, I COMUNI E L'UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): Après avoir transféré aux Communes, avec la loi n. 11 plusieurs compétences, il fallait arriver à une définition des différentes compétences des Communes, de l'Unité Sanitaire Locale et de l'Assessorat à la Santé.

C'est pour cela que nous proposons surtout pour une nécessité des opérateurs du territoire, d'arriver à l'approbation de cette délibération, où on a spécifié quels sont les compétences, les devoirs et les possibilités réservés aux Communes, à l'Unité Sanitaire Locale et à l'Assessorat à la Santé.

On a cherché de discuter ce problème aussi avec les familles des handicapés et nous avons obtenu leur approbation pour cette distribution des compétences.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione. Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco. Ne ha facoltà.

RICCO - (D.C.): Amici miei, come sapete sono diversi anni che mi interesso di politica; ebbene, da diversi anni sento ripetere le medesime lamentele.

Mi spiego meglio: i dirigenti politici di quasi tutti i partiti o movimenti, accusano spesso il Governo centrale di prevaricare i suoi limiti, di agire di imperio nei confronti degli Enti locali, e cioè nei confronti delle Regioni, dei Comuni, delle Province; devo convenire che spesso le accuse sono fondate, specialmente allorquando il Governo centrale avoca a sè competenze che sono sempre state degli Enti locali oppure quando decentra delle competenze o servizi senza attribuire in modo corrispondente e adeguato le somme necessarie per svolgere i servizi stessi.

Ora, a me sembra - e se mi sbaglio chiedo scusa in anticipo - che lo stesso sistema qualche volta venga usato anche dalla Regione Autonoma Valle di Aosta nei confronti di diversi Comuni. Infatti, nel disciplinare in oggetto al punto l): "Settore dell'assistenza scolastica" si legge: "Sono di competenza dei Comuni: - l'assegnazione di insegnanti di sostegno per portatori di handicaps frequentanti scuole materne e comunali". E ancora, al punto 2): "Settore dell'assistenza sociale" si legge: "Sono di competenza dei Comuni, con i fondi assegnati ex legge regionale 26.5.1982, n. 11 a) l'assunzione delle spese per il trasporti degli handicappati alle sedi scolastiche e ai centri estivi; b) la concessione di contributi finanziari per interventi di carattere straordinario e contingente".

Ebbene, non starò qui a criticare la legge testè citata, chiedo solamente che nel prossimo futuro, non appena le finanze della Regione lo permetteranno, a questo decentramento agli Enti locali corrisponda anche una adeguata corresponsione di importi, perché gli Enti locali attraverseranno nell'immediato futuro tempi ben più duri di quelli di oggi; chi segue le proposte di legge in materia di finanza degli Enti locali saprà benissimo che questo anno ci sarà ancora un giro di vite.

Quindi, rivolgo la preghiera, per il momento alla Giunta ed all'Assessorato competente, di esaminare sinceramente l'adeguamento di fondi agli Enti locali, sempre tenendo conto delle finanze regionali ed anche delle difficoltà alle quali andranno incontro gli Enti locali stessi nell'immediato futuro.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Ha chiesto di parlare il Consigliere Carlassare. Ne ha facoltà.

CARLASSARE - (Dem. Prol.Nuova Sin.): Vorrei porre una domanda all'Assessore Rollandin, visto che si tratta di un disciplinare che non fa che riproporre tutta una serie di competenze già ben precisate e delineate per legge. Vorrei chiedere qual è il motivo che ha spinto l'Assessore a proporre questo disciplinare, e se le normative di legge, più o meno conosciute negli ambienti interessati, non erano di per sè sufficienti e rendevano necessario questo regolamento disciplinare.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola in sede di discussione generale? Non c'è nessun iscritto a parlare.

La parola all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Rollandin.

ROLLANDIN - (U.V.): Une des raisons de cette délibération est justement la nécessité, pour les opérateurs du territoire, d'avoir des adresses claires pour savoir à qui ils doivent envoyer certaines requêtes. Après la loi n.11, comme il est écrit dans le rapport, toute une série de compétences est passée aux Communes, comme le transport des handicapés, etc., et il était donc nécessaire de prévoir cette réglementation de la part des Assessorats à la Santé et à l'Instruction Publique et des Communes.

PRESIDENTE: Nessuno più chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto?

Do lettura della proposta di delibera in oggetto:

Il Consiglio regionale

DELIBERA

A) di approvare il sottoriportato disciplinare sulla tipologia degli interventi scolastici, socio-assistenziali, sanitari ed economici a favore dei portatori di handicaps gravi, di età inferiore agli anni 18 e sulla ripartizione delle competenze tra gli Assessorati regionali, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali:

DISCIPLINARE

1 - SETTORE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Sono di competenza dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione:

- l'assegnazione di insegnanti di sostegno per portatori di handicaps frequentanti le scuole materne, elementari e medie dipendenti dalla Regione, secondo la normativa vigente.

Sono di competenza dei Comuni:

- l'assegnazione di insegnanti di sostegno per portatori di handicaps frequentanti scuole materne comunali.

2 - SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Sono di competenza dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, in attesa dell'attribuzione all'U.S.L. delle funzioni in materia di assistenza sociale, ai sensi del Titolo III della legge regionale 22.1. 1980, n. 2:

a) la gestione di centri di sostegno per handicappati, compreso il trasporto dal domicilio al centro;

b) la concessione di contributi alla famiglia, per l'utilizzazione di terze persone per l'assistenza dell'handicappato a domicilio, compresi gli interventi, a carattere eccezionale e temporaneo, per recupero scolastico;

c) la concessione di contributi alla famiglia per l'utilizzazione di terze persone per l'assistenza materiale o infermieristica all'handicappato durante la frequenza di scuole materne e dell'obbligo o durante la refezione scolastica o per l'accompagnamento alle scuole medesime;

d) l'assunzione delle spese o rimborso delle spese agli enti gestori per l'assistente personale aggiunta a soggetti handicappati durante soggiorni climatici marini o montani e centri estivi, qualora per questi ultimi non si tratti di personale insegnante già retribuito;

e) l'assunzione di spese per l'affido temporaneo di handicappati a famiglie o a istituzioni;

f) l'assunzione di spese o la contribuzione per la frequenza di scuole o corsi speciali di formazione professionale per sordomuti e non vedenti.

Per l'esercizio delle funzioni predette si provvede con singoli provvedimenti della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, tenuto conto delle esigenze dell'handicappato e delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

Sono di competenza dei Comuni, con i fondi assegnati ex-lege regionale 26.5.1982, n. 11:

a) l'assunzione delle spese per il trasporto degli handicappati alle sedi scolastiche e ai centri estivi;

b) la concessione di contributi finanziari per interventi di caratteri straordinario e contingente.

3 - SETTORE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Sono di competenza dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta:

a) le prestazioni di assistenza sanitaria specifica protesica, secondo la normativa vigente;

b) le prestazioni di prevenzione e d-riabilitazione presso i servizi e presidi dell'U.S.L. o presso centri convenzionati, secondo la normative vigente;

c) i trasporti presso le sedi in cui sono erogate le prestazioni di cui ai predetti punti a) e b).

4 - SETTORE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sono di competenza dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenze Sociale:

a) la concessione di sussidi continuativi a titolo di assistenza omo-fa-miliare o etero-familiare per motivi diversi da quelli indicati nei punti precedenti, da adottarsi con provvedimenti della Giunta, su proposte dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, in relazione alle esigenze delle famiglie degli handicappati e alle loro condizioni socio-economiche;

b) di abrogare le disposizioni in contrasto con il presente disciplinare;

c) di dare atto che le spese di cui al punto 1) del presente disciplinare gravano sul Capitolo 43000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari;

d) di dare atto che le spese di cui ai punti 2) e 4) (escluso quanto di competenza dei Comuni) gravano sul Capitolo 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari;

e) di dare atto che le spese di cui al punto 3) gravano sui bilanci di previsione dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Metto in approvazione la proposta di delibera testè letta:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 21.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'oggetto iscritto al n. 38 dell'ordine del giorno.