Oggetto del Consiglio n. 478 del 16 settembre 1982 - Resoconto
OGGETTO N. 478/VII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME SULLE INDENNITA' E SUI RIMBORSI SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALE E NORME SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin. Ne ha facoltà.
MARTIN - (U.V.P.): Colleghi Consiglieri, su incarico del Presidente del Consiglio, in conseguenza ad una volontà espressa dai Capigruppo, fui incaricato di seguire le questioni previdenziali dei Consigli regionali che si stavano affrontando a livello nazionale, e per questa ragione il 27.2. di questo anno, insieme al Sig. Pasquino, mi sono recato a Venezia per una riunione fra tutte le Regioni Italiane, indetta dalla Regione Veneto e riguardante i problemi del sistema previdenziale dei Consiglieri regionali. Erano presenti a questo primo incontro le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, oltre naturalmente al Veneto e alla Valle d'Aosta.
Il dibattito che segui, oltre ad evidenziare l'estrema precarietà del sistema previdenziale esistente in pressoché tutte le Regioni, mise in luce le differenti modalità ed i differenti parametri in uso nelle varie Regioni, con i quali vengono conteggiate le trattenute previdenziali, le indennità dei Consiglieri e gli assegni vitalizi a favore dei Consiglieri cessati dal mandato.
Fu per queste ragioni che si ritenne opportuno presentare al Ministro per gli Affari Regionali una proposta di regolamentazione unitaria ed a questo proposito si stabili di affidare ad un gruppo di coordinamento il compito di preparare e di illustrare al Ministro un documento sull'intera questione allo scopo di definire indirizzi legislativi ai quali tutte le Regioni a Statuto ordinario e speciale potessero ispirare le scelte legislative atte a risolvere i propri problemi in modo uniforme.
Furono chiamati a fare parte del Gruppo di coordinamento le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Valle d'Aosta, che prepararono il documento e dopo un'altra riunione con tutte le Regioni avvenuta a Bologna il 5 maggio, lo presentarono al Ministro Aniasi il 13 maggio a Roma nella sede del Ministero.
In tale riunione i funzionari del Ministero, in particolare il Prof. Gizzi, si sono soffermati sulla capacità autonoma delle Regioni a Statuto Speciale di legiferare e di definire la loro situazione e sull'esigenza di una maggiore omogeneizzazione dei vari fattori, e cioè indennità, assegni di reinserimento, e così via. Hanno indicato, come d'altronde avevano suggerito le Regioni, di addivenire ad una tale situazione attraverso un accordo interregionale che regolasse la materia in modo più omogeneo per tutte le Regioni.
Successivamente il 31 maggio, ancora a Bologna, si riunivano i rappresentanti delle Regioni e sulla base delle considerazioni emerse dall'incontro con il Ministro per gli Affari Regionali si gettavano le basi per una regolamentazione omogenea dell'intera questione.
Evidentemente le Regioni a Statuto Speciale si trovano avvantaggiate rispetto alle altre, potendo legiferare in merito. E' altrettanto evidente che, stabilito il principio, esistono per le Regioni delle fasce in cui muoversi. E' il caso ad esempio dell'indennità consiliare, che seppure agganciata a quella parlamentare, subisce delle differenze in alcune Regioni, e con la legge che si propone per la Valle d'Aosta, risulta la più bassa d'Italia.
Ecco quindi le ragioni che ci hanno indotto a presentare questa legge che dovrebbe permettere di far fronte con regolarità alla corresponsione degli assegni vitalizi previsti dalla Cassa di Previdenza senza più ricorrere a trattenute impossibili a carico degli attuali Consiglieri.
Un altro motivo di interesse della nuova legge è rappresentato dal fatto che i conteggi verranno facilitati in quanto non sarà più necessario attendere le comunicazioni, non sempre tempestive, riguardanti gli aggiornamenti del trattamento economico dei Magistrati, che finora costituiva la base dell'indennità dei Consiglieri regionali della Valle d'Aosta, con l'aggancio come già avviene per tutte le altre Regioni, alle indennità parlamentari. Gli aggiornamenti delle indennità diventano più semplici e non si rischia - come è già successo - di dover procedere a successivi conguagli che dal punto di vista contabile risultano oltremodo laboriosi.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e soprattutto di avere riportato in maniera fedele quella che è stata la volontà dei rappresentanti delle Regioni italiane per la quale viene proposta al Consiglio regionale questa legge.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1983 le norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché le norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali sono disciplinate dalla presente legge.
Con decorrenza 1° gennaio 1983 è abrogata la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 56.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo l:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
L'indennità spettante ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Consiglieri è stabilita dallo Ufficio di Presidenza del Consiglio in misura non superiore alle seguenti percentuali della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31.10.1965, n. 1261:
a) 100% per il Presidente della Giunta;
b) 100% per il Presidente del Consiglio;
c) 80% per gli Assessori regionali;
d) 50% per i Vicepresidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
e) 40% per i Consiglieri regionali.
Le indennità di cui al comma precedente non sono cumulabili tra loro e spettano una sola volta.
Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa, o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui al punto e) del primo comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.
PRESIDENTE: All'art.. 2 c'è un emendamento proposto dalla Commissione: "90% per il Presidente del Consiglio", lo metto in approvazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Art. 2
L'indennità spettante ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Consiglieri è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in misura non superiore alle seguenti percentuali della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31.10.1965, n. 1261:
a) 100% per il Presidente della Giunta;
b) 90% per il Presidente del Consiglio;
c) 80% per gli Assessori regionali;
d) 50% per i Vicepresidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
e) 40% per i Consiglieri regionali.
Le indennità di cui al comma precedente non sono cumulabili fra loro e spettano una sola volta.
Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa, o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui al punto e) del primo comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
L'ammontare della diaria mensile spettante ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento Nazionale.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio sarà applicata una trattenuta del 2,00% sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 3, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta o a ricovero in ospedale.
L'importo delle ritenute di cui al presente articolo sarà versato al Fondo Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, istituito con l'art. 120 del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 4 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5: Art. 5
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito almeno annualmente il Comitato amministrativo della Cassa di Previdenza, determina altresì:
a) l'ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli Consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25% dell'indennità di carica di cui al punto e) dell'art. 2 e della diaria di cui all'art. 3;
b) l'ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall'art. 120 del Regolamento interno, solo entro il limite dell'ammontare delle somme versate dai Consiglieri in carica.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 5 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
L'ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali è determinato, ai sensi del Regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all'indennità mensile di carica prevista al punto e) dell'art. 2 della presente legge, fino ad un massimo del 60%.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 6 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio e della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. E' inoltre corrisposta una indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.
Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 7 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
Art. 8
Ai Consiglieri residenti ad una distanza superiore ai 5 Km. da Aosta spetta un rimborso forfettario di spese di viaggio commisurato alle seguenti presenze mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni Km. di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:
a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta e Presidenti Commissioni consiliari permanenti: 15 presenze;
b) Consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: 10 presenze;
c) altri Consiglieri: 5 presenze.
Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotto di un, quindicesimo, di un decimo o di un quinto.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 8 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese di cui alla presente legge decorre, per i Consiglieri regionali, dalla data della prima convocazione degli eletti o dalla data di convalida delle elezioni nel caso di seggio rimasto vacante a norma dell'art. 25 dello Statuto Speciale.
Per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, per i membri della Giunta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti la corresponsione dell'indennità decorre dalla data di elezione o nomina.
La corresponsione delle indennità dei rimborsi spese cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale. Per i componenti la Giunta regionale cessa al termine della permanenza nelle rispettive cariche. Nel caso di cessazione dalle cariche nel corso della legislatura le indennità e i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 9 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 10:
Art. 10
Ai Consiglieri regionali non competo no altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 10 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 11:
Art. 11
L'onere annuo, a decorrere dal 1983, derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 300.000.000 per l'esercizio 1983 ed in £. 302.000.000 per l'esercizio 1984, graverà sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti ai capitoli 20000, 20250 e 20300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.
La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.
A decorrere dall'esercizio 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 11 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 12:
Art. 12
Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI 0 DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE
Categoria 2° - Compartecipazione di tributi erariali
anno 1983 £. 300.000.000
anno 1984 £. 302.000.000
Totale in aumento £. 602.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento
1.1. - Organi della Regione
1.1.1. - Consiglio regionale
anno 1983 L. 297.000.000
anno 1984 £. 298.000.000
Totale £. 595.000.000
1.1.2. - Giunta regionale e suo Presidente
anno 1983 £. 3.000.000
anno 1984 £. 4.000.000
Totale £. 7.000.000
Totale in aumento £. 602.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Metto in approvazione l'articolo 12 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23.
Il Consiglio approva all'unanimità.
PRESIDENTE: Metto in approvazione la legge nel suo complesso per votazione segreta:
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24.
Il Consiglio approva all'unanimità.