Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 258 del 14 maggio 1981 - Resoconto

OGGETTO N. 258/81 - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1978, N. 59, RECANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI".

Presidente - Ha chiesto di parlare per una mozione d'ordine il Consigliere Maquignaz. Ne ha facoltà.

Maquignaz (DP) - L'altra volta avevo chiesto un rinvio per poter dare alla Commissione la possibilità di preparare un emendamento, che adesso intenderei illustrare.

Presidente - Facciamo prima svolgere la relazione all'Assessore. La parola all'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Chabod. Ne ha facoltà.

Chabod (DC) - Penso che non vi sia niente da dire perché l'altra volta eravamo d'accordo sul fatto che la Commissione avrebbe previsto questa legge con un emendamento quindi, aspetto le decisioni della Commissione.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, Presidente della Commissione. Ne ha facoltà.

Maquignaz (DP) - Desidero innanzitutto, dire che voteremo a favore del disegno di legge, tenuto conto anche del fatto che l'Assessorato ha recepito l'emendamento proposto dalla Commissione Sviluppo Economico, e volevo cogliere l'occasione per illustrarlo brevemente.

La Commissione voleva privilegiare le piccole e medie imprese artigiane cercando di stabilire una quota fissa di finanziamento. Il testo predisposto dalla Commissione ha il seguente tenore: al primo comma dell'art. 2 aggiungere "di cui l'80% per il finanziamento delle imprese previste dai punti 2 e 3 dell'art. 3 ed il 20% per il finanziamento delle imprese di cui al punto 4 dell'art. 3 della presente legge". I funzionari, poi, dell'Assessorato dell'Industria e Commercio hanno riformulato l'emendamento sul piano tecnico, che mi sembra migliorativo: "alle imprese, di cui al citato paragrafo 4, non possono essere concessi contributi in misura annua complessiva superiore a L. 45 milioni e 600.000". Con questo emendamento abbiamo la garanzia che se i grossi centri commerciali non utilizzano il 20%, le piccole e medie imprese commerciali possono utilizzare il 100%. Quindi, tenuto conto che la riformulazione è migliorativa, direi che possiamo accettare questo emendamento. Altro non ho da aggiungere se non che voteremo a favore del disegno di legge.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Cout, ne ha facoltà.

Cout (PCI) - Siamo d'accordo su questo emendamento e su quello sostitutivo proposto dai funzionari dell'Assessorato anche perché era una discussione che era già venuta fuori in Commissione ed era un principio sul quale tutta la Commissione era rimasta d'accordo, proprio perché, mettendo l'80% fissato per le piccole imprese commerciali e per le cooperative e il 20% fisso per le grosse imprese c'era il pericolo che, una volta esaurito l'80%, le piccole imprese non potessero accedere al 20% delle altre. Formulato in questo modo c'è più possibilità che le piccole imprese, le uniche che l'anno scorso hanno fatto richiesta di contributi, possano accedere a tutti i contributi possibili.

Siamo, quindi, d'accordo e vorremmo ancora una volta fare presente all'Assessore che sarebbe opportuno su questo fare una specie di regolamento, anche per quanto riguarda l'accesso a questo credito, nel senso probabilmente, di aumentarlo, in questo modo può anche darsi che avanzino delle quote di contributo. Se ci fosse però un grosso numero di imprese ci sarebbe il pericolo che qualcuna venisse esclusa, quindi il solo ordine cronologico con cui vengono concessi questi crediti, secondo noi, non va molto bene.

Ci vorrebbe un regolamento in cui si dice: questo tipo di impresa per queste caratteristiche, siccome vuole conseguire queste finalità, ha la precedenza rispetto a queste altre imprese. Ci sarebbe inoltre da discutere sull'aspetto che riguarda la concessione dei contributi.

Noi lo avevamo già fatto presente altre volte, lo ripeto, e chiediamo che l'Assessorato si ponga questo problema e quanto prima arrivi con delle proposte che vadano in questo senso.

Presidente - Riassumo la situazione: voi avete nell'allegato una proposta di emendamento della Commissione Affari Generali. Questa proposta, in pratica, sostituisce al paragrafo 4 l'ammontare di L. 375 milioni e lo porta a L. 150 milioni. Ultima riga del secondo paragrafo.

La III Commissione ha presentato fra i documenti un emendamento all'art. 2, che come avete sentito adesso dall'illustrazione di Maquignaz, va considerato ritirato, perché viene sostituito, sempre su proposta della Commissione, dal nuovo emendamento, che va inserito come terzo comma dell'art. 1 e che dice: alle imprese di cui al citato paragrafo 4 non possono essere concessi contributi in misura annua complessiva superiore a L. 45 milioni e 600.000. Si riferisce a quel comma 4 il cui ammontare è già stato ridotto, con proposta della Commissione Affari Generali, a 150 milioni. È per una correzione proporzionale dal punto di vista matematico dell'intervento.

Viene a cadere, o per lo meno lo constateremo nel corso dell'esame dell'art. 2, l'emendamento che la Commissione aveva proposto all'art. 2.

Do lettura dell'emendamento all'art. 1:

"Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3) dell'articolo 3 della presente legge l'ammontare di L. 30.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di Lire 250.000.000 e per le imprese di cui al paragrafo 4) l'ammontare di L. 150.000.000."

Presidente - Metto in approvazione l'emendamento proposto dalla I Commissione Affari Generali che avete nell'allegato stesso:

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Adesso metto in approvazione l'emendamento illustrato dal Presidente Maquignaz, a nome della III Commissione, che viene aggiunto, se approvato, come III comma dell'articolo 1 che dice: "alle imprese di cui al citato paragrafo 4 non possono essere concessi contributi in misura annua complessiva superiore a L. 45 milioni e 600.000".

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 1:

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, è sostituito dai seguenti:

"Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3) dell'articolo 3 della presente legge l'ammontare di L. 30.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di Lire 250.000.000 e per le imprese di cui al paragrafo 4) l'ammontare di L. 150.000.000.

I programmi di investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento".

Presidente - Pongo in votazione l'art. 1:

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'art. 2 c'è l'emendamento che è stato proposto dalla Commissione, che il Presidente, a nome della Commissione, ritira perché il problema è stato risolto con la nuova formulazione dell'art. 1.

Ritirato l'emendamento dell'art. 2.

Do lettura dell'art. 2:

I primi tre commi dell'articolo 10 della legge 29 novembre 1978, n. 59 sono sostituiti dai seguenti:

"Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981 e successivi, la spesa annua di L. 260.000.000.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 32.000.000 graveranno sul capitolo 51000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi".

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, ammontanti a L. 228.000.000 graveranno sul capitolo 36850 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e per gli anni successivi.

Presidente - Pongo in votazione l'art. 2 testé letto:

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 3:

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, ammontante a L. 10.000.000 si provvede, per l'importo di L. 8.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 36000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 "Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche", per L. 2.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio stesso (allegati n° 7 alla legge regionale _______ 1981, n. ___ - settore oneri non ripartibili)".

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 29 gennaio 1980, n° 5 è utilizzata, per la quota di L. 8.000.000, per gli interventi previsti dalla presente legge.

Per gli anni 1982 e 1983, al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'importo di L. 16.000.000, si provvede con le disponibilità relative al settore 2-2-2 "Sviluppo economico", programma 2-2-2-12 "Interventi promozionali per il commercio", all'uopo integrato mediante riduzione di pari importo del programma 2-2-2-10 "Interventi promozionali per l'industria" e per l'importo di L. 4.000.000 con le disponibilità relative al settore "Oneri non ripartibili - altri oneri non ripartibili".

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Presidente - Metto in votazione l'art. 3:

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 4:

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno '81 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 36000 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 8.000.000

Capitolo 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 2.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 36850 - Contributi regionali per l'intervento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali

- L.R. 29 novembre 1978, n° 59

- L.R. 30 gennaio 1981, n° 12

- L.R. 1981 n° L. 8.000.000

Capitolo 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- L.R. 1° aprile 1975, n° 7 L. 2.000.000

Presidente - Metto in votazione l'art. 4:

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Do lettura dell'art. 5:

Al bilancio di previsione pluriennale, per gli anni 1982 e 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Settore 2-2-2 "Sviluppo economico", programma 2-2-2-10 "Interventi promozionali per l'industria" L. 16.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2-2-2 "Sviluppo economico", programma 2-2-2-12 "Interventi promozionali per il commercio" L. 16.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Presidente - Metto in votazione l'art. 5:

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza richiesta: 12

Favorevoli: 22

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge:

Votazione segreta

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Maggioranza richiesta: 14

Favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.