Oggetto del Consiglio n. 3712 del 19 giugno 2024 - Resoconto
OGGETTO N. 3712/XVI - D.L. n. 147: "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024".
Bertin (Presidente) - Punto n. 3.01. Sul D.L. 147, che è composto da 28 articoli, sono stati presentati un emendamento della V Commissione e cinque emendamenti del gruppo PCP. Il relatore è il consigliere Rosaire per la IV e V Commissione; consigliere Rosaire che si è prenotato per la relazione e a cui passo la parola.
Rosaire (UV) - Il presente disegno di legge, finalizzato alla manutenzione periodica del sistema normativo regionale, modifica alcune leggi regionali afferenti ad ambiti diversi e si compone di 28 articoli distinti per settori d'intervento.
Il filone è quello di non mutare radicalmente la disciplina legislativa vigente e di apportare modifiche necessarie volte a migliorare la comprensione del testo, coniugando meglio le varie leggi in vigore con le nuove normative con le quali, in qualche modo, hanno un collegamento.
Per quanto riguarda il metodo di lavoro seguito, ogni Commissione ha esaminato gli articoli di rispettiva competenza e, dove l'abbia ritenuto necessario, ha apportato le modifiche del caso.
La II Commissione, nel corso della riunione svoltasi in data 3 giugno 2024, ha esaminato gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 27 e 28.
All'articolo 1 si modifica l'articolo 46 della legge regionale n. 54/98, stabilendo che la durata degli incarichi dei responsabili dei servizi e degli enti locali non possa essere inferiore a un anno e superiore a cinque anni.
All'articolo 2 si prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 19/15, legge finanziaria per gli anni 2016 e 2018 che dispone che, qualora la legge regionale stabilisca un termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione diverso da quello previsto dalla normativa statale vigente, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla scadenza del termine previsto dalla normativa regionale.
L'abrogazione è necessaria in quanto il rinvio alla legge regionale per un eventuale differimento dei termini per l'approvazione dei documenti contabili, stabiliti in via ordinaria dalla normativa statale, non è più previsto dal comma 1 del medesimo articolo, in seguito alla modificazione apportata dall'articolo 17 della legge regionale di manutenzione dell'ordinamento n. 5/2023, che ha recepito la sentenza n. 250/2020 con la quale la Corte costituzionale ha sancito l'esclusiva competenza dello Stato nel disporre il differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto in ragione di sopraggiunte e rilevanti esigenze.
L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 11 della legge regionale n. 32/2022, legge finanziaria per gli anni 2023-2025, al fine di garantire certezze e uniformità di comportamento tra gli enti locali nella gestione delle graduatorie esitate da procedure selettive dalle Unités des Communes Valdôtaines.
L'articolo 6 interviene in materia di alienazione di beni immobili tra la Regione e i Comuni, modificando la legge regionale n. 68/1994.
Le modifiche sono finalizzate a razionalizzare le alienazioni di beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione e dei Comuni valdostani, prevedendo la possibilità di reciproca cessione degli stessi tra i predetti enti, in modo da garantirne la rifunzionalizzazione e la rivalorizzazione.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di regime dei beni, introducendo modificazioni alla legge regionale n. 12/1997. In particolare la disposizione aggiorna il riferimento contenuto nell'articolo 13 della legge regionale 12/1997 all'elenco delle alienazioni dei beni immobili, non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, al fine di contemplare, accanto all'ipotesi della dismissione degli stessi, anche quella della loro valorizzazione.
L'articolo 8 abroga l'articolo 30 della legge regionale n. 13/2014, legge finanziaria per gli anni 2015 e 2017, che autorizza il finanziamento dei mutui concessi a valere su tutti i fondi di rotazione del settore, istituiti o da istituire, tramite l'indebitamento del fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A..
L'articolo 30 non ha avuto applicazione e conseguentemente ne viene disposta l'abrogazione, al fine di riordinare e semplificare la normativa in materia di fondi di rotazione e al contempo garantire che i riferimenti normativi per la disciplina di ciascun fondo di rotazione siano contenuti in specifiche leggi regionali di settore.
L'articolo 13 reca modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 10/2023 in materia di imposte di soggiorno, rinviando - per quanto concerne le misure sanzionatorie per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico - alla normativa statale di volta in volta vigente.
Gli articoli 27 e 28 recano rispettivamente la clausola d'invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.
La II Commissione, nella riunione in data 17 giugno 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopra citati.
La III Commissione, nel corso della riunione in data 4 giugno 2024, ha esaminato gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 23 e 24.
L'articolo 14 reca modificazioni alla legge regionale n. 8/2007, legge comunitaria, inserendo l'articolo 7bis che disciplina la "Rete ecologica regionale", la cui istituzione è prevista dall'articolo 3 della predetta legge regionale.
Con l'intervento normativo in esame, sono definite le procedure amministrative per l'approvazione della rete e per la sua attuazione.
L'articolo 15 modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 20/2023 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, al fine di meglio specificare che la predetta legge regionale sia coerente con la normativa euro unitaria in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
L'articolo 16 reca modificazioni alla legge regionale n. 13/2010 in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale, aggiornando i livelli di progettazione, richiamati nella legge regionale stessa, alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 36/2023, codice dei contratti pubblici.
La disposizione in oggetto modifica gli articoli 2 e 10 della legge regionale, sostituendo un riferimento a un progetto preliminare o definitivo con quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica.
L'articolo 17 reca modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 26/2022, legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022, allo scopo di prolungare fino a 36 mesi, rispetto ai precedenti due anni, i termini per la validità dei titoli abilitativi edilizi, delle autorizzazioni e delle dichiarazioni inerenti all'attività edilizia, nonché quelli relativi ai piani attuativi dei piani regolatori generali e comunali.
Le modificazioni prolungano altresì dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 la data entro la quale debbono essere formati i titoli abilitativi che possono valersi della predetta proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
La modifica dell'articolo 14 consente di allineare i tempi di validità dei titoli abilitativi e dei piani urbanistici di dettaglio alla normativa statale.
L'articolo 18 reca modificazioni alla legge regionale n. 2/2024 in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza.
La disposizione in oggetto, modificando l'articolo 2 della legge regionale 2/2024, chiarisce che gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società, direttamente o indirettamente controllate, e le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, nonché le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e le associazioni dagli stessi costituite possano avvalersi - previa sottoscrizione di apposita convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale - della società IN.VA o della Stazione Unica Appaltante, per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori, e possono individuare gli operatori economici da invitare tramite l'elenco regionale degli operatori economici costituito presso la Stazione Unica Appaltante Valle d'Aosta. La disposizione in oggetto prevede altresì che i Consorzi di miglioramento fondiario, di cui alla legge regionale 3/2001 possano avvalersi, previa sottoscrizione di apposita convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, della società INVA S.p.A e della SUA Valle d'Aosta, per l'affidamento dei lavori per i quali è applicabile la direttiva europea di riferimento.
L'articolo 18 modifica l'articolo 4 della legge regionale 2/2024, integrando la composizione della Consulta regionale per i contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, e, alla luce di quanto stabilito per la centralizzazione delle funzioni di affidamento, abroga l'articolo 28 della legge regionale 8/2013, che prevede la gestione comunale associata a delle procedure di gara, in quanto non più conforme al sistema previsto dal decreto legislativo n. 36/2023.
L'articolo 23 reca modificazioni alla legge regionale n. 34/1976 in materia di pesca e di funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta. In particolare l'articolo 23 modifica la disposizione della legge regionale che disciplina la composizione del consiglio amministrativo del menzionato Consorzio regionale, indicando in maniera esplicita le cinque strutture regionali i cui dirigenti, in base alle materie a essi assegnati, fanno parte del predetto consiglio d'amministrazione.
L'articolo 24 modifica l'articolo 80 della legge regionale n. 3/2013, "Disposizioni in materia politiche abitative", che stabilisce, tra i requisiti dei beneficiari e dei mutui agevolati per il recupero dei fabbricati situati nei centri e nuclei abitati di specifiche zone del Piano regolatore generale comunale, il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea. La modificazione consegue alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 53/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione regionale, limitatamente alle parole "Con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea".
La III Commissione, nella riunione in data 11 giugno 2024 ha espresso parere favorevole sugli articoli sopra citati.
La IV Commissione, nel corso della riunione in data 13 giugno 2024, ha esaminato gli articoli 9, 10, 11 e 12.
L'articolo 9 modifica l'articolo 3 della legge regionale 33/84, al fine di uniformare le disposizioni regionali che regolano la sospensione delle attività alberghiere con quelle relative alla sospensione dell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
Nello specifico la modificazione prevede, anche per gli esercenti di attività alberghiere, la possibilità di una richiesta di proroga della sospensione massima prevista di dodici mesi in caso di comprovata necessità, previa motivata domanda.
L'articolo 10 modifica la legge regionale 20/1991 avente ad oggetto "Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica", in particolare il comma 2 dell'articolo 2bis della legge regionale n. 20/1991 è sostituito al fine di ampliare il consiglio d'amministrazione della menzionata fondazione, con la presenza di un membro esperto nel campo dell'istruzione, designato dal competente assessorato regionale.
È inoltre aumentata di un'ulteriore unità la quota di altri membri nominati, con deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero, del commercio e della filiera agroalimentare o in rappresentanza dell'organizzazione maggiormente rappresentativa a livello regionale nel settore alberghiero, del commercio e della filiera agroalimentare di qualità.
L'articolo 11 reca modificazioni alla legge regionale n. 4/2004 in materia d'interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. In particolare la disposizione in oggetto modifica gli articoli 12 e 17 della legge 4/2004, attribuendo al dirigente competente, e non più alla Giunta regionale, la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni, nonché alla loro revoca, prevista dalla medesima legge regionale.
L'articolo 12 reca modificazioni alla legge regionale n. 1/2006 in materia di somministrazione degli alimenti e bevande. Esso modifica l'articolo 4 della legge regionale 1/2006 specificando ulteriori fattispecie di prodotti alimentari che possono essere somministrati e quindi venduti per asporto dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché esplicitando la possibilità di vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo idoneo all'interno dell'esercizio. Ancora l'articolo 12 in oggetto sostituisce il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2006, prevedendo che gli orari di esercizio e le relative variazioni siano preventivamente resi noti al pubblico esclusivamente mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio e non più anche attraverso la preventiva comunicazione allo Sportello unico competente per territorio.
La IV Commissione, nel corso della riunione in data 13 giugno 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopra citati.
La V Commissione, nel corso della riunione in data 12 giugno 2024, ha esaminato gli articoli 19, 20, 21, 22 e 25.
L'articolo 19 modifica l'articolo 42 della legge regionale n. 5/2000, al fine di uniformare la disciplina dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, a quanto già previsto per i medesimi incarichi dall'articolo 13 comma 5 e dall'articolo 23bis comma 6 della medesima legge regionale 5/2000, che prevedono che il conferimento dell'incarico non sia subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che gli incaricati sostengano, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso a tale termine.
L'articolo 20 reca modificazioni alla legge regionale 11/2017, al fine di modificare e semplificare l'iter amministrativo relativo alla stipulazione dei protocolli d'intesa e per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie.
L'articolo 21 modifica l'art. 2 della legge regionale 56/83, intervenendo sulla composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale e su quella del Comitato tecnico scientifico, e l'articolo 3 della medesima legge, al fine di precisare che ai membri della Commissione regionale per il patrimonio culturale non spetti alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
L'articolo 22 modifica l'articolo 5 della legge regionale 27/1993; la disposizione in oggetto prevede che la concessione dei contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio, artistico, storico e ambientale avvenga con provvedimento dirigenziale invece che con deliberazione della Giunta regionale, come disposto dall'attuale formulazione dell'articolo 5, e fatta eccezione per i beni culturali d'interesse religioso appartenenti alla diocesi di Aosta, per i quali la concessione del contributo è effettuata con deliberazione della Giunta regionale e vincolata al parere della Commissione di cui all'Intesa per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.
L'articolo 25 reca modificazioni alla legge regionale 12/2013 in materia di politiche giovanili, in particolare la disposizione modifica gli articoli 3 e 7 in merito ai destinatari degli interventi di cui alla medesima legge regionale, prevedendo che questi siano i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni e non più tra i 14 e i 29 anni.
È altresì modificato l'articolo 9 della legge regionale 12/2013 con la soppressione della previsione del rilascio del parere del CPEL in relazione alla deliberazione con cui la Giunta regionale approva il finanziamento di progetti e iniziative per il raggiungimento delle finalità della medesima legge regionale.
La V Commissione, nella riunione in data 12 giugno 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopra citati, con l'emendamento presentato dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali che sostituiscono l'articolo 19.
La I Commissione ha svolto il ruolo di capofila nel disegno di legge e nella riunione del 13 giugno 2024 ha esaminato gli articoli 2, 5 e 26.
L'articolo 2 modifica la legge regionale n. 6/2014, al fine di allocare diversamente le funzioni inerenti alle attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e di supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate che, ai sensi del vigente articolo 4, comma 1 lettera D, della legge regionale n. 6/2014, i Comuni devono obbligatoriamente esercitare in forma associata per il tramite del CELVA.
Stante le esigenze di riassegnare ai Comuni la competenza in materia di riscossione coattiva, l'articolo 2 del disegno di legge abroga la lettera D del comma I dell'articolo 4 della legge regionale 6/2014.
L'articolo 5 abroga la lettera A del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 22/2023 in materia di reclutamento dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta con la quale, a causa di un errore, è stato abrogato interamente il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 46/1998, che prevede l'accesso mediante concorso all'albo regionale dei segretari.
Si rende pertanto necessario la reviviscenza della disposizione erroneamente abrogata.
L'articolo 26 modifica l'articolo 2 della legge regionale 14/2023 al fine d'integrare la composizione del Comitato per la celebrazione dell'80esimo anniversario della Resistenza e della Liberazione dell'Autonomia della Valle d'Aosta, con l'inserimento del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.
La I Commissione, nella riunione del 17 giugno 2024, ha espresso parere favorevole sugli articoli sopra citati.
Presidente - La relazione è stata illustrata, possiamo aprire la discussione generale. La discussione generale è aperta. Si è prenotato il consigliere Aggravi, ne ha facoltà.
Aggravi (RV) - Ringrazio il relatore per l'esposizione di questo articolato. Il mio intervento in discussione generale si concentrerà solo su alcune parti di questa legge di manutenzione, in particolare sulla parte iniziale, su due articoli che, almeno a giudizio di chi adesso vi parlerà, di manutenzione hanno poco, nel senso che dietro c'è molto probabilmente anche una volontà, se non politica, comunque anche di modificare l'esistente, al di là appunto dell'obiettivo di manutenzione.
In particolare inizio dall'articolo 2. L'articolo 2, come ha detto il relatore, va a modificare la famigerata legge 6/2014, in particolare per quello che riguarda la competenza di riscossione coattiva, quindi la lettera D del comma 1 dell'articolo 4 della legge 6.
Nulla quaestio sulla finalità, o meglio, sul disegno che c'è complessivamente, tra l'altro sul tema si sa, parlando anche con gli Enti locali, forse era anche emerso in alcune discussioni o audizioni che, tra l'altro, sul recupero c'è anche un problema di percentuali, di convenzione e di quant'altro, però, al di là di questo, considerato poi che il secondo articolo su cui cercherò di dire qualcosa è appunto l'articolo 5, che riguarda i Segretari, sono andato a recuperarmi la risposta che mi diede il presidente Testolin sull'ordine del giorno, nel corso della discussione che ci fu sul disegno di legge 121, quello sulle nuove disposizioni per reclutamento dei Segretari degli Enti locali. In quella sede il Presidente confermò il voto di astensione; l'ordine del giorno voleva cercare di aprire una valutazione, che poi magari è già stata anche avviata dagli uffici, per cercare di trovare una via di armonizzazione per i requisiti di accesso in materia di dirigenza regionale e dei Segretari comunali, ma tant'è. Nella risposta, in realtà, si sottolinea un principio che vorrei ribadire: quel giorno il Presidente - giustificando l'astensione sull'ordine del giorno - disse: "Vorremmo che questo meccanismo fosse dibattuto all'interno del confronto che si è aperto sulla legge 6, che porterà a una condivisione di percorso tra amministrazione regionale e amministrazione comunale anche nell'ambito delle nuove iniziative da attuarsi all'interno dell'organico regionale in maniera armonizzata. Noi quindi lo prendiamo come un corretto sollecito per un'analisi complessiva della tematica e ne terremo conto in questo percorso".
Io, oggettivamente, trovando questa modifica all'interno della legge di manutenzione dell'ordinamento, mi chiedo se questa proposta di modifica faccia parte di questo percorso e se il percorso ci sia ancora. Nell'ambito della relazione al 147 si riporta che c'è un gruppo costituito presso la I Commissione consiliare, che sta studiando e lavorando (anche con i rappresentanti del Consiglio permanente degli Enti locali) su una nuova formulazione della legge 6. Ci troviamo per l'ennesima volta a modificare un pezzo della legge 6 come ci troviamo, ma lo dico a breve, per l'ennesima volta a modificare qualcosa che riguarda l'impianto normativo dei Segretari comunali.
Ho richiamato la risposta che mi diede all'epoca il Presidente, perché oggettivamente s'intravedeva e si dichiarava un certo tipo di percorso che però oggi si manifesta nuovamente con una piccola modifica e, a forza di piccole modifiche, c'è il rischio che il disegno complessivo sia perso.
Io non so quale sia lo stato dei lavori del gruppo costituito presso la Commissione consiliare, a questo punto mi sembra che, vedendo la manifestazione legislativa di queste modifiche, in realtà siamo ancora alla parte iniziale e questo mi fa pensare che da qui alla fine della legislatura la legge 6 sarà ancora modificata a pezzi, ma tale resterà.
Sull'articolo 5 invece, quello che riguarda i Segretari comunali, ormai ne abbiamo viste di ogni su questo tema: è sicuramente un tema estremamente complesso, perché c'è un prima e c'è un dopo, ci sono due albi, c'è una necessità da parte degli Enti locali di avere la copertura delle sedi di segreteria, non è un tema semplice, però, rileggendo più volte quest'articolo - e devo essere onesto che mi sono concentrato forse quasi più su questo che su altri articoli della legge di manutenzione, perché all'inizio non riuscivo a comprenderne proprio fino in fondo la finalità, e devo dire che la finalità completa non l'ho ancora capita adesso, ma non lo voteremo, questo lo annuncio già - oggettivamente ci troviamo una proposta che fa, in poche parole, resuscitare un comma che era stato abrogato con una legge che sostanzialmente aveva un articolo precedente, quindi l'articolo 6 della legge 22, che comunque faceva riferimento a quel comma e a quell'articolo che stava abrogando con l'articolo 8.
Detto questo, la sigla è propedeutica a questo passaggio, perché è passata una legge che stabiliva un articolo e poi in due successivi l'ha abrogato; oggi ci troviamo con la proposta di far resuscitare quello che è stato abrogato ma con un passaggio che - ripeto, non c'è stata forse la possibilità di approfondirlo ulteriormente in Commissione - su cui per me rimane un dubbio, nel senso che all'articolo 2 della legge 22 si dice appunto - ed è la legge che ho citato precedentemente - che all'albo si accede mediante un concorso/corso. Resuscitando il comma 5 dell'articolo 1 si dice che all'albo regionale dei Segretari si accede mediante concorso per esami.
Ora, per carità, io non voglio rubare assolutamente il mestiere a chi qui dentro è molto più ferrato di me in tema legislativo e normativo, però io leggendo queste due previsioni, mi dico che resuscitando questo passaggio ovviamente c'è la necessità di capire qual è poi l'applicazione pratica dell'esistenza di queste due norme.
Ci sarà una nuova norma che va a modificare la legge 22, che è stata approvata un anno fa? C'è un bando che deve essere pubblicato da parte dell'Agenzia dei Segretari, c'è una necessità di avviare il concorso/corso, e i tempi sono sempre più stretti.
Io oggettivamente pongo all'attenzione dell'Aula questo passaggio perché, ripeto, il quadro oggi presente è estremamente complesso riguardo alla regolamentazione del reclutamento dei Segretari. È la situazione pregressa, perché abbiamo un albo parte seconda che sappiamo che ha delle particolarità rispetto all'albo primo, però oggi come oggi quest'articolo riporta in vita un passaggio che oggettivamente, almeno leggendo, cozza con la previsione dell'articolo 2 della legge 22. Poi qualcuno mi potrà dire: "No, non cozza perché possono esistere i due binari" e allora mi viene da dire: "Perché abbiamo fatto la legge 22?", che è poi un po' il leitmotiv che ci siamo detti in più di una situazione.
Non la voglio fare troppo lunga - anche perché è un articolato e sono due questioni estremamente tecniche, ma che io continuo a ritenere importanti, anche se magari non sono elettoralmente sensibili - ma il quadro complessivo regolamentare che riguarda i nostri enti locali dovrebbe far parte del nostro futuro e soprattutto dobbiamo dare la necessità ai nostri Enti locali e alla macchina amministrativa complessiva di poter funzionare con chiarezza; la figura dei Segretari comunali è tutt'altro che di seconda importanza, il quadro complessivo di quelli che possono essere i servizi, associati o non, a livello di Enti locali di Regione è tutt'altro che di seconda importanza, perché poi le tariffe pesano sui cittadini e io, oggettivamente, noto che ancora oggi non c'è una chiara linea di definizione di quello che si vuole fare in quest'ambito.
Quello che mi lascia estremamente perplesso e dubbioso è appunto questa previsione che fa riemergere un comma che cozza, almeno da quello che vedo, con l'articolo di una legge che è stata approvata e che doveva risolvere il problema dei segretari comunali.
Secondo me non abbiamo ancora visto, da qui alla fine dell'anno, tutti gli interventi su questa legge e vuol dire che forse il disegno complessivo andava fatto prima e forse lo si poteva anche fare tutti insieme.
Detto questo, il nostro voto su tutti gli articoli sarà di astensione, lo abbiamo già esplicitato in Commissione: alcuni sono sicuramente di necessaria manutenzione ma su altri oggettivamente siamo estremamente perplessi e ho cercato di spiegarlo con quest'intervento.
Presidente - Si è prenotata la consigliera Erika Guichardaz, siamo in discussione generale, ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Ancora una volta si ha fretta di portare in aula un testo di legge. Io, ancora lunedì, ho chiesto approfondimenti - soprattutto sull'articolo 5 che ha già citato il collega Aggravi - e mi ritrovo nuovamente a non poter votare, forse, un articolo che poteva avere un senso, perché le risposte che abbiamo chiesto non ci sono state date, perché c'era fretta di portare questo provvedimento in aula.
Sinceramente io tutta questa fretta non l'ho compresa, magari la comprenderemo più tardi, ma credo che sia di tutta evidenza che in quest'articolato, soprattutto nella prima parte, si continua a intervenire in materia contrattuale senza condividere queste scelte con i sindacati. Questa è la prima parte che mi sento di esplicitare.
Dopodiché si continua a modificare a piccoli pezzi la legge 54/98 e le sue derivazioni, sulla base delle richieste che, di volta in volta, ci vengono evidenziate dal CELVA.
Queste richieste snaturano totalmente la legge originale e oltretutto non ci fanno nemmeno capire quale sia la visione complessiva e dove si voglia andare, a parte togliere alcune competenze in forma associata, perché evidentemente il problema sta tutto nell'obbligatorietà della forma associata di alcune competenze, ma non si ha nemmeno il coraggio di parlare di fusione dei Comuni, perché poi questo è un altro tema di cui abbiamo discusso più volte e, difficilmente, lo si potrà fare a fine di una legislatura, almeno, credo che questo che sia piuttosto evidente ma, ancora una volta, rispetto a questo tema, andiamo a intervenire.
Presenterò già adesso i cinque emendamenti perché sono cinque emendamenti che si concentrano principalmente sulle cose che ho detto, quindi sulla questione della riscossione coattiva, sulla questione della cancellazione dei candidati risultati idonei da delle graduatorie e sulla questione dei segretari comunali.
Partendo dalla prima, quindi dalla riscossione coattiva, sappiamo bene che il CELVA grandi cose non ha fatto, quindi giustamente si dice: "Torniamo a riportare la competenza ai Comuni", ma dall'altra parte noi sappiamo invece che grandi passi avanti sono stati fatti da molte Unités rispetto alla riscossione volontaria delle entrate tributarie, e allora perché non inserire anche la riscossione coattiva nelle funzioni demandate alle Unités, visto che già ha la parte di riscossione volontaria? Questo è l'oggetto del primo emendamento, che presenteremo all'articolo 2.
Dopodiché ci sono tre emendamenti invece che si concentrano sull'articolo 4, articolo 4 riguardo al quale, già in sede di presentazione del Presidente, ci è stato detto: "La cancellazione dalle graduatorie avviene dopo il periodo di prova".
Questa cosa non c'è scritta da nessuna parte, c'è scritto che al momento dell'accettazione, quindi neanche alla firma del contratto ma all'accettazione, uno decade dalle altre graduatorie.
Io mi chiedo se sia corretto far decadere degli idonei da delle graduatorie quando questi devono passare ancora un periodo di prova.
I tre emendamenti, quindi il 2, il 3 e il 4, vanno a chiedere che la cancellazione avvenga dopo il superamento del periodo di prova, comprendendo la necessità della cancellazione delle graduatorie, perché giustamente sappiamo che quando abbiamo la possibilità di scegliere un posto, magari una volta che lo abbiamo scelto, dopo un tot di mesi ci spostiamo, quindi comprendiamo l'esigenza della cancellazione delle graduatorie.
Io sinceramente non la condivido, perché questo è stato fatto anche per una questione di economicità: anziché fare tanti concorsi, se ne fa uno con tante graduatorie, limitando in qualche modo anche la possibilità da parte dei candidati, perché se il giorno del concorso ho la sfortuna di essere ammalato è come se io non partecipassi a sette concorsi.
Capiamo le esigenze, capiamo il fatto che si debba anche evitare questo turnover di persone che passino da un posto all'altro, però riteniamo che debba essere almeno garantito il superamento del periodo di prova.
Infine l'emendamento 5, che si concentra invece sulla normativa riferita ai Segretari comunali. Su questo già molto ha detto il collega Aggravi con il quale in questi giorni ci siamo confrontati e sinceramente è una delle cose che io ho chiesto nuovamente anche lunedì in audizione, perché, a seguito dell'analisi fatta, c'era qualcosa e c'è tutt'ora qualcosa che non torna.
Io spero che nella discussione si capisca anche la logica, perché magari una logica c'è, per la reintroduzione di quest'articolo che abbiamo visto essere citato nella legge, quindi da una parte comprendiamo dall'altra però si crea una sorta di corto circuito.
Il consigliere Aggravi ha evidenziato il corto circuito rispetto a come si accede all'albo, quindi con l'articolo 2 della legge 22/2003 diciamo che all'albo si accede mediante concorso/corso e all'articolo 5 della legge 46/1998, invece, diciamo che all'albo si accede mediante concorso.
Questa è una prima distinzione, ma poi c'è anche una distinzione rispetto ai titoli di studio, perché mentre nella legge 22, come giustamente ci è stata rappresentata l'esigenza (ed è stata una grossa discussione all'interno della I Commissione) che le materie dovessero essere, allineandoci a quello che avviene a livello nazionale, di tipo giuridico ed economico - quindi nella legge 22 inseriamo che la laurea magistrale deve essere in giurisprudenza, scienze politiche, economie e lauree equiparate, questo mettiamo - dopodiché c'è stata tutta la discussione e l'apertura a tutti quei Segretari che negli anni hanno svolto questo lavoro e non avevano queste lauree, per poter dare anche a loro la possibilità di accedere al concorso/corso, ma nell'articolo 1 della 46 le lauree non sono più quelle, si parla di laurea che richiede l'accesso alla qualifica dirigenziale, quindi non stiamo più parlando delle solo laure economiche.
C'è qualcosa quindi che non funziona, dopodiché molto probabilmente immagino che la semplice analisi che posso fare io sia molto riduttiva rispetto a quella che nasce invece dai dirigenti regionali, che sicuramente avranno analizzato con attenzione questo testo, pertanto chiedo se sia possibile magari avere una risposta a ciò che che ho chiesto in Commissione un approfondimento che ho chiesto e non ho avuto e che spero venga dato a quest'Aula, in modo da poter capire dove si voglia andare.
Come vi dicevo, ci siamo concentrate principalmente su questi articoli piuttosto pesanti, molti sono articoli semplicemente di coordinamento, di manutenzione e via dicendo, qui invece, secondo noi, andiamo veramente a intervenire pesantemente sia sulla normativa degli enti locali sia sulla normativa contrattuale.
Sugli altri articoli differenzieremo il nostro voto a seconda dell'articolo, ma la valutazione è una valutazione negativa, proprio anche per l'atteggiamento che c'è stato, che non è stato quello di voler approfondire, nemmeno questa volta, dei temi che sennò, secondo noi, erano e sono assolutamente importanti.
Presidente - In discussione generale altri vogliono intervenire? Se non vi sono altre richieste d'intervento in discussione generale, chiudo la discussione generale. Consigliere Malacrinò ha chiesto la parola, ne ha facoltà.
Malacrinò (FP-PD) - Soltanto per una breve sospensione per una riunione dei gruppi di maggioranza.
Presidente - Il Consiglio è sospeso.
La seduta è sospesa dalle ore 10:01 alle ore 10:22.
Bertin (Presidente) - Possiamo riprendere, la discussione generale è chiusa. Per il Governo, replica il Presidente della Regione, ne ha facoltà.
Testolin (UV) - Una breve replica che va anche a dare le risposte ai due interventi che sono stati espressi da parte della minoranza.
Intanto, ci siamo presi qualche minuto per approfondire le istanze che sono state presentate alla luce di un confronto che, per quanto ci concerne, c'è stato nel momento dell'audizione in Commissione. Dispiace poi di trovarsi degli emendamenti che sono squisitamente tecnici, di politico qua veramente non c'è uno zero virgola, perché sono delle situazioni che riflettono da una parte delle esigenze espresse dagli enti locali, così come nel caso del primo emendamento, dove c'è una richiesta specifica da parte dei Comuni di voler riattribuire ai Comuni, e non alle Unités des Communes; al di là di quelle che possono essere delle situazioni non condivise dalla consigliera Guichardaz, queste sono delle situazioni che sono state rappresentate dai Comuni e in quel solco si è voluti andare, per dare un'attuazione che sia il più aderente possibile alle possibilità di recupero delle somme che gli utenti non hanno pagato nei confronti della pubblica amministrazione, quindi quel percorso ha una finalità ben precisa.
Per quanto riguarda gli emendamenti 2, 3 e 4, che riguardano lo scorrimento delle graduatorie, il discorso è stato nuovamente approfondito dagli uffici che evidenziano, in merito a quanto è stato sollevato - e lo dice il buon senso stesso - che nel momento in cui uno non dovesse superare il periodo di prova, vuol dire che non ha di suo le possibilità di poter ricoprire il posto per il quale era stato assunto.
Dopo voi direte che non è così, ma le normative vanno in questo senso e danno una chiara impostazione da quel punto di vista, quindi non è che lo decida la politica, ci sono dei percorsi normativi e contrattuali che lo definiscono in maniera molto puntuale.
Per quanto riguarda invece le osservazioni in merito alla legge 6 che sono state sollevate come pretesto un po' più politico per sollecitare questo percorso, siamo solamente a dire come negli scorsi mesi, forse già due mesi fa, in seguito a un confronto tra la Presidenza e la I Commissione, è stata costruita una bozza di quelli che potrebbero essere gli argomenti analizzati all'interno di questo percorso di confronto con gli enti locali. Attualmente questa bozza è stata condivisa con gli enti locali stessi, che stanno ancora approfondendo alcune tematiche che sono più sensibili all'interno di questa norma stessa.
Credo che i solleciti da parte della I Commissione siano stati in questo periodo abbastanza frequenti, anche per sollecitare questo confronto, per addivenire alla chiusura di una proposta che poi possa essere messa a disposizione non soltanto del gruppo di lavoro che si è costituito ma pure della Commissione consiliare competente.
In questo senso quindi vogliamo in qualche modo rassicurare.
Per quanto riguarda invece l'emendamento 5, che corrisponde peraltro, se non sbaglio, all'articolo 5, che è stato citato anche dal collega Aggravi, pur non essendoci un totale allineamento effettivamente tra i due articoli che sono stati citati, la reviviscenza, quindi la reintroduzione di un articolo - così come evidenziato nella relazione del disegno di legge - è assolutamente opportuna e doverosa per ristabilire il concetto dell'accesso tramite concorso. Le sfumature che sono state sottolineate non inficiano di loro l'impianto normativo, che dovrà essere magari coordinato nel suo insieme tra le varie norme che ne fanno parte, però gli uffici, proprio per sottolineare come sia un emendamento squisitamente tecnico, ribadiscono che questo percorso è corretto.
Presidente - Consigliera Erika Guichardaz per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Guichardaz E. (PCP) - Uso la dichiarazione di voto per evidenziare come si tirino le orecchie dicendo: "Dovevate chiedere audizioni in Commissione". La invito a leggersi i verbali e a vedere che in Commissione le audizioni sono state poste.
Ricordiamo poi che la Omnibus è stata scaricata insieme all'assestamento e che il mio gruppo è fatto di due persone, senza dirigenti che lavorino per loro, e di conseguenza il lavoro spesso viene fatto anche di sabato e di domenica.
Si dice che sono emendamenti tecnici e che non hanno nulla di politico- Io ribadisco invece che hanno assolutamente un valore politico, perché, come lei ha evidenziato, si va di nuovo a intervenire su richiesta.
Secondo noi politicamente gli interventi su richiesta dovrebbero finire, il lavoro del legislatore non è adeguarsi alle richieste, ma avere una visione d'insieme.
Poi, sinceramente, affermare che chi non supera il periodo di prova vuol dire che dimostra di non avere le capacità... allora intanto credo che dipenda anche da dove affronti il periodo di prova, dopodiché credo che dipenda anche dal tipo di lavoro che tu svolgi, perché magari in un posto potresti essere idoneo, in un altro no, e soprattutto anche qui la invito a rileggere quanto dichiarato all'interno dell'audizione.
All'interno della prima audizione ci è stato detto che era ricompreso il periodo di prova.
Quando abbiamo letto l'articolato, noi questa parte qui non l'abbiamo trovata, ecco perché abbiamo chiesto di reinserirla.
Sinceramente invece sull'ultima questione dei segretari comunali, sono due norme che vanno in contrasto: come puoi dire che accedo all'albo con concorso/corso se ho una laurea di un certo tipo, oppure se ho fatto cinque anni, e, dall'altra parte, con una legge più vecchia, quindi una legge antecedente, dire che posso accedere all'albo mediante delle altre lauree?
Magari è un limite mio, ma io sinceramente non ho capito nella sua replica come si intenda coordinare una cosa che è completamente scoordinata.
La nostra posizione quindi, come dicevo, rimane quella di votare gli articoli a seconda dei nostri approfondimenti, e ci dispiace nuovamente per quanto ha dichiarato.
Presidente - Vi sono altri interventi? Se non vi sono altri interventi, passiamo all'analisi dell'articolato.
Non vedo ulteriori richieste d'intervento, pertanto passiamo direttamente all'articolo n. 1. Qualcuno vuole intervenire su quest'articolo? Non ci sono richieste d'intervento, mettiamo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 8 (Aggravi, Baccega, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Minelli, Planaz e Restano).
L'articolo n. 1 è approvato.
All'articolo n. 2 c'è l'emendamento n. 1 di PCP, emendamento sostitutivo, pertanto mettiamo in votazione l'emendamento di PCP. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Astenuti: 26 (Barmasse, Bertin, Bertschy, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Distort, Foudraz, Ganis, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Lavy, Malacrinò, Manfrin, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Perron, Rosaire, Sammaritani, Sapinet e Testolin).
L'emendamento n. 1 non è approvato.
Mettiamo ora in votazione, se non ci sono interventi, l'articolo n. 2. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 8 (Aggravi, Baccega, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Minelli, Planaz e Restano).
L'articolo n. 2 è approvato.
Articolo n. 3: stesso risultato
All'articolo n. 4 vi sono gli emendamenti n. 2, 3 e 4 di PCP. Possiamo mettere direttamente in votazione l'emendamento n. 2? La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 34
Votanti: 2
Favorevoli: 2
Astenuti: 32 (Aggravi, Baccega, Barmasse, Bertin, Bertschy, Brunod, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Distort, Foudraz, Ganis, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Lavy, Lucianaz, Malacrinò, Manfrin, Marguerettaz, Marzi, Padovani, Perron, Planaz, Restano, Rosaire, Sammaritani, Sapinet e Testolin)
L'emendamento n. 2 non è approvato. Emendamento n. 3 e 4: stesso risultato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 4. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani).
L'articolo n. 4 è approvato.
All'articolo n. 5 vi è l'emendamento n. 5 di PCP che è soppressivo. Mettiamo pertanto in votazione l'emendamento di PCP. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 2
Favorevoli: 2
Astenuti: 33 (Aggravi, Baccega, Barmasse, Bertin, Bertschy, Brunod, Carrel, Caveri, Chatrian, Cretier, Di Marco, Distort, Foudraz, Ganis, Grosjacques, Guichardaz Jean-Pierre, Jordan, Lavevaz, Lavy, Lucianaz, Malacrinò, Manfrin, Marguerettaz, Marquis, Marzi, Padovani, Perron, Planaz, Restano, Rosaire, Sammaritani, Sapinet e Testolin).
L'emendamento n. 5 non è approvato.
Articolo n. 5, mettiamolo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 2
Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani).
L'articolo n. 5 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 6. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Lucianaz,
Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani).
L'articolo n. 6 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 7. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 31
Favorevoli: 31
Astenuti: 4 (Aggravi, Brunod, Lucianaz e Planaz).
L'articolo n. 7 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 8. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 7 (Aggravi, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Minelli, Planaz e Restano).
L'articolo n. 8 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 9. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 30
Favorevoli: 30
Astenuti: 5 (Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano)
L'articolo n. 9 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 10. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 10 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 11. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 7 (Aggravi, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Minelli, Planaz e Restano)
L'articolo n. 11 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 12. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 30
Favorevoli: 30
Astenuti: 5 (Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano)
L'articolo n. 12 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 13. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 13 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 14. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 14 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 15. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 15 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 16. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 9 (Aggravi, Baccega, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Marquis, Minelli, Planaz e Restano)
L'articolo n. 16 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 17. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 7 (Aggravi, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Minelli, Planaz e Restano)
L'articolo n. 17 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 18. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 14 (Aggravi, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 18 è approvato.
All'articolo n. 19, vi è l'emendamento n. 1 della V Commissione, un emendamento sostitutivo dell'articolo. Mettiamo in votazione l'emendamento. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 9 (Aggravi, Baccega, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Marquis, Minelli, Planaz e Restano)
L'emendamento sostitutivo è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 20. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 30
Favorevoli: 30
Astenuti: 5 (Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano)
L'articolo n. 20 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 21. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 21 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 22. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 9 (Aggravi, Baccega, Brunod, Guichardaz Erika, Lucianaz, Marquis, Minelli, Planaz e Restano)
L'articolo n. 22 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 23. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 23 è approvato.
Articolo n. 24, ha chiesto la parola il consigliere Manfrin, ne ha facoltà.
Manfrin (LEGA VDA) - Intervengo sull'articolo 24 che riguarda una modifica rispetto alla disciplina per la concessione dei mutui agevolati.
Come quest'Aula ricorderà, abbiamo parlato più volte di questo principio rispetto a una legge che noi riteniamo fondamentale, cioè il principio del rispetto della fila. Per noi chi è da più tempo sul nostro territorio è giusto che arrivi prima ed è giusto che chi arriva dopo si accodi.
Questo principio purtroppo non è condiviso in primo luogo da un'associazione che ha fatto di un suo compito precipuo quello di fare in modo che chi invece arriva per ultimo debba saltare la fila e passare davanti a chi c'era prima.
Questa è l'idea di quest'associazione che si occupa solo ed esclusivamente di immigrazione il cui compito, notte e giorno, è solo quello di scandagliare le normative regionali o nazionali per contestare presunte discriminazioni che gli stranieri, gli extracomunitari subiscono da parte delle norme nazionali e purtroppo c'è da denunciare il fatto che anche alcune Corti - ad esempio la Corte costituzionale, che ha una grossa parte di nomina politica - capita che avvallino anche questo tipo di interpretazione.
In questo caso si insegue un giudizio di un Tribunale prima e della Corte costituzionale dopo, è sicuramente un intervento che immagino sia obbligato da parte della Presidenza, noi però - non votando l'avvallo di questa modifica, e ricordando che ci sono numerose modalità per applicare ed ottenere lo stesso principio, cioè premiare chi era prima su questo territorio e non concedendo mutui, case popolari o quant'altro a chi sbarca domani - con questo voto vogliamo esprimere la nostra disapprovazione rispetto a questa omologazione, rispetto a questo pensiero unico.
Il gruppo a cui mi onoro di appartenere, ovvero la Lega, voterà in maniera contraria.
Presidente - Si è prenotata la consigliera Minelli, ne ha facoltà.
Minelli (PCP) - Il nostro gruppo invece voterà convintamente questa modifica, ricordando anche che abbiamo più volte richiesto che s'intervenisse in questo senso, anche in maniera più ampia riguardante anche altri argomenti; riteniamo che, a fronte anche della sentenza costituzionale, questo sia assolutamente un atto dovuto, ma, al di là del fatto che sia dovuto, riteniamo che sia importante.
Io colgo anche l'occasione, visto che è stata citata dal collega Manfrin, per ringraziare l'associazione che, con costanza e con attenzione alle varie norme che vengono approvate sui territori o sulle leggi che sono esistenti, fa un'azione di controllo a tutela di una parte di persone che sono nel nostro Paese, che vivono, lavorano e contribuiscono all'economia dell'Italia.
Presidente - Consigliere Baccega si è prenotato, ne ha facoltà.
Baccega (FI) - Esco un po' da questa bagarre soltanto per sottolineare, rispetto alla legge 3, che è da ben quattro anni che aspettiamo la modifica di una legge che è fortemente superata e che necessita di un intervento.
Sollecitiamo quindi ulteriormente la maggioranza e la Giunta affinché si vada a modificare la legge rispetto a quanto detto. Noi su questo ci asterremo.
Presidente - Possiamo mettere in votazione l'articolo n. 24? Non vedo altre richieste, mettiamo in votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 28
Favorevoli: 21
Contrari: 7
Astenuti: 7 (Aggravi, Baccega, Brunod, Lucianaz, Marquis, Planaz e Restano)
L'articolo n. 24 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 25. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 14 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Lavy, Lucianaz,
Manfrin, Marquis, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 25 è approvato.
Se non vi sono interventi, mettiamo in votazione l'articolo n. 26. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 30
Favorevoli: 30
Astenuti: 5 (Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano)
L'articolo n. 26 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 27. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 27 è approvato.
Mettiamo in votazione l'articolo n. 28. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
L'articolo n. 28 è approvato.
C'è da votare la legge nel suo insieme, ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo richieste di dichiarazioni di voto, pertanto mettiamo in votazione la legge nel suo insieme. La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
Presenti: 35
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 16 (Aggravi, Baccega, Brunod, Distort, Foudraz, Ganis, Guichardaz Erika, Lavy, Lucianaz, Manfrin, Marquis, Minelli, Perron, Planaz, Restano e Sammaritani)
Il disegno di legge 147 è approvato.